Articolo 4
    Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'
 (Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2
del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e
  successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n.387 del 1998)

  1.  Gli  organi  di  governo  esercitano  le  funzioni di indirizzo
politico-amministrativo,  definendo  gli  obiettivi ed i programmi da
attuare  ed  adottando  gli  altri  atti rientranti nello svolgimento
ditali   funzioni,   e   verificano   la  rispondenza  dei  risultati
dell'attivita'   amministrativa   e  della  gestione  agli  indirizzi
impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
    a)  le  decisioni  in  materia di atti normativi e l'adozione dei
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
    b)  la  definizione  di  obiettivi, priorita', piani, programmi e
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
    c)   la   individuazione   delle   risorse  umane,  materiali  ed
economico-finanziarie  da  destinare alle diverse finalita' e la loro
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
    d)  la  definizione  dei  criteri  generali  in materia di ausili
finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi
oneri a carico di terzi;
    e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da
specifiche disposizioni;
    f)   le   richieste   di  pareri  alle  autorita'  amministrative
indipendenti ed al Consiglio di Stato;
    g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
  2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e provvedimenti
amministrativi,    compresi    tutti    gli    atti   che   impegnano
l'amministrazione  verso  l'esterno, nonche' la gestione finanziaria,
tecnica  e  amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di  spesa  di
organizzazione  delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi
sono  responsabili  in  via  esclusiva dell'attivita' amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati.
  3.  Le  attribuzioni  dei  dirigenti  indicate  dal comma 2 possono
essere  derogate  soltanto  espressamente  e  ad  opera di specifiche
disposizioni legislative.
  4.  Le  amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano  i  propri  ordinamenti  al  principio della distinzione tra
indirizzo   e   controllo,  da  un  lato,  e  attuazione  e  gestione
dall'altro.