ART. 4.
              (Concorsi per la qualifica dirigenziale).

1. A coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto  legislativo  29 ottobre 1998, n. 387, sono stati ammessi con
riserva  ai  concorsi banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del
decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, si applicano i medesimi
requisiti  di  accesso previsti dal citato decreto legislativo n. 387
del 1998.
 
          Nota all'art. 4:
              - Il  decreto  legislativo  n. 387/1988 reca "Ulteriori
          disposizioni   integrative   e   correttive   del   decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          80.".