Art. 4.
                (Ingresso nel territorio dello Stato)

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2.  Il  visto  di  ingresso  e'  rilasciato  dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza  dello  straniero.  Per  soggiorni non superiori a tre mesi
sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche
e  consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi,
dalle   autorita'   diplomatiche   o   consolari   di   altri  Stati.
Contestualmente   al  rilascio  del  visto  di  ingresso  l'autorita'
diplomatica   o   consolare  italiana  consegna  allo  straniero  una
comunicazione  scritta  in lingua a lui comprensibile o, in mancanza,
in  inglese,  francese,  spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri  dello  straniero  relativi  all'ingresso  ed  al soggiorno in
Italia.  Qualora  non sussistano i requisiti previsti dalla normativa
in   vigore   per   procedere  al  rilascio  del  visto,  l'autorita'
diplomatica  o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua
a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o
arabo.  In  deroga  a  quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.
241,  e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine
pubblico  il  diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda
le  domande  di  visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26,
27,  28,  29,  36  e  39.  La presentazione di documentazione falsa o
contraffatta  o  di  false  attestazioni  a sostegno della domanda di
visto  comporta  automaticamente, oltre alle relative responsabilita'
penali,   l'inammissibilita'  della  domanda.  Per  lo  straniero  in
possesso  di  permesso  di  soggiorno  e'  sufficiente,  ai  fini del
reingresso  nel  territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
all'autorita' di frontiera";
   b)  al  comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Non
e'  ammesso  in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o
che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello   Stato  o  di  uno  dei  Paesi  con  i  quali  l'Italia  abbia
sottoscritto  accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere
interne  e  la  libera  circolazione  delle  persone  o  che  risulti
condannato,  anche  a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai  sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
previsti  dall'articolo  380,  commi  1  e 2, del codice di procedura
penale  ovvero  per  reati  inerenti  gli  stupefacenti,  la liberta'
sessuale,  il  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina  verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o  per  reati  diretti  al  reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione  o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite".
 
             Note all'art. 4:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del decreto
          legislativo  25 luglio  1998, n. 286, come modificato dalla
          presente legge:
                 "Art.  4 (Ingresso nel territorio dello Stato). - 1.
          L'ingresso  nel  territorio  dello Stato e' consentito allo
          straniero  in  possesso  di  passaporto  valido o documento
          equipollente  e  del  visto  d'ingresso,  salvi  i  casi di
          esenzione, e puo' avvenire, salvi i casi di forza maggiore,
          soltanto  attraverso  i  valichi di frontiera appositamente
          istituiti.
                 2.   Il   visto  di  ingresso  e'  rilasciato  dalle
          rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  italiane  nello
          Stato  di  origine  o di stabile residenza dello straniero.
          Per  soggiorni  non superiori a tre mesi sono equiparati ai
          visti   rilasciati   dalle  rappresentanze  diplomatiche  e
          consolari  italiane  quelli emessi, sulla base di specifici
          accordi,  dalle autorita' diplomatiche o consolari di altri
          Stati.  Contestualmente  al  rilascio del visto di ingresso
          l'autorita'  diplomatica o consolare italiana consegna allo
          straniero   una  comunicazione  scritta  in  lingua  a  lui
          comprensibile   o,   in  mancanza,  in  inglese,  francese,
          spagnolo  o  arabo, che illustri i diritti e i doveri dello
          straniero  relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.
          Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa
          in  vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorita'
          diplomatica  o consolare comunica il diniego allo straniero
          in  lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese,
          francese,  spagnolo  o  arabo. In deroga a quanto stabilito
          dalla   legge   7 agosto   1990,   n.   241,  e  successive
          modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico
          il  diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda
          le  domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22,
          24,   26,  27,  28,  29,  36  e  39.  La  presentazione  di
          documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni
          a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente,
          oltre     alle     relative     responsabilita'     penali,
          l'inammissibilita'  della  domanda.  Per  lo  straniero  in
          possesso  di  permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini
          del  reingresso  nel territorio dello Stato, una preventiva
          comunicazione all'autorita' di frontiera.
                 3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3,
          comma  4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con
          l'adesione  a specifici accordi internazionali, consentira'
          l'ingresso   nel  proprio  territorio  allo  straniero  che
          dimostri  di  essere  in  possesso di idonea documentazione
          atta  a  confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno,
          nonche'   la   disponibilita'   di   mezzi  di  sussistenza
          sufficienti  per la durata del soggiorno e, fatta eccezione
          per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per
          il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza
          sono  definiti  con apposita direttiva emanata dal Ministro
          dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento
          di  programmazione  di  cui  all'art.  3,  comma  1. Non e'
          ammesso  in  Italia  lo  straniero  che  non  soddisfi tali
          requisiti  o  che sia considerato una minaccia per l'ordine
          pubblico  o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con
          i   quali   l'Italia  abbia  sottoscritto  accordi  per  la
          soppressone  dei  controlli  alle  frontiere  interne  e la
          libera circolazione delle persone o che risulti condannato,
          anche  a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
          sensi  dell'art.  444  del  codice di procedura penale, per
          reati  previsti  dall'art.  380, commi 1 e 2, del codice di
          procedura    penale   ovvero   per   reati   inerenti   gli
          stupefacenti,  la  liberta'  sessuale,  il  favoreggiamento
          dell'immigrazione     clandestina    verso    l'Italia    e
          dell'emigrazione  clandestina dall'Italia verso altri Stati
          o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
          alla  prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
          o di minori da impiegare in attivita' illecite.
                 4.  L'ingresso  in Italia puo' essere consentito con
          visti  per  soggiorni  di  breve  durata,  validi fino a 90
          giorni  e  per soggiorni di lunga durata che comportano per
          il  titolare  la concessione di un permesso di soggiorno in
          Italia  con  motivazione  identica  a quella menzionata nel
          visto.   Per   soggiorni  inferiori  a  tre  mesi,  saranno
          considerati  validi  anche i motivi esplicitamente indicati
          in  visti  rilasciati da autorita' diplomatiche o consolari
          di  altri  Stati in base a specifici accordi internazionali
          sottoscritti   e  ratificati  dall'Italia  ovvero  a  norme
          comunitarie.
                 5.  Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone
          tempestiva   comunicazione   alle   competenti  Commissioni
          parlamentari,  ogni  opportuno provvedimento di revisione o
          modifica  dell'elenco  dei  Paesi  i  cui  cittadini  siano
          soggetti  ad  obbligo  di  visto,  anche  in  attuazione di
          obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
                 6.  Non  possono  fare ingresso nel territorio dello
          Stato   e  sono  respinti  dalla  frontiera  gli  stranieri
          espulsi,   salvo   che   abbiano   ottenuto   la   speciale
          autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di
          ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli
          segnalati,   anche   in   base  ad  accordi  o  convenzioni
          internazionali   in   vigore   in   Italia,   ai  fini  del
          respingimento  o  della  non ammissione per gravi motivi di
          ordine  pubblico,  di sicurezza nazionale e di tutela delle
          relazioni internazionali.
                 7.  L'ingresso  e'  comunque subordinato al rispetto
          degli  adempimenti  e  delle  formalita'  prescritti con il
          regolamento di attuazione. 1 marzo 2000.
                 - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi".