Art. 4. Elementi conoscitivi per l'elaborazione dei piani e dei programmi 1. I piani e i programmi di cui all'articolo 1 sono elaborati sulla base di una adeguata conoscenza dei seguenti elementi: a) stato della qualita' dell'aria, quale risulta dalla valutazione di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 351 del 1999; b) sorgenti di emissioni, quali risultano da inventari delle emissioni di adeguata risoluzione spaziale e temporale, elaborati sulla base dei criteri di cui all'allegato 2 o elaborati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purche' aggiornati ed integrati secondo i criteri di cui al medesimo allegato 2; c) ambito territoriale nel quale il piano si inserisce, con particolare riferimento ad aspetti come l'orografia, le condizioni meteo-climatiche, l'uso del suolo, la distribuzione demografica anche con riguardo alle fasce piu' sensibili della popolazione, gli insediamenti produttivi, il sistema infrastrutturale, la presenza di aree particolarmente sensibili all'inquinamento atmosferico, caratterizzate da ecosistemi vulnerabili, specie animali e vegetali protette, beni culturali ed ambientali; d) quadro delle norme e dei provvedimenti vigenti a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale aventi rilievo in materia di inquinamento atmosferico.
Note all'art. 4: - L'art. 5 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse. - L'art. 6 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' il seguente: "Art. 6 (Valutazione della qualita' dell'aria ambiente). - 1. Le regioni effettuano la valutazione della qualita' dell'aria ambiente secondo quanto stabilito dal presente articolo. 2. La misurazione, effettuata in applicazione dei criteri di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), e' obbligatoria nelle seguenti zone: a) agglomerati; b) zone in cui il livello, durante un periodo rappresentativo, e' compreso tra il valore limite e la soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c); c) altre zone dove tali livelli superano il valore limite. 3. La misurazione puo' essere completata da tecniche modellistiche per fornire un adeguato livello di informazione sulla qualita' dell'aria ambiente. 4. Allorche' il livello risulti, durante un periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c), la misurazione puo' essere combinata con tecniche modellistiche in applicazione dei criteri di cui al medesimo art. 4, comma 3, lettere a) e b). 5. Il solo uso di modelli o di metodi di valutazione obiettiva in applicazione dei criteri di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), e' consentito per valutare la qualita' dell'aria ambiente allorche' il livello risulti, durante un periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di valutazione inferiore stabilita ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c). 6. Il comma 5 non si applica agli agglomerati per gli inquinanti per i quali siano state fissate le soglie di allarme ai sensi dell'art. 4, comma 1. 7. In caso sia obbligatoria, la misurazione degli inquinanti deve essere effettuata in siti fissi con campionamento continuo o discontinuo, il numero di misurazioni deve assicurare la rappresentativita' dei livelli rilevati. 8. La classificazione delle zone e degli agglomerati al fine di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 e' riesaminata almeno ogni cinque anni secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c). 9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' e le norme tecniche per l'approvazione dei dispositivi di misurazione quali metodi, apparecchi, reti e laboratori".