Art. 4.
               Elementi conoscitivi per l'elaborazione
                      dei piani e dei programmi
    1.  I  piani  e  i programmi di cui all'articolo 1 sono elaborati
sulla base di una adeguata conoscenza dei seguenti elementi:
      a)   stato   della  qualita'  dell'aria,  quale  risulta  dalla
valutazione di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 351
del 1999;
      b)  sorgenti  di  emissioni, quali risultano da inventari delle
emissioni  di  adeguata  risoluzione  spaziale e temporale, elaborati
sulla   base   dei   criteri   di  cui  all'allegato  2  o  elaborati
precedentemente  alla data di entrata in vigore del presente decreto,
purche'  aggiornati ed integrati secondo i criteri di cui al medesimo
allegato 2;
      c)  ambito  territoriale  nel  quale il piano si inserisce, con
particolare  riferimento  ad  aspetti come l'orografia, le condizioni
meteo-climatiche, l'uso del suolo, la distribuzione demografica anche
con  riguardo  alle  fasce  piu'  sensibili  della  popolazione,  gli
insediamenti  produttivi, il sistema infrastrutturale, la presenza di
aree    particolarmente   sensibili   all'inquinamento   atmosferico,
caratterizzate  da  ecosistemi vulnerabili, specie animali e vegetali
protette, beni culturali ed ambientali;
      d)  quadro  delle  norme  e dei provvedimenti vigenti a livello
europeo,  nazionale, regionale, provinciale e comunale aventi rilievo
in materia di inquinamento atmosferico.
 
          Note all'art. 4:
              -  L'art.  5  del  citato  decreto legislativo 4 agosto
          1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.
              -  L'art.  6  del  citato  decreto legislativo 4 agosto
          1999, n. 351, e' il seguente:
              "Art.   6   (Valutazione   della   qualita'   dell'aria
          ambiente).  - 1. Le regioni effettuano la valutazione della
          qualita'  dell'aria  ambiente  secondo quanto stabilito dal
          presente articolo.
              2.  La  misurazione,  effettuata  in  applicazione  dei
          criteri   di  cui  all'art.  4,  comma  3,  lettera a),  e'
          obbligatoria nelle seguenti zone:
                a) agglomerati;
                b) zone   in  cui  il  livello,  durante  un  periodo
          rappresentativo,  e'  compreso  tra  il  valore limite e la
          soglia   di   valutazione   superiore  stabilita  ai  sensi
          dell'art. 4, comma 3, lettera c);
                c) altre  zone  dove  tali livelli superano il valore
          limite.
              3.  La  misurazione  puo' essere completata da tecniche
          modellistiche   per   fornire   un   adeguato   livello  di
          informazione sulla qualita' dell'aria ambiente.
              4.  Allorche'  il  livello  risulti, durante un periodo
          rappresentativo,  al  di  sotto della soglia di valutazione
          superiore   stabilita   ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3,
          lettera c),   la  misurazione  puo'  essere  combinata  con
          tecniche  modellistiche  in applicazione dei criteri di cui
          al medesimo art. 4, comma 3, lettere a) e b).
                5.  Il solo uso di modelli o di metodi di valutazione
          obiettiva  in  applicazione  dei criteri di cui all'art. 4,
          comma 3, lettera b), e' consentito per valutare la qualita'
          dell'aria ambiente allorche' il livello risulti, durante un
          periodo  rappresentativo,  al  di  sotto  della  soglia  di
          valutazione inferiore stabilita ai sensi dell'art. 4, comma
          3, lettera c).
              6.  Il  comma 5 non si applica agli agglomerati per gli
          inquinanti  per  i  quali  siano state fissate le soglie di
          allarme ai sensi dell'art. 4, comma 1.
              7.  In  caso  sia  obbligatoria,  la  misurazione degli
          inquinanti   deve  essere  effettuata  in  siti  fissi  con
          campionamento   continuo   o   discontinuo,  il  numero  di
          misurazioni   deve  assicurare  la  rappresentativita'  dei
          livelli rilevati.
              8. La classificazione delle zone e degli agglomerati al
          fine di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 e' riesaminata
          almeno  ogni  cinque  anni  secondo  i criteri stabiliti ai
          sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c).
              9.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con  il  Ministro  della  sanita',  sentita  la  Conferenza
          unificata   istituita  ai  sensi  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281, sono stabilite le modalita' e le
          norme   tecniche  per  l'approvazione  dei  dispositivi  di
          misurazione quali metodi, apparecchi, reti e laboratori".