Art. 4.
                     (Alternanza scuola-lavoro)

1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 18 della legge 24
giugno  1997,  n.  196, al fine di assicurare agli studenti che hanno
compiuto il quindicesimo anno di eta' la possibilita' di realizzare i
corsi  del  secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalita'
di   realizzazione  del  percorso  formativo  progettata,  attuata  e
valutata  dall'istituzione  scolastica  e formativa in collaborazione
con  le  imprese,  con le rispettive associazioni di rappresentanza e
con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che
assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di
competenze  spendibili nel mercato del lavoro, il Governo e' delegato
ad  adottare,  entro  il  termine  di ventiquattro mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge e ai sensi dell'articolo 1,
commi  2  e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su
proposta  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto   1997,   n.   281,   sentite   le  associazioni  maggiormente
rappresentative  dei  datori  di  lavoro,  nel  rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a)  svolgere  l'intera  formazione  dai  15  ai  18  anni, attraverso
l'alternanza   di   periodi   di   studio   e  di  lavoro,  sotto  la
responsabilita'  dell'istituzione  scolastica o formativa, sulla base
di  convenzioni  con  imprese  o  con  le  rispettive associazioni di
rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,  o  con  enti  pubblici e privati ivi inclusi quelli del
terzo  settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di
tirocinio  che  non  costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le
istituzioni  scolastiche,  nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro,
possono  collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale  ed  assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa
con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione
professionale  di  corsi  integrati  che  prevedano  piani  di studio
progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi
e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
b)  fornire  indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione
delle  risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi
di  alternanza,  ivi  compresi  gli  incentivi  per  le  imprese,  la
valorizzazione  delle  imprese  come  luogo  formativo e l'assistenza
tutoriale;
c)  indicare  le  modalita' di certificazione dell'esito positivo del
tirocinio  e  di  valutazione  dei  crediti formativi acquisiti dallo
studente.
2.  I  compiti  svolti  dal  docente  incaricato  dei rapporti con le
imprese   e   del   monitoraggio   degli  allievi  che  si  avvalgono
dell'alternanza  scuola-lavoro  sono  riconosciuti  nel  quadro della
valorizzazione della professionalita' del personale docente.
 
          Note all'art. 4:
              -  La  legge  24  giugno  1997, n. 196, reca: "Norme in
          materia  di  promozione  dell'occupazione." L'art. 18 cosi'
          recita:
              "Art.  18  (Tirocini formativi e di orientamento). - 1.
          Al  fine  di  realizzare momenti di alternanza tra studio e
          lavoro  e  di agevolare le scelte professionali mediante la
          conoscenza   diretta   del  mondo  del  lavoro,  attraverso
          iniziative  di  tirocini  pratici  e  stages  a  favore  di
          soggetti  che  hanno  gia'  assolto l'obbligo scolastico ai
          sensi  della  legge  31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto   con   il  Ministro  della  pubblica  istruzione,
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          da  adottarsi  ai  sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge, disposizioni nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
                a) possibilita'  di  promozione delle iniziative, nei
          limiti   delle   risorse  rese  disponibili  dalla  vigente
          legislazione,  anche  su  proposta  degli enti bilaterali e
          delle  associazioni  sindacali  dei  datori di lavoro e dei
          lavoratori,   da   parte   di   soggetti   pubblici   o   a
          partecipazione  pubblica  e  di soggetti privati non aventi
          scopo  di  lucro,  in  possesso  degli  specifici requisiti
          preventivamente  determinati in funzione di idonee garanzie
          all'espletamento    delle    iniziative   medesime   e   in
          particolare:  agenzie  regionali  per  l'impiego  e  uffici
          periferici  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
          sociale;    universita';    provveditorati    agli   studi;
          istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di
          studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o
          orientamento,  ovvero  a partecipazione pubblica o operanti
          in  regime  di convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge
          21  dicembre  1978,  n.  845;  comunita'  terapeutiche enti
          ausiliari  e  cooperative  sociali,  purche' iscritti negli
          specifici   albi   regionali,  ove  esistenti;  servizi  di
          inserimento   lavorativo   per  disabili  gestiti  da  enti
          pubblici delegati dalla regione;
                b) attuazione   delle   iniziative   nell'ambito   di
          progetti di orientamento e di formazione, con priorita' per
          quelli  definiti  all'interno di programmi operativi quadro
          predisposti   dalle   regioni,  sentite  le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
                c) svolgimento  dei  tirocini  sulla base di apposite
          convenzioni  intervenute tra i soggetti di cui alla lettera
          a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
                d) previsione   della   durata   dei   rapporti   non
          costituenti  rapporti  di lavoro, in misura non superiore a
          dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti
          portatori  di  handicap,  da  modulare  in  funzione  della
          specificita' dei diversi tipi di utenti;
                e) obbligo   da   parte  dei  soggetti  promotori  di
          assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con
          l'Istituto   nazionale   per   l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e  per  la responsabilita'
          civile  e  di  garantire  la  presenza  di  un  tutore come
          responsabile  didattico-organizzativo  delle attivita'; nel
          caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali
          per  l'impiego  e  gli  uffici periferici del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  il datore di lavoro
          ospitante   puo'  stipulare  la  predetta  convenzione  con
          l'INAIL direttamente e a proprio carico;
                f) attribuzione  del valore di crediti formativi alle
          attivita'  svolte nel corso degli stages e delle iniziative
          di  tirocinio  pratico di cui al comma l da utilizzare, ove
          debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di
          lavoro;
                g) possibilita'  di  ammissione,  secondo modalita' e
          criteri  stabiliti  con  decreto  del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  e  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
          cui  all'art.  1  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.   236,   al  rimborso  totale  o  parziale  degli  oneri
          finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio
          di  cui  al  presente  articolo  a  favore  dei giovani del
          Mezzogiorno  presso  imprese  di  regioni diverse da quelle
          operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui
          i  progetti  lo  prevedano,  gli  oneri relativi alla spesa
          sostenuta  dall'impresa  per  il  vitto  e  l'alloggio  del
          tirocinante;
                h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
                i) computabilita'  dei soggetti portatori di handicap
          impiegati  nei  tirocini ai fini della legge 2 aprile 1963,
          n.  482,  e  successive  modificazioni,  purche' gli stessi
          tirocini  siano  oggetto  di  convenzione  ai  sensi  degli
          articoli 5  e  17  della  legge  28 febbraio 1987, n. 56, e
          siano finalizzati all'occupazione.".
              -  Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          "Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.". Per il testo
          dell'art. 8, si rinvia alle note all'art. 1.