Articolo 4 
 Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale 
 
   1. Al fine di garantire l'esercizio  unitario  delle  funzioni  di
tutela, ai sensi dell'articolo 118 della  Costituzione,  le  funzioni
stesse sono attribuite  al  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali,  di  seguito  denominato  "Ministero",  che  le   esercita
direttamente o ne puo' conferire l'esercizio  alle  regioni,  tramite
forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi  3  e
4. Sono fatte salve le funzioni gia' conferite alle regioni ai  sensi
dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5. 
   2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni  culturali
di  appartenenza  statale  anche  se  in  consegna  o   in   uso   ad
amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero. 
 
          Nota all'art. 4:
              -  Per  il testo dell'art. 118 della Costituzione della
          Repubblica italiana, si veda in nota alle premesse.