Art. 4. Rilocalizzazione delle imprese 1. Sono incentivati i programmi di quelle imprese che, previa chiusura del vecchio sito produttivo, provvedono al trasferimento presso un nuovo sito o presso una unita' di fonderia gia' esistente degli impianti e macchinari appartenenti al ciclo produttivo della fonderia. 2. Il contributo viene riconosciuto alle imprese in accertate situazioni di incompatibilita' ambientale, a condizione che la rilocalizzazione non comporti aumento di capacita' produttiva. 3. La misura del contributo e' stabilita in ragione del 70% delle spese ammissibili nei limiti della normativa comunitaria sul «de minimis», di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. 4. Sono ritenute ammissibili le spese strettamente connesse alle operazioni di smontaggio, trasporto e montaggio degli impianti. 5. Non sono ammesse le spese imputabili a commesse interne nonche' spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. 6. Il termine per la realizzazione dei programmi di rilocalizzazione e' fissato al 31 dicembre 2004.