Art. 4.
                 (Principi a garanzia degli utenti)

  1.  La  disciplina  del  sistema  radiotelevisivo,  a  tutela degli
utenti, garantisce:
    a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione,
ad  un'ampia  varieta'  di informazioni e di contenuti offerti da una
pluralita'  di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la
fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di liberta' di
concorrenza,  delle  opportunita' offerte dall'evoluzione tecnologica
da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attivita' nel
sistema delle comunicazioni;
    b)   la  trasmissione  di  programmi  che  rispettino  i  diritti
fondamentali   della   persona,   essendo,   comunque,   vietate   le
trasmissioni   che   contengono   messaggi  cifrati  o  di  carattere
subliminale,  o che contengono incitamenti all'odio comunque motivato
o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere
allo  sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano
scene  di  violenza  gratuita o insistita o efferata o pornografiche,
salve  le  norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato
che   comunque  impongano  l'adozione  di  un  sistema  di  controllo
specifico e selettivo;
    c)  la  diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite
leali  ed  oneste,  che  rispettino  la  dignita'  della persona, non
evochino   discriminazioni   di  razza,  sesso  e  nazionalita',  non
offendano   convinzioni   religiose   o   ideali,   non   inducano  a
comportamenti   pregiudizievoli   per   la  salute,  la  sicurezza  e
l'ambiente,  non  possano  arrecare  pregiudizio  morale  o  fisico a
minorenni,  non  siano  inserite  nei  cartoni  animati  destinati ai
bambini  o  durante  la  trasmissione  di  funzioni religiose e siano
riconoscibili  come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi
di  evidente  percezione con esclusione di quelli che si avvalgono di
una  potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi
gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;
    d)  la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la
responsabilita'  e  l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti
nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non
stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello
sponsor,  salvi  gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi
vigenti  in  relazione  alla  natura  dell'attivita'  dello sponsor o
all'oggetto della trasmissione;
    e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si
ritenga  leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o
notizie  contrarie  a  verita',  purche'  tale  rettifica  non  abbia
contenuto  che  possa  dare luogo a responsabilita' penali o civili e
non sia contraria al buon costume;
    f)   la   diffusione   di   un   congruo   numero   di  programmi
radiotelevisivi  nazionali  e  locali  in chiaro, ponendo limiti alla
capacita'  trasmissiva  destinata  ai programmi criptati e garantendo
l'adeguata  copertura  del territorio nazionale o locale; la presente
disposizione non si applica per la diffusione via satellite;
    g)  la  diffusione  su  programmi  in  chiaro,  in  diretta  o in
differita,  delle  trasmissioni  televisive  che  abbiano  ad oggetto
eventi,  nazionali e non, indicati in un'apposita lista approvata con
deliberazione  dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni in
quanto aventi particolare rilevanza per la societa'.
  2.  E' favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilita'
sensoriali  dei  programmi  radiotelevisivi,  prevedendo  a tale fine
l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.
  3.  Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli
enti  nel  settore  radiotelevisivo  e'  effettuato  nel rispetto dei
diritti,  delle  liberta' fondamentali, nonche' della dignita' umana,
con   particolare   riferimento  alla  riservatezza  e  all'identita'
personale, in conformita' alla legislazione vigente in materia.