Art. 4.
                        Escussione del pegno
  1.  Al  verificarsi  di  un  evento determinante l'escussione della
garanzia,  il  creditore  pignoratizio  ha facolta', anche in caso di
apertura  di  una  procedura  di  risanamento  o  di liquidazione, di
procedere osservando le formalita' previste nel contratto:
    a)  alla  vendita  delle attivita' finanziarie oggetto del pegno,
trattenendo  il  corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito,
fino   a   concorrenza   del   valore  dell'obbligazione  finanziaria
garantita;
    b)  all'appropriazione  delle  attivita'  finanziarie oggetto del
pegno,   diverse   dal   contante,  fino  a  concorrenza  del  valore
dell'obbligazione   finanziaria  garantita,  a  condizione  che  tale
facolta'  sia prevista nel contratto di garanzia finanziaria e che lo
stesso ne preveda i criteri di valutazione;
    c)   all'utilizzo   del   contante  oggetto  della  garanzia  per
estinguere l'obbligazione finanziaria garantita.
  2.  Nei casi previsti dal comma 1 il creditore pignoratizio informa
immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa o, se del
caso,  gli organi della procedura di risanamento o di liquidazione in
merito alle modalita' di escussione adottate e all'importo ricavato e
restituisce contestualmente l'eccedenza.