Art. 4. Escussione del pegno 1. Al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, il creditore pignoratizio ha facolta', anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, di procedere osservando le formalita' previste nel contratto: a) alla vendita delle attivita' finanziarie oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita; b) all'appropriazione delle attivita' finanziarie oggetto del pegno, diverse dal contante, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita, a condizione che tale facolta' sia prevista nel contratto di garanzia finanziaria e che lo stesso ne preveda i criteri di valutazione; c) all'utilizzo del contante oggetto della garanzia per estinguere l'obbligazione finanziaria garantita. 2. Nei casi previsti dal comma 1 il creditore pignoratizio informa immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa o, se del caso, gli organi della procedura di risanamento o di liquidazione in merito alle modalita' di escussione adottate e all'importo ricavato e restituisce contestualmente l'eccedenza.