Art. 4.
        Criteri di purezza delle fonti di vitamine e minerali
  1.  Le sostanze elencate nell'allegato II devono essere conformi ai
requisiti  di  purezza fissati dal decreto del Ministro della sanita'
27 febbraio   1996,   n.  209,  e  successive  disposizioni,  laddove
previsti,   o   comunque  dai  provvedimenti  nazionali  adottati  in
attuazione di disposizioni comunitarie in materia.
  2.  Alle  sostanze  elencate nell'allegato II per le quali non sono
stati  ancora  determinati  a  livello  comunitario  i  requisiti  di
purezza,  si  applicano,  fino  all'adozione di tali disposizioni, le
norme  nazionali  o, in mancanza, i requisiti di purezza generalmente
accettabili raccomandati da organismi internazionali.
 
          Nota all'art. 4:
              - Il  decreto  del  Ministro  della sanita' 27 febbraio
          1996,  n. 209, reca: «Regolamento concernente la disciplina
          degli  additivi  alimentari consentiti nella preparazione e
          per   la   conservazione   delle   sostanze  alimentari  in
          attuazione  delle  direttive  n.  94/34/CE, n. 94/35/CE, n.
          94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE.».