Art. 4.
                          Incompatibilita'

     1.  L'esercizio  della  professione di dottore commercialista ed
esperto   contabile  e'  incompatibile  con  l'esercizio,  anche  non
prevalente, ne' abituale:
      a) della professione di notaio;
      b) della professione di giornalista professionista;
      c)  dell' attivita' di impresa, in nome proprio o altrui e, per
proprio  conto,  di produzione di beni o servizi, intermediaria nella
circolazione  di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore,
di  trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero
ausiliarie delle precedenti;
      d)   dell'attivita'   di   appaltatore  di  servizio  pubblico,
concessionario della riscossione di tributi;
      e) dell' attivita' di promotore finanziario.
   2.  L'incompatibilita'  e' esclusa qualora l'attivita', svolta per
conto proprio, e' diretta alla gestione patrimoniale, ad attivita' di
mero  godimento  o  conservative,  nonche' in presenza di societa' di
servizi  strumentali  o  ausiliari  all'esercizio  della professione,
ovvero  qualora il professionista riveste la carica di amministratore
sulla   base  di  uno  specifico  incarico  professionale  e  per  il
perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.
   3.  L'iscrizione nell'Albo non e' consentita a tutti i soggetti ai
quali,   secondo   gli   ordinamenti  loro  applicabili,  e'  vietato
l'esercizio della libera professione.
   4.  Le  ipotesi  di incompatibilita' sono valutate con riferimento
alle   disposizioni  di'  cui  al  presente  articolo  anche  per  le
situazioni  in  corso  alla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto legislativo.