Art. IV. Entrata in vigore Il presente Accordo e lo Statuto allegato entreranno in vigore alla data in cui sara' depositato il terzo strumento di ratifica o di accettazione formale da parte di uno Stato o di una Organizzazione internazionale; per ciascuno Stato o Organizzazione internazionale che depositera' lo strumento di adesione o di accettazione formale dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il presente Accordo entrera' in vigore alla data del suddetto deposito.