Art. 4 
      Partecipazione al procedimento amministrativo informatico 
 
  1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di
accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante  l'uso
delle tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  secondo
quanto disposto dagli articoli 59 e 60  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  2. Ogni atto e  documento  puo'  essere  trasmesso  alle  pubbliche
amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e  della
comunicazione se  formato  ed  inviato  nel  rispetto  della  vigente
normativa. 
 
          Note all'art. 4:
              - Si riporta il testo degli articoli 59 e 60 del D.P.R.
          n. 445 del 2000:
              "Art 59 (R) (Accesso esterno). - 1. Per l'esercizio del
          diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi, possono
          essere  utilizzate  tutte  le  informazioni  del sistema di
          gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego
          di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e
          strumenti   che  consentono  l'acquisizione  diretta  delle
          informazioni da parte dell'interessato.
              2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano,
          nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della
          riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure
          organizzative  volte ad assicurare il diritto di accesso ai
          documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi
          per  l'impiego,  anche  per  via telematica, del sistema di
          gestione  informatica  dei documenti per il reperimento, la
          visualizzazione  e  la  stampa  delle  informazioni  e  dei
          documenti.
              3.  Nel  caso  di accesso effettuato mediante strumenti
          che  consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e
          dei   documenti   da   parte  dell'interessato,  le  misure
          organizzative  e  le  norme  tecniche  indicate  al comma 2
          determinano,  altresi', le modalita' di identificazione del
          soggetto  anche mediante l'impiego di strumenti informatici
          per  la  firma  digitale  del  documento  informatico, come
          disciplinati dal presente testo unico.
              4.  Nel  caso  di  accesso  effettuato  da soggetti non
          appartenenti    alla   pubblica   amministrazione   possono
          utilizzarsi  le  funzioni  di  ricerca e di visualizzazione
          delle  informazioni  e dei documenti messe a disposizione -
          anche  per via telematica - attraverso gli uffici relazioni
          col pubblico.".
              "Art.   60  (R)  (Accesso  effettuato  dalle  pubbliche
          Amministrazioni).  -  1.  Le pubbliche Amministrazioni che,
          mediante  proprie  applicazioni  informatiche,  accedono al
          sistema  di gestione informatica dei documenti delle grandi
          aree  organizzative  omogenee  di cui al cornma 4 dell'art.
          50,  adottano  le  modalita'  di interconnessione stabilite
          nell'ambito  delle  norme e dei criteri tecnici emanati per
          la   realizzazione  della  rete  unitaria  delle  pubbliche
          Amministrazioni.
              2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi
          di  gestione  informatica  dei documenti attraverso la rete
          unitaria   delle   pubbliche   amministrazioni   utilizzano
          funzioni  minime  e  comuni  di  accesso  per  ottenere  le
          seguenti informazioni:
                a) numero  e  data di registrazione di protocollo dei
          documenti,  ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o
          congiunta  dell'oggetto,  della  data  di  spedizione,  del
          mittente, del destinatario;
                b) numero  e  data di registrazione di protocollo del
          documento ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della
          data    e    del    numero    di    protocollo   attribuiti
          dall'amministrazione al documento spedito.
              3.   Ai   fini  del  presente  articolo,  le  pubbliche
          Amministrazioni  provvedono autonomamente, sulla base delle
          indicazioni  fornite dall'Autorita' per l'informatica nella
          pubblica  amministrazione,  alla determinazione dei criteri
          tecnici  ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle
          informazioni   del  sistema  di  gestione  informatica  dei
          documenti.".