Art. 4.
                     Educazione del consumatore
  1.  L'educazione  dei  consumatori  e  degli  utenti e' orientata a
favorire  la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo
dei   rapporti   associativi,   la   partecipazione  ai  procedimenti
amministrativi,    nonche'    la   rappresentanza   negli   organismi
esponenziali.
  2. Le attivita' destinate all'educazione dei consumatori, svolte da
soggetti  pubblici  o privati, non hanno finalita' promozionale, sono
dirette  ad  esplicitare  le  caratteristiche  di  beni e servizi e a
rendere  chiaramente  percepibili  benefici  e costi conseguenti alla
loro  scelta;  prendono,  inoltre,  in  particolare considerazione le
categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.