Art. 4.
                           Redditi diversi
  1.  All'articolo  67  del  testo  unico  sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) il  numero  2)  della lettera c) del comma 1 e' sostituito dal
seguente:  «2)  cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma
9,  lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per
cento  o  al  25  per cento del valore del patrimonio netto contabile
risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula
del  contratto  secondo  che  si tratti di societa' i cui titoli sono
negoziati  in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le
plusvalenze  realizzate  mediante la cessione dei contratti stipulati
con  associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione
opera a prescindere dal valore dell'apporto;»;
    b) al  numero 1) della lettera c-bis) del comma 1, le parole: «di
cui alla lettera f) dell'articolo 44» sono sostituite dalle seguenti:
«di  cui  all'articolo  109,  comma 9, lettera b),» e le parole «alla
data  di  stipula  del  contratto  secondo che» sono sostituite dalle
seguenti: «risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data
di stipula del contratto secondo che»;
    c) al  comma  1-bis, dopo le parole: «i titoli,» sono inserite le
seguenti: «gli strumenti finanziari, i contratti,».
  2.  All'articolo  68  del  testo  unico  sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) al  comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 67,» sono inserite
le  seguenti:  «diverse  da  quelle  di  cui  al comma 4 del presente
articolo,»;
    b) il  comma  4  e'  sostituito  dal seguente: «4. Le plusvalenze
realizzate   mediante   la   cessione  dei  contratti  stipulati  con
associanti  non  residenti  che  non  soddisfano le condizioni di cui
all'articolo  44,  comma  2,  lettera  a), ultimo periodo, nonche' le
plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo
67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al
patrimonio,  titoli  e  strumenti  finanziari di cui all'articolo 44,
comma  2,  lettera  a), e contratti di cui all'articolo 109, comma 9,
lettera  b),  emessi  o  stipulati  da  societa' residenti in Paesi o
territori  a  regime  fiscale  privilegiato  di  cui  al  decreto del
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze   adottato   ai  sensi
dell'articolo  167,  comma  4,  salvo  la  dimostrazione,  a  seguito
dell'esercizio  dell'interpello  secondo  le  modalita'  del comma 5,
lettera  b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni
indicate  nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87, concorrono a
formare  il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del
periodo  precedente  non  si applica alle partecipazioni, ai titoli e
agli  strumenti  finanziari  di  cui  alla citata lettera c-bis), del
comma  1,  dell'articolo  67,  emessi  da  societa' i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi
precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se
le  minusvalenze  sono  superiori  alle  plusvalenze  l'eccedenza  e'
riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze
dei  periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata   nella   dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo
d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.»;
    c) al  comma  5,  dopo  le  parole:  «alle  lettere  c-bis)» sono
inserite le seguenti: «, diverse da quelle di cui al comma 4,»;
    d) al  comma  7,  lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:   «e  dagli  utili  relativi  ai  titoli  ed  agli  strumenti
finanziari  di  cui  all'articolo  44,  comma  2,  lettera  a),  e ai
contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b)».
  3.  Le  disposizioni degli articoli 67, commi 1, lettere c), numero
2,  primo  periodo,  e c-bis), numero 1), e 1-bis, e 68, comma 7, del
testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per
i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le
disposizioni  degli  articoli 67,  comma 1, lettera c), n. 2), ultimo
periodo,  e  68, commi 3, 4 e 5, del testo unico, come modificate dal
presente  articolo,  hanno  effetto  per  i  periodi  di  imposta che
iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
 
          Note all'art. 4:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  67 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art.  67  (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
          se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
          conseguiti  nell'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di
          imprese  commerciali  o da societa' in nome collettivo e in
          accomandita  semplice,  ne'  in  relazione alla qualita' di
          lavoratore dipendente:
                a) le     plusvalenze    realizzate    mediante    la
          lottizzazione  di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
          renderli   edificabili,  e  la  successiva  vendita,  anche
          parziale, dei terreni e degli edifici;
                b) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo  oneroso  di beni immobili acquistati o costruiti da
          non  piu'  di  cinque  anni,  esclusi  quelli acquisiti per
          successione  o donazione e le unita' immobiliari urbane che
          per  la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto
          o  la  costruzione  e  la  cessione  sono  state adibite ad
          abitazione  principale  del  cedente  o dei suoi familiari,
          nonche',  in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito
          di  cessioni  a  titolo  oneroso di terreni suscettibili di
          utilizzazione    edificatoria    secondo    gli   strumenti
          urbanistici vigenti al momento della cessione;
                c) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo  oneroso  di partecipazioni qualificate. Costituisce
          cessione  di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di
          azioni,  diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
          partecipazione  al capitale od al patrimonio delle societa'
          di  cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma
          3,  lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
          lettere  a),  b)  e  d),  nonche'  la cessione di diritti o
          titoli  attraverso cui possono essere acquisite le predette
          partecipazioni,  qualora  le  partecipazioni,  i  diritti o
          titoli    ceduti   rappresentino,   complessivamente,   una
          percentuale  di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
          ordinaria  superiore  al  2  o  al  20 per cento ovvero una
          partecipazione  al capitale od al patrimonio superiore al 5
          o  al  25  per  cento,  secondo  che  si  tratti  di titoli
          negoziati    in    mercati   regolamentati   o   di   altre
          partecipazioni.  Per  i  diritti  o  titoli  attraverso cui
          possono  essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene conto
          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
          predette  partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
          e  di  partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
          le  cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
          nei  confronti  di  soggetti  diversi. Tale disposizione si
          applica  dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
          diritti  posseduti rappresentano una percentuale di diritti
          di  voto  o  di  partecipazione  superiore alle percentuali
          suindicate.  Sono  assimilate  alle plusvalenze di cui alla
          presente lettera quelle realizzate mediante:
                1)  cessione  di  strumenti  finanziari  di  cui alla
          lettera   a)   del   comma   2,  dell'art.  44  quando  non
          rappresentano una partecipazione al patrimonio;
                2)  cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma
          9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore
          al  5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio
          netto  contabile  risultante dall'ultimo bilancio approvato
          prima  della  data  di stipula del contratto secondo che si
          tratti  di  societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
          regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze
          realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con
          associanti  non  residenti che non soddisfano le condizioni
          di  cui  all'art.  44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
          l'assimilazione    opera    a    prescindere   dal   valore
          dell'apporto;
                3) cessione dei contratti di cui al numero precedente
          qualora  il  valore  dell'apporto  sia  superiore al 25 per
          cento  dell'ammontare  dei beni dell'associante determinati
          in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'art. 47
          del citato testo unico;
                c-bis) le  plusvalenze,  diverse da quelle imponibili
          ai  sensi  della lettera c), realizzate mediante cessione a
          titolo  oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
          capitale  o  al  patrimonio  di societa' di cui all'art. 5,
          escluse  le  associazioni  di cui al comma 3, lettera c), e
          dei  soggetti  di  cui  all'art.  73,  nonche' di diritti o
          titoli  attraverso cui possono essere acquisite le predette
          partecipazioni.  Sono  assimilate  alle  plusvalenze di cui
          alla presente lettera quelle realizzate mediante:
                  1)  cessione  dei  contratti  di  cui all'art. 109,
          comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
          superiore  al  5 per cento o al 25 per cento del valore del
          patrimonio  netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che  si  tratti  di societa' i cui titoli sono negoziati in
          mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
                  2)  cessione  dei  contratti  di  cui  alla lettera
          precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
          al  25  per  cento  dell'ammontare dei beni dell'associante
          determinati  in base alle disposizioni previste dal comma 2
          dell'art. 47;
                c-ter) le  plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
          lettere  c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso  ovvero  rimborso  di titoli non rappresentativi di
          merci,  di  certificati di massa, di valute estere, oggetto
          di  cessione  a  termine  o  rivenienti da depositi o conti
          correnti,  di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
          grezzo   o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione  ad
          organismi    d'investimento    collettivo.   Agli   effetti
          dell'applicazione   della  presente  lettera  si  considera
          cessione  a  titolo  oneroso anche il prelievo delle valute
          estere dal deposito o conto corrente;
                c-quater) i     redditi,     diversi     da    quelli
          precedentemente   indicati,  comunque  realizzati  mediante
          rapporti  da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
          acquistare  a termine strumenti finanziari, valute, metalli
          preziosi  o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
          uno  o  piu'  pagamenti  collegati  a tassi di interesse, a
          quotazioni  o  valori  di  strumenti  finanziari, di valute
          estere,  di  metalli  preziosi  o  di merci e ad ogni altro
          parametro    di    natura    finanziaria.    Agli   effetti
          dell'applicazione  della  presente lettera sono considerati
          strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
                c-quinquies) le   plusvalenze   ed   altri  proventi,
          diversi  da  quelli  precedentemente  indicati,  realizzati
          mediante  cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura di
          rapporti  produttivi  di  redditi  di  capitale  e mediante
          cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  rimborso  di  crediti
          pecuniari   o   di  strumenti  finanziari,  nonche'  quelli
          realizzati  mediante rapporti attraverso cui possono essere
          conseguiti  differenziali positivi e negativi in dipendenza
          di un evento incerto;
                d) le  vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
          dei  giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
          i  premi  derivanti  da  prove  di  abilita'  o dalla sorte
          nonche'  quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
          meriti artistici, scientifici o sociali;
                e) i  redditi  di  natura fondiaria non determinabili
          catastalmente,  compresi quelli dei terreni dati in affitto
          per usi non agricoli;
                f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
                g) i  redditi  derivanti dall'utilizzazione economica
          di   opere  dell'ingegno,  di  brevetti  industriali  e  di
          processi,  formule  e  informazioni  relativi ad esperienze
          acquisite  in campo industriale, commerciale o scientifico,
          salvo  il  disposto  della lettera b) del comma 2 dell'art.
          53;
                h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto
          e   dalla  sublocazione  di  beni  immobili,  dall'affitto,
          locazione,  noleggio  o  concessione  in  uso  di  veicoli,
          macchine   e   altri  beni  mobili,  dall'affitto  e  dalla
          concessione   in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e  la
          concessione   in  usufrutto  dell'unica  azienda  da  parte
          dell'imprenditore  non  si considerano fatti nell'esercizio
          dell'impresa,  ma  in  caso  di successiva vendita totale o
          parziale  le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
          reddito complessivo come redditi diversi;
                h-bis) le   plusvalenze   realizzate   in   caso   di
          successiva   cessione,   anche   parziale,   delle  aziende
          acquisite ai sensi dell'art. 58;
                i) i  redditi  derivanti da attivita' commerciali non
          esercitate abitualmente;
                l) i   redditi   derivanti  da  attivita'  di  lavoro
          autonomo  non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
          obblighi di fare, non fare o permettere;
                m) le  indennita'  di trasferta, i rimborsi forfetari
          di  spesa,  i  premi  e  i  compensi erogati nell'esercizio
          diretto  di  attivita'  sportive dilettantistiche dal CONI,
          dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale
          per  l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di
          promozione  sportiva  e  da  qualunque  organismo, comunque
          denominato,     che     persegua     finalita'     sportive
          dilettantistiche  e  che  da  essi  sia  riconosciuto. Tale
          disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione
          coordinata       e      continuativa      di      carattere
          amministrativo-gestionale  di natura non professionale resi
          in    favore    di   societa'   e   associazioni   sportive
          dilettantistiche  e  di  cori,  bande  e filodrammatiche da
          parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
                n) le    plusvalenze    realizzate   a   seguito   di
          trasformazione eterogenea di cui all'art. 171, comma 2, ove
          ricorrono  i  presupposti di tassazione di cui alle lettere
          precedenti.
              1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
          c-bis)  e  c-ter)  del  comma  1, si considerano cedute per
          prime   le   partecipazioni,   i   titoli,   gli  strumenti
          finanziari,  i  contratti, i certificati e diritti, nonche'
          le  valute  ed  i  metalli  preziosi  acquisiti in data piu
          recente;  in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
          cui  alla  lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
          per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
          recente.
              1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
          oneroso  di  valute  estere  rivenienti da depositi e conti
          correnti  concorrono  a formare il reddito a condizione che
          nel  periodo  d'imposta  la  giacenza  dei depositi e conti
          correnti  complessivamente  intrattenuti  dal contribuente,
          calcolata  secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
          di  riferimento  sia  superiore a cento milioni di lire per
          almeno sette giorni lavorativi continui.
              1-quater.  Fra  le  plusvalenze e i redditi di cui alle
          lettere  c-ter),  c-quater)  e  c-quinquies) si comprendono
          anche  quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
          attivita'   finanziarie   o   dei  rapporti  ivi  indicati,
          sottoscritti  all'emissione  o  comunque  non acquistati da
          terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  68 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art. 68 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui alle
          lettere  a) e b), del comma 1, dell'art. 67 sono costituite
          dalla  differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo
          di   imposta  e  il  prezzo  di  acquisto  o  il  costo  di
          costruzione  del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo
          inerente al bene medesimo.
              2.  Per  i  terreni  di  cui  alla lettera a), comma 1,
          dell'art. 67 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio
          della  lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di
          acquisto  il  valore  normale nel quinto anno anteriore. Il
          costo  dei  terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello
          dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente
          sono  determinati  tenendo  conto  del  valore  normale del
          terreno  alla  data  di  inizio della lottizzazione o delle
          opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo
          dei  terreni  suscettibili  d'utilizzazione edificatoria di
          cui   alla  lettera  b),  del  comma  1,  dell'art.  67  e'
          costituito  dal  prezzo di acquisto aumentato di ogni altro
          costo   inerente,   rivalutato   in  base  alla  variazione
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          e  impiegati  nonche' dell'imposta comunale sull'incremento
          di  valore  degli  immobili.  Per  i terreni acquistati per
          effetto di successione o donazione si assume come prezzo di
          acquisto  il  valore  dichiarato  nelle relative denunce ed
          atti  registrati,  od  in  seguito  definito  e  liquidato,
          aumentato  di ogni altro costo successivo inerente, nonche'
          dell'imposta   comunale  sull'incremento  di  valore  degli
          immobili e di successione.
              3.  Le plusvalenze di cui alla lettera c), del comma 1,
          dell'art.  67,  diverse  da  quelle  di  cui al comma 4 del
          presente  articolo, per il 40 per cento del loro ammontare,
          sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle
          relative  minusvalenze;  se  le minusvalenze sono superiori
          alle  plusvalenze  l'eccedenza  e'  riportata in deduzione,
          fino  a  concorrenza  del 40 per cento dell'ammontare delle
          plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto,
          a  condizione  che  sia  indicata  nella  dichiarazione dei
          redditi   relativa   al  periodo  d'imposta  nel  quale  le
          minusvalenze sono state realizzate.
              4.  Le  plusvalenze realizzate mediante la cessione dei
          contratti  stipulati  con  associanti non residenti che non
          soddisfano  le  condizioni  di  cui  all'art.  44, comma 2,
          lettera  a),  ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui
          alle  lettere  c)  e  c-bis)  del  comma  1,  dell'art.  67
          realizzate   mediante  la  cessione  di  partecipazioni  al
          capitale  o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di
          cui  all'art.  44,  comma 2, lettera a), e contratti di cui
          all'art.  109,  comma  9, lettera b), emessi o stipulati da
          societa'  residenti  in  Paesi o territori a regime fiscale
          privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e
          delle  finanze  adottato  ai  sensi dell'art. 167, comma 4,
          salvo    la   dimostrazione,   a   seguito   dell'esercizio
          dell'interpello  secondo  le modalita' del comma 5, lettera
          b),  dello  stesso  art. 167, del rispetto delle condizioni
          indicate  nella  lettera  c),  del  comma  1, dell'art. 87,
          concorrono   a  formare  il  reddito  per  il  loro  intero
          ammontare.  La  disposizione  del periodo precedente non si
          applica  alle  partecipazioni,  ai  titoli e agli strumenti
          finanziari  di cui alla citata lettera c-bis), del comma 1,
          dell'art.   67,  emessi  da  societa'  i  cui  titoli  sono
          negoziati  nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui
          ai  periodi  precedenti  sono  sommate  algebricamente alle
          relative  minusvalenze;  se  le minusvalenze sono superiori
          alle  plusvalenze  l'eccedenza  e'  riportata  in deduzione
          integralmente  dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi
          successivi,  ma  non  oltre il quarto, a condizione che sia
          indicata   nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al
          periodo  d'imposta  nel  quale  le  minusvalenze sono state
          realizzate.
              5.  Le  plusvalenze di cui alle lettere c-bis), diverse
          da  quelle  di  cui  al  comma  4,  e  c-ter), del comma 1,
          dell'art.  67  sono  sommate  algebricamente  alle relative
          minusvalenze,  nonche'  ai  redditi  ed alle perdite di cui
          alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
          di  cui  alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso
          art.  67;  se  l'ammontare complessivo delle minusvalenze e
          delle  perdite e' superiore all'ammontare complessivo delle
          plusvalenze  e degli altri redditi, l'eccedenza puo' essere
          portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze
          e  dagli  altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma
          non  oltre  il  quarto, a condizione che sia indicata nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
          quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
              6.  Le  plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e
          c-ter),  del  comma  1,  dell'art. 67 sono costituite dalla
          differenza  tra  il corrispettivo percepito ovvero la somma
          od  il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
          valore  di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di
          ogni   onere   inerente   alla  loro  produzione,  compresa
          l'imposta  di successione e donazione, con esclusione degli
          interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
          assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
          dichiarato   agli   effetti  dell'imposta  di  successione,
          nonche',  per  i  titoli  esenti da tale imposta, il valore
          normale  alla  data di apertura della successione. Nel caso
          di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
          donante.  Per  le  azioni,  quote  o  altre  partecipazioni
          acquisite  sulla  base  di aumento gratuito del capitale il
          costo   unitario   e'   determinato   ripartendo  il  costo
          originario  sul  numero  complessivo  delle azioni, quote o
          partecipazioni  di  compendio.  Per le partecipazioni nelle
          societa'  indicate  dall'art.  5,  il  costo e' aumentato o
          diminuito  dei  redditi e delle perdite imputate al socio e
          dal  costo  si  scomputano,  fino a concorrenza dei redditi
          gia'  imputati,  gli  utili  distribuiti  al  socio. Per le
          valute  estere  cedute  a  termine  si assume come costo il
          valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
          stipula  del  contratto  di  cessione. Il costo o valore di
          acquisto  e'  documentato  a  cura del contribuente. Per le
          valute  estere  prelevate  da depositi e conti correnti, in
          mancanza  della  documentazione  del  costo, si assume come
          costo  il  valore  della valuta al minore dei cambi mensili
          accertati  ai  sensi  dell'art.  110,  comma 9, nel periodo
          d'imposta   in   cui   la  plusvalenza  e'  realizzata.  Le
          minusvalenze   sono  determinate  con  gli  stessi  criteri
          stabiliti per le plusvalenze.
              7.  Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
          e minusvalenze:
                a) dal   corrispettivo   percepito   o   dalla  somma
          rimborsata,  nonche'  dal  costo  o  valore  di acquisto si
          scomputano  i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
          diversi   da   quelli  derivanti  dalla  partecipazione  in
          societa'  ed  enti  soggetti  all'imposta sul reddito delle
          societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
          finanziari  di  cui  all'art. 44, comma 2, lettera a), e ai
          contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b);
                b) qualora vengano superate le percentuali di diritti
          di  voto o di partecipazione indicate nella lettera c), del
          comma   1,   dell'art.   67,   i   corrispettivi  percepiti
          anteriormente   al   periodo  d'imposta  nel  quale  si  e'
          verificato  il superamento delle percentuali si considerano
          percepiti in tale periodo;
                c) per le valute estere prelevate da depositi e conti
          correnti  si  assume  come  corrispettivo il valore normale
          della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
                d) per  le  cessioni di metalli preziosi, in mancanza
          della  documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze
          sono  determinate  in  misura  pari  al  25  per  cento del
          corrispettivo della cessione;
                e) per  le  cessioni a titolo oneroso poste in essere
          in   dipendenza   dei   rapporti   indicati  nella  lettera
          c-quater),  del  comma 1, dell'art. 67, il corrispettivo e'
          costituito  dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato
          o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
                f) nei  casi  di dilazione o rateazione del pagamento
          del   corrispettivo   la  plusvalenza  e'  determinata  con
          riferimento  alla  parte  del  costo  o  valore di acquisto
          proporzionalmente  corrispondente  alle somme percepite nel
          periodo d'imposta.
              8.  I  redditi di cui alla lettera c-quater), del comma
          1,  dell'art. 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei
          differenziali  positivi  o  negativi,  nonche'  degli altri
          proventi  od  oneri,  percepiti o sostenuti, in relazione a
          ciascuno  dei  rapporti ivi indicati. Per la determinazione
          delle  plusvalenze,  minusvalenze  e  degli  altri  redditi
          derivanti  da  tali  rapporti si applicano i commi 6 e 7. I
          premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
          sia  stata  chiusa  anticipatamente  o ceduta, concorrono a
          formare  il  reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione
          e'  esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo
          esercizio.  Qualora  a  seguito dell'esercizio dell'opzione
          siano  cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o
          c-ter),  dell'art. 67, i premi pagati o riscossi concorrono
          alla  determinazione  delle  plusvalenze o minusvalenze, ai
          sensi  della  lettera  e)  del  comma  7.  Le plusvalenze e
          minusvalenze  derivanti  dalla cessione a titolo oneroso di
          merci  non  concorrono  a  formare  il reddito, anche se la
          cessione  e'  posta  in  essere  in dipendenza dei rapporti
          indicati nella lettera c-quater) del comma 1, dell'art. 67.
              9.  Le  plusvalenze  e  gli  altri proventi di cui alla
          lettera  c-quinquies),  del  comma  1,  dell'art.  67, sono
          costituiti  dalla  differenza  positiva tra i corrispettivi
          percepiti  ovvero  le  somme  od il valore normale dei beni
          rimborsati  ed  i  corrispettivi  pagati  ovvero  le  somme
          corrisposte,  aumentate  di  ogni  onere inerente alla loro
          produzione,  con  esclusione  degli  interessi passivi. Dal
          corrispettivo   percepito   e  dalla  somma  rimborsata  si
          scomputano  i  redditi  di  capitale derivanti dal rapporto
          ceduto  maturati  ma  non  riscossi  nonche'  i  redditi di
          capitale  maturati a favore del creditore originario ma non
          riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
          comma 7.».