Art. 4.
Redditi diversi
1. All'articolo 67 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il numero 2) della lettera c) del comma 1 e' sostituito dal
seguente: «2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma
9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per
cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile
risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula
del contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli sono
negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati
con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione
opera a prescindere dal valore dell'apporto;»;
b) al numero 1) della lettera c-bis) del comma 1, le parole: «di
cui alla lettera f) dell'articolo 44» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),» e le parole «alla
data di stipula del contratto secondo che» sono sostituite dalle
seguenti: «risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data
di stipula del contratto secondo che»;
c) al comma 1-bis, dopo le parole: «i titoli,» sono inserite le
seguenti: «gli strumenti finanziari, i contratti,».
2. All'articolo 68 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 67,» sono inserite
le seguenti: «diverse da quelle di cui al comma 4 del presente
articolo,»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze
realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con
associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonche' le
plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo
67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al
patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44,
comma 2, lettera a), e contratti di cui all'articolo 109, comma 9,
lettera b), emessi o stipulati da societa' residenti in Paesi o
territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 167, comma 4, salvo la dimostrazione, a seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5,
lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni
indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87, concorrono a
formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del
periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e
agli strumenti finanziari di cui alla citata lettera c-bis), del
comma 1, dell'articolo 67, emessi da societa' i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi
precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se
le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e'
riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze
dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.»;
c) al comma 5, dopo le parole: «alle lettere c-bis)» sono
inserite le seguenti: «, diverse da quelle di cui al comma 4,»;
d) al comma 7, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e ai
contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b)».
3. Le disposizioni degli articoli 67, commi 1, lettere c), numero
2, primo periodo, e c-bis), numero 1), e 1-bis, e 68, comma 7, del
testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per
i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le
disposizioni degli articoli 67, comma 1, lettera c), n. 2), ultimo
periodo, e 68, commi 3, 4 e 5, del testo unico, come modificate dal
presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che
iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 67 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione o donazione e le unita' immobiliari urbane che
per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto
o la costruzione e la cessione sono state adibite ad
abitazione principale del cedente o dei suoi familiari,
nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito
di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma
3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o
titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5
o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli
negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla
lettera a) del comma 2, dell'art. 44 quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma
9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore
al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio
netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato
prima della data di stipula del contratto secondo che si
tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze
realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con
associanti non residenti che non soddisfano le condizioni
di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
l'assimilazione opera a prescindere dal valore
dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente
qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per
cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati
in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'art. 47
del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'art. 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'art. 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'art. 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'art.
53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto
e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'art. 58;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio
diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI,
dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale
per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di
promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque
denominato, che persegua finalita' sportive
dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale
disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi
in favore di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da
parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'art. 171, comma 2, ove
ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere
precedenti.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche'
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti concorrono a formare il reddito a condizione che
nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.».
- Si riporta il testo dell'art. 68 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 68 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui alle
lettere a) e b), del comma 1, dell'art. 67 sono costituite
dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo
di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di
costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo
inerente al bene medesimo.
2. Per i terreni di cui alla lettera a), comma 1,
dell'art. 67 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio
della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di
acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il
costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello
dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente
sono determinati tenendo conto del valore normale del
terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle
opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo
dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di
cui alla lettera b), del comma 1, dell'art. 67 e'
costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro
costo inerente, rivalutato in base alla variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati nonche' dell'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per
effetto di successione o donazione si assume come prezzo di
acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed
atti registrati, od in seguito definito e liquidato,
aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonche'
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili e di successione.
3. Le plusvalenze di cui alla lettera c), del comma 1,
dell'art. 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del
presente articolo, per il 40 per cento del loro ammontare,
sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle
relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori
alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione,
fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle
plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto,
a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le
minusvalenze sono state realizzate.
4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei
contratti stipulati con associanti non residenti che non
soddisfano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui
alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'art. 67
realizzate mediante la cessione di partecipazioni al
capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di
cui all'art. 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui
all'art. 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da
societa' residenti in Paesi o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze adottato ai sensi dell'art. 167, comma 4,
salvo la dimostrazione, a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera
b), dello stesso art. 167, del rispetto delle condizioni
indicate nella lettera c), del comma 1, dell'art. 87,
concorrono a formare il reddito per il loro intero
ammontare. La disposizione del periodo precedente non si
applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti
finanziari di cui alla citata lettera c-bis), del comma 1,
dell'art. 67, emessi da societa' i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui
ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle
relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori
alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione
integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi
successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state
realizzate.
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis), diverse
da quelle di cui al comma 4, e c-ter), del comma 1,
dell'art. 67 sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui
alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso
art. 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e
delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo delle
plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo' essere
portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze
e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma
non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e
c-ter), del comma 1, dell'art. 67 sono costituite dalla
differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma
od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di
ogni onere inerente alla loro produzione, compresa
l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti dell'imposta di successione,
nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore
normale alla data di apertura della successione. Nel caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il
costo unitario e' determinato ripartendo il costo
originario sul numero complessivo delle azioni, quote o
partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle
societa' indicate dall'art. 5, il costo e' aumentato o
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi
gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le
valute estere cedute a termine si assume come costo il
valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di
acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le
valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in
mancanza della documentazione del costo, si assume come
costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili
accertati ai sensi dell'art. 110, comma 9, nel periodo
d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le
minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri
stabiliti per le plusvalenze.
7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma
rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si
scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in
societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), e ai
contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b);
b) qualora vengano superate le percentuali di diritti
di voto o di partecipazione indicate nella lettera c), del
comma 1, dell'art. 67, i corrispettivi percepiti
anteriormente al periodo d'imposta nel quale si e'
verificato il superamento delle percentuali si considerano
percepiti in tale periodo;
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti
correnti si assume come corrispettivo il valore normale
della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza
della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze
sono determinate in misura pari al 25 per cento del
corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere
in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera
c-quater), del comma 1, dell'art. 67, il corrispettivo e'
costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato
o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento
del corrispettivo la plusvalenza e' determinata con
riferimento alla parte del costo o valore di acquisto
proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel
periodo d'imposta.
8. I redditi di cui alla lettera c-quater), del comma
1, dell'art. 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei
differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri
proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a
ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione
delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi
derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I
premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a
formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione
e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo
esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione
siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o
c-ter), dell'art. 67, i premi pagati o riscossi concorrono
alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai
sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e
minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
merci non concorrono a formare il reddito, anche se la
cessione e' posta in essere in dipendenza dei rapporti
indicati nella lettera c-quater) del comma 1, dell'art. 67.
9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla
lettera c-quinquies), del comma 1, dell'art. 67, sono
costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi
percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni
rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme
corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro
produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal
corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si
scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto
ceduto maturati ma non riscossi nonche' i redditi di
capitale maturati a favore del creditore originario ma non
riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
comma 7.».