ART. 4.
(Delega   al   Governo   per   l'istituzione  degli  ordini  ed  albi
                           professionali).

1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui
all'articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi
o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle
competenze delle regioni e sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)   trasformare   i   collegi   professionali  esistenti  in  ordini
professionali,   salvo  quanto  previsto  alla  lettera  b)  e  ferma
restando,  ai  sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del citato
decreto  del  Ministro  della  sanita'  29 marzo 2001, l'assegnazione
della   professione   dell'assistente   sanitario   all'ordine  della
prevenzione,  prevedendo  l'istituzione  di  un ordine specifico, con
albi  separati  per  ognuna delle professioni previste dalla legge n.
251  del  2000,  per  ciascuna  delle  seguenti  aree  di professioni
sanitarie:   area  delle  professioni  infermieristiche;  area  della
professione  ostetrica;  area delle professioni della riabilitazione;
area  delle  professioni  tecnico-sanitarie;  area  delle professioni
tecniche della prevenzione;
b)  aggiornare la definizione delle figure professionali da includere
nelle  fattispecie  di  cui  agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10
agosto  2000,  n.  251,  come  attualmente  disciplinata  dal decreto
ministeriale 29 marzo 2001;
c)  individuare,  in  base  alla  normativa  vigente,  i  titoli  che
consentano l'iscrizione agli albi di cui al presente comma;
d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente comma,
le attivita' il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini
e  quelle  il  cui  esercizio  sia riservato agli iscritti ai singoli
albi;
e)  definire le condizioni e le modalita' in base alle quali si possa
costituire  un  unico ordine per due o piu' delle aree di professioni
sanitarie individuate ai sensi della lettera a);
f)  definire le condizioni e le modalita' in base alle quali si possa
costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di
cui  al  presente comma, nell'ipotesi che il numero degli iscritti al
relativo  albo  superi  le  ventimila  unita', facendo salvo, ai fini
dell'esercizio delle attivita' professionali, il rispetto dei diritti
acquisiti  dagli  iscritti  agli  altri albi dell'ordine originario e
prevedendo  che  gli  oneri  della costituzione siano a totale carico
degli iscritti al nuovo ordine;
g) prevedere, in relazione al numero degli operatori, l'articolazione
degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale;
h)  disciplinare  i  principi  cui si devono attenere gli statuti e i
regolamenti degli ordini neocostituiti;
i)  prevedere  che  le spese di costituzione e di funzionamento degli
ordini  ed albi professionali di cui al presente articolo siano poste
a  totale  carico  degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate
tariffe;
l)  prevedere  che,  per  gli  appartenenti  agli  ordini delle nuove
categorie   professionali,   restino   confermati   gli  obblighi  di
iscrizione  alle  gestioni  previdenziali previsti dalle disposizioni
vigenti.
2.  Gli schemi dei decreti legislativi predisposti ai sensi del comma
1,  previa  acquisizione del parere della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei
pareri   da  parte  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia,   che   sono  resi  entro  quaranta  giorni  dalla  data  di
trasmissione.  Decorso  tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza  dei  pareri.  Qualora  il termine previsto per i pareri dei
competenti  organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono
o  seguono  la  scadenza  del termine di cui al comma 1, quest'ultimo
s'intende automaticamente prorogato di novanta giorni.
 
          Note all'art. 4:
              - Per la legge 10 agosto 2000, n. 251 si vedano in note
          all'art. 1.
              - Per  il  decreto  del Ministro della sanita' 29 marzo
          2001 si veda in note all'art. 1.
              - Gli  articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000,
          n. 251 recano:
              «Art.   1  (Professioni  sanitarie  infermieristiche  e
          professione  sanitaria ostetrica). - 1. Gli operatori delle
          professioni     sanitarie     dell'area    delle    scienze
          infermieristiche  e  della  professione sanitaria ostetrica
          svolgono con autonomia professionale attivita' dirette alla
          prevenzione,   alla   cura   e  salvaguardia  della  salute
          individuale    e   collettiva,   espletando   le   funzioni
          individuate  dalle  norme  istitutive  dei relativi profili
          professionali  nonche'  dagli specifici codici deontologici
          ed  utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
          dell'assistenza.
              2.  Lo  Stato  e  le regioni promuovono, nell'esercizio
          delle   proprie  funzioni  legislative,  di  indirizzo,  di
          programmazione  ed  amministrative,  la valorizzazione e la
          responsabilizzazione  delle  funzioni  e  del  ruolo  delle
          professioni    infermieristico-ostetriche    al   fine   di
          contribuire  alla realizzazione del diritto alla salute, al
          processo   di  aziendaliz-zazione  nel  Servizio  sanitario
          nazionale,  all'integrazione dell'organizzazione del lavoro
          della  sanita'  in  Italia  con  quelle  degli  altri Stati
          dell'Unione europea.
              3.  Il  Ministero  della  sanita',  previo parere della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          emana linee guida per:
                a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della
          diretta  responsabilita'  e  gestione  delle  attivita'  di
          assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;
                b) la   revisione   dell'organizzazione  del  lavoro,
          incentivando modelli di assistenza personalizzata.».
              «Art. 2 (Professioni sanitarie riabilitative). - 1. Gli
          operatori   delle  professioni  sanitarie  dell'area  della
          riabilitazione   svolgono   con   titolarita'  e  autonomia
          professionale,  nei confronti dei singoli individui e della
          collettivita',  attivita'  dirette  alla  prevenzione, alla
          cura,  alla  riabilitazione  e  a  procedure di valutazione
          funzionale,  al  fine  di  espletare  le competenze proprie
          previste dai relativi profili professionali.
              2.  Lo  Stato  e  le regioni promuovono, nell'esercizio
          delle   proprie  funzioni  legislative,  di  indirizzo,  di
          programmazione   ed   amministrative,   lo  sviluppo  e  la
          valorizzazione  delle  funzioni delle professioni sanitarie
          dell'area  della  riabilitazione,  al  fine di contribuire,
          anche   attraverso   la   diretta  responsabilizzazione  di
          funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del
          diritto   alla   salute   del  cittadino,  al  processo  di
          aziendalizzazione   e   al   miglioramento  della  qualita'
          organizzativa   e   professionale  nel  Servizio  sanitario
          nazionale, con l'obiettivo di una integrazione omogenea con
          i  servizi  sanitari  e  gli  ordinamenti degli altri Stati
          dell'Unione europea.».
              «Art.   3   (Professioni  tecnico-sanitarie).-  1.  Gli
          operatori    delle    professioni    sanitarie    dell'area
          tecnico-diagnostica   e   dell'area   tecnico-assistenziale
          svolgono,   con   autonomia   professionale,  le  procedure
          tecniche    necessarie   alla   esecuzione   di   metodiche
          diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero
          attivita'  tecnico-assistenziale,  in  attuazione di quanto
          previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle
          figure  e  dei  relativi profili professionali definiti con
          decreto del Ministro della sanita'.
              2.  Lo  Stato  e  le regioni promuovono, nell'esercizio
          delle   proprie  funzioni  legislative,  di  indirizzo,  di
          programmazione   ed   amministrative,   lo  sviluppo  e  la
          valorizzazione  delle  funzioni delle professioni sanitarie
          dell'area  tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche
          attraverso  la  diretta  responsabilizzazione  di  funzioni
          organizzative  e  didattiche,  al  diritto  alla salute del
          cittadino,   al   processo   di   aziendalizzazione   e  al
          miglioramento  della qualita' organizzativa e professionale
          nel  Servizio  sanitario  nazionale  con l'obiettivo di una
          integrazione   omogenea   con  i  servizi  sanitari  e  gli
          ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.».
              «Art.  4 (Professioni tecniche della prevenzione). - 1.
          Gli  operatori delle professioni tecniche della prevenzione
          svolgono  con  autonomia tecnico-professionale attivita' di
          prevenzione,  verifica  e  controllo in materia di igiene e
          sicurezza  ambientale  nei  luoghi  di vita e di lavoro, di
          igiene  degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanita'
          pubblica  e  veterinaria.  Tali  attivita'  devono comunque
          svolgersi  nell'ambito  della responsabilita' derivante dai
          profili professionali.
              2.  I  Ministeri  della sanita' e dell'ambiente, previo
          parere  della  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, emanano linee guida per l'attribuzione in tutte le
          aziende  sanitarie e nelle agenzie regionali per l'ambiente
          della diretta responsabilita' e gestione delle attivita' di
          competenza delle professioni tecniche della prevenzione.».