ART. 4
                       (contenuti e obiettivi)

   1.  Le  norme  di  cui  alla  parte  seconda  del presente decreto
costituiscono attuazione:
    a)  della  direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio,  del  27  giugno  2001,  concernente  la valutazione degli
effetti  di  determinati  piani  e  programmi  sull'ambiente,  con  i
seguenti obiettivi:
     1) garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente;
     2)  contribuire  all'integrazione  di  considerazioni ambientali
nelle  fasi  di  elaborazione,  di  adozione  e  di  approvazione  di
determinati  piani  e  programmi  al  fine  di promuovere lo sviluppo
sostenibile;
     3)  promuovere  l'utilizzo  della  valutazione  ambientale nella
stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali;
     4)  assicurare  che  venga  comunque  effettuata  la valutazione
ambientale   dei   piani   e  programmi  che  possono  avere  effetti
significativi sull'ambiente;
    b)  della  direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985,
concernente  la  valutazione  di  impatto  ambientale  di determinati
progetti  pubblici  e  privati,  come  modificata ed integrata con la
direttiva  97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003
e  della  direttiva  96/61/CE  del  24 settembre 1996 recepita con il
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 in materia di prevenzione
e riduzione integrate dell'inquinamento, con i seguenti obiettivi:
     1) garantire il pieno recepimento delle direttive comunitarie in
materia di valutazione di impatto ambientale;
     2)  semplificare,  fatto  salvo quanto previsto dall'articolo 1,
comma  2,  della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443, anche mediante
l'emanazione  di  regolamenti,  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, le procedure di valutazione di
impatto   ambientale,   che   dovranno   tenere  conto  del  rapporto
costi-benefici  del progetto dal punto di vista ambientale, economico
e sociale;
     3)  anticipare le procedure di valutazione di impatto ambientale
alla  prima  configurazione  sottoponibile ad un esame esauriente del
progetto di intervento da valutare;
     4)  introdurre  un  sistema  di  controlli  idoneo  ad accertare
l'effettivo   rispetto   delle  prescrizioni  impartite  in  sede  di
valutazione;
     5)  favorire la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di
piani e programmi in materia ambientale;
     6) garantire il completamento delle procedure in tempi certi;
     7)  introdurre  meccanismi  di coordinamento tra la procedura di
valutazione  di impatto ambientale e quella di valutazione ambientale
strategica;
     8)   adottare  misure  di  coordinamento  tra  le  procedure  di
valutazione di impatto ambientale e quelle di prevenzione e riduzione
integrate   dell'inquinamento,  ovvero  di  autorizzazione  integrata
ambientale, nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure,
al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni.
   2.   La   valutazione   ambientale   strategica,  o  semplicemente
valutazione  ambientale,  riguarda  i piani e programmi di intervento
sul  territorio  ed  e'  preordinata  a  garantire  che  gli  effetti
sull'ambiente  derivanti  dall'attuazione  di detti piani e programmi
siano  presi  in  considerazione durante la loro elaborazione e prima
della loro approvazione.
   3.   La   procedura   per  la  valutazione  ambientale  strategica
costituisce,  per  i piani e programmi sottoposti a tale valutazione,
parte   integrante   del   procedimento   ordinario  di  adozione  ed
approvazione.  I  provvedimenti  di  approvazione  adottati  senza la
previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono nulli.
   4.  La  valutazione  di  impatto ambientale riguarda i progetti di
opere  ed  interventi  che,  per la loro natura o dimensione, possano
avere  un  impatto  importante  sull'ambiente  ed  e'  preordinata  a
garantire  che gli effetti derivanti dalla realizzazione ed esercizio
di   dette   opere  ed  interventi  sull'ecosistema  siano  presi  in
considerazione    durante    la    loro    progettazione    e   prima
dell'approvazione  o autorizzazione dei relativi progetti, o comunque
prima della loro realizzazione.
   5.   La   procedura  per  la  valutazione  di  impatto  ambientale
costituisce,   per   i  progetti  di  opere  ed  interventi  ad  essa
sottoposti, presupposto o parte integrante del procedimento ordinario
di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o
approvazione   adottati   senza  la  previa  valutazione  di  impatto
ambientale, ove prescritta, sono nulli.
 
          Note all'art. 4:
              - La  direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  27 giugno 2001, concernente la valutazione
          degli    effetti   di   determinati   piani   e   programmi
          sull'ambiente  e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 197 del 21
          luglio 2001.
              - La direttiva 85/337/CEE, del consiglio, del 27 giugno
          1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
          determinati  progetti  pubblici  e  privati,  e' pubblicata
          nella G.U.C.E. n. L 175 del 5 luglio 1985.
              - La direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997,
          che   modifica   la  Direttiva  85/337/CEE  concernente  la
          valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
          pubblici  e  privati  e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 073
          del 14 marzo 1997.
              - La direttiva 2003/35/CE, del Parlamento europeo e del
          Consiglio del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione
          del  pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi
          in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio
          85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del
          pubblico e all'accesso alla giustizia - Dichiarazione della
          commissione  -  e' pubblicata nella G.U.C.E n. L 156 del 25
          giugno 2003.
              - La direttiva 96/61/CE, del Consiglio del 24 settembre
          1996,   sulla   prevenzione   e   la   riduzione  integrale
          dell'inquinamento,  e'  pubblicata  nella G.U.C.E. n. L 257
          del 10 ottobre 1996.
              - Il  decreto  legislativo  18  febbraio  2005,  n. 59,
          recante  attuazione  integrale  della  direttiva  96/61/CE,
          relativa    alla   prevenzione   e   riduzione   integrante
          dell'inquinamento,  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 93, del 22 aprile 2005 (S.O.).
              - Il  comma  2,  dell'art.  1,  della legge 21 dicembre
          2001,  n.  443,  recante  delega  al  Governo in materia di
          infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi  strategici ed
          altri   interventi   per   il   rilancio   delle  attivita'
          produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299, del
          27 dicembre 2001, e' il seguente:
              "2.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, nel rispetto
          delle  attribuzioni  costituzionali  delle  regioni,  entro
          dodici  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  uno  o piu' decreti legislativi volti a definire un
          quadro  normativo  finalizzato  alla  celere  realizzazione
          delle  infrastrutture  e  degli insediamenti individuati ai
          sensi  del  comma 1, a tal fine riformando le procedure per
          la    valutazione    di    impatto   ambientale   (VIA)   e
          l'autorizzazione  integrata  ambientale, limitatamente alle
          opere  di  cui  al  comma  1  e  comunque  nel rispetto del
          disposto   dell'art.   2  della  direttiva  85/337/CEE  del
          Consiglio   del   27 giugno  1985,  come  modificata  dalla
          direttiva   97/11/CE  del  Consiglio  del  3 marzo  1997  e
          introducendo  un  regime  speciale,  anche  in  deroga agli
          articoli 2,  da  7  a  16,  19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34,
          37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n.
          109,  e  successive  modificazioni,  nonche' alle ulteriori
          disposizioni  della medesima legge che non siano necessaria
          ed immediata applicazione delle di rettive comunitarie, nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) disciplina  della  tecnica  di finanza di progetto
          per  finanziare  e realizzare, con il concorso del capitale
          privato,  le  infrastrutture  e  gli insediamenti di cui al
          comma 1;
                b) definizione   delle   procedure   da   seguire  in
          sostituzione   di  quelle  previste  per  il  rilascio  dei
          provvedimenti  concessori  o  autorizzatori di ogni specie;
          definizione della durata delle medesime non superiore a sei
          mesi   per   la   approvazione  dei  progetti  preliminari,
          comprensivi  di  quanto  necessario  per  la localizzazione
          dell'opera  d'intesa con la regione o la provincia autonoma
          competente,   che,   a   tal   fine,   provvede  a  sentire
          preventivamente  i  comuni  interessati,  e,  ove prevista,
          della  VIA;  definizione  delle procedure necessarie per la
          dichiarazione  di  pubblica  utilita',  indifferibilita' ed
          urgenza  e  per la approvazione del progetto definitivo, la
          cui  durata non puo' superare il termine di ulteriori sette
          mesi;  definizione  di termini perentori per la risoluzione
          delle  interferenze  con  servizi  pubblici  e privati, con
          previsione  di  responsabilita'  patrimoniali  in  caso  di
          mancata tempestiva risoluzione;
                c) attribuzione  al  CIPE,  integrato  dai presidenti
          delle  regioni  e  delle province autonome interessate, del
          compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare
          il  progetto  preliminare  e  definitivo, di vigilare sulla
          esecuzione    dei    progetti    approvati,   adottando   i
          provvedimenti   concessori   ed   autorizzatori  necessari,
          comprensivi   della   localizzazione   dell'opera   e,  ove
          prevista,  della  VIA istruita dal competente Ministero. Il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti cura le
          istruttorie,  formula  le  proposte ed assicura il supporto
          necessario   per   l'attivita'   del   CIPE,   avvalendosi,
          eventualmente,   di  una  apposita  struttura  tecnica,  di
          advisor  e  di  commissari straordinari, che agiscono con i
          poteri  di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
          n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
          1997,   n.   135,   nonche'   della   eventuale   ulteriore
          collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle
          finanze  nel  settore  della  finanza  di  progetto, ovvero
          offerta dalle regioni o province au tonome interessate, con
          oneri a proprio carico;
                d) modificazione   della  disciplina  in  materia  di
          conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da
          parte  di  tutte le amministrazioni competenti a rilasciare
          permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre,
          in  detta  conferenza,  nel  termine  perentorio di novanta
          giorni,   prescrizioni  e  varianti  migliorative  che  non
          modificano   la   localizzazione   e   le   caratteristiche
          essenziali   delle   opere;   le  prescrizioni  e  varianti
          migliorative  proposte in conferenza sono valutate dal CIPE
          ai fini della approvazione del progetto definitivo;
                e)  affidamento,  mediante  gara ad evidenza pubblica
          nel  rispetto  delle  direttive  dell'Unione europea, della
          realizzazione  delle infrastrutture strategiche ad un unico
          soggetto contraente generale o concessionario;
                f) disciplina dell'affidamento a contraente generale,
          con  riferimento  all'art.  1 della direttiva 93/37/CEE del
          Consiglio  del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con
          qualsiasi  mezzo  di  un'opera  rispondente  alle  esigenze
          specificata   dal   soggetto  aggiudicatore;  il contraente
          generale  e' distinto dal concessionario di opere pubbliche
          per  l'esclusione  dalla gestione dell'opera eseguita ed e'
          qualificato    per   specifici   connotati   di   capacita'
          organizzativa   e  tecnico-realizzativa,  per  l'assunzione
          dell'onere   relativo   all'anticipazione   temporale   del
          finanziamento  necessario  alla realizzazione dell'opera in
          tutto  o  in  parte  con  mezzi  finanziari privati, per la
          liberta'  di  forme  nella realizzazione dell'opera, per la
          natura  prevalente di obbligazione di risultato complessivo
          del   rapporto   che   lega   detta   figura   al  soggetto
          aggiudicatore  e  per  l'assunzione  del  relativo rischio;
          previsione  dell'obbligo, da parte del contraente generale,
          di  prestazione  di  adeguate  garanzie e di partecipazione
          diretta  al  finanziamento d ell'opera o di reperimento dei
          mezzi finanziari occorrenti;
                g) previsione    dell'obbligo    per    il   soggetto
          aggiudicatore,  nel  caso  in  cui  l'opera  sia realizzata
          prevalentemente   con  fondi  pubblici,  di  rispettare  la
          normativa  europea in tema di evidenza pubblica e di scelta
          dei  fornitori  di  beni o servizi, ma con soggezione ad un
          regime  derogatorio  rispetto  alla citata legge n. 109 del
          1994  per  tutti  gli aspetti di essa non aventi necessaria
          rilevanza comunitaria;
                h) introduzione  di  specifiche  deroghe alla vigente
          disciplina  in materia di aggiudicazione di lavori pubblici
          e  di  realizzazione  degli stessi, fermo il rispetto della
          normativa    comunitaria,   finalizzate   a   favorire   il
          contenimento  dei  tempi  e  la massima flessibilita' degli
          strumenti  giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad
          un  contraente  generale,  previsione  che lo stesso, ferma
          restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
          a   terzi   l'esecuzione   delle  proprie  prestazioni  con
          l'obbligo  di  rispettare,  in  ogni  caso, la legislazione
          antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
          appaltatori;  previsione  della  possibilita' di costituire
          una   societa'   di   progetto   ai   sensi   dell'articolo
          37-quinquies  della citata legge n. 109 del 1994, anche con
          la  partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative
          e  tecnico-operative  gia' indicate dallo stesso contraente
          generale   nel   corso   della  procedura  di  affidamento;
          previsione    della   possibilita'   di   emettere   titoli
          obbligazionari ai sensi dell'a rt. 37-sexies della legge n.
          109  del  1994,  ovvero  di  avvalersi  di  altri strumenti
          finanziari,  con  la  previsione  del  relativo  regime  di
          garanzia  di  restituzione,  anche  da  parte  di  soggetti
          aggiudicatori,  ed  utilizzazione  dei  medesimi  titoli  e
          strumenti  finanziari  per  la  costituzione  delle riserve
          bancarie   o   assicurative   previste  dalla  legislazione
          vigente;
                i) individuazione di adeguate misure atte a valutare,
          ai  fini  di  una  migliore  realizzazione  dell'opera,  il
          regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
          generale  nei  confronti  di  terzi ai quali abbia affidato
          l'esecuzione di proprie prestazioni;
                l) previsione,   in  caso  di  concessione  di  opera
          pubblica  unita  a  gestione  della  stessa, e tenuto conto
          della   redditivita'   potenziale   della   stessa,   della
          possibilita'  di  corrispondere al concessionario, anche in
          corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede
          di  gara,  un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento
          economico  dell'opera,  anche  a  fronte  della prestazione
          successiva   di   beni   o  servizi  allo  stesso  soggetto
          aggiudicatore  relativamente  all'opera realizzata, nonche'
          della  possibilita'  di fissare la durata della concessione
          anche  oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche
          dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
          terzi  i  lavori,  con  il  solo vincolo delle disposizioni
          della  citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
          concessionario   e  nel  limite  percentuale  eventualmente
          indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
                m) previsione   del  rispetto  dei  piani  finanziari
          allegati  alle concessioni in essere per i concessionari di
          pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
                n) previsione,  dopo  la  stipula  dei  contratti  di
          progettazione,   appalto,   concessione   o  affidamento  a
          contraente  generale,  di  forme di tutela risarcitoria per
          equivalente,  con  esclusione della reintegrazione in forma
          specifica;    restrizione,    per   tutti   gli   interessi
          patrimoniali,  della  tutela  cautelare al pagamento di una
          provvisionale;
                o) previsione di apposite procedure di collaudo delle
          opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
          da   specifiche  esigenze  tecniche,  il  ricorso  anche  a
          strutture  tecniche esterne di supporto alle commissioni di
          collaudo".
              - Il  comma  2,  dell'art.  17,  della  citata legge 23
          agosto 1988, n. 400, e' riportato nella nota all'art. 3.
              - L'art.  87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
          259,   recante  codice  delle  comunicazioni  elettroniche,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre
          2003, e' il seguente:
              "Art.  87  (Procedimenti  autorizzatori  relativi  alle
          infrastrutture  di  comunicazione  elettronica per impianti
          radio  elettrici).  -  1. L'installazione di infrastrutture
          per   impianti   radioelettrici   e   la   modifica   delle
          caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie,
          l'installazione   di   torri,   di  tralicci,  di  impianti
          radio-trasmittenti,    di    ripetitori   di   servizi   di
          comunicazione  elettronica, di stazioni radio base per reti
          di  comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di
          diffusione,  distribuzione  e  contribuzione  dedicate alla
          televisione  digitale  terrestre, per reti a radiofrequenza
          dedicate   alle  emergenze  sanitarie  ed  alla  protezione
          civile,    nonche'   per   reti   radio   a   larga   banda
          punto-multipunto   nelle   bande   di   frequenza  all'uopo
          assegnate,  viene  autorizzata  dagli  Enti  locali, previo
          accertamento,   da   parte   dell'organismo  competente  ad
          effettuare  i  controlli,  di  cui  all'art. 14 della legge
          22 febbraio  2001, n. 36, della compatibilita' del progetto
          con  i limiti di esposizione, i valori di attenzi one e gli
          obiettivi  di  qualita',  stabiliti uniformemente a livello
          nazionale  in  relazione  al  disposto  della  citata legge
          22 febbraio  2001,  n.  36,  e  relativi  provvedimenti  di
          attuazione.
              2.  L'istanza  di  autorizzazione alla installazione di
          infrastrutture  di  cui  al  comma 1 e' presentata all'Ente
          locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della
          presentazione   della   domanda,   l'ufficio   abilitato  a
          riceverla  indica  al  richiedente il nome del responsabile
          del procedimento.
              3.  L'istanza,  conforme  al modello A dell'allegato n.
          13,  realizzato  al fine della sua acquisizione su supporti
          informatici   e   destinato  alla  formazione  del  catasto
          nazionale   delle  sorgenti  elettromagnetiche  di  origine
          industriale,  deve  essere  corredata  della documentazione
          atta  a  comprovare  il rispetto dei limiti di esposizione,
          dei  valori  di  attenzione  e degli obiettivi di qualita',
          relativi  alle  emissioni  elettromagnetiche,  di  cui alla
          legge  22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
          attuazione,  attraverso  l'utilizzo  di  modelli predittivi
          conformi  alle  prescrizioni della CEI, non appena emanate.
          In  caso  di pluralita' di domande, viene data precedenza a
          quelle  presentate  congiuntamente  da  piu' operatori. Nel
          caso  di  installazione di impianti, con tecnologia UMTS od
          altre,  con  potenza in singola antenna uguale od inferiore
          ai  20  watt,  fermo  restando  il  rispetto  dei limiti di
          esposizione,  dei valori di attenzione e degli obiettivi di
          qualita'  sopra  indicati,  e'  sufficiente  la denuncia di
          inizio  attivit  a',  conforme ai modelli predisposti dagli
          Enti  locali  e,  ove  non predisposti, al modello B di cui
          all'allegato n. 13.
              3-bis.  Al  fine  di  accelerare la realizzazione degli
          investimenti   per   il   completamento   della   rete   di
          telecomunicazione   GSM-R   dedicata   esclusivamente  alla
          sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche'
          al  fine  di  contenere i costi di realizzazione della rete
          stessa,  all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in
          area  immediatamente  limitrofa  dei  relativi  impianti ed
          apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti
          di  sicurezza  e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei
          limiti  di  esposizione,  dei  valori di attenzione e degli
          obiettivi  di  qualita',  stabiliti uniformemente a livello
          nazionale  in relazione al disposto della legge 22 febbraio
          2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
              4.  Copia  dell'istanza  ovvero  della  denuncia  viene
          inoltrata  contestualmente all'organismo di cui al comma 1,
          che  si  pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione.
          Lo  sportello  locale  competente  provvede a pubblicizzare
          l'istanza,  pur  senza  diffondere  i  dati  caratteristici
          dell'impianto.
              5.  Il  responsabile  del procedimento puo' richiedere,
          per  una  sola  volta,  entro quindici giorni dalla data di
          ricezione  dell'istanza,  il  rilascio  di  dichiarazioni e
          l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
          cui  al  comma  9 inizia nuovamente a decorrere dal momento
          dell'avvenuta integrazione documentale.
              6.  Nel  caso  una  Amministrazione  interessata  abbia
          espresso    motivato    dissenso,   il   responsabile   del
          procedimento  convoca,  entro  trenta  giorni dalla data di
          ricezione  della  domanda,  una conferenza di servizi, alla
          quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni
          degli   Enti   locali  interessati,  nonche'  dei  soggetti
          preposti  ai  controlli  di  cui  all'art.  14  della legge
          22 febbraio    2001,    n.   36,   ed   un   rappresentante
          dell'Amministrazione dissenziente.
              7.  La  conferenza  di  servizi deve pronunciarsi entro
          trenta  giorni  dalla  prima  convocazione. L'approvazione,
          adottata  a  maggioranza  dei presenti, sostituisce ad ogni
          effetto    gli    atti    di   competenza   delle   singole
          Amministrazioni  e  vale  altresi'  come  dichiarazione  di
          pubblica  utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
          Della  convocazione  e  dell'esito  della  conferenza viene
          tempestivamente informato il Ministero.
              8.  Qualora  il  motivato  dissenso,  a  fronte  di una
          decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia
          espresso   da   un'Amministrazione   preposta  alla  tutela
          ambientale,  alla  tutela  della  salute  o alla tutela del
          patrimonio  storico-artistico,  la  decisione e' rimessa al
          Consiglio  dei  Ministri  e trovano applicazione, in quanto
          compatibili  con  il  Codice,  le  disposizioni di cui agli
          articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive modificazioni.
              9.  Le  istanze  di  autorizzazione  e  le  denunce  di
          attivita'  di  cui  al  presente  articolo,  nonche' quelle
          relative  alla  modifica delle caratteristiche di emissione
          degli   impianti   gia'  esistenti,  si  intendono  accolte
          qualora,  entro  novanta  giorni  dalla  presentazione  del
          progetto  e  della relativa domanda, fatta eccezione per il
          dissenso  di  cui  al  comma 8, non sia stato comunicato un
          provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere
          termini   piu'   brevi  per  la  conclusione  dei  relativi
          procedimenti  ovvero  ulteriori  forme  di  semplificazione
          amministrativa,  nel  rispetto delle disposizioni stabilite
          dal presente comma.
              10.  Le  opere  debbono  essere  realizzate,  a pena di
          decadenza,  nel  termine  perentorio  di  dodici mesi dalla
          ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero
          dalla formazione del silenzio-assenso.".
              -  La  legge  6  dicembre  1991,  n. 394, recante legge
          quadro  sulle  aree  protette, e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 1991 (S.O.).
              - La  Direttiva 85/337/CEE, del Consiglio del 27 giugno
          1985  concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
          determinati  progetti  pubblici  e  privati,  e' pubblicato
          nella G.U.C.E. n. L 175 del 5 luglio 1985.
              - L'art. 4, del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n.
          13,  recante attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa
          all'introduzione  di  restrizioni  operative  ai  fini  del
          contenimento   del   rumore   negli  aeroporti  comunitari,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 39, del 17 febbraio
          2005, e' il seguente:
              "Art.  4  (Criteri  generali  relativi  all'adozione di
          restrizioni  operative).  -  1.  Le  restrizioni  operative
          disciplinate  dal  presente  decreto  sono  adottate previa
          valutazione  da effettuare in conformita' alle prescrizioni
          dell'allegato  2,  tenuto  conto  del  rapporto tra costi e
          benefici probabili connessi alle misure da attuare, nonche'
          delle caratteristiche dell'aeroporto interessato.
              2.   Per  i  progetti  aeroportuali  assoggettati  alla
          procedura  di  valutazione  di  impatto ambientale ai sensi
          della  normativa  vigente, la valutazione di cui al comma 1
          e'  ricompresa  nell'ambito  di  detta procedura qualora la
          stessa   tenga   conto,   per   quanto   possibile,   delle
          prescrizioni definite nell'allegato 2.
              3. E' fatto divieto di introdurre restrizioni operative
          basate  sulla  nazionalita'  o  sull'identita'  del vettore
          aereo o del costruttore di velivoli.
              4.  Ai  fini  dell'adozione  di  restrizioni  operative
          basate  sulle  prestazioni di un velivolo si fa riferimento
          ai  limiti  di  certificazione  definiti  nell'annesso  16,
          volume  1,  della  citata Convenzione sull'aviazione civile
          internazionale,   terza   edizione   del   luglio  1993,  e
          successive modificazioni.
              5. Le restrizioni operative sono adottate, tenuto conto
          dell'approccio equilibrato, come definito all'art. 3, comma
          1,   lettera   h),   esclusivamente  nel  caso  in  cui  la
          valutazione   effettuata   ai  sensi  del  comma  1,  abbia
          dimostrato   che  l'attuazione  di  ogni  altra  misura  di
          contenimento   dell'inquinamento  acustico  prevista  dalla
          normativa  vigente  in attuazione della citata legge n. 447
          del   1995   non  consente  di  raggiungere  gli  obiettivi
          stabiliti dal presente decreto.
              6.   Fatto   salvo  quanto  previsto  al  comma  5,  le
          restrizioni  operative intese a ridurre o vietare l'accesso
          di  velivoli  marginalmente  conformi  sono  adottate  solo
          successivamente  all'introduzione  di restrizioni operative
          parziali.
              7.  Nell'introdurre  restrizioni  operative parziali si
          tiene  conto,  in particolare, della fascia oraria relativa
          ai voli notturni. A tale fine sono utilizzati i descrittori
          acustici  notturni  relativi ai disturbi del sonno previsti
          dalla   normativa   comunitaria   vigente  nell'ordinamento
          nazionale,  i  cui metodi di valutazione ed i valori limite
          sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica,
          emanato  a  norma  dell'art.  17,  comma  1, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente
          e  della  tutela del territorio, di concerto con i Ministri
          delle infrastrutture e dei trasporti e della salute.
              8.  Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma
          7  sono  utilizzati  i  descrittori acustici previsti dalle
          norme nazionali vigenti".
              - L'allegato 2 al citato decreto legislativo 17 gennaio
          2005, n. 13, e' il seguente:
                         "Allegato 2 (art. 4, comma 1)
          PRESCRIZIONI  RELATIVE  ALLA VALUTAZIONE DI CUI ALL'ART. 4,
                                    COMMA 1
              Ai fini della valutazione prevista all'art. 4, comma 1,
          il  Comitato  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  redige  una
          relazione di valutazione contenente:
          1. Situazione aeroportuale attuale.
              1.1.  Descrizione  dell'aeroporto con indicazione delle
          sue   capacita',   della   sua   ubicazione,   dell'intorno
          aeroportuale,  del volume e della composizione del traffico
          aereo, nonche' della composizione ed utilizzo delle piste.
              1.2. Descrizione degli obiettivi ambientali fissati per
          l'aeroporto nel contesto nazionale.
              1.3.  Presentazione  delle  curve isofoniche degli anni
          precedenti  e  dell'anno  in  corso, compresa una stima del
          numero   delle   persone   disturbate   dal   rumore  degli
          aeromobili,  con  la  descrizione  del  metodo  di  calcolo
          utilizzato per la loro individuazione.
              1.4.  Descrizione  del  clima acustico aeroportuale che
          dovra'   in   particolare  evidenziare  se  sono  in  corso
          eventuali  aggravamenti e descrizione delle misure adottate
          per attenuare l'impatto acustico, quali ad esempio:
                  a) mappe di zonizzazione acustica aeroportuale, ove
          esistenti;
                b) programmi di isolamento acustico;
                c) interventi di risanamento acustico;
                d) informazioni  sulla  pianificazione e gestione del
          territorio,  ivi  inclusi i piani di zonizzazione acustica,
          ove   esistenti,  dei  comuni  interessati  alle  attivita'
          aeroportuali;
                e) impiego di piste preferenziali;
                f) rotte preferenziali da mantenere ai fini acustici;
                g) procedure di avvicinamento e decollo pubblicate in
          Aeronautical Information Publication (AIP);
                h) restrizioni   esistenti   quali   limitazioni  del
          livello  sonoro,  limitazione  o divieto dei voli notturni,
          imposte sul rumore;
                i) monitoraggio del rumore.
          2. Previsioni in assenza di nuove misure.
              2.1.  Descrizione di eventuali modifiche ed ampliamenti
          dell'aeroporto  gia'  approvati  ed  in  programma, come ad
          esempio  l'aumento  della  capacita'  e l'ampliamento delle
          piste   e   dei   terminali,   nonche'   descrizione  della
          composizione futura del traffico e della crescita prevista.
              2.2.  Nell'eventualita'  delle modifiche ed ampliamenti
          di cui al punto 2.1, indicazione dei conseguenti vantaggi e
          descrizione  degli effetti sul clima acustico in assenza di
          ulteriori  misure,  nonche'  descrizione  delle misure gia'
          programmate allo scopo di attenuare tale impatto acustico.
              2.3. Previsione delle curve isofoniche, a seguito delle
          variazioni  di  cui  al  punto  2.1  e  stima del numero di
          persone  che saranno probabilmente soggette al rumore degli
          aeromobili,   facendo  distinzione  fra  aree  residenziali
          preesistenti ed aree residenziali recenti.
              2.4.  Valutazione  delle conseguenze e dei costi dovuti
          all'assenza  di misure volte ad attenuare gli effetti di un
          eventuale peggioramento dell'inquinamento acustico.
          3. Valutazione   delle  misure  diverse  dalle  restrizioni
          operative.
              3.1.  Succinta  esposizione delle misure, diverse dalle
          restrizioni  operative, cui si puo' fare ricorso in accordo
          alle opzioni previste dal metodo dell'approccio equilibrato
          di  cui all'art. 3, comma 1, lettera h), anche prendendo in
          considerazione, se del caso, incentivi di ordine economico,
          con  indicazione  delle  principali  ragioni  che  ne hanno
          motivato  la scelta; analisi approfondita di tali misure ed
          informazioni   dettagliate   sul  costo  inerente  la  loro
          adozione;  indicazione del numero di persone che dovrebbero
          beneficiarne e dell'arco temporale in cui verranno attuate;
          valutazione dell'efficacia globale delle singole misure.
              3.2.  Valutazione  dell'efficacia dell'adozione di tali
          misure  rispetto  ai  costi  e del rapporto costi/benefici,
          tenuto  conto  dei  relativi  effetti socio-economici sugli
          operatori aerei, sui viaggiatori e sugli enti locali.
              3.3.  Panoramica  dei  possibili  effetti che le misure
          proposte potrebbero avere sul clima acustico e sull'assetto
          concorrenziale   relativo   agli   altri   aeroporti,  agli
          operatori ed alle altre parti interessate.
              3.4.  Motivazione delle scelte operate e definizione di
          linee  guida  ai  fini  della individuazione delle suddette
          misure da parte delle competenti Commissioni aeroportuali.
          4. Valutazione delle restrizioni operative.
              4.1.   Nel   caso   in  cui  si  valuti  la  necessita'
          dell'introduzione  di restrizioni operative: individuazione
          dei   necessari   piani  di  intervento,  in  funzione  dei
          differenti  scenari  analizzati;  nonche' descrizione delle
          principali ragioni che motivano la scelta, tenuto conto dei
          rapporti   costi/benefici   e   costo/efficacia,  anche  in
          relazione   alle  esigenze  di  sviluppo  del  mercato  del
          trasporto aereo.
          5. Riepilogo di natura non tecnica.
          6. Valutazione dell'esposizione al rumore.
              6.1.  La  valutazione dell'esposizione al rumore (curve
          isofoniche  e  numero  delle persone colpite) e' effettuata
          utilizzando gli indicatori di rumore previsti dal normativa
          comunitaria vigente nell'ordinamento nazionale".