Art. 4.

                    Prolungamento della cessione

  1.  In caso di cessione contratta dal dipendente in servizio per un
periodo  eccedente  il  limite di cui all'articolo 23 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5 gennaio 1950, n. 180, la medesima si
estende  sulla pensione in misura non superiore al quinto valutato al
netto delle ritenute erariali.
  2.  Qualora  l'importo  della  cessione  superi la misura di cui al
comma 1,  l'INPDAP  procede  a ridurre la trattenuta da operare sulla
pensione   in   misura  corrispondente  a  tale  limite,  comunicando
l'avvenuta variazione all'istituto creditore ed al pensionato.
  3.   Il  prolungamento  sulla  pensione  e'  comunicato  all'INPDAP
dall'amministrazione  di  appartenenza  dell'interessato all'atto del
suo collocamento a riposo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 7 marzo 2007
                                          Il Ministro: Padoa Schioppa

                                    Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2007
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  1
Economia e finanze, foglio n. 399
 
          Nota all'art. 4:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 23 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  5  gennaio  1950,  n.  180
          (Approvazione  del  testo  unico delle leggi concernenti il
          sequestro,  il  pignoramento  e la cessione degli stipendi,
          salari   e   pensioni   dei   dipendenti   dalle  pubbliche
          amministrazioni),   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          29 aprile 1950, n. 99, S.O.
              «Art.   23   (Casi  di  limitazione  della  durata  dei
          prestiti).  -  L'impiegato o il salariato cui manchino, per
          conseguire  il  diritto  al  collocamento a riposo, a norma
          delle  disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non puo'
          contrarre  un  prestito  superiore  alla  cessione di tante
          quote   mensili  quanti  siano  i  mesi  necessari  per  il
          conseguimento del diritto al collocamento a riposo.
              Gli  ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti
          in  servizio  sedentario,  possono  contrarre  prestiti  in
          misura  non  superiore alla cessione di tante quote mensili
          quanti  siano  i mesi necessari per il raggiungimento dello
          speciale limite di eta' per il loro collocamento a riposo.
              Per  gli  ufficiali  nelle  posizioni  speciali  di cui
          all'art.  8,  i  prestiti non possono essere superiori alla
          cessione  di  tante  quote  mensili quanti siano i mesi che
          mancano per la fine della posizione speciale».