Art. 4. Prolungamento della cessione 1. In caso di cessione contratta dal dipendente in servizio per un periodo eccedente il limite di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, la medesima si estende sulla pensione in misura non superiore al quinto valutato al netto delle ritenute erariali. 2. Qualora l'importo della cessione superi la misura di cui al comma 1, l'INPDAP procede a ridurre la trattenuta da operare sulla pensione in misura corrispondente a tale limite, comunicando l'avvenuta variazione all'istituto creditore ed al pensionato. 3. Il prolungamento sulla pensione e' comunicato all'INPDAP dall'amministrazione di appartenenza dell'interessato all'atto del suo collocamento a riposo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 marzo 2007 Il Ministro: Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2007 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 399
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1950, n. 99, S.O. «Art. 23 (Casi di limitazione della durata dei prestiti). - L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non puo' contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo. Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio sedentario, possono contrarre prestiti in misura non superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il raggiungimento dello speciale limite di eta' per il loro collocamento a riposo. Per gli ufficiali nelle posizioni speciali di cui all'art. 8, i prestiti non possono essere superiori alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi che mancano per la fine della posizione speciale».