Art. 4.
             Bisogno di protezione internazionale sorto
                dopo aver lasciato il Paese d'origine
  1.  La domanda di protezione internazionale puo' essere motivata da
avvenimenti  verificatisi  dopo  la  partenza del richiedente dal suo
Paese  di  origine ovvero da attivita' svolte dal richiedente dopo la
sua partenza dal Paese d'origine, in particolare quando sia accertato
che   le   attivita'   addotte   costituiscono   l'espressione  e  la
continuazione  di  convinzioni  od  orientamenti gia' manifestati nel
Paese d'origine.