Art. 4.
                       Computo dei lavoratori

  1.  Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale
il  presente  decreto  legislativo fa discendere particolari obblighi
non sono computati:
    a)  i  collaboratori  familiari  di  cui all'articolo 230-bis del
codice civile;
    b)  i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi
e  di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997,
n.  196,  e  di  cui  a specifiche disposizioni delle leggi regionali
promosse  al  fine  di  realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro  o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro;
    c)  gli  allievi  degli istituti di istruzione e universitari e i
partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia
uso  di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici   e   biologici,   ivi  comprese  le  attrezzature  munite  di
videoterminali;
    d)   i  lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato,  ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro
assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
    e)  i  lavoratori  che  svolgono  prestazioni occasionali di tipo
accessorio  ai  sensi  degli  articoli  70,  e  seguenti, del decreto
legislativo  10  settembre  2003, n. 276, e successive modificazioni,
nonche'  prestazioni  che  esulano  dal  mercato  del lavoro ai sensi
dell'articolo 74 del medesimo decreto.
    f)  i  lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove
la  loro  attivita'  non  sia  svolta in forma esclusiva a favore del
datore di lavoro committente;
    g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266,
i  volontari  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e della
protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
    h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al
decreto   legislativo   1°   dicembre  1997,  n.  468,  e  successive
modificazioni;
    i)  i  lavoratori  autonomi  di  cui all'articolo 2222 del codice
civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);
    l)  i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
409,  primo  comma,  n.  3, del codice di procedura civile, nonche' i
lavoratori  a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto
legislativo  10  settembre  2003, n. 276, e successive modificazioni,
ove  la loro attivita' non sia svolta in forma esclusiva a favore del
committente.
  2.  I  lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai
sensi  degli  articoli  20,  e  seguenti,  del decreto legislativo 10
settembre  2003,  n.  276, e successive modificazioni, e i lavoratori
assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio
2000,  n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del
numero  di  ore  di  lavoro  effettivamente  prestato nell'arco di un
semestre.
  3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma 4, nell'ambito delle
attivita'  stagionali  definite  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  7  ottobre  1963,  n.  1525  e  successive modificazioni,
nonche'  di  quelle  individuate  dai  contratti collettivi nazionali
stipulati  dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente  piu'  rappresentative,  il  personale  in  forza si
computa  a  prescindere  dalla  durata del contratto e dall'orario di
lavoro effettuato.
  4.  Il  numero  dei  lavoratori  impiegati  per  l'intensificazione
dell'attivita'  in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo
e  nell'ambito  di  attivita' diverse da quelle indicate nel comma 3,
corrispondono   a   frazioni   di  unita-lavorative-anno  (ULA)  come
individuate sulla base della normativa comunitaria.
 
          Note all'art. 4:
              - Per  il testo dell'art. 230-bis del Codice civile, si
          veda nota all'art. 3.
              - Per  il  testo dell'art. 18 della citata legge n. 196
          del 1997, si veda nota all'art. 2.
              - Il   testo   dell'art.   1  del  decreto  legislativo
          6 settembre  2001,  n.  368,  (Attuazione  della  direttiva
          1999/70/CE  relativa  all'accordo quadro sul lavoro a tempo
          determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), e' il
          seguente:
              «Art.  1  (Apposizione del termine). - 01. Il contratto
          di  lavoro  subordinato  e'  stipulato  di  regola  a tempo
          indeterminato.
              1.  E'  consentita  l'apposizione  di  un  termine alla
          durata  del  contratto  di  lavoro  subordinato a fronte di
          ragioni  di  carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
          sostitutivo.
              2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non
          risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel
          quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.
              3.  Copia  dell'atto scritto deve essere consegnata dal
          datore   di   lavoro  al  lavoratore  entro  cinque  giorni
          lavorativi dall'inizio della prestazione.
              4.  La  scrittura  non e' tuttavia necessaria quando la
          durata  del  rapporto di lavoro, puramente occasionale, non
          sia superiore a dodici giorni.».
              - Il  testo dell'art. 74 del citato decreto legislativo
          n. 276 del 2003, e' il seguente:
              «Art.  74  (Prestazioni  che  esulano  dal  mercato del
          lavoro).   -  1.  Con  specifico  riguardo  alle  attivita'
          agricole  non  integrano in ogni caso un rapporto di lavoro
          autonomo  o  subordinato le prestazioni svolte da parenti e
          affini  sino al terzo grado in modo meramente occasionale o
          ricorrente  di  breve  periodo,  a  titolo  di aiuto, mutuo
          aiuto,   obbligazione   morale   senza   corresponsione  di
          compensi,  salvo  le  spese di mantenimento e di esecuzione
          dei lavori.».
              - Il  testo della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove
          norme  per  la tutela del lavoro a domicilio), e pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1974, n. 5.
              - Per i riferimenti della citata legge n. 266 del 1991,
          del  decreto  legislativo  n.  468  del  1997, si veda nota
          all'art. 2.
              - Per  il  testo  dell'art.  2222  del  codice  civile,
          dell'art.  409,  primo comma, n. 3, del codice di procedura
          civile, si veda nota all'art. 3.
              - Per  i riferimenti agli articoli da 20 a 28 e da 61 a
          69  del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, si veda
          nota all'art. 3.
              - Il testo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
          61,   (Attuazione   della   direttiva   97/81/CE   relativa
          all'accordo-quadro  sul  lavoro  a  tempo parziale concluso
          dall'UNICE,  dal  CEEP  e  dalla  CES), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2000, n. 66.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          7 ottobre 1963, n. 1525, (Elenco che determina le attivita'
          a  carattere  stagionale  di cui all'art. 1, comma secondo,
          lettera a),  della  legge  18 aprile  1962,  n.  230, sulla
          disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 26 novembre 1963, n.
          307.