Art. 4. 
  1. I lavoratori che si astengono dal  lavoro  in  violazione  delle
disposizioni dei commi 1, primo periodo, e 3 dell'articolo 2  o  che,
richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2  del
medesimo articolo, non prestino la propria consueta  attivita',  sono
soggetti  a  sanzioni  disciplinari   proporzionate   alla   gravita'
dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o
di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso.  In  caso
di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo
e'  versato  dal  datore  di  lavoro  all'Istituto  nazionale   della
previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria  per  la
disoccupazione involontaria. 
  2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano
uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione  delle  disposizioni
di cui all'articolo 2, sono sospesi, per la durata dell'azione stessa
e, in ogni caso, per un periodo non inferiore ad un mese, i  benefici
di ordine patrimoniale derivanti dagli  articolo  23  e  26,  secondo
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300,  nonche'  dalle  norme  di
legge, regolamentari  o  contrattuali,  che  disciplinano  le  stesse
materie per i pubblici dipendenti. I contributi sindacali  trattenuti
sulla  retribuzione  sono  devoluti  all'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria  per  la
disoccupazione involtaria. 
  3. I soggetti che proclamano  lo  sciopero,  o  vi  aderiscono,  in
violazione dell'articolo 2, sono esclusi dalle trattative, in  quanto
vi partecipino, su indicazione della Commissione di cui  all'articolo
12, per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento. 
  4.  I  preposti  al  settore  nell'ambito   delle   amministrazioni
pubbliche  e  i  legali  rappresentanti,  o  i  preposti  ad   unita'
produttive da essi formalmente delegati, degli enti e  delle  imprese
erogatrici dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 1, i quali non
osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2,  sono
soggetti ad una  sanzione  amministrativa  pecuniaria,  irrogata  con
decreto del Ministro per la funzione pubblica o, rispettivamente, del
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,   su   denunzia
dell'ispettorato provinciale del lavoro  competente  per  territorio,
consistente nel pagamento di una somma  di  denaro,  rapportata  alla
gravita' del comportamento,  non  inferiore  a  Lire  200.000  e  non
superiore a Lire 1.000.000 e, in caso di reiterata  violazione,  alla
sanzione  amministrativa  della  sospensione  dall'incarico  per   un
periodo  non  superiore  a  sei  mesi.  Si   applicano,   in   quanto
compatibili, gli articoli 6, terzo e quarto comma,  7,  11,  14,  16,
primo comma, 18, terzo, quarto e quinto comma,  26,  27  e  28  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la devoluzione dei proventi delle
sanzioni  amministrative  pecuniarie  si  applica   la   disposizione
contenuta nel secondo periodo del comma 2 del presente articolo. 
 
          Note all'art. 4:
             -  Il testo degli articoli 23 e 26, secondo comma, della
          legge n.  300/1970 (Norme sulla  tutela  della  liberta'  e
          dignita'   dei   lavoratori,  della  liberta'  sindacale  e
          dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e  norme  sul
          collocamento) e' il seguente:
             "Art.  23  (Permessi  retribuiti).  -  I dirigenti delle
          rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno
          diritto,  per  l'espletamento  del loro mandato, a permessi
          retribuiti.
             Salvo  clausole piu' favorevoli dei contratti collettivi
          di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al  primo  comma
          almeno:
               a)  un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale
          aziendale nelle unita' produttive che occupano fino  a  200
          dipendenti   della   categoria   per   cui   la  stessa  e'
          organizzata;
               b)  un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti
          per  ciascuna  rappresentanza  sindacale  aziendale   nelle
          unita'  produttive  che  occupano  fino  a 3.000 dipendenti
          della categoria per cui la stessa e' organizzata;
               c)  un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti
          della categoria per cui e'  organizzata  la  rappresentanza
          sindacale  aziendale  nelle  unita'  produttive di maggiori
          dimensioni, in  aggiunta  al  numero  minimo  di  cui  alla
          precedente lettera b).
             I  permessi  retribuiti  di cui al presente articolo non
          potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle  aziende
          di  cui  alle  lettere  b) e c) del comma precedente; nelle
          aziende di cui alla lettera a) i  permessi  retribuiti  non
          potranno  essere  inferiori  ad un'ora all'anno per ciascun
          dipendente.     Il lavoratore  che  intende  esercitare  il
          diritto  di  cui  al  primo  comma deve darne comunicazione
          scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite
          le  rappresentanze  sindacali  aziendali".        "Art.  26
          (Contributi sindacali), secondo comma.  -  Le  associazioni
          sindacali   dei  lavoratori  hanno  diritto  di  percepire,
          tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che  i
          lavoratori  intendono loro versare, con modalita' stabilite
          dai contratti collettivi di  lavoro,  che  garantiscono  la
          segretezza  del  versamento  effettuato  dal  lavoratore  a
          ciascuna associazione sindacale".       -  Il  testo  degli
          articoli  6,  terzo  e  quarto  comma, 7, 11, 14, 16, primo
          comma, 18, terzo, quarto e quinto comma, 26, 27 e 28  della
          legge  n.  689/1981  (Modifiche  al  sistema  penale) e' il
          seguente:     "Art. 6 (Solidarieta'), terzo e quarto comma.
          -  Se  la  violazione  e' commessa dal rappresentante o dal
          dipendente di una persona giuridica o di un ente  privo  di
          personalita'  giuridica  o,  comunque,  di  un imprenditore
          nell'esercizio delle  proprie  funzioni  o  incombenze,  la
          persona giuridica o l'ente o l'imprenditore e' obbligato in
          solido con l'autore della  violazione  al  pagamento  della
          somma  da  questo  dovuta.      Nei casi previsti dai commi
          precedenti  chi  ha  pagato  ha  diritto  di  regresso  per
          l'intero  nei  confronti  dell'autore  della violazione".
          "Art.  7  (Non   trasmissibilita'   dell'obbligazione).   -
          L'obbligazionedi  pagare  la somma dovuta per la violazione
          non si trasmette agli eredi".      "Art.  11  (Criteri  per
          l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie). -
          Nella   determinazione   della   sanzione    amministrativa
          pecuniaria  fissata  dalla legge tra un limite minimo ed un
          limite   massimo   e   nell'applicazione   delle   sanzioni
          accessorie  facoltative, si ha riguardo alla gravita' della
          violazione,   all'opera   svolta   dall'agente    per    la
          eliminazione   o   attenuazione   delle  conseguenze  della
          violazione, nonche' alla personalita' dello stesso  e  alle
          sue  condizioni  economiche".     "Art. 14 (Contestazione e
          notificazione). - La violazione, quando e' possibile,  deve
          essere  contestata  immediatamente  tanto  al  trasgressore
          quanto  alla  persona  che  sia  obbligata  in  solido   al
          pagamento  della somma dovuta per la violazione stessa.
          Se non e' avvenuta la contestazione immediata per  tutte  o
          per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli
          estremi della violazione  debbono  essere  notificati  agli
          interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
          il  termine  di  novanta  giorni  e  a   quelli   residenti
          all'estero  entro  il  termine  di  trecentosessanta giorni
          dall'accertamento.        Quando  gli  atti  relativi  alla
          violazione  sono  trasmessi  all'autorita'  competente  con
          provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i termini di  cui
          al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
            Per  la  forma  della  contestazione  immediata  o  della
          notificazione  si  applicano le disposizioni previste dalle
          leggi vigenti. In ogni caso la  notificazione  puo'  essere
          effettuata,   con  le  modalita'  previste  dal  codice  di
          procedura    civile,    anche     da     un     funzionario
          dell'amministrazione  che  ha  accertato la violazione.
          Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora
          o   il  domicilio  non  siano  noti,  la  notifica  non  e'
          obbligatoria e resta salva la  facolta'  del  pagamento  in
          misura  ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
          secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di  opposizione.
               L'obbligazione  di  pagare  la  somma  dovuta  per  la
          violazione si estingue per la persona nei cui confronti  e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto".
             "Art.  16  (Pagamento in misura ridotta), primo comma. -
          E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari
          alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la
          violazione commessa, o, se piu' favorevole, al  doppio  del
          minimo  della  sanzione  edittale,  oltre  alle  spese  del
          procedimento, entro il termine  di  sessanta  giorni  dalla
          contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla
          notificazione degli estremi della violazione".
            "Art.  18 (Ordinanza-ingiunzione), terzo, quarto e quinto
          comma. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta  la
          restituzione,  previo  pagamento  delle  spese di custodia,
          delle cose sequestrate, che non  siano  confiscate  con  lo
          stesso    provvedimento.   La   restituzione   delle   cose
          sequestrate  e'  altresi'  disposta  con   l'ordinanza   di
          archiviazione,  quando non ne sia obbligatoria la confisca.
             Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o al
          diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro
          il  termine  di  trenta giorni dalla notificazione di detto
          provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art.  14;
          del  pagamento  e'  data comunicazione, entro il trentesimo
          giorno,  a  cura   dell'ufficio   che   lo   ha   ricevuto,
          all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
             Il  termine  per  il  pagamento e' di sessanta giorni se
          l'interessato risiede all'estero".
             "Art.  26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria).
          L'autorita' giudiziaria o amministrativa che  ha  applicato
          la   sanzione   pecuniaria   puo'  disporre,  su  richiesta
          dell'interessato che  si  trovi  in  condizioni  economiche
          disagiate,  che  la  sanzione medesima venga pagata in rate
          mensili da tre a trenta;  ciascuna  rata  non  puo'  essere
          inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito puo'
          essere estinto mediante un unico pagamento.
             Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine
          fissato  dall'autorita'   giudiziaria   o   amministrativa,
          l'obbligato  e'  tenuto  al pagamento del residuo ammontare
          della sanzione in un'unica soluzione".
             Art.  27  (Esecuzione  forzata). - Salvo quando disposto
          nell'ultimo comma  dell'art.  22,  decorso  inutilmente  il
          termine  fissato per il pagamento, l'autorita' che a emesso
          l'ordinanza-ingiunzione  procede  alla  riscossione   delle
          somme  dovute  in  base alle norme previste per la esazione
          delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza
          di  finanza  che  lo  da'  in  carico  all'esattore  per la
          riscossione in unica soluzione,  senza  l'obbligo  del  non
          riscosso come riscosso.
             E'  competente  l'intendenza di finanza del luogo ove ha
          sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
             Gli  esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella miusra
          ridotta del 50 per cento  rispetto  a  quella  ordinaria  e
          comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse,
          effettuano  il   versamento   delle   somme   medesime   ai
          destinatari dei proventi.
             Le  regioni  possono  avvalersi  anche  delle  procedure
          previste per la riscossione delle proprie entrate.
             Se  la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di un
          decreto penale  di  condanna  ai  sensi  dell'art.  24,  si
          procede  alla  riscossione con l'osservanza delle norme sul
          recupero delle spese processuali.
             Salvo  quanto  previsto nell'art. 26, in caso di ritardo
          nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata  di  un  decimo
          per  ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione
          e' divenuta esigibile e fino a quello in cui  il  ruolo  e'
          trasmesso   all'esattore.   La  maggiorazione  assorbe  gli
          interessi   eventualmente   previsti   dalle   disposizioni
          vigenti.
             Le  disposizioni  relative alla competenza dell'esattore
          si applicano fino alla riforma del sistema  di  riscossione
          delle imposte dirette".
             "Art.  28  (Prescrizione).  - Il diritto a riscuotere le
          somme dovute per  le  violazioni  indicate  dalla  presente
          legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in
          cui e' stata commessa la violazione.
             L'interruzione  della  prescrizione  e'  regolata  dalle
          norme del codice civile".