Art. 4.


                   Corresponsione dell'elargizione


  1.  L'elargizione di cui all'articolo 2, comma 1, e' corrisposta ai
soggetti  di cui allo stesso articolo 2, comma 2, fino ad esaurimento
delle  risorse  disponibili,  secondo  un  piano di riparto che tenga
conto  del  numero  dei beneficiari inseriti nella graduatoria di cui
all'articolo  3, qualora gli stessi non abbiano gia' beneficiato, per
la  medesima percentuale di invalidita', del corrispondente beneficio
previsto  dalle  leggi  citate  all'articolo 2, commi 79 e 105, della
legge  24  dicembre  2007,  n. 244, dall'articolo 1, commi 562, 563 e
564,  della  legge  23  dicembre  2005,  n. 266, dall'articolo 34 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Nel caso in cui venga accertata
ai  sensi  del  presente  regolamento, una percentuale di invalidita'
maggiore  rispetto  a  quella gia' riconosciuta ai sensi delle citate
norme,  la  stessa  elargizione e' determinata per la differenza e la
differenza e' inserita nel piano di riparto.
  2. Ai fini del rispetto del divieto di cumulo di cui al comma 1, la
Direzione   generale  si  puo'  avvalere  della  graduatoria  di  cui
all'articolo  3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
7 luglio 2006, n. 243.
  3.  In  ogni  caso, la misura pro capite dell'elargizione in favore
degli  invalidi  e  dei  superstiti  aventi  titolo non puo' superare
l'importo   massimo   della  speciale  elargizione  in  favore  degli
invalidi, come disciplinata dall'articolo 5, commi 1 e 5, della legge
3 agosto 2004, n. 206.
  4.  L'importo  dell'elargizione  corrisposta  secondo  il  piano di
riparto  di  cui  al  comma  1  e'  portato  in  detrazione fino alla
concorrenza  dello  stesso beneficio eventualmente spettante ai sensi
delle norme di cui allo stesso comma 1, come perequato per le vittime
del dovere e gli equiparati dall'articolo 34 del citato decreto-legge
n.  159  del  2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222
del 2007.
 
          Nota all'art. 4:
             - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 562, 563 e 564,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (Legge finanziaria 2006)», pubblicata nel supplemento
          ordinario della Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2005, n.
          302:
             «Art.  1  (Comma  562).  -  Al  fine  della  progressiva
          estensione  dei  benefici  gia'  previsti  in  favore delle
          vittime  della  criminalita'  e  del  terrorismo a tutte le
          vittime  del  dovere  individuate  ai sensi dei commi 563 e
          564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10
          milioni di euro a decorrere dal 2006.».
             «Art.  1  (Comma  563).  - Per vittime del dovere devono
          intendersi  i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13
          agosto  1980,  n.  466,  e, in genere, gli altri dipendenti
          pubblici  deceduti  o  che  abbiano  subito  un'invalidita'
          permanente  in  attivita'  di  servizio o nell'espletamento
          delle  funzioni  di istituto per effetto diretto di lesioni
          riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
              a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
              b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
              c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
              d) in operazioni di soccorso;
              e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
              f)  a  causa  di  azioni  recate  nei loro confronti in
          contesti    di    impiego    internazionale   non   aventi,
          necessariamente, caratteristiche di ostilita'.».
             «Art.  1  (Comma  564). - Sono equiparati ai soggetti di
          cui  al  comma  563 coloro che abbiano contratto infermita'
          permanentemente   invalidanti  o  alle  quali  consegua  il
          decesso,  in occasione o a seguito di missioni di qualunque
          natura,  effettuate  dentro e fuori dai confini nazionali e
          che  siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per
          le particolari condizioni ambientali od operative.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto-legge 1°
          ottobre  2007,  n.  159,  recante  «Interventi  urgenti  in
          materia  economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
          sociale»,  convertito  in  legge,  con modificazioni, dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222.».
             «Art. 34 (Estensione dei benefici riconosciuti in favore
          delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto
          2004,  n.  206,  alle  vittime del dovere a causa di azioni
          criminose  e  alle  vittime della criminalita' organizzata,
          nonche'    ai    loro   familiari   superstiti.   Ulteriori
          disposizioni  a  favore delle vittime del terrorismo). - 1.
          Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di
          cui  all'articolo  1,  commi  563  e  564,  della  legge 23
          dicembre  2005,  n. 266, ed alle vittime della criminalita'
          organizzata,  di  cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre
          1990,   n.  302,  ed  ai  loro  familiari  superstiti  sono
          corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e
          5,  della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno
          compensate  le  somme  gia'  percepite.  L'onere recato dal
          presente  comma  e'  valutato  in  173  milioni di euro per
          l'anno  2007,  2,72  milioni  di euro per l'anno 2008 e 3,2
          milioni di euro a decorrere dal 2009.
             2.  Il  Ministero  dell'interno provvede al monitoraggio
          degli   oneri  di  cui  al  presente  articolo,  informando
          tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze,
          anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
          cui  all'articolo  11-ter,  comma  7,  della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive modificazioni. Gli eventuali
          decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.
          2),  della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
          entrata  in  vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
          al  primo  periodo,  sono  tempestivamente  trasmessi  alle
          Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
             2-bis.   Ai   cittadini   italiani  appartenenti  o  non
          appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad
          altri  organi  dello  Stato, colpiti dalla eversione armata
          per  le  loro  idee  e  per  il  loro  impegno  morale,  il
          Presidente  della  Repubblica  concede  la  onorificenza di
          «vittima  del  terrorismo»  con la consegna di una medaglia
          ricordo in oro.
             2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis e' conferita
          alle  vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai
          parenti  e  affini  entro il secondo grado, con decreto del
          Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
          dell'interno.
             2-quater.   Al   fine   di   ottenere   la   concessione
          dell'onorificenza,  le vittime del terrorismo o, in caso di
          decesso,  i  loro  parenti e affini entro il secondo grado,
          presentano  domanda  alla  prefettura  di  residenza  o  al
          Ministero   dell'interno,   anche   per  il  tramite  delle
          associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.
             2-quinquies.  L'onorificenza  e' conferita alla vedova o
          ai  figli  in  caso  di  decesso  del titolare. Nel caso la
          vittima  non  sia  coniugata,  o  non  abbia  figli,  viene
          conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.
             2-sexies.  Le  domande  e  i  documenti  occorrenti  per
          ottenere  l'onorificenza  sono esenti da imposta di bollo e
          da qualunque altro diritto.
             2-septies.  Con  decreto  del  Ministro dell'interno, da
          adottare  entro  tre  mesi  dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto, sono
          definite:
              a)  le  caratteristiche  della medaglia di cui al comma
          2-bis;
              b)   le   condizioni   previste   per  il  conferimento
          dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni e'
          provato  con dichiarazione, anche contestuale alla domanda,
          sottoscritta  dall'interessato,  con  firma autenticata dal
          segretario  comunale  o  da  altro impiegato incaricato dal
          sindaco.
             3.  Alla  legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
              a)  all'articolo  1,  comma 1, e' aggiunto, in fine, il
          seguente  periodo:  «Ai  fini  della  presente  legge, sono
          ricomprese  fra  gli atti di terrorismo le azioni criminose
          compiute   sul  territorio  nazionale  in  via  ripetitiva,
          rivolte  a  soggetti  indeterminati  e  poste  in essere in
          luoghi pubblici o aperti al pubblico»;
              b)  all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica»
          fino  alla  fine  del comma sono sostituite dalle seguenti:
          «la     retribuzione    pensionabile    va    rideterminata
          incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;
              c)  all'articolo  3,  dopo  il  comma  1 e' inserito il
          seguente:  «1-bis.  Ai  lavoratori  autonomi  e  ai  liberi
          professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente
          al  trattamento  di  fine rapporto, un'indennita' calcolata
          applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari
          a  dieci  volte  la  media  dei redditi, da lavoro autonomo
          ovvero  libero  professionale  degli  ultimi cinque anni di
          contribuzione,  rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma
          5,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 503,
          aumentata  del  7,5  per  cento.  La predetta indennita' e'
          determinata  ed  erogata  in  unica  soluzione nell'anno di
          decorrenza della pensione».
             3-bis.  La  decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e'
          la  medesima  delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3
          della legge 3 agosto 2004, n. 206.
             3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis e' valutato
          in  2  milioni  di  euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di
          euro  per  l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere
          dall'anno 2009.
             3-quater.  Gli  enti  previdenziali  privati  gestori di
          forme  pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte
          di  propria  competenza,  al  pagamento dei benefici di cui
          alla  legge  3  agosto  2004,  n. 206, in favore dei propri
          iscritti  aventi  diritto  ai  suddetti  benefici, fornendo
          rendicontazione   degli   oneri   finanziari  sostenuti  al
          Ministero   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale.  Il
          predetto  Ministero  provvede  a rimborsare gli enti citati
          nei  limiti  di  spesa previsti dalla predetta legge n. 206
          del 2004.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  7  luglio 2006, n. 243,
          recante  «Regolamento  concernente  termini  e modalita' di
          corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed
          ai   soggetti   equiparati,   ai   fini  della  progressiva
          estensione  dei  benefici  gia'  previsti  in  favore delle
          vittime  della  criminalita'  e  del  terrorismo,  a  norma
          dell'articolo  1,  comma 565, della legge 23 dicembre 2005,
          n. 266.».
             «Art.  3  (Termini e modalita' delle procedure). - 1. Le
          procedure  di esame delle singole posizioni sono attivabili
          a  domanda  degli  interessati.  Le  domande possono essere
          presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle
          amministrazioni di appartenenza delle vittime.
             2.   Le   amministrazioni   riceventi   procedono   alla
          definizione  delle  singole  posizioni dei beneficiari, con
          riguardo alla situazione in essere dei componenti il nucleo
          dei  familiari  superstiti, secondo l'ordine cronologico di
          accadimento  degli eventi, a cominciare dal piu' remoto nel
          tempo  e  fino  a  tutto il 31 dicembre 2005. Analogamente,
          procedono  alla definizione delle posizioni riguardanti gli
          eventi  verificatisi  a  decorrere  dal 1° gennaio 2006. In
          mancanza  della domanda si puo' procedere d'ufficio secondo
          identico criterio.
             3.  Le  posizioni  degli  interessati,  come definite al
          comma   2,  sono  trasmesse  al  Ministero  dell'interno  -
          Dipartimento   della  pubblica  sicurezza  che  provvede  a
          formare  e  ad aggiornare, entro il 31 ottobre per il primo
          anno  di  applicazione del presente regolamento ed entro il
          30  marzo  ed  il 30 settembre per gli anni successivi, una
          graduatoria   unica   nazionale  delle  posizioni,  secondo
          l'ordine  cronologico  di accadimento degli eventi indicato
          al comma 2.».