Art. 4. 
 
Criteri generali e  requisiti  delle  prestazioni  energetiche  degli
                      edifici e degli impianti 
 
 
  1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere  a)  e  b),  del
decreto  legislativo,  i  criteri  generali  e  i   requisiti   della
prestazione energetica per la progettazione degli edifici  e  per  la
progettazione ed installazione degli  impianti,  sono  fissati  dalla
legge 9 gennaio  1991,  n.  10,  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  come  modificati  dal  decreto
legislativo, dall'allegato C al decreto legislativo e dalle ulteriori
disposizioni di cui al presente articolo. 
  2. Per tutte le categorie di edifici, cosi'  come  classificati  in
base  alla  destinazione  d'uso  all'articolo  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  nel  caso  di
edifici di nuova  costruzione  e  nei  casi  di  ristrutturazione  di
edifici esistenti, previsti dall'articolo 3, comma 2,  lettere  a)  e
b), del decreto legislativo si  procede,  in  sede  progettuale  alla
determinazione  dell'indice  di   prestazione   energetica   per   la
climatizzazione invernale  (EPi),  e  alla  verifica  che  lo  stesso
risulti  inferiore  ai  valori  limite  che  sono   riportati   nella
pertinente tabella di cui al  punto  1  dell'allegato  C  al  decreto
legislativo. 
  3. Nel  caso  di  edifici  di  nuova  costruzione  e  nei  casi  di
ristrutturazione di  edifici  esistenti,  previsti  dall'articolo  3,
comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo, si procede in sede
progettuale alla determinazione della prestazione energetica  per  il
raffrescamento estivo dell'involucro edilizio (Epe, invol),  pari  al
rapporto  tra  il  fabbisogno  annuo  di  energia  termica   per   il
raffrescamento   dell'edificio,   calcolata   tenendo   conto   della
temperatura di progetto estiva secondo la norma UNI/TS 11300 -  1,  e
la superficie utile, per gli edifici residenziali, o  il  volume  per
gli edifici con altre destinazioni d'uso,  e  alla  verifica  che  la
stessa sia non superiore a: 
   a) per gli edifici residenziali di cui alla classe E1, cosi'  come
classificati, in base alla destinazione d'uso,  all'articolo  3,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  26  agosto  1993,  n.  412,
esclusi collegi, conventi,  case  di  pena  e  caserme,  ai  seguenti
valori: 
    1) 40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B; 
    2) 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F; 
   b) per tutti gli altri edifici ai seguenti valori: 
    1) 14 kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B; 
    2) 10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F. 
  4. Nei  casi  di  ristrutturazione  o  manutenzione  straordinaria,
previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1), del  decreto
legislativo,  consistenti  in   opere   che   prevedono,   a   titolo
esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di  pareti  esterne,  di
intonaci  esterni,  del  tetto  o   dell'impermeabilizzazione   delle
coperture, si applica quanto previsto alle lettere seguenti: 
   a) per tutte le categorie di edifici, cosi' come  classificati  in
base  alla  destinazione  d'uso  all'articolo  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il  valore  della
trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali,  a  ponte
termico corretto, delimitanti il volume riscaldato  verso  l'esterno,
ovvero verso ambienti non dotati di impianto di  riscaldamento,  deve
essere inferiore o uguale a quello riportato  nella  tabella  2.1  al
punto 2 dell'allegato C al decreto  legislativo,  in  funzione  della
fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse
risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio
non preveda la correzione dei ponti termici, i  valori  limite  della
trasmittanza  termica  riportati  nella  tabella  2.1  al   punto   2
dell'allegato C al  decreto  legislativo,  devono  essere  rispettati
dalla trasmittanza termica media, parete corrente piu' ponte termico; 
nel caso di pareti opache verticali esterne in cui  fossero  previste
aree limitate oggetto di riduzione di spessore, sottofinestre e altri
componenti, devono essere rispettati i limiti previsti nella  tabella
2.1  al  punto  2  dell'allegato  C  al  decreto   legislativo,   con
riferimento alla superficie totale di calcolo; 
   b) per tutte le categorie di edifici, cosi' come  classificati  in
base  alla  destinazione  d'uso  all'articolo  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  ad  eccezione
della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per  le
strutture opache orizzontali o inclinate, a ponte  termico  corretto,
delimitanti  il  volume  riscaldato  verso  l'esterno,  ovvero  verso
ambienti  non  dotati  di  impianto  di  riscaldamento,  deve  essere
inferiore o uguale a quello riportato nelle tabelle  3.1  e  3.2  del
punto 3 dell'allegato C al decreto  legislativo,  in  funzione  della
fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse
risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio
non preveda la correzione dei ponti termici, i  valori  limite  della
trasmittanza termica riportati nelle tabelle 3.1 e 3.2  del  punto  3
dell'allegato C al  decreto  legislativo,  devono  essere  rispettati
dalla trasmittanza termica media, parete corrente piu' ponte termico. 
Nel caso di strutture orizzontali sul suolo i valori di  trasmittanza
termica da confrontare con quelli di cui alle tabelle 3.1 e  3.2  del
punto 3 dell'allegato C al decreto legislativo,  sono  calcolati  con
riferimento al sistema struttura-terreno; 
   c) per tutte le categorie di edifici, cosi' come  classificati  in
base  alla  destinazione  d'uso  all'articolo  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  ad  eccezione
della categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza  (U)  delle
chiusure apribili ed assimilabili, quali porte,  finestre  e  vetrine
anche se non apribili, comprensive  degli  infissi,  considerando  le
parti trasparenti e/o opache che le  compongono,  deve  rispettare  i
limiti riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4  dell'allegato  C
al  decreto  legislativo.  Restano  esclusi  dal  rispetto  di  detti
requisiti gli ingressi pedonali automatizzati, da considerare solo ai
fini dei ricambi di  aria  in  relazione  alle  dimensioni,  tempi  e
frequenze di apertura, conformazione e differenze  di  pressione  tra
l'ambiente interno ed esterno. 
  5. Per tutte le categorie di edifici, cosi'  come  classificati  in
base  alla  destinazione  d'uso  all'articolo  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova
installazione e ristrutturazione di impianti termici  o  sostituzione
di generatori di calore, previsti all'articolo 3,  comma  2,  lettera
c), numeri 2) e 3), del decreto legislativo, si  procede  al  calcolo
del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico e  alla
verifica che lo stesso risulti superiore al valore  limite  riportato
al punto 5 dell'allegato  C  al  decreto  legislativo.  Nel  caso  di
installazioni di potenze nominali del focolare maggiori  o  uguali  a
100 kW, e' fatto obbligo di allegare alla relazione  tecnica  di  cui
all'articolo 8,  comma  1,  del  decreto  legislativo,  una  diagnosi
energetica dell'edificio e dell'impianto nella quale  si  individuano
gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi  tempi
di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di  classe
dell'edificio nel sistema di certificazione energetica in  vigore,  e
sulla  base  della   quale   sono   state   determinate   le   scelte
impiantistiche che si vanno a realizzare. 
  6. Per tutte le categorie di edifici, cosi'  come  classificati  in
base  alla  destinazione  d'uso  all'articolo  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di  mera
sostituzione di generatori di calore, prevista all'articolo 3,  comma
2, lettera c), numero  3),  del  decreto  legislativo,  si  intendono
rispettate tutte le disposizioni vigenti in  tema  di  uso  razionale
dell'energia, incluse quelle di cui al comma 5, qualora coesistano le
seguenti condizioni: 
   a) i nuovi generatori di calore a combustione  abbiano  rendimento
termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100  per  cento
della potenza termica utile nominale, maggiore  o  uguale  al  valore
limite calcolato con la formula 90 + 2 log Pn,  dove  log  Pn  e'  il
logaritmo in base 10 della potenza  utile  nominale  del  generatore,
espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400  kW  si  applica  il
limite massimo corrispondente a 400 kW; 
   b) le nuove  pompe  di  calore  elettriche  o  a  gas  abbiano  un
rendimento utile in condizioni nominali,  ηu,  riferito  all'energia
primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula
a 90 + 3 log Pn; dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza
utile nominale del generatore, espressa in kW; la verifica  e'  fatta
utilizzando come fattore di  conversione  tra  energia  elettrica  ed
energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra  kWh
elettrici  e  MJ  definito  con  provvedimento   dell'Autorita'   per
l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto  dell'efficienza
media di produzione  del  parco  termoelettrico,  e  suoi  successivi
aggiornamenti; 
   c) siano presenti, salvo che ne sia dimostrata  inequivocabilmente
la non fattibilita' tecnica nel caso specifico, almeno una centralina
di termoregolazione programmabile per ogni  generatore  di  calore  e
dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura
ambiente nei singoli locali o nelle singole zone  che,  per  le  loro
caratteristiche di uso ed esposizione possano  godere,  a  differenza
degli altri ambienti  riscaldati,  di  apporti  di  calore  solari  o
comunque  gratuiti.   Detta   centralina   di   termoregolazione   si
differenzia  in  relazione  alla  tipologia  impiantistica   e   deve
possedere almeno  i  requisiti  gia'  previsti  all'articolo  7,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412,  nei
casi di nuova installazione o ristrutturazione di  impianti  termici.
In ogni caso detta centralina deve: 
    1) essere pilotata da  sonde  di  rilevamento  della  temperatura
interna, supportate eventualmente da una analoga  centralina  per  la
temperatura esterna, con programmatore che  consenta  la  regolazione
della temperatura ambiente su due livelli  di  temperatura  nell'arco
delle 24 ore, nel caso di impianti termici centralizzati; 
    2)  consentire  la  programmazione   e   la   regolazione   della
temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24
ore, nel caso di impianti termici per singole unita' immobiliari; 
   d) nel caso di installazioni di generatori  con  potenza  nominale
del focolare maggiore del valore preesistente, l'aumento  di  potenza
sia  motivato  con  la   verifica   dimensionale   dell'impianto   di
riscaldamento; 
   e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di
piu' unita' immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del
sistema di distribuzione, al fine di  consentire  contemporaneamente,
in ogni unita' immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di  comfort
e dei limiti massimi  di  temperatura  interna;  eventuali  squilibri
devono  essere  corretti  in   occasione   della   sostituzione   del
generatore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione
del calore che permetta  la  ripartizione  dei  consumi  per  singola
unita' immobiliare; 
   f) nel caso di sostituzione dei generatori di  calore  di  potenza
nominale del focolare inferiore a  35  kW,  con  altri  della  stessa
potenza, e' rimessa alle autorita' locali competenti ogni valutazione
sull'obbligo di presentazione della relazione tecnica di cui al comma
25 e se la medesima puo'  essere  omessa  a  fronte  dell'obbligo  di
presentazione della dichiarazione di conformita' ai sensi della legge
5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni. 
  7. Qualora, nella mera sostituzione del generatore,  per  garantire
la sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni del  comma
6, lettera a), in particolare nel caso in cui il sistema fumario  per
l'evacuazione dei prodotti della combustione e' al servizio  di  piu'
utenze ed e' di tipo  collettivo  ramificato,  e  qualora  sussistano
motivi tecnici o regolamenti  locali  che  impediscano  di  avvalersi
della deroga prevista all'articolo 2, comma 2, del decreto Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, la semplificazione di  cui
al comma 6 puo' applicarsi ugualmente,  fermo  restando  il  rispetto
delle altre condizioni previste, a condizione di: 
   a) installare generatori di calore che abbiano rendimento  termico
utile a carico parziale pari al 30 per cento  della  potenza  termica
utile nominale maggiore o uguale a 85 + 3 log Pn; dove log Pn  e'  il
logaritmo in base 10 della potenza utile nominale  del  generatore  o
dei generatori di calore al servizio del  singolo  impianto  termico,
espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400  kW  si  applica  il
limite massimo corrispondente a 400 kW; 
   b) predisporre una dettagliata  relazione  che  attesti  i  motivi
della deroga  dalle  disposizioni  del  comma  6,  da  allegare  alla
relazione  tecnica  di  cui  al  comma  25,  ove  prevista,  o   alla
dichiarazione di conformita', ai sensi della legge 5 marzo  1990,  n.
46, e successive modificazioni, correlata all'intervento, qualora  le
autorita' locali competenti si avvalgano  dell'opzione  di  cui  alle
lettera f) del comma 6. 
  8. Nei casi previsti al comma  2,  per  tutte  le  categorie  degli
edifici cosi' come  classificati  in  base  alla  destinazione  d'uso
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26  agosto
1993, n. 412, e quando il  rapporto  tra  la  superficie  trasparente
complessiva dell'edificio e la sua superficie utile  e'  inferiore  a
0,18, il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria puo' essere
omesso, se gli edifici e le opere sono progettati  e  realizzati  nel
rispetto dei limiti fissati al comma 5, lettere a), b) e c),  e  sono
rispettate le seguenti prescrizioni impiantistiche: 
   a) siano installati generatori di calore  con  rendimento  termico
utile a carico pari al 100 per  cento  della  potenza  termica  utile
nominale, maggiore o uguale a X +  2  log  Pn;  dove  log  Pn  e'  il
logaritmo in  base  10  della  potenza  utile  nominale  del  singolo
generatore, espressa in kW, ed X vale 90 nelle zone climatiche A, B e
C, e vale 93 nelle zone climatiche D,  E  ed  F.  Per  valori  di  Pn
maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a  400
kW; 
   b) la temperatura media del fluido termovettore in  corrispondenza
delle condizioni di progetto sia non superiore a 60 °C; 
   c) siano installati  almeno  una  centralina  di  termoregolazione
programmabile in ogni unita' immobiliare e dispositivi modulanti  per
la regolazione automatica  della  temperatura  ambiente  nei  singoli
locali  o  nelle  singole  zone  aventi  caratteristiche  di  uso  ed
esposizioni uniformi al fine di  non  determinare  sovrariscaldamento
per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni; 
   d) nel caso di installazione di pompe di calore elettriche o a gas
queste abbiano un  rendimento  utile  in  condizioni  nominali,  ηu,
riferito all'energia primaria, maggiore o  uguale  al  valore  limite
calcolato con la formula a 90 + 3 log Pn; dove log Pn e' il logaritmo
in base 10 della potenza utile nominale del generatore,  espressa  in
kW; la verifica e' fatta utilizzando come fattore di conversione  tra
energia elettrica ed energia primaria il valore di riferimento per la
conversione  tra  kWh  elettrici  e  MJ  definito  con  provvedimento
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  al  fine  di  tener
conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e
suoi successivi aggiornamenti. In tale caso, all'edificio o  porzione
interessata, si attribuisce il valore del fabbisogno annuo di energia
primaria limite massimo applicabile al caso specifico  ai  sensi  del
comma 2. 
  9. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unita' abitative
superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore  di
calore dell'impianto  centralizzato  maggiore  o  uguale  a  100  kW,
appartenenti alle categorie E1 ed E2, cosi' come classificati in base
alla destinazione d'uso all'articolo 3, del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  26  agosto  1993,  n.  412,  e'   preferibile   il
mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti;  le
cause tecniche  o  di  forza  maggiore  per  ricorrere  ad  eventuali
interventi finalizzati alla  trasformazione  degli  impianti  termici
centralizzati ad impianti con  generazione  di  calore  separata  per
singola unita' abitativa devono essere dichiarate nella relazione  di
cui al comma 25. 
  10. In  tutti  gli  edifici  esistenti  con  un  numero  di  unita'
abitative superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2,  cosi'
come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.  412,  in
caso di ristrutturazione dell'impianto  termico  o  di  installazione
dell'impianto  termico  devono  essere  realizzati   gli   interventi
necessari   per   permettere,   ove   tecnicamente   possibile,    la
contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unita'
abitativa.  Gli  eventuali  impedimenti  di   natura   tecnica   alla
realizzazione dei predetti interventi,  ovvero  l'adozione  di  altre
soluzioni impiantistiche equivalenti, devono essere evidenziati nella
relazione tecnica di cui al comma 25. 
  11. Le apparecchiature installate ai  sensi  del  comma  10  devono
assicurare  un  errore  di  misura,  nelle  condizioni  di  utilizzo,
inferiore a piu' o meno il 5 per cento, con  riferimento  alle  norme
UNI in vigore. Anche per le  modalita'  di  contabilizzazione  si  fa
riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI. 
  12.  Ai  fini  del  presente  decreto,  e  in  particolare  per  la
determinazione del fabbisogno di energia primaria dell'edificio, sono
considerati  ricadenti  fra  gli   impianti   alimentati   da   fonte
rinnovabile gli  impianti  di  climatizzazione  invernale  dotati  di
generatori  di  calore  alimentati  a   biomasse   combustibili   che
rispettano i seguenti requisiti: 
   a) rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di  cui
alla norma Europea UNI EN 303-5; 
   b) limiti di emissione conformi all'allegato IX alla parte  quinta
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successive
modificazioni, ovvero i piu'  restrittivi  limiti  fissati  da  norme
regionali, ove presenti; 
   c)  utilizzano  biomasse   combustibili   ricadenti   fra   quelle
ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta  del  medesimo
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni. 
  13.  Per  tutte  le  tipologie  di  edifici,  in  cui  e'  prevista
l'installazione di impianti di climatizzazione  invernale  dotati  di
generatori di calore alimentati da  biomasse  combustibili,  in  sede
progettuale, nel caso di  nuova  costruzione  e  ristrutturazione  di
edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo  all'articolo  3,
comma  2,  lettere  a),  b)  e  c),  numero  1),  limitatamente  alle
ristrutturazioni totali, si procede alla verifica che la trasmittanza
termica delle diverse strutture edilizie, opache e  trasparenti,  che
delimitano l'edificio verso l'esterno o verso  vani  non  riscaldati,
non sia maggiore dei valori definiti nella pertinente tabella di  cui
ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato C al decreto legislativo. 
  14. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come  classificati  in
base  alla  destinazione  d'uso  all'articolo  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  nel  caso  di
edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti,
previsti dal decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a),
b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel
caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici  o
sostituzione di generatori di calore, di cui alla lettera c),  numeri
2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza
complessiva maggiore o uguale a 350 kW all'articolo 5, comma  6,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.  412,  e'
prescritto: 
   a) in assenza  di  produzione  di  acqua  calda  sanitaria  ed  in
presenza  di  acqua  di  alimentazione  dell'impianto   con   durezza
temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi: 
    1) un trattamento chimico  di  condizionamento  per  impianti  di
potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW; 
    2)  un  trattamento  di  addolcimento  per  impianti  di  potenza
nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW; 
   b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni
di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di  acqua
di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore di  15
gradi francesi. Per quanto riguarda  i  predetti  trattamenti  si  fa
riferimento alla norma tecnica UNI 8065. 
  15. In tutti i casi di  nuova  costruzione  o  ristrutturazione  di
edifici pubblici o a uso pubblico, cosi' come definiti ai commi 8 e 9
dell'allegato A al decreto legislativo, devono essere  rispettate  le
seguenti ulteriori disposizioni: 
   a)  i  valori  limite  gia'  previsti  ai  punti  1,  2,  3  e   4
dell'allegato C al decreto legislativo sono ridotti del 10 per cento; 
   b) il valore limite del rendimento globale medio stagionale,  gia'
previsto al punto 5, dell'allegato C,  del  decreto  legislativo,  e'
calcolato con la seguente formula: ηg= (75 + 4 log Pn)%; 
   c)  i  predetti  edifici  devono   essere   dotati   di   impianti
centralizzati per la climatizzazione  invernale  ed  estiva,  qualora
quest'ultima fosse prevista. 
  16. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come  classificati  in
base  alla  destinazione  d'uso  all'articolo  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  ad  eccezione
della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione
di edifici esistenti, previsti dal decreto  legislativo  all'articolo
3,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  c),  numero  1),  questo   ultimo
limitatamente alle ristrutturazioni totali, da  realizzarsi  in  zona
climatica C, D, E ed  F,  il  valore  della  trasmittanza  (U)  delle
strutture edilizie di separazione tra edifici  o  unita'  immobiliari
confinanti fatto salvo il rispetto del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri in data  5  dicembre  1997,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.   297   del   22   dicembre   1997,   recante
determinazione dei requisiti acustici  passivi  degli  edifici,  deve
essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2K, nel caso di  pareti  divisorie
verticali e orizzontali. Il medesimo limite  deve  essere  rispettato
per tutte le strutture opache, verticali,  orizzontali  e  inclinate,
che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti  non  dotati  di
impianto di riscaldamento. 
  17. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come  classificati  in
base  alla  destinazione  d'uso  all'articolo  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  ad  eccezione
della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione
di edifici esistenti, previsti dal decreto  legislativo  all'articolo
3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), si procede alla  verifica
dell'assenza di condensazioni superficiali  e  che  le  condensazioni
interstiziali delle  pareti  opache  siano  limitate  alla  quantita'
rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica vigente.  Qualora
non esista un sistema di controllo della umidita'  relativa  interna,
per i calcoli necessari, questa verra' assunta pari al 65  per  cento
alla temperatura interna di 20 °C. 
  18. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come  classificati  in
base  alla  destinazione  d'uso  all'articolo  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.  412,  ad  eccezione,
esclusivamente per le disposizioni di  cui  alla  lettera  b),  delle
categorie E.5, E.6, E.7 ed E.8, il progettista, al fine di limitare i
fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la
temperatura interna degli ambienti, nel  caso  di  edifici  di  nuova
costruzione e nel caso di ristrutturazioni di  edifici  esistenti  di
cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b)  e  c),  numero  1),  del
decreto    legislativo,    questo    ultimo    limitatamente     alle
ristrutturazioni totali: 
   a)  valuta  puntualmente  e  documenta  l'efficacia  dei   sistemi
schermanti delle  superfici  vetrate,  esterni  o  interni,  tali  da
ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare; 
   b) esegue, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F,  per
le localita' nelle quali il valore medio mensile dell'irradianza  sul
piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, Im, s, sia
maggiore o uguale a 290 W/m²: 
    1)  relativamente  a  tutte  le  pareti  verticali   opache   con
l'eccezione di quelle comprese nel  quadrante  nord-ovest  /  nord  /
nord-est, almeno una delle seguenti verifiche: 
     1.1 che il valore della massa superficiale Ms, di cui  al  comma
22 dell'allegato A, sia superiore a 230 kg/m²; 
     1.2  che  il  valore  del  modulo  della  trasmittanza   termica
periodica (YIE), di cui al comma 4, dell'articolo 2, sia inferiore  a
0,12 W/m² °K"; 
    2)  relativamente  a  tutte  le  pareti  opache  orizzontali   ed
inclinate  che  il  valore  del  modulo  della  trasmittanza  termica
periodica YIE, di cui al comma 4, dell'articolo 2,  sia  inferiore  a
0,20 W/m2 °K"; 
   c) utilizza al  meglio  le  condizioni  ambientali  esterne  e  le
caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione
naturale dell'edificio; nel caso che il ricorso a  tale  ventilazione
non sia efficace, puo' prevedere l'impiego di sistemi di ventilazione
meccanica nel rispetto del  comma  13  dell'articolo  5  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  agosto  1993,  n.  412.  Gli  effetti
positivi che si  ottengono  con  il  rispetto  dei  valori  di  massa
superficiale o trasmittanza termica  periodica  delle  pareti  opache
previsti alla lettera b), possono essere raggiunti,  in  alternativa,
con l'utilizzo di tecniche  e  materiali,  anche  innovativi,  ovvero
coperture a verde, che permettano di contenere le oscillazioni  della
temperatura    degli    ambienti    in    funzione     dell'andamento
dell'irraggiamento solare. In tale  caso  deve  essere  prodotta  una
adeguata documentazione  e  certificazione  delle  tecnologie  e  dei
materiali che ne attesti l'equivalenza con le predette disposizioni. 
  19. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come  classificati  in
base  alla  destinazione  d'uso  all'articolo  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  ad  eccezione
delle categorie  E.6  ed  E.8,  al  fine  di  limitare  i  fabbisogni
energetici  per  la  climatizzazione  estiva  e   di   contenere   la
temperatura interna degli ambienti, nel  caso  di  edifici  di  nuova
costruzione e nel caso di ristrutturazioni di  edifici  esistenti  di
cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero  1),  questo
ultimo  limitatamente  alle  ristrutturazioni  totali,  del   decreto
legislativo, e' resa obbligatoria la presenza di  sistemi  schermanti
esterni. Qualora  se  ne  dimostri  la  non  convenienza  in  termini
tecnico-economici, detti sistemi possono essere omessi in presenza di
superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o  uguale  a
0,5. Tale valutazione deve essere evidenziata nella relazione tecnica
di cui al comma 25. 
  20. Nel caso  di  ristrutturazione  di  edifici  esistenti  di  cui
all'articolo 3, comma 2, lettera c), numeri  1)  e  2),  del  decreto
legislativo,  per  tutte  le  categorie  di   edifici,   cosi'   come
classificati in base alla  destinazione  d'uso  all'articolo  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.  412,  ad
eccezione delle categoria E.6 ed E.8,  il  progettista,  al  fine  di
limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva  e  di
contenere la temperatura interna degli ambienti, valuta  puntualmente
e documenta l'efficacia dei  sistemi  filtranti  o  schermanti  delle
superfici  vetrate,  tali  da  ridurre  l'apporto   di   calore   per
irraggiamento solare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica  ed
economica all'utilizzo dei predetti sistemi devono essere evidenziati
nella relazione tecnica di cui al comma 25. La  predetta  valutazione
puo' essere omessa in  presenza  di  superfici  vetrate  con  fattore
solare (UNI EN 410) minore o uguale a 0,5. 
  21.  Per  tutti  gli  edifici  e  gli  impianti  termici  nuovi   o
ristrutturati, e' prescritta l'installazione di  dispositivi  per  la
regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli  locali
o nelle singole zone aventi caratteristiche  di  uso  ed  esposizioni
uniformi al fine di non determinare  sovrariscaldamento  per  effetto
degli   apporti   solari   e   degli   apporti   gratuiti    interni.
L'installazione  di  detti  dispositivi  e'  aggiuntiva  rispetto  ai
sistemi di regolazione di cui all'articolo 7, commi 2, 4, 5 e 6,  del
decreto Presidente  della  Repubblica  26  agosto  1993,  n.  412,  e
successive  modificazioni,  e  deve  comunque   essere   tecnicamente
compatibile con l'eventuale sistema di contabilizzazione. 
  22. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come  classificati  in
base  alla  destinazione  d'uso  all'articolo  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  nel  caso  di
edifici pubblici e  privati,  e'  obbligatorio  l'utilizzo  di  fonti
rinnovabili per la produzione di energia  termica  ed  elettrica.  In
particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in  occasione
di nuova installazione di  impianti  termici  o  di  ristrutturazione
degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia
termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno
il 50 per cento del fabbisogno annuo di  energia  primaria  richiesta
per la produzione di  acqua  calda  sanitaria  con  l'utilizzo  delle
predette fonti di energia. Tale limite e' ridotto al 20 per cento per
gli edifici situati nei centri storici. 
  23. Le modalita' applicative degli obblighi di cui al comma 22,  le
prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive  degli
impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l'utilizzo
di fonti rinnovabili, sono precisate, in relazione alle dimensioni  e
alle destinazioni d'uso degli edifici, con  successivo  provvedimento
ai sensi dell'articolo 4, del  decreto  legislativo.  Le  valutazioni
concernenti il dimensionamento ottimale, o l'eventuale impossibilita'
tecnica  di  rispettare  le  presenti  disposizioni,  devono   essere
dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui  al  comma
25. In  mancanza  di  tali  elementi  conoscitivi,  la  relazione  e'
dichiarata irricevibile. Nel caso di edifici  di  nuova  costruzione,
pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi  conformemente
all'articolo 3, comma 2, lettera  a),  del  decreto  legislativo,  e'
obbligatoria  l'installazione  di  impianti   fotovoltaici   per   la
produzione di energia elettrica. 
  24. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come  classificati  in
base  alla  destinazione  d'uso  all'articolo  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova
costruzione di edifici pubblici e privati e di ristrutturazione degli
stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo,  e'  obbligatoria  la   predisposizione   delle   opere,
riguardanti l'involucro dell'edificio e gli  impianti,  necessarie  a
favorire il collegamento a reti di  teleriscaldamento,  nel  caso  di
presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore  a  metri  1.000
ovvero in presenza di progetti  approvati  nell'ambito  di  opportuni
strumenti pianificatori. 
  25. Il  progettista  dovra'  inserire  i  calcoli  e  le  verifiche
previste  dal  presente  articolo  nella  relazione   attestante   la
rispondenza alle prescrizioni per  il  contenimento  del  consumo  di
energia degli edifici e relativi  impianti  termici,  che,  ai  sensi
dell'articolo 28, comma 1, della legge 9  gennaio  1991,  n.  10,  il
proprietario dell'edificio, o  chi  ne  ha  titolo,  deve  depositare
presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti,
in  doppia  copia,  insieme  alla  denuncia  dell'inizio  dei  lavori
relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa  legge.
Schemi e modalita' di riferimento per la compilazione delle relazioni
tecniche sono riportati nell'allegato E al  decreto  legislativo.  Ai
fini della piu' estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7,  della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, negli enti soggetti all'obbligo  di  cui
all'articolo 19 della stessa legge, tale relazione progettuale dovra'
essere  obbligatoriamente  integrata   attraverso   attestazione   di
verifica sulla applicazione della norma predetta a tale fine  redatta
dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale  dell'energia
nominato. 
  26. I calcoli e le verifiche necessari  al  rispetto  del  presente
decreto sono eseguiti utilizzando metodi che  garantiscano  risultati
conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti  a
tale requisito le norme tecniche predisposte dagli organismi deputati
a livello nazionale o comunitario, quali ad esempio l'UNI e il CEN, o
altri metodi di calcolo  recepiti  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico. 
  27. L'utilizzo di altri metodi,  procedure  e  specifiche  tecniche
sviluppati da organismi istituzionali  nazionali,  quali  l'ENEA,  le
universita' o gli istituti del CNR, e' possibile,  motivandone  l'uso
nella relazione tecnica di progetto di cui al  comma  25,  purche'  i
risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto  a
quelli ottenibili con i metodi di calcolo precedentemente detti.  Nel
calcolo rigoroso della prestazione energetica  dell'edificio  occorre
prendere in considerazione i seguenti elementi: 
   a) lo scambio termico per trasmissione tra l'ambiente climatizzato
e l'ambiente esterno; 
   b) lo scambio termico per ventilazione (naturale e meccanica); 
   c) lo scambio termico per trasmissione  e  ventilazione  tra  zone
adiacenti a temperatura diversa; 
   d) gli apporti termici interni; 
   e) gli apporti termici solari; 
   f) l'accumulo del calore nella massa dell'edificio; 
   g)   l'eventuale   controllo    dell'umidita'    negli    ambienti
climatizzati; 
   h) le modalita' di emissione del calore negli impianti  termici  e
le corrispondenti perdite di energia; 
   i) le modalita' di distribuzione del calore negli impianti termici
e le corrispondenti perdite di energia; 
   l) le modalita' di accumulo del calore negli impianti termici e le
corrispondenti perdite di energia; 
   m) le modalita' di generazione  del  calore  e  le  corrispondenti
perdite di energia; 
   n) l'effetto di eventuali sistemi impiantistici per l'utilizzo  di
fonti rinnovabili di energia; 
   o) per gli edifici di nuova costruzione del settore terziario  con
volumetria maggiore di 10.000 mc, l'influenza dei fenomeni  dinamici,
attraverso l'uso di opportuni modelli di simulazione,  salvo  che  si
possa dimostrare la  scarsa  rilevanza  di  tali  fenomeni  nel  caso
specifico. 
 
          Nota all'art. 4: 
             - Per l'art. 4, comma 1, lettere a) e b),  del  «decreto
          legislativo», si veda nelle note alle premesse. 
             - La legge 9 gennaio 1991,  n.  10,  e'  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del   16
          gennaio 1991, n. 13. 
             - Il decreto del Presidente della Repubblica  26  agosto
          1993, n. 412, e' pubblicato nel supplemento ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1993, n. 242. 
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 che reca
          «Regolamento   recante   norme   per   la    progettazione,
          l'installazione,  l'esercizio  e  la   manutenzione   degli
          impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
          consumi di energia, in attuazione  dell'art.  4,  comma  4,
          della legge 9 gennaio 1991, n. 10»: 
             «Art. 3  (Classificazione  generale  degli  edifici  per
          categorie). - 1. Gli edifici sono classificati in base alla
          loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie: 
              E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: 
              E.1 (1) abitazioni adibite a  residenza  con  carattere
          continuativo, quali abitazioni civili  e  rurali,  collegi,
          conventi, case di pena, caserme; 
              E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con  occupazione
          saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; 
              E.1  (3)  edifici  adibiti  ad  albergo,  pensione   ed
          attivita' similari; 
              E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o
          privati, indipendenti  o  contigui  a  costruzioni  adibite
          anche ad attivita' industriali o artigianali, purche' siano
          da   tali    costruzioni    scorporabili    agli    effetti
          dell'isolamento termico; 
              E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura
          e assimilabili ivi compresi quelli  adibiti  a  ricovero  o
          cura di minori o anziani nonche' le strutture protette  per
          l'assistenza ed il recupero  dei  tossico-dipendenti  e  di
          altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; 
              E.4   Edifici   adibiti   ad   attivita'    ricreative,
          associative o di culto e assimilabili: 
              E.4 (1) quali cinema e teatri,  sale  di  riunione  per
          congressi; 
              E.4 (2) quali mostre, musei e  biblioteche,  luoghi  di
          culto; 
              E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo; 
              E.5  Edifici  adibiti  ad   attivita'   commerciali   e
          assimilabili:   quali   negozi,   magazzini   di    vendita
          all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni; 
              E.6 Edifici adibiti ad attivita' sportive: 
              E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; 
              E.6 (2) palestre e assimilabili; 
              E.6 (3) servizi di supporto alle attivita' sportive; 
              E.7 Edifici adibiti ad attivita' scolastiche a tutti  i
          livelli e assimilabili; 
              E.8  Edifici  adibiti  ad  attivita'   industriali   ed
          artigianali e assimilabili. 
             2.  Qualora  un  edificio  sia   costituito   da   parti
          individuabili come appartenenti  a  categorie  diverse,  le
          stesse devono  essere  considerate  separatamente  e  cioe'
          ciascuna nella categoria che le compete.». 
             -  Per  il  punto  1,  dell'allegato  «C»  del  «decreto
          legislativo», si veda al punto 4 delle note alle premesse. 
             - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, lettere a) e
          b), del «decreto legislativo»: 
             «2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e
          per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui
          all'art.  4,  e'  prevista  un'applicazione   graduale   in
          relazione al tipo di intervento. 
             A  tale   fine,   sono   previsti   diversi   gradi   di
          applicazione: 
              a) una applicazione integrale a  tutto  l'edificio  nel
          caso di: 
               1) ristrutturazione integrale degli  elementi  edilizi
          costituenti l'involucro di edifici esistenti di  superficie
          utile superiore a 1000 metri quadrati; 
               2)  demolizione  e   ricostruzione   in   manutenzione
          straordinaria di  edifici  esistenti  di  superficie  utile
          superiore a 1000 metri quadrati; 
              b) una applicazione (integrale, ma)  limitata  al  solo
          ampliamento  dell'edificio   nel   caso   che   lo   stesso
          ampliamento risulti volumetricamente superiore  al  20  per
          cento dell'intero edificio esistente; ». 
             -  Per  le  tabelle  dell'allegato  «C»   del   «decreto
          legislativo», vedi decreto legislativo 19  agosto  2005  n.
          192 recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
          al rendimento energetico nell'edilizia»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, S.O. 
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  7  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 agosto 1993. n. 412: 
             «Art. 7 (Termoregolazione  e  contabilizzazione).  -  1.
          Fermo restando che gli edifici la cui concessione  edilizia
          sia stata rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore
          del  presente  decreto  devono  disporre  dei  sistemi   di
          regolazione   e   controllo   previsti   dalle   precedenti
          normative, le disposizioni contenute nel presente  articolo
          si applicano agli impianti termici di nuova installazione e
          nei casi di ristrutturazione degli impianti termici. 
             2.  Negli  impianti  termici  centralizzati  adibiti  al
          riscaldamento ambientale  per  una  pluralita'  di  utenze,
          qualora la potenza nominale  del  generatore  di  calore  o
          quella complessiva dei generatori di calore  sia  uguale  o
          superiore a 35 kW, e' prescritta l'adozione  di  un  gruppo
          termoregolatore dotato di  programmatore  che  consenta  la
          regolazione  della  temperatura  ambiente  almeno  su   due
          livelli a valori sigillabili nell'arco  delle  24  ore.  Il
          gruppo termoregolatore deve essere pilotato  da  una  sonda
          termometrica di rilevamento della temperatura  esterna.  La
          temperatura esterna  e  le  temperature  di  mandata  e  di
          ritorno del fluido termovettore devono essere misurate  con
          una incertezza non superiore a + o - 2 (gradi) C. 
             3. Ai sensi del comma  6  dell'art.  26  della  legge  9
          gennaio 1991, n.  10,  gli  impianti  di  riscaldamento  al
          servizio  di  edifici  di   nuova   costruzione,   la   cui
          concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio
          1991, data di entrata in vigore di detto  art.  26,  devono
          essere progettati e realizzati in modo tale  da  consentire
          l'adozione   di   sistemi   di   termoregolazione   e    di
          contabilizzazione  del  calore  per  ogni  singola   unita'
          immobiliare. 
             Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge 9  gennaio
          1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici di
          nuova  costruzione,  la  cui   concessione   edilizia   sia
          rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati  di
          sistemi di  termoregolazione  e  di  contabilizzazione  del
          consumo energetico per ogni singola unita' immobiliare. 
             4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2  del
          presente articolo puo' essere dotato  di  un  programmatore
          che  consenta  la  regolazione  su  un  solo   livello   di
          temperatura  ambiente  qualora  in  ogni   singola   unita'
          immobiliare sia effettivamente installato e funzionante  un
          sistema di contabilizzazione del calore  e  un  sistema  di
          termoregolazione pilotato da una o  piu'  sonde  di  misura
          della temperatura ambiente dell'unita' immobiliare e dotato
          di programmatore che  consenta  la  regolazione  di  questa
          temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore. 
             5.  Gli  edifici  o  le  porzioni  di  edificio  che  in
          relazione alla loro  destinazione  d'uso  sono  normalmente
          soggetti ad una occupazione  discontinua  nel  corso  della
          settimana  o  del  mese  devono  inoltre  disporre  di   un
          programmatore  settimanale  o  mensile  che   consenta   lo
          spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione  o
          il funzionamento in regime di attenuazione del  sistema  di
          riscaldamento nei periodi di non occupazione. 
             6. Gli impianti termici per singole  unita'  immobiliari
          destinati,    anche    se    non    esclusivamente,    alla
          climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di
          un sistema di termoregolazione pilotato da una o piu' sonde
          di misura della temperatura ambiente con programmatore  che
          consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due
          livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore. 
             7. (Comma abrogato dal  decreto  legislativo  19  agosto
          2005, n. 192). 
             8. L'eventuale non adozione dei sistemi di cui al  comma
          7 deve essere giustificata in sede di relazione tecnica  di
          cui al comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991,  n.
          10; in particolare la valutazione degli  apporti  solari  e
          degli  apporti  gratuiti  interni  deve  essere  effettuata
          utilizzando la metodologia indicata  dalle  norme  tecniche
          UNI di cui al comma 3 dell'art. 8. 
             9. NeI caso di installazione in centrale termica di piu'
          generatori di calore, il  loro  funzionamento  deve  essere
          attivato in maniera automatica in base  al  carico  termico
          dell'utenza.». 
             - La legge 5 marzo 1990, n. 46  recante  «Norme  per  la
          sicurezza degli  impianti»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990. 
             - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,  n.  551,
          recante  «Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  agosto  1993,  n.  412,  in
          materia  di  progettazione,  installazione,   esercizio   e
          manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai  fini
          del contenimento dei consumi di energia.». 
             «2. Al secondo capoverso del comma  9  dell'art.  5  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.
          412, il periodo da: 
              "Fatte salve" a: "tetto dell'edificio",  e'  sostituito
          dal seguente: 
              "Fatte  salve  diverse  disposizioni   normative,   ivi
          comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali  e
          loro successive modificazioni, le disposizioni del presente
          comma  possono  non  essere  applicate  in  caso  di   mera
          sostituzione di generatori  di  calore  individuali  e  nei
          seguenti casi, qualora si  adottino  generatori  di  calore
          che,  per  i  valori  di  emissioni  nei   prodotti   della
          combustione,  appartengano  alla  classe  meno   inquinante
          prevista dalla norma tecnica UNI EN 297: 
               singole   ristrutturazioni   di    impianti    termici
          individuali gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari,
          qualora nella versione  iniziale  non  dispongano  gia'  di
          camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti
          della combustione con sbocco sopra il tetto  dell'edificio,
          funzionali   ed   idonei   o   comunque   adeguabili   alla
          applicazione di apparecchi  con  combustione  asservita  da
          ventilatore; 
               nuove installazioni di impianti termici individuali in
          edificio  assoggettato  dalla  legislazione   nazionale   o
          regionale  vigente  a  categorie  di  intervento  di   tipo
          conservativo, precedentemente mai dotato di alcun  tipo  di
          impianto termico, a condizione che non esista camino, canna
          fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo,
          o comunque adeguabile allo scopo.".». 
             - La legge 5 marzo 1990, n. 46, recante  «Norme  per  la
          sicurezza degli  impianti»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990. 
             - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante
          «Norme in materia amhientale» e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento  Ordinario
          n. 96. 
             - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 6, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412: 
             «6.  Negli  impianti  termici  di  nuova  installazione,
          nonche'  in  quelli  sottoposti  a   ristrutturazione,   la
          produzione centralizzata  dell'energia  termica  necessaria
          alla  climatizzazione  invernale  degli  ambienti  ed  alla
          produzione di acqua calda per usi igienici e  sanitari  per
          una  pluralita'  di  utenze,  deve  essere  effettuata  con
          generatori  di  calore  separati,  fatte  salve   eventuali
          situazioni per le quali si possa dimostrare che  l'adozione
          di un unico generatore di  calore  non  determini  maggiori
          consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica
          o   economica.   Gli   elementi    tecnico-economici    che
          giustificano  la  scelta  di  un  unico  generatore   vanno
          riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28  della
          legge 9 gennaio 1991, n.  10.  L'applicazione  della  norma
          tecnica  UNI  8065,  relativa  ai  sistemi  di  trattamento
          dell'acqua, e' prescritta, nei limiti e con  le  specifiche
          indicate nella norma stessa, per gli  impianti  termici  di
          nuova installazione con  potenza  complessiva  superiore  o
          uguale a 350 kW.». 
             - Per l'allegato A, commi 8  e  9  e  l'allegato  C  del
          «decreto legislativo», si veda il  decreto  legislativo  19
          agosto  2005,  n.  192,  di  «Attuazione  della   direttiva
          2002/91/CE    relativa     al     rendimento     energetico
          nell'edilizia»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          settembre 2005, n. 222, S.O. 
             - Si riporta il testo  del  comma  13  dell'art.  5  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto  1993  n.
          412: 
             «13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei
          casi di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per
          il rinnovo dell'aria nei locali siano  adottati  sistemi  a
          ventilazione   meccanica   controllata,    e'    prescritta
          l'adozione di apparecchiature per il  recupero  del  calore
          disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta  la  portata
          totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue di
          funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori
          ai valori limite riportati  nell'allegato  C  del  presente
          decreto.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 7, commi 2, 4, 5 e 6 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.
          412 e successive modificazioni: 
             «2. Negli  impianti  termici  centralizzati  adibiti  al
          riscaldamento ambientale  per  una  pluralita'  di  utenze,
          qualora la potenza nominale  del  generatore  di  calore  o
          quella complessiva dei generatori di calore  sia  uguale  o
          superiore a 35 kW, e' prescritta l'adozione  di  un  gruppo
          termoregolatore dotato di  programmatore  che  consenta  la
          regolazione  della  temperatura  ambiente  almeno  su   due
          livelli a valori sigillabili nell'arco  delle  24  ore.  Il
          gruppo termoregolatore deve essere pilotato  da  una  sonda
          termometrica di rilevamento della temperatura  esterna.  La
          temperatura esterna  e  le  temperature  di  mandata  e  di
          ritorno del fluido termovettore devono essere misurate  con
          una incertezza non superiore a + o - 2 (gradi) C. 
             3. Ai sensi del comma  6  dell'art.  26  della  legge  9
          gennaio 1991, n.  10,  gli  impianti  di  riscaldamento  al
          servizio  di  edifici  di   nuova   costruzione,   la   cui
          concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio
          1991, data di entrata in vigore di detto  art.  26,  devono
          essere progettati e realizzati in modo tale  da  consentire
          l'adozione   di   sistemi   di   termoregolazione   e    di
          contabilizzazione  del  calore  per  ogni  singola   unita'
          immobiliare. 
             Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge 9  gennaio
          1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici di
          nuova  costruzione,  la  cui   concessione   edilizia   sia
          rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati  di
          sistemi di  termoregolazione  e  di  contabilizzazione  del
          consumo energetico per ogni singola unita' immobiliare. 
             4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2  del
          presente articolo puo' essere dotato  di  un  programmatore
          che  consenta  la  regolazione  su  un  solo   livello   di
          temperatura  ambiente  qualora  in  ogni   singola   unita'
          immobiliare sia effettivamente installato e funzionante  un
          sistema di contabilizzazione del calore  e  un  sistema  di
          termoregolazione pilotato da una o  piu'  sonde  di  misura
          della temperatura ambiente dell'unita' immobiliare e dotato
          di programmatore che  consenta  la  regolazione  di  questa
          temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore. 
             5.  Gli  edifici  o  le  porzioni  di  edificio  che  in
          relazione alla loro  destinazione  d'uso  sono  normalmente
          soggetti ad una occupazione  discontinua  nel  corso  della
          settimana  o  del  mese  devono  inoltre  disporre  di   un
          programmatore  settimanale  o  mensile  che   consenta   lo
          spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione  o
          il funzionamento in regime di attenuazione del  sistema  di
          riscaldamento nei periodi di non occupazione. 
             6. Gli impianti termici per singole  unita'  immobiliari
          destinati,    anche    se    non    esclusivamente,    alla
          climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di
          un sistema di termoregolazione pilotato da una o piu' sonde
          di misura della temperatura ambiente con programmatore  che
          consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due
          livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.». 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   «decreto
          legislativo»: 
             «Art.  4  (Adozione  di   criteri   generali,   di   una
          metodologia  di  calcolo  e  requisiti  della   prestazione
          energetica). - 1. Entro centoventi  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  con  uno  o  piu'
          decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti: 
              a) i criteri generali, le metodologie di  calcolo  e  i
          requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di
          energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 
          1, tenendo conto di quanto riportato  nell'allegato  «B»  e
          della destinazione  d'uso  degli  edifici.  Questi  decreti
          disciplinano     la     progettazione,     l'installazione,
          l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione  degli  impianti
          termici per la climatizzazione invernale  ed  estiva  degli
          edifici, per  la  preparazione  dell'acqua  calda  per  usi
          igienici sanitari e, limitatamente  al  settore  terziario,
          per l'illuminazione artificiale degli edifici; 
              b) i criteri generali  di  prestazione  energetica  per
          l'edilizia  sovvenzionata  e  convenzionata,  nonche'   per
          l'edilizia  pubblica  e  privata,   anche   riguardo   alla
          ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le
          metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati  al
          raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.  1,  tenendo
          conto  di  quanto  riportato  nell'allegato  «B»  e   della
          destinazione d'uso degli edifici; 
              c)  i  requisiti   professionali   e   i   criteri   di
          accreditamento   per   assicurare   la   qualificazione   e
          l'indipendenza  degli  esperti  o  degli  organismi  a  cui
          affidare  la  certificazione  energetica  degli  edifici  e
          l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I  requisiti
          minimi sono  rivisti  ogni  cinque  anni  e  aggiornati  in
          funzione dei progressi della tecnica. 
             2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta
          del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  con  il
          Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,
          acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sentiti  il
          Consiglio nazionale delle ricerche, di  seguito  denominato
          CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente,
          di  seguito  denominato  ENEA,   il   Consiglio   nazionale
          consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.». 
             - Si riporta il testo della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
          articoli: 19, 25, 26 e 28, comma 1: 
             «Art. 19 (Responsabile  per  la  conservazione  e  l'uso
          razionale dell'energia). - 1. Entro il 30  aprile  di  ogni
          anno i soggetti operanti nei settori  industriale,  civile,
          terziario e dei trasporti che  nell'anno  precedente  hanno
          avuto un consumo di  energia  rispettivamente  superiore  a
          10.000 tonnellate equivalenti di petrolio  per  il  settore
          industriale  ovvero  a  1.000  tonnellate  equivalenti   di
          petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione
          e l'uso razionale dell'energia. 
             2. La mancanza della comunicazione di  cui  al  comma  1
          esclude i soggetti dagli incentivi  di  cui  alla  presente
          legge.  Su  richiesta  del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato  i  soggetti  beneficiari  dei
          contributi della presente legge sono tenuti a comunicare  i
          dati energici relativi alle proprie strutture e imprese. 
             3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale
          dell'energia individuano  le  azioni,  gli  interventi,  le
          procedure e quanto altro necessario  per  promuovere  l'uso
          razionale dell'energia, assicurano  la  predisposizione  di
          bilanci  energetici  in  funzione   anche   dei   parametri
          economici e degli usi energetici  finali,  predispongono  i
          dati energetici di cui al comma 2. 
             4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge l'ENEA provvede  a  definire  apposite
          schede informative di diagnosi energetica e  di  uso  delle
          risorse,  diversamente  articolate  in  relazione  ai  tipi
          d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza. 
             5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA  provvede
          sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  a  realizzare
          idonee campagne promozionali sulle finalita' della presente
          legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma i e  a
          realizzare  direttamente  ed  indirettamente  programmi  di
          diagnosi energetica.». 
             «Art. 25 (Ambito di applicazione). -  1.  Sono  regolati
          dalle norme del presente titolo i consumi di energia  negli
          edifici  pubblici  e   privati,   qualunque   ne   sia   la
          destinazione d'uso, nonche' mediante il disposto  dell'art.
          31, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti. 
             2.  Nei  casi  di  recupero  del   patrimonio   edilizio
          esistente, l'applicazione del presente titolo  e'  graduata
          in relazione al tipo di intervento,  secondo  la  tipologia
          individuata dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 
             Art. 26 (Progettazione, messa in opera ed  esercizio  di
          edifici e di impianti). - 1.  Ai  nuovi  impianti,  lavori,
          opere,  modifiche,  installazioni,  relativi   alle   fonti
          rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio  e
          all'uso   razionale   dell'energia,   si    applicano    le
          disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977,
          n. 10, nel rispetto delle  norme  urbanistiche,  di  tutela
          artistico-storica e ambientale. Gli interventi di  utilizzo
          delle fonti di energia di cui all'articolo 1 in edifici  ed
          impianti industriali non sono  soggetti  ad  autorizzazione
          specifica e  sono  assimilati  a  tutti  gli  effetti  alla
          manutenzione straordinaria di cui agli  articoli  31  e  48
          della legge 5 agosto 1978, n. 457. 
             L'installazione di impianti solari e di pompe di  calore
          da parte di installatori qualificati, destinati  unicamente
          alla produzione di acqua calda  e  di  aria  negli  edifici
          esistenti  e  negli  spazi  liberi  privati   annessi,   e'
          considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario  gia'
          in opera. 
             2. Per gli interventi in parti comuni di edifici,  volti
          al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi
          ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 
          1 ivi compresi quelli di cui all'art.  8,  sono  valide  le
          relative  decisioni  prese  a   maggioranza   delle   quote
          millesimali. 
             3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne  sia  la
          destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad  essi
          associati devono essere progettati e messi in opera in modo
          tale da contenere al massimo,  in  relazione  al  progresso
          della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica. 
             4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo  quanto  previsto
          dal comma 1 dell'art. 4, sono  regolate,  con  riguardo  ai
          momenti  della  progettazione,  della  messa  in  opera   e
          dell'esercizio,  le   caratteristiche   energetiche   degli
          edifici e degli impianti non di processo ad essi associati,
          nonche' dei componenti degli edifici e degli impianti. 
             5. Per le innovazioni relative all'adozione  di  sistemi
          di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per
          il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base
          al  consumo  effettivamente  registrato,   l'assemblea   di
          condominio decide a maggioranza  in  deroga  agli  articoli
          1120 e 1136 del codice civile. 
             6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di  edifici
          di nuova  costruzione,  la  cui  concessione  edilizia  sia
          rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente
          legge, devono essere progettati e realizzati in  modo  tale
          da consentire l'adozione di sistemi di  termoregolazione  e
          di contabilizzazione del calore  per  ogni  singola  unita'
          immobiliare. 
             7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso
          pubblico e'  fatto  obbligo  di  soddisfare  il  fabbisogno
          energetico  degli  stessi  favorendo  il  ricorso  a  fonti
          rinnovabili di energia ((...;)) salvo impedimenti di natura
          tecnica od economica. 
             8. La  progettazione  di  nuovi  edifici  pubblici  deve
          prevedere la  realizzazione  di  ogni  impianto,  opera  ed
          installazione utili  alla  conservazione,  al  risparmio  e
          all'uso razionale dell'energia.». 
             Omissis...; 
             «Art.  28  (Relazione   tecnica   sul   rispetto   delle
          prescrizioni). - 1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne
          ha titolo, deve depositare  in  comune,  in  doppia  copia,
          insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi  alle
          opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere
          stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal
          progettista  o  dai  proggettisti,  che   ne   attesti   la
          rispondenza alle prescrizioni della presente legge.».