Art. 4. 
                (Semplificazione della legislazione) 
 
1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 a) il comma 14 e' sostituito dai seguenti: 
"14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del  termine  di  cui  al
comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui
all'articolo 20 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni, decreti legislativi che  individuano  le  disposizioni
legislative statali, pubblicate anteriormente  al  1°  gennaio  1970,
anche se modificate con  provvedimenti  successivi,  delle  quali  si
ritiene indispensabile la permanenza in vigore,  secondo  i  seguenti
principi e criteri direttivi: 
 a) esclusione delle disposizioni oggetto  di  abrogazione  tacita  o
implicita; 
 b) esclusione  delle  disposizioni  che  abbiano  esaurito  la  loro
funzione o siano prive  di  effettivo  contenuto  normativo  o  siano
comunque obsolete; 
 c)   identificazione   delle   disposizioni   la   cui   abrogazione
comporterebbe lesione dei diritti costituzionali; 
 d)  identificazione  delle  disposizioni   indispensabili   per   la
regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine  le
procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione; 
 e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per 
settori omogenei 
o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse; 
 f) garanzia della coerenza giuridica,  logica  e  sistematica  della
normativa; 
 g)   identificazione   delle   disposizioni   la   cui   abrogazione
comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica; 
 h)  identificazione  delle  disposizioni   contenute   nei   decreti
ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5
giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della
legislazione dello Stato nelle materie  previste  dall'articolo  117,
terzo comma, della Costituzione. 
14-bis. Nelle materie appartenenti alla  legislazione  regionale,  le
disposizioni normative  statali,  che  restano  in  vigore  ai  sensi
dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,
continuano ad applicarsi, in ciascuna  regione,  fino  alla  data  di
entrata in vigore delle relative disposizioni regionali. 
14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17,  decorso  un  anno
dalla scadenza del termine di cui al comma  14,  ovvero  del  maggior
termine  previsto  dall'ultimo  periodo  del  comma  22,   tutte   le
disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi
di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi,
sono abrogate. 
14-quater. Il Governo e' altresi'  delegato  ad  adottare,  entro  il
termine di cui al  comma  14-ter,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
recanti l'abrogazione espressa, con la medesima  decorrenza  prevista
dal comma 14-ter, di disposizioni legislative statali  ricadenti  fra
quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se  pubblicate
successivamente al 1° gennaio 1970"; 
 b) il comma 16 e' abrogato; 
 c) il comma 17 e' sostituito dal seguente: 
"17. Rimangono in vigore: 
 a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel  codice  penale,
nel codice di procedura civile, nel codice di procedura  penale,  nel
codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari  e  di
attuazione, e in ogni altro testo normativo che  rechi  nell'epigrafe
la denominazione codice ovvero testo unico; 
 b) le  disposizioni  che  disciplinano  l'ordinamento  degli  organi
costituzionali  e  degli  organi  aventi  rilevanza   costituzionale,
nonche' le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e
dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione; 
 c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti  le
reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco; 
 d) le  disposizioni  che  costituiscono  adempimenti  imposti  dalla
normativa  comunitaria  e  quelle  occorrenti  per  la   ratifica   e
l'esecuzione di trattati internazionali; 
 e) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale"; 
 d) dopo il comma 18 e' inserito il seguente: 
"18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  dei  decreti
legislativi di riassetto di cui  al  comma  18,  nel  rispetto  degli
stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con  uno
o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei
medesimi decreti legislativi"; 
 e) al comma 19,  le  parole:  "una  Commissione  parlamentare"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "la  "Commissione  parlamentare  per  la
semplificazione", di seguito denominata "Commissione""; 
 f) il comma 21 e' sostituito dal seguente: 
"21. La Commissione: 
 a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui  ai
commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis; 
 b) verifica periodicamente lo stato di attuazione  del  procedimento
per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14- ter e ne
riferisce ogni sei mesi alle Camere; 
 c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59"; 
 g) il comma 22 e' sostituito dal seguente: 
"22.  Per  l'acquisizione  del  parere,  gli   schemi   dei   decreti
legislativi di cui ai commi 14,  14-quater,  15,  18  e  18-bis  sono
trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni.  Il
Governo, ove ritenga di non accogliere,  in  tutto  o  in  parte,  le
eventuali condizioni poste, ritrasmette  il  testo,  con  le  proprie
osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla  Commissione  per
il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se  il
termine previsto per il parere  della  Commissione  cade  nei  trenta
giorni che precedono la scadenza di  uno  dei  termini  previsti  dai
commi 14, 14-quater, 
15, 18 e  18-bis,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di  novanta
giorni". 
2. All'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 dicembre 2008, n.  200,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, 
n. 9, sono soppresse le voci  di  cui  all'allegato  1  annesso  alla
presente legge, concernenti le leggi di ratifica  e  l'esecuzione  di
trattati internazionali relative al periodo 1861-1948. 
 
          Note all'art. 4: 
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  14  della  legge  28
          novembre  2005,  n.   246,   e   successive   modificazioni
          (Semplificazione e riassetto normativo  per  l'anno  2005),
          cosi' come modificato dalla presente legge: 
             «Art. 14  (Semplificazione  della  legislazione).  -  1.
          L'analisi   dell'impatto   della   regolamentazione   (AIR)
          consiste nella  valutazione  preventiva  degli  effetti  di
          ipotesi di intervento normativo ricadenti  sulle  attivita'
          dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione  e  sul
          funzionamento  delle  pubbliche  amministrazioni,  mediante
          comparazione di opzioni alternative. 
             2.  L'AIR  costituisce  un   supporto   alle   decisioni
          dell'organo politico  di  vertice  dell'amministrazione  in
          ordine all'opportunita' dell'intervento normativo. 
             3. L'elaborazione degli schemi  di  atti  normativi  del
          Governo e' sottoposta all'AIR, salvo i casi  di  esclusione
          previsti dai decreti  di  cui  al  comma  5  e  i  casi  di
          esenzione di cui al comma 8. 
             4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)
          consiste   nella   valutazione,   anche   periodica,    del
          raggiungimento delle finalita' e nella stima  dei  costi  e
          degli effetti prodotti da atti  normativi  sulle  attivita'
          dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione  e  sul
          funzionamento delle pubbliche amministrazioni.  La  VIR  e'
          applicata dopo il primo biennio dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge oggetto di valutazione.  Successivamente
          essa e' effettuata periodicamente a scadenze biennali. 
             5.  Con  decreti  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono   definiti   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge: 
              a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa
          la fase della consultazione; 
              b) le tipologie sostanziali, i casi e le  modalita'  di
          esclusione dell'AIR; 
              c)  i  criteri  generali  e   le   procedure,   nonche'
          l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR; 
              d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al
          Parlamento di cui al comma 10. 
             6. I metodi di analisi e i modelli  di  AIR,  nonche'  i
          metodi relativi alla VIR, sono adottati con  direttive  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri e sono  sottoposti  a
          revisione, con cadenza non superiore al triennio. 
             7.    L'amministrazione    competente    a    presentare
          l'iniziativa  normativa  provvede  all'AIR  e  comunica  al
          Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  (DAGL)
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  i  risultati
          dell'AIR. 
             8.   Il   DAGL   assicura   il    coordinamento    delle
          amministrazioni in materia di AIR e di  VIR.  Il  DAGL,  su
          motivata richiesta dell'amministrazione  interessata,  puo'
          consentire l'eventuale esenzione dall'AIR. 
             9.  Le  amministrazioni,   nell'ambito   della   propria
          autonomia   organizzativa   e   senza   oneri   aggiuntivi,
          individuano l'ufficio responsabile del coordinamento  delle
          attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e  della  VIR
          di  rispettiva  competenza.  Nel  caso  non  sia  possibile
          impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici,  le
          amministrazioni possono avvalersi di esperti o di  societa'
          di ricerca  specializzate,  nel  rispetto  della  normativa
          vigente  e,  comunque,  nei  limiti  delle   disponibilita'
          finanziarie. 
             10. Entro il 31 marzo di ogni anno,  le  amministrazioni
          comunicano al  DAGL  i  dati  e  gli  elementi  informativi
          necessari per la presentazione al Parlamento, entro  il  30
          aprile,  della  relazione  annuale   del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri  sullo   stato   di   applicazione
          dell'AIR. 
             11. E' abrogato l'art. 5, comma 1, della legge  8  marzo
          1999, n. 50. 
             12. Al  fine  di  procedere  all'attivita'  di  riordino
          normativo prevista dalla legislazione vigente, il  Governo,
          avvalendosi dei risultati dell'attivita'  di  cui  all'art.
          107  della  legge  23  dicembre   2000,   n.   388,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  individua  le  disposizioni   legislative
          statali  vigenti,  evidenziando  le   incongruenze   e   le
          antinomie   normative   relative   ai    diversi    settori
          legislativi,  e  trasmette  al  Parlamento  una   relazione
          finale. 
             13. Le somme non utilizzate relative all'anno  2005  del
          fondo destinato al  finanziamento  di  iniziative  volte  a
          promuovere l'informatizzazione e la  classificazione  della
          normativa vigente, di  cui  all'art.  107  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, possono essere  versate  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato,  per  essere   successivamente
          riassegnate alle pertinenti  unita'  previsionali  di  base
          dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al
          fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida,
          costituito con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  24  gennaio  2003,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003. 
             14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza  del  termine
          di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottar,  con
          le modalita' di cui all'art. 20 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi  che
          individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate
          anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se  modificate  con
          provvedimenti   successivi,   delle   quali   si    ritiene
          indispensabile la permanenza in vigore, secondo i  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione
          tacita o implicita; 
              b) esclusione delle disposizioni che  abbiano  esaurito
          la loro funzione  o  siano  prive  di  effettivo  contenuto
          normativo o siano comunque obsolete; 
              c)   identificazione   delle   disposizioni   la    cui
          abrogazione    comporterebbe    lesione     dei     diritti
          costituzionali; 
              d) identificazione  delle  disposizioni  indispensabili
          per  la  regolamentazione   di   ciascun   settore,   anche
          utilizzando a tal fine le procedure di analisi  e  verifica
          dell'impatto della regolazione; 
              e) organizzazione delle disposizioni  da  mantenere  in
          vigore per settori  omogenei  o  per  materie,  secondo  il
          contenuto precettivo di ciascuna di esse; 
              f)  garanzia  della  coerenza   giuridica,   logica   e
          sistematica della normativa; 
              g)   identificazione   delle   disposizioni   la    cui
          abrogazione comporterebbe  effetti  anche  indiretti  sulla
          finanza pubblica; 
              h) identificazione  delle  disposizioni  contenute  nei
          decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'art. 1, comma 4,
          della legge 5 giugno 2003, n. 131,  aventi  per  oggetto  i
          principi fondamentali della legislazione dello Stato  nelle
          materie  previste  dall'art.  117,   terzo   comma,   della
          Costituzione. 
             14-bis. Nelle  materie  appartenenti  alla  legislazione
          regionale, le disposizioni normative statali,  che  restano
          in vigore ai sensi dell'art. 1,  comma  2,  della  legge  5
          giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in  ciascuna
          regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative
          disposizioni regionali. 
             14-ter. Fatto  salvo  quanto  stabilito  dal  comma  17,
          decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al  comma
          14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo
          del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non
          comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14,  anche
          se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate. 
             14-quater. Il Governo e' altresi' delegato ad  adottare,
          entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o piu' decreti
          legislativi recanti l'abrogazione espressa,con la  medesima
          decorrenza  prevista  dal  comma  14-ter,  di  disposizioni
          legislative  statali  ricadenti  fra  quelle  di  cui  alle
          lettere  a)  e  b)  del  comma  14,  anche  se   pubblicate
          successivamente al 1° gennaio 1970. 
             15. I decreti legislativi di cui al comma 14  provvedono
          altresi' alla semplificazione o al riassetto della  materia
          che ne e' oggetto, nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,  e  successive  modificazioni,   anche   al   fine   di
          armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con  quelle
          pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970. 
             16. [Abrogato] 
             17. Rimangono in vigore: 
              a) le disposizioni contenute  nel  codice  civile,  nel
          codice penale, nel codice di procedura civile,  nel  codice
          di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese
          le disposizioni preliminari e  di  attuazione,  e  in  ogni
          altro  testo   normativo   che   rechi   nell'epigrafe   la
          denominazione codice ovvero testo unico; 
              b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli
          organi  costituzionali  e  degli  organi  aventi  rilevanza
          costituzionale,   nonche'    le    disposizioni    relative
          all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura  dello
          Stato e al riparto della giurisdizione; 
              c) le disposizioni tributarie e di  bilancio  e  quelle
          concernenti le reti  di  acquisizione  del  gettito,  anche
          derivante dal gioco; 
              d)  le  disposizioni  che   costituiscono   adempimenti
          imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per
          la ratifica e l'esecuzione dei trattati internazionali; 
              e)  le  disposizioni   in   materia   previdenziale   e
          assistenziale. 
             18. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto  degli
          stessi principi e criteri direttivi e previo  parere  della
          Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con
          uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative  o
          correttive. 
             18-bis. Entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
          dei decreti legislativi di riassetto di cui  al  comma  18,
          nel rispetto degli stessi  principi  e  criteri  direttivi,
          possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
          disposizioni integrative o correttive dei medesimi  decreti
          legislativi. 
             19. E' istituita la  «Commissione  parlamentare  per  la
          semplificazione»,  di  seguito   denominata   «Commissione»
          composta da  venti  senatori  e  venti  deputati,  nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione esistente tra i gruppi  parlamentari,  su
          designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
          i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
          segretari che insieme con il presidente  formano  l'Ufficio
          di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua  prima
          seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
          per l'elezione dell'Ufficio di presidenza. 
             20. Alle spese necessarie  per  il  funzionamento  della
          Commissione si provvede, in  parti  uguali,  a  carico  dei
          bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 
             21. La Commissione: 
              a)  esprime  il  parere  sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis; 
              b) verifica periodicamente lo stato di  attuazione  del
          procedimento per l'abrogazione generalizzata  di  norme  di
          cui al comma 14-ter e  ne  riferisce  ogni  sei  mesi  alle
          Camere; 
              c) esercita i compiti di cui all'art. 5, comma 4, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59. 
             22.  Per  l'acquisizione  del  parere,  gli  schemi  dei
          decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
          18-bis sono trasmessi alla Commissione,  che  si  pronuncia
          entro  trenta  giorni.  Il  Governo,  ove  ritenga  di  non
          accogliere, in tutto o in parte,  le  eventuali  condizioni
          poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni  e
          con le eventuali modificazioni,  alla  Commissione  per  il
          parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. 
          Se il termine previsto per il parere della Commissione cade
          nei trenta giorni che precedono  la  scadenza  di  uno  dei
          termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e  18-bis,
          la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. 
             23. La Commissione  puo'  chiedere  una  sola  volta  ai
          Presidenti delle Camere una proroga  di  venti  giorni  per
          l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
          la complessita' della materia o per  il  numero  di  schemi
          trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. 
          Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si
          intende espresso favorevolmente. Nel  computo  dei  termini
          non viene considerato il periodo di sospensione estiva  dei
          lavori parlamentari. 
             24. La Commissione esercita i compiti di  cui  al  comma
          21, lettera c), a decorrere dall'inizio  della  legislatura
          successiva alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge. Dallo stesso termine cessano gli  effetti  dell'art.
          5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».