ART. 4 (Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "formativi e di orientamento", le parole: "di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro" sono soppresse; b) al comma 1 dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente: "l-bis) i lavoratori in prova."; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unita' lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria..".