Art. 4. Requisiti degli organismi affidatari e del personale 1. L'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2 e' subordinato alla verifica dei requisiti coerenti con i servizi da espletare, con le medesime procedure previste per l'affidamento dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale ed a tal fine si applicano, in quanto compatibili, i requisiti di cui all'allegato A) al regolamento 29 gennaio 1999, n. 85, adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'interno, recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di concessione dei servizi di sicurezza. 2. In particolare, sono richiesti: a) nell'ipotesi di servizi espletati direttamente ex articolo 133 del T.U.L.P.S.: l'assenza delle condanne o degli altri elementi previsti dall'articolo 11 del T.U.L.P.S., dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, nei confronti del soggetto concessionario, dell'institore, del direttore tecnico e di chiunque detenga nella societa' o impresa interessata poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, nonche' di coloro che siano parte dell'assetto proprietario od organizzativo della societa' o impresa o che detengano una quota di controllo superiore al cinque per cento del capitale; b) nell'ipotesi di servizi espletati tramite impresa di sicurezza ex articolo 134 del T.U.L.P.S.: i requisiti previsti dall'ordinamento vigente; c) l'affidamento della responsabilita' dei servizi di sicurezza sussidiaria ad un direttore tecnico che abbia una idonea formazione professionale per poter operare il coordinamento e l'organizzazione dei servizi, cui attribuire la responsabilita' dei controlli di sicurezza; d) l'impiego di guardie particolari giurate in possesso dei requisiti personali, attitudinali e addestrativi previsti dal successivo comma 3; e) un piano di formazione professionale o di riqualificazione del personale conforme all'articolo 6; f) la documentata garanzia in ordine all'efficienza dei mezzi, all'efficacia e funzionalita' degli apparati di comunicazione, all'adozione di protezioni individuali efficienti per il personale operante. 3. L'approvazione della nomina a guardia particolare giurata per l'esercizio delle attivita' di sicurezza sussidiaria previste dal presente decreto e' subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti personali e professionali previsti dall'articolo 138 del T.U.L.P.S. e degli altri previsti dall'allegato A) al presente decreto. 4. I requisiti di cui al comma 2 sono accertati con le modalita' indicate dall'articolo 257-quinquies, del Regolamento di esecuzione al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. La preparazione professionale del direttore tecnico di cui al comma 2, lettera b), deve comunque risultare dalla partecipazione a corsi professionali specifici per il settore della sicurezza e per la gestione delle apparecchiature tecniche di cui all'articolo 5. 5. Per la nomina delle guardie particolari giurate i requisiti di cui al comma 2, lettera a), sono comunicati al Prefetto, al quale deve essere altresi' comunicata ogni successiva variazione entro i trenta giorni successivi.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'allegato A del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'interno, del 29 gennaio 1999, n. 85: «Allegato A (Art. 5, comma 1) REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DELLE IMPRESE DI SICUREZZA 1. Le imprese di sicurezza per poter operare i controlli di sicurezza negli aeroporti italiani devono essere in possesso dei requisiti elencati nella presente scheda: 1.1. Requisiti professionali. Le imprese di sicurezza devono possedere un'esperienza di attivita' similare e/o esperienza nel settore aeroportuale e devono prevedere: a) l'affidamento della responsabilita' dei controlli di sicurezza ad un direttore tecnico che abbia una idonea formazione professionale e giuridica documentata per poter operare il coordinamento e l'organizzazione dei servizi di sicurezza; b) l'assunzione di personale che deve possedere i requisiti personali e professionali previsti nell'allegato B; c) il piano di formazione professionale del personale deve essere conforme alla scheda “Programma di formazione professionale del personale addetto alla sicurezza”; d) i criteri di controllo attitudinale del personale; e) un sistema di riqualificazione del personale; f) un piano di controllo interno di qualita'; g) possesso dell'autorizzazione ex art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in caso di servizi direttamente gestiti da societa' di gestione aeroportuale, ex art. 134 se trattasi di soggetti terzi. 1.2. Requisiti finanziari. Le imprese di sicurezza devono essere in possesso di un piano finanziario che dia idonee garanzie per l'espletamento dei servizi di sicurezza avuti in concessione per poter far fronte in qualsiasi momento ai suoi impegni effettivi e potenziali per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dall'inizio delle operazioni. A tal fine devono dimostrare l'inesistenza di una dichiarazione di insolvenza giudiziaria, presentare un piano economico per almeno i primi due anni di attivita' e idonea fidejussione. 1.3. Le imprese di sicurezza devono avere la propria sede sociale nel territorio nazionale e comunque nell'ambito del territorio provinciale di competenza della prefettura che ha rilasciato l'autorizzazione e di cui all'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 1.4. Le imprese devono garantire la continuita' del servizio anche in caso di sciopero dei propri addetti sulla base della normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali. 1.5. Capitale sociale. La maggioranza del capitale sociale deve essere e rimanere di proprieta' esclusiva di cittadini dell'Unione europea. Il controllo effettuato sulle imprese deve sempre essere esercitato da cittadini dell'Unione europea. Inoltre devono dimostrare che il loro capitale netto e' pari ad almeno 50.000 euro. 1.6. Requisiti tecnici. Le imprese di sicurezza che espletano i controlli di sicurezza dei bagagli a mano, dei bagagli da stiva e dei passeggeri, devono utilizzare apparecchiature di sicurezza necessarie e che rispondono ai parametri tecnici stabiliti nell'allegato C “Parametri tecnici dei sistemi di sicurezza”. 1.7. Le imprese devono essere assicurate, proporzionalmente al rischio massimo dell'attivita' svolta, in materia di responsabilita' civile in caso di incidenti per il personale e per i passeggeri e il danneggiamento dei bagagli e delle merci. 1.8. Le imprese di sicurezza e i singoli addetti, qualora ritengono ai fini della sicurezza di dover operare ulteriori controlli non rientranti nella loro attribuzione, devono richiedere tali interventi ai locali organi di Polizia. 1.9. Le imprese devono mettere a disposizione dei funzionari incaricati dei controlli tutta la documentazione dell'impresa sia tecnica che amministrativa e permettere di accedere ai propri locali ed apparecchiature per eventuali accertamenti.». - Per il testo dell'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, si vedano le note alle premesse. - Per il testo degli articoli 133 e 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si vedano le note all'art. 3. - Si riporta il testo degli articoli 11 e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: «Art. 11. - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2° a chi e' sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorita', e a chi non puo' provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.». «Art. 138. - Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea; 2° avere raggiunto la maggiore eta' ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 3° sapere leggere e scrivere; 4° non avere riportato condanna per delitto; 5° essere persona di ottima condotta politica e morale; 6° essere munito della carta di identita'; 7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro. Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalita' individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validita' biennale, il prefetto rilascia altresi', se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validita' di pari durata. Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attivita'. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 134-bis, comma 3. Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 1996, n. 635, del Ministro dell'interno. Si osservano, altresi', le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico. Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualita' di incaricati di un pubblico servizio.». - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere): «Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali; c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati; f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali. 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. 3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione. 4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. 5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia nonche' disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalita' organizzata): «Art. 4. - 1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 4 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia: a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali; c) superiore a 200 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche. 2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo. 3. Ai fini di cui al comma 1, la richiesta di informazioni e' inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1. Tale richiesta deve contenere gli elementi di cui all'allegato 4. 4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni richiedenti, nel termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, le informazioni concernenti la sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati nelle lettere d) ed e) dell'allegato 4, delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1, nonche' le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle societa' o imprese interessate. A tal fine il prefetto, anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, dispone le necessarie verifiche nell'ambito della provincia e, ove occorra, richiede ai prefetti competenti che le stesse siano effettuate nelle rispettive province. 5. Quando le verifiche disposte a norma del comma 4 siano di particolare complessita', il prefetto ne da' comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le amministrazioni possono procedere dopo aver inoltrato al prefetto la richiesta di informazioni di cui al comma 3. Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini previsti. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva. 6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma del comma 4, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle societa' o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto, l'amministrazione interessata puo' revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.». - Si riporta il testo dell'art. 257-quinquies del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635: «Art. 257-quinquies. - 1. Per l'accertamento della sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4 dell'art. 257 e della permanenza dei requisiti di qualita' e funzionalita' degli istituti, il prefetto si avvale degli organismi di qualificazione e certificazione costituiti o riconosciuti dal Ministero dell'interno a norma dell'art. 260-ter. Degli stessi organismi si avvale il questore per le finalita' di vigilanza di cui all'art. 249, quinto comma. 2. Ai fini di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento, per l'accertamento delle condizioni di sicurezza dei servizi e del personale, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il prefetto si avvale di parametri oggettivi di verifica, definiti dal Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'art. 260-quater, tenendo conto: a) degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano le attivita' di cui all'art. 134 della legge e, particolarmente, delle misure da adottarsi in relazione alle condizioni, anche locali della sicurezza pubblica; b) dei costi per la sicurezza, compresi quelli per veicoli blindati, protezioni individuali antiproiettile, apparecchiature tecnologiche ed ogni altro mezzo, strumento od equipaggiamento indispensabile per la qualita' e la sicurezza dei servizi; c) dei costi reali e complessivi per il personale, determinati secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».