Art. 4.

        Requisiti degli organismi affidatari e del personale


  1.  L'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2 e' subordinato
alla  verifica dei requisiti coerenti con i servizi da espletare, con
le  medesime  procedure  previste  per  l'affidamento  dei servizi di
sicurezza  in  ambito  aeroportuale  ed  a  tal fine si applicano, in
quanto compatibili, i requisiti di cui all'allegato A) al regolamento
29  gennaio  1999,  n.  85,  adottato  con  decreto  del Ministro dei
trasporti   e   della   navigazione   di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno,   recante  norme  di  attuazione  dell'articolo  5  del
decreto-legge  18  gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28 febbraio 1992, n. 217, in materia di concessione dei
servizi di sicurezza.
  2. In particolare, sono richiesti:
   a)  nell'ipotesi di servizi espletati direttamente ex articolo 133
del  T.U.L.P.S.:  l'assenza  delle  condanne  o  degli altri elementi
previsti  dall'articolo  11  del  T.U.L.P.S.,  dall'articolo 10 della
legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e  dall'articolo  4  del  decreto
legislativo  8  agosto  1994,  n.  490,  nei  confronti  del soggetto
concessionario,  dell'institore,  del direttore tecnico e di chiunque
detenga  nella  societa'  o  impresa interessata poteri di direzione,
amministrazione  o  gestione,  anche  parziali, nonche' di coloro che
siano parte dell'assetto proprietario od organizzativo della societa'
o  impresa o che detengano una quota di controllo superiore al cinque
per cento del capitale;
   b)  nell'ipotesi di servizi espletati tramite impresa di sicurezza
ex articolo 134 del T.U.L.P.S.: i requisiti previsti dall'ordinamento
vigente;
   c)  l'affidamento  della  responsabilita' dei servizi di sicurezza
sussidiaria  ad  un direttore tecnico che abbia una idonea formazione
professionale  per  poter operare il coordinamento e l'organizzazione
dei  servizi,  cui  attribuire  la  responsabilita'  dei controlli di
sicurezza;
   d)  l'impiego  di  guardie  particolari  giurate  in  possesso dei
requisiti   personali,   attitudinali  e  addestrativi  previsti  dal
successivo comma 3;
   e)  un piano di formazione professionale o di riqualificazione del
personale conforme all'articolo 6;
   f)  la  documentata  garanzia  in ordine all'efficienza dei mezzi,
all'efficacia   e  funzionalita'  degli  apparati  di  comunicazione,
all'adozione  di  protezioni  individuali efficienti per il personale
operante.
  3.  L'approvazione  della  nomina a guardia particolare giurata per
l'esercizio  delle  attivita'  di  sicurezza sussidiaria previste dal
presente  decreto  e' subordinata alla verifica della sussistenza dei
requisiti  personali  e  professionali previsti dall'articolo 138 del
T.U.L.P.S.  e  degli  altri  previsti  dall'allegato  A)  al presente
decreto.
  4.  I  requisiti  di cui al comma 2 sono accertati con le modalita'
indicate  dall'articolo  257-quinquies, del Regolamento di esecuzione
al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto  6  maggio  1940,  n.  635. La preparazione professionale del
direttore  tecnico  di  cui  al  comma  2,  lettera b), deve comunque
risultare dalla partecipazione a corsi professionali specifici per il
settore  della  sicurezza  e  per  la  gestione delle apparecchiature
tecniche di cui all'articolo 5.
  5.  Per  la nomina delle guardie particolari giurate i requisiti di
cui  al  comma  2,  lettera a), sono comunicati al Prefetto, al quale
deve  essere  altresi'  comunicata ogni successiva variazione entro i
trenta giorni successivi.
 
          Nota all'art. 4:
             - Si riporta il testo dell'allegato A del citato decreto
          del  Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto
          con il Ministro dell'interno, del 29 gennaio 1999, n. 85:

                                                          «Allegato A
                                                    (Art. 5, comma 1)

                        REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI
                          DELLE IMPRESE DI SICUREZZA

             1. Le imprese di sicurezza per poter operare i controlli
          di  sicurezza  negli  aeroporti  italiani  devono essere in
          possesso dei requisiti elencati nella presente scheda:
             1.1. Requisiti professionali.
             Le  imprese  di sicurezza devono possedere un'esperienza
          di   attivita'   similare   e/o   esperienza   nel  settore
          aeroportuale e devono prevedere:
              a) l'affidamento della responsabilita' dei controlli di
          sicurezza  ad  un  direttore  tecnico  che abbia una idonea
          formazione  professionale e giuridica documentata per poter
          operare  il coordinamento e l'organizzazione dei servizi di
          sicurezza;
              b)  l'assunzione  di  personale  che  deve  possedere i
          requisiti  personali e professionali previsti nell'allegato
          B;
              c)  il  piano di formazione professionale del personale
          deve   essere  conforme  alla  scheda  “Programma  di
          formazione   professionale   del   personale  addetto  alla
          sicurezza”;
              d) i criteri di controllo attitudinale del personale;
              e) un sistema di riqualificazione del personale;
              f) un piano di controllo interno di qualita';
              g)  possesso  dell'autorizzazione ex art. 133 del testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza, in caso di servizi
          direttamente  gestiti da societa' di gestione aeroportuale,
          ex art. 134 se trattasi di soggetti terzi.
             1.2. Requisiti finanziari.
             Le  imprese di sicurezza devono essere in possesso di un
          piano    finanziario    che   dia   idonee   garanzie   per
          l'espletamento   dei   servizi   di   sicurezza   avuti  in
          concessione  per  poter  far fronte in qualsiasi momento ai
          suoi  impegni  effettivi  e  potenziali  per  un periodo di
          ventiquattro mesi a decorrere dall'inizio delle operazioni.
          A   tal   fine   devono  dimostrare  l'inesistenza  di  una
          dichiarazione  di  insolvenza  giudiziaria,  presentare  un
          piano  economico per almeno i primi due anni di attivita' e
          idonea fidejussione.
             1.3.  Le  imprese  di  sicurezza devono avere la propria
          sede   sociale   nel   territorio   nazionale   e  comunque
          nell'ambito  del territorio provinciale di competenza della
          prefettura  che  ha  rilasciato  l'autorizzazione  e di cui
          all'art.  134  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza.
             1.4.  Le  imprese  devono  garantire  la continuita' del
          servizio anche in caso di sciopero dei propri addetti sulla
          base della normativa vigente in materia di servizi pubblici
          essenziali.
             1.5. Capitale sociale.
             La  maggioranza  del  capitale  sociale  deve  essere  e
          rimanere  di  proprieta' esclusiva di cittadini dell'Unione
          europea.  Il controllo effettuato sulle imprese deve sempre
          essere esercitato da cittadini dell'Unione europea.
             Inoltre  devono dimostrare che il loro capitale netto e'
          pari ad almeno 50.000 euro.
             1.6. Requisiti tecnici.
             Le  imprese  di  sicurezza  che espletano i controlli di
          sicurezza  dei  bagagli  a mano, dei bagagli da stiva e dei
          passeggeri,  devono utilizzare apparecchiature di sicurezza
          necessarie  e che rispondono ai parametri tecnici stabiliti
          nell'allegato  C  “Parametri  tecnici  dei sistemi di
          sicurezza”.
             1.7.    Le    imprese    devono    essere    assicurate,
          proporzionalmente al rischio massimo dell'attivita' svolta,
          in  materia  di responsabilita' civile in caso di incidenti
          per il personale e per i passeggeri e il danneggiamento dei
          bagagli e delle merci.
             1.8.  Le  imprese  di  sicurezza  e  i  singoli addetti,
          qualora  ritengono ai fini della sicurezza di dover operare
          ulteriori controlli non rientranti nella loro attribuzione,
          devono  richiedere  tali  interventi  ai  locali  organi di
          Polizia.
             1.9.  Le  imprese  devono  mettere  a  disposizione  dei
          funzionari incaricati dei controlli tutta la documentazione
          dell'impresa sia tecnica che amministrativa e permettere di
          accedere  ai propri locali ed apparecchiature per eventuali
          accertamenti.».
             -  Per il testo dell'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio
          1992, n. 9, si vedano le note alle premesse.
             -  Per  il  testo  degli  articoli  133  e 134 del regio
          decreto  18 giugno 1931, n. 773, si vedano le note all'art.
          3.
             -  Si riporta il testo degli articoli 11 e 138 del regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773:
             «Art.  11.  -  Salve le condizioni particolari stabilite
          dalla  legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia
          debbono essere negate:
              1°  a  chi ha riportato una condanna a pena restrittiva
          della  liberta'  personale superiore a tre anni per delitto
          non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
              2°  a  chi  e' sottoposto all'ammonizione o a misura di
          sicurezza  personale  o  e'  stato  dichiarato  delinquente
          abituale, professionale o per tendenza.
             Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi
          ha  riportato  condanna  per delitti contro la personalita'
          dello  Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti
          contro  le  persone  commessi  con  violenza,  o per furto,
          rapina,  estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina
          o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorita',
          e a chi non puo' provare la sua buona condotta.
             Le  autorizzazioni  devono  essere revocate quando nella
          persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte,
          le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere
          revocate   quando  sopraggiungono  o  vengono  a  risultare
          circostanze  che  avrebbero imposto o consentito il diniego
          della autorizzazione.».
             «Art.  138.  - Le guardie particolari devono possedere i
          requisiti seguenti:
              1°  essere  cittadino  italiano  o  di uno Stato membro
          dell'Unione europea;
              2°  avere raggiunto la maggiore eta' ed avere adempiuto
          agli obblighi di leva;
              3° sapere leggere e scrivere;
              4° non avere riportato condanna per delitto;
              5° essere persona di ottima condotta politica e morale;
              6° essere munito della carta di identita';
              7°   essere   iscritto   alla   cassa  nazionale  delle
          assicurazioni  sociali  e  a  quella  degli  infortuni  sul
          lavoro.
             Il   Ministro   dell'interno  con  proprio  decreto,  da
          adottarsi  con le modalita' individuate nel regolamento per
          l'esecuzione  del presente testo unico, sentite le regioni,
          provvede    all'individuazione    dei    requisiti   minimi
          professionali  e  di  formazione  delle guardie particolari
          giurate.
             La  nomina delle guardie particolari giurate deve essere
          approvata   dal   prefetto.   Con  l'approvazione,  che  ha
          validita'  biennale,  il  prefetto rilascia altresi', se ne
          sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a
          tassa ridotta, con validita' di pari durata.
             Ai   fini   dell'approvazione  della  nomina  a  guardia
          particolare  giurata  di  cittadini  di  altri Stati membri
          dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e
          delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per
          lo  svolgimento  della  medesima attivita'. Si applicano le
          disposizioni di cui all'art. 134-bis, comma 3.
             Le  guardie  particolari  giurate,  cittadini  di  Stati
          membri  dell'Unione  europea, possono conseguire la licenza
          di  porto  d'armi  secondo  quanto  stabilito  dal  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  527,  e  dal relativo
          regolamento  di  esecuzione, di cui al decreto ministeriale
          30  ottobre  1996,  n.  635,  del Ministro dell'interno. Si
          osservano,  altresi',  le  disposizioni degli articoli 71 e
          256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.
             Salvo   quanto   diversamente   previsto,   le   guardie
          particolari   giurate   nell'esercizio  delle  funzioni  di
          custodia  e  vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono
          destinate   rivestono  la  qualita'  di  incaricati  di  un
          pubblico servizio.».
             - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio
          1965,   n.   575  (Disposizioni  contro  le  organizzazioni
          criminali di tipo mafioso, anche straniere):
             «Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata
          con  provvedimento definitivo una misura di prevenzione non
          possono ottenere:
              a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
              b)  concessioni  di  acque  pubbliche e diritti ad esse
          inerenti  nonche'  concessioni  di beni demaniali allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali;
              c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e
          gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e
          concessioni di servizi pubblici;
              d)  iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori
          di   opere,   beni   e   servizi  riguardanti  la  pubblica
          amministrazione  e nell'albo nazionale dei costruttori, nei
          registri  della  camera  di  commercio  per l'esercizio del
          commercio  all'ingrosso  e  nei  registri  di commissionari
          astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
              e)   altre   iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento    di   attivita'   imprenditoriali,   comunque
          denominati;
              f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
          erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
          o  erogati  da  parte dello Stato, di altri enti pubblici o
          delle  Comunita'  europee,  per lo svolgimento di attivita'
          imprenditoriali.
             2.  Il  provvedimento  definitivo  di applicazione della
          misura  di  prevenzione  determina  la decadenza di diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          abilitazioni  ed  erogazioni  di cui al comma 1, nonche' il
          divieto  di  concludere  contratti  di  appalto, di cottimo
          fiduciario,   di   fornitura   di  opere,  beni  o  servizi
          riguardanti   la   pubblica   amministrazione   e  relativi
          subcontratti,  compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli
          a  caldo  e  le forniture con posa in opera. Le licenze, le
          autorizzazioni   e   le  concessioni  sono  ritirate  e  le
          iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
             3.   Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale,  se  sussistono  motivi di particolare gravita',
          puo'  disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
          1  e  2  e  sospendere  l'efficacia delle iscrizioni, delle
          erogazioni  e  degli  altri provvedimenti ed atti di cui ai
          medesimi  commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
          in  qualunque  momento  revocato  dal  giudice procedente e
          perde  efficacia  se  non  e' confermato con il decreto che
          applica la misura di prevenzione.
             4.  Il  tribunale  dispone  che i divieti e le decadenze
          previsti  dai  commi  1  e 2 operino anche nei confronti di
          chiunque  conviva  con la persona sottoposta alla misura di
          prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
          societa'  e  consorzi di cui la persona sottoposta a misura
          di  prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
          modo  scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti sono
          efficaci per un periodo di cinque anni.
             5.  Per  le  licenze  ed  autorizzazioni  di polizia, ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi,  e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
          le  decadenze  e  i  divieti previsti dal presente articolo
          possono  essere  esclusi  dal  giudice  nel caso in cui per
          effetto  degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia.
             5-bis.  Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati  dalla  pubblica  amministrazione, le licenze, le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni  e  le  iscrizioni  indicate  nel  comma 1 non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti  o  subcontratti  indicati  nel  comma 2 non puo'
          essere  consentita a favore di persone nei cui confronti e'
          in  corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
          preventiva  comunicazione  al  giudice competente, il quale
          puo'  disporre,  ricorrendone i presupposti, i divieti e le
          sospensioni  previsti  a  norma  del comma 3. A tal fine, i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando  il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
          non  superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
             5-ter.  Le  disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
          anche  nei  confronti delle persone condannate con sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di  appello,  per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma
          3-bis, del codice di procedura penale.».
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  8  agosto 1994, n. 490 (Disposizioni attuative
          della   legge  17  gennaio  1994,  n.  47,  in  materia  di
          comunicazioni  e  certificazioni  previste  dalla normativa
          antimafia  nonche'  disposizioni  concernenti  i poteri del
          prefetto   in   materia   di  contrasto  alla  criminalita'
          organizzata):
             «Art.  4.  -  1.  Le pubbliche amministrazioni, gli enti
          pubblici  e  gli  altri  soggetti di cui all'art. 1, devono
          acquisire  le  informazioni  di  cui  al  comma  4 prima di
          stipulare,   approvare   o   autorizzare   i   contratti  e
          subcontratti,  ovvero  prima  di rilasciare o consentire le
          concessioni  o  erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui
          valore sia:
              a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in
          attuazione  delle direttive comunitarie in materia di opere
          e  lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture,
          indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
              b)  superiore  a 300 milioni di lire per le concessioni
          di  acque  pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento
          di  attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di
          contributi,  finanziamenti  e agevolazioni su mutuo o altre
          erogazioni   dello   stesso  tipo  per  lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali;
              c) superiore a 200 milioni di lire per l'autorizzazione
          di   subcontratti,   cessioni  o  cottimi,  concernenti  la
          realizzazione  di  opere o lavori pubblici o la prestazione
          di servizi o forniture pubbliche.
             2.  E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei
          contratti,  delle  concessioni  o delle erogazioni compiuto
          allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.
             3.   Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  la  richiesta  di
          informazioni e' inoltrata al prefetto della provincia nella
          quale  hanno  residenza  o  sede  le  persone  fisiche,  le
          imprese,   le   associazioni,  le  societa'  o  i  consorzi
          interessati  ai contratti e subcontratti di cui al comma 1,
          lettere  a)  e  c),  o  che siano destinatari degli atti di
          concessione  o  erogazione  di  cui  alla  lettera b) dello
          stesso  comma 1. Tale richiesta deve contenere gli elementi
          di cui all'allegato 4.
             4.    Il   prefetto   trasmette   alle   amministrazioni
          richiedenti,  nel  termine massimo di quindici giorni dalla
          ricezione  della  richiesta, le informazioni concernenti la
          sussistenza  o  meno, a carico di uno dei soggetti indicati
          nelle  lettere  d)  ed  e)  dell'allegato 4, delle cause di
          divieto   o   di   sospensione  dei  procedimenti  indicate
          nell'allegato   1,  nonche'  le  informazioni  relative  ad
          eventuali  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa tendenti a
          condizionare  le  scelte  e  gli indirizzi delle societa' o
          imprese   interessate.   A  tal  fine  il  prefetto,  anche
          avvalendosi   dei  poteri  di  accesso  e  di  accertamento
          delegati  dal  Ministro dell'interno, dispone le necessarie
          verifiche  nell'ambito  della  provincia  e,  ove  occorra,
          richiede   ai  prefetti  competenti  che  le  stesse  siano
          effettuate nelle rispettive province.
             5.  Quando  le  verifiche  disposte  a norma del comma 4
          siano  di  particolare  complessita',  il  prefetto  ne da'
          comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata
          e  fornisce  le  informazioni  acquisite entro i successivi
          trenta  giorni.  Nel  caso  di  lavori o forniture di somma
          urgenza,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  6, le
          amministrazioni  possono  procedere  dopo aver inoltrato al
          prefetto  la  richiesta  di informazioni di cui al comma 3.
          Anche  fuori  del  caso  di  lavori  o  forniture  di somma
          urgenza,  le  amministrazioni  possono procedere qualora le
          informazioni  non  pervengano nei termini previsti. In tale
          caso,  i  contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le
          altre  erogazioni  di cui al comma 1 sono corrisposti sotto
          condizione risolutiva.
             6.  Quando,  a  seguito delle verifiche disposte a norma
          del  comma  4,  emergono  elementi  relativi a tentativi di
          infiltrazione mafiosa nelle societa' o imprese interessate,
          le   amministrazioni   cui   sono   fornite   le   relative
          informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare
          o  autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare,
          rilasciare  o  comunque  consentire  le  concessioni  e  le
          erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza
          di  cui  al comma 5, qualora la sussistenza di una causa di
          divieto  indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi a
          tentativi   di   infiltrazione   mafiosa   siano  accertati
          successivamente    alla   stipula   del   contratto,   alla
          concessione    dei    lavori   o   all'autorizzazione   del
          subcontratto,  l'amministrazione  interessata puo' revocare
          le   autorizzazioni   e   le  concessioni  o  recedere  dai
          contratti,  fatto salvo il pagamento del valore delle opere
          gia'  eseguite  e  il  rimborso  delle  spese sostenute per
          l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle  utilita'
          conseguite.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 257-quinquies del regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635:
             «Art.  257-quinquies.  -  1.  Per  l'accertamento  della
          sussistenza   delle  caratteristiche  di  cui  al  comma  4
          dell'art.  257 e della permanenza dei requisiti di qualita'
          e funzionalita' degli istituti, il prefetto si avvale degli
          organismi  di  qualificazione e certificazione costituiti o
          riconosciuti  dal  Ministero dell'interno a norma dell'art.
          260-ter.  Degli  stessi organismi si avvale il questore per
          le  finalita'  di  vigilanza  di  cui  all'art. 249, quinto
          comma.
             2. Ai fini di quanto previsto dalla legge e dal presente
          regolamento,   per   l'accertamento   delle  condizioni  di
          sicurezza dei servizi e del personale, a tutela dell'ordine
          e  della  sicurezza  pubblica,  il  prefetto  si  avvale di
          parametri  oggettivi  di  verifica,  definiti  dal Ministro
          dell'interno,   sentita  la  commissione  di  cui  all'art.
          260-quater, tenendo conto:
              a)   degli   oneri  derivanti  dall'applicazione  delle
          disposizioni  di legge o di regolamento che disciplinano le
          attivita'    di   cui   all'art.   134   della   legge   e,
          particolarmente,  delle  misure  da  adottarsi in relazione
          alle condizioni, anche locali della sicurezza pubblica;
              b)  dei  costi  per  la  sicurezza, compresi quelli per
          veicoli  blindati,  protezioni  individuali antiproiettile,
          apparecchiature tecnologiche ed ogni altro mezzo, strumento
          od  equipaggiamento  indispensabile  per  la  qualita' e la
          sicurezza dei servizi;
              c)  dei  costi  reali  e  complessivi per il personale,
          determinati  secondo  quanto  previsto  dall'art. 86, comma
          3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».