Art. 4.
  1.  Il  gestore  degli  stabilimenti di cui agli articoli 6 e 8 del
decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n. 334, deve comunque tenere
conto delle modifiche delle attivita' in occasione dell'aggiornamento
biennale del documento che definisce la politica di prevenzione degli
incidenti  rilevanti  di  cui  al  comma  4  dell'art.  7 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
  2.  Il  gestore  degli  stabilimenti  di cui all'art. 8 del decreto
legislativo  17 agosto 1999, n. 334, deve comunque tenere conto delle
modifiche    delle    attivita'   in   occasione   dell'aggiornamento
quinquennale  del rapporto di sicurezza ai sensi della lettera a) del
comma 7 dell'art. 8 del medesimo decreto.
  3.  Il gestore, contestualmente alla realizzazione delle modifiche,
di  cui all'art. 2, al proprio stabilimento, deve comunque aggiornare
la   scheda  di  informazione  di  cui  all'allegato  V  del  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334.