Art. 4. 1. Il gestore degli stabilimenti di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, deve comunque tenere conto delle modifiche delle attivita' in occasione dell'aggiornamento biennale del documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti di cui al comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. 2. Il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, deve comunque tenere conto delle modifiche delle attivita' in occasione dell'aggiornamento quinquennale del rapporto di sicurezza ai sensi della lettera a) del comma 7 dell'art. 8 del medesimo decreto. 3. Il gestore, contestualmente alla realizzazione delle modifiche, di cui all'art. 2, al proprio stabilimento, deve comunque aggiornare la scheda di informazione di cui all'allegato V del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.