Art. 4
                        Componenti eventuali

1.  Il  Presidente  puo'  convocare  riunioni  del  Consiglio  con la
partecipazione, a suo invito, dei Ministri non indicati nell'articolo
3.
2.  Possono altresi' essere convocati alle riunioni del Consiglio, se
il  presidente  lo  ritiene  opportuno,  i  Capi  di  stato  maggiore
dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare  e dell'Aeronautica
militare, i presidenti degli organi e istituti indicati nell'articolo
5,  nonche'  persone di particolare competenza nel campo scientifico,
industriale  ed  economico  ed  esperti  in  problemi  militari,  ivi
compresi  i  rappresentanti  qualificati  del  Corpo  volontari della
liberta' e delle formazioni partigiane.