Art. 4 Organi dell'Istituto 1. Gli organi dell'Istituto, nominati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 9, sono: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il consiglio scientifico; d) il collegio dei revisori dei conti. 2. Il presidente e i componenti degli organi collegiali dell'Istituto durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Al presidente e ai componenti degli organi collegiali previsti dal presente regolamento spettano gli emolumenti da determinarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.