Art. 4. 
 
(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 285  del  1992,
in materia di  veicoli  eccezionali  e  trasporti  in  condizioni  di
                           eccezionalita') 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo n.  285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo periodo del comma 9  e'  sostituito  dal  seguente:
«Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti  percorsi
prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalita' e
nei casi stabiliti dal regolamento»; 
    b) il terzo periodo del  comma  9  e'  sostituito  dal  seguente:
«Qualora il transito del  veicolo  eccezionale  o  del  trasporto  in
condizioni di eccezionalita' imponga la chiusura totale della  strada
con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica  deve
richiedere l'intervento degli organi di polizia  stradale  competenti
per  territorio  che,  se  le  circostanze  lo  consentono,   possono
autorizzare il personale della scorta tecnica stessa 
    a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire  direttamente,
in luogo di esso, le  necessarie  operazioni,  secondo  le  modalita'
stabilite nel regolamento»; 
    c) al comma 17, le parole: «i criteri per  la  imposizione  della
scorta tecnica o  della  scorta  della  polizia  della  strada»  sono
sostituite dalle seguenti: «i criteri per l'imposizione della  scorta
tecnica»; 
    d) al comma 18, le parole: «all'obbligo di scorta  della  Polizia
stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti:  «all'obbligo  di
scorta tecnica». 
 
 
          Note all'articolo 4 
            - Si riporta il testo dei commi 9, 17 e 18, dell'articolo
          10, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  come
          modificati dalla presente legge: 
            9. L'autorizzazione e' rilasciata o volta per volta o per
          piu' transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti
          della   massa   massima   tecnicamente   ammissibile.   Nel
          provvedimento  di  autorizzazione  possono  essere  imposti
          percorsi prestabiliti ed un  servizio  di  scorta  tecnica,
          secondo le modalita' e nei casi stabiliti dal  regolamento.
          Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto
          in condizioni di eccezionalita' imponga la chiusura  totale
          della strada con l'approntamento di itinerari  alternativi,
          la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi
          di polizia stradale competenti per territorio  che,  se  le
          circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale
          della scorta tecnica stessa a coadiuvare  il  personale  di
          polizia o ad eseguire direttamente, in luogo  di  esso,  le
          necessarie operazioni, secondo le modalita'  stabilite  nel
          regolamento 
            17. Nel regolamento sono stabilite le  modalita'  per  il
          rilascio  delle   autorizzazioni   per   l'esecuzione   dei
          trasporti   eccezionali,   ivi   comprese   le    eventuali
          tolleranze,  l'ammontare  dell'indennizzo   nel   caso   di
          trasporto   eccezionale   per   massa,   i   criteri    per
          l'imposizione della scorta  tecnica.  Nelle  autorizzazioni
          periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di
          carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta. 
            18.  Chiunque,  senza  avere  ottenuto  l'autorizzazione,
          ovvero violando anche una sola delle  condizioni  stabilite
          nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti,
          fatta  esclusione  di  brevi  tratte  non   prevedibili   e
          funzionali alla consegna delle merci,  su  o  tra  percorsi
          gia' autorizzati,  ai  periodi  temporali,  all'obbligo  di
          scorta tecnica, nonche' superando anche uno solo dei limiti
          massimi    dimensionali     o     di     massa     indicati
          nell'autorizzazione  medesima,  esegua  uno  dei  trasporti
          eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7,  ovvero  circoli  con
          uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 715 a euro 2.886.