Art. 4. 
   (Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali). 
 
1. Al fine di rendere facilmente individuabile  la  proprieta'  degli
automezzi adibiti al trasporto  dei  materiali  per  l'attivita'  dei
cantieri, la bolla di consegna del  materiale  indica  il  numero  di
targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.