Art. 4 
 
 
Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
                                 385 
 
  1. La rubrica del titolo VI del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e' sostituita dalla seguente: 
 
                             "Titolo VI 
 
 
TRASPARENZA DELLE  CONDIZIONI  CONTRATTUALI  E  DEI  RAPPORTI  CON  I
                              CLIENTI" 
 
  2. Il capo I del titolo VI del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: 
 
                               "Capo I 
 
 
              Operazioni e servizi bancari e finanziari 
 
 
                              Art. 115. 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le norme del presente capo si applicano  alle  attivita'  svolte
nel territorio della Repubblica dalle  banche  e  dagli  intermediari
finanziari. 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'  individuare,  in
considerazione dell'attivita' svolta, altri  soggetti  da  sottoporre
alle norme del presente capo. 
  3.  Le  disposizioni  del  presente  capo,   a   meno   che   siano
espressamente richiamate, non si applicano ai  contratti  di  credito
disciplinati dal capo II e ai servizi di pagamento  disciplinati  dal
capo II-bis. 
 
                              Art. 116. 
 
 
                             Pubblicita' 
 
  1. Le banche e gli intermediari finanziari  rendono  noti  in  modo
chiaro ai  clienti  i  tassi  di  interesse,  i  prezzi  e  le  altre
condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi  offerti,
ivi compresi  gli  interessi  di  mora  e  le  valute  applicate  per
l'imputazione degli interessi. Per le  operazioni  di  finanziamento,
comunque denominate, e'  pubblicizzato  il  tasso  effettivo  globale
medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e  2,  della  legge  7  marzo
1996, n. 108. Non puo' essere fatto rinvio agli usi. 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la  CONSOB  e
la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato: 
    a) criteri e parametri  per  la  determinazione  delle  eventuali
commissioni massime addebitabili  alla  clientela  in  occasione  del
collocamento; 
    b)  criteri  e  parametri  volti  a  garantire   la   trasparente
determinazione dei rendimenti; 
    c)  gli  ulteriori  obblighi  di   pubblicita',   trasparenza   e
propaganda, da osservare nell'attivita' di collocamento. 
  3. Il CICR: 
    a)  individua  le  operazioni  e  i  servizi  da   sottoporre   a
pubblicita'; 
    b) dette disposizioni relative alla  forma,  al  contenuto,  alle
modalita' della  pubblicita'  e  alla  conservazione  agli  atti  dei
documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate; 
    c)  stabilisce  criteri  uniformi  per  l'indicazione  dei  tassi
d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli  altri  elementi
che incidono sul contenuto economico dei rapporti; 
    d) individua gli elementi essenziali,  fra  quelli  previsti  dal
comma 1, che devono essere  indicati  negli  annunci  pubblicitari  e
nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati,  con  cui  i  soggetti
indicati nell'articolo  115  rendono  nota  la  disponibilita'  delle
operazioni e dei servizi. 
  4. Le  informazioni  pubblicizzate  non  costituiscono  offerta  al
pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile. 
 
                              Art. 117. 
 
 
                              Contratti 
 
  1. I  contratti  sono  redatti  per  iscritto  e  un  esemplare  e'
consegnato ai clienti. 
  2. Il CICR puo'  prevedere  che,  per  motivate  ragioni  tecniche,
particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. 
  3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto  e'
nullo. 
  4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo  e
condizione praticati,  inclusi,  per  i  contratti  di  credito,  gli
eventuali maggiori oneri in caso di mora. 
  5. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali
di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e  di
ogni altro prezzo e condizione praticati nonche' quelle che prevedono
tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti  di  quelli
pubblicizzati. 
  6. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di  nullita'
indicate nel comma 5, si applicano: 
    a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per
le operazioni attive e per quelle passive,  dei  buoni  ordinari  del
tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati  dal
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  emessi  nei  dodici  mesi
precedenti la conclusione del contratto o, se piu' favorevoli per  il
cliente,  emessi  nei   dodici   mesi   precedenti   lo   svolgimento
dell'operazione. 
    b)  gli  altri  prezzi  e   condizioni   pubblicizzati   per   le
corrispondenti categorie di operazioni e  servizi  al  momento  della
conclusione del contratto o, se piu' favorevoli per  il  cliente,  al
momento in cui l'operazione e' effettuata o il servizio  viene  reso;
in mancanza di pubblicita' nulla e' dovuto. 
  7. La Banca d'Italia puo' prescrivere  che  determinati  contratti,
individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base  di
specifici  criteri  qualificativi,  abbiano   un   contenuto   tipico
determinato.  I  contratti  difformi  sono  nulli.  Resta  ferma   la
responsabilita' della banca o dell'intermediario finanziario  per  la
violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia. 
 
                              Art. 118. 
 
 
         Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali 
 
  1. Nei contratti a tempo indeterminato puo' essere  convenuta,  con
clausola  approvata  specificamente  dal  cliente,  la  facolta'   di
modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e  le  altre  condizioni
previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli
altri contratti di durata la facolta' di  modifica  unilaterale  puo'
essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto
i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. 
  2. Qualunque modifica  unilaterale  delle  condizioni  contrattuali
deve essere comunicata espressamente  al  cliente  secondo  modalita'
contenenti in modo evidenziato  la  formula:  "Proposta  di  modifica
unilaterale del contratto", con preavviso  minimo  di  due  mesi,  in
forma scritta o  mediante  altro  supporto  durevole  preventivamente
accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione  e'
effettuata secondo le modalita' stabilite dal CICR.  La  modifica  si
intende approvata  ove  il  cliente  non  receda,  senza  spese,  dal
contratto entro la data prevista per la  sua  applicazione.  In  tale
caso, in sede di liquidazione del rapporto,  il  cliente  ha  diritto
all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 
  3.  Le  variazioni  contrattuali  per  le  quali  non  siano  state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono  inefficaci,  se
sfavorevoli per il cliente. 
  4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in
conseguenza   di   decisioni   di   politica   monetaria   riguardano
contestualmente sia i tassi  debitori  che  quelli  creditori,  e  si
applicano con modalita' tali da non recare pregiudizio al cliente. 
 
                              Art. 119. 
 
 
               Comunicazioni periodiche alla clientela 
 
  1. Nei contratti di durata i soggetti  indicati  nell'articolo  115
forniscono al cliente, in forma scritta  o  mediante  altro  supporto
durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla  scadenza
del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione
chiara in merito allo svolgimento del rapporto.  Il  CICR  indica  il
contenuto e le modalita' della comunicazione. 
  2. Per i rapporti regolati in conto corrente  l'estratto  conto  e'
inviato al cliente con periodicita' annuale o, a scelta del  cliente,
con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile. 
  3. In mancanza di opposizione scritta da  parte  del  cliente,  gli
estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela  si
intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. 
  4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che
subentra  nell'amministrazione  dei  suoi  beni  hanno   diritto   di
ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine  e  comunque  non
oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente  a  singole
operazioni poste in  essere  negli  ultimi  dieci  anni.  Al  cliente
possono  essere  addebitate  solo  i  costi  di  produzione  di  tale
documentazione. 
 
                              Art. 120. 
 
 
          Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi 
 
  1. Il titolare del conto corrente ha  la  disponibilita'  economica
delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo
conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca  insediata  in
Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento. 
  1-bis. Gli interessi sul versamento di  assegni  presso  una  banca
sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e  con  le  seguenti
valute: 
    a) dal giorno in cui e' effettuato il versamento, per gli assegni
circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari  tratti
sulla stessa banca presso la quale e' effettuato il versamento; 
    b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a),  dal
giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta  di  assegni
circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno
lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni  bancari
tratti su una banca insediata in Italia. 
  1-ter. Il CICR puo' stabilire termini inferiori a  quelli  previsti
nei commi 1 e  1-bis  in  relazione  all'evoluzione  delle  procedure
telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli
assegni. 
  2. Il CICR stabilisce modalita' e  criteri  per  la  produzione  di
interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste  in  essere
nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni  caso  che
nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della
clientela la stessa periodicita' nel conteggio  degli  interessi  sia
debitori sia creditori. 
  3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e
bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di  esecuzione,  data
valuta e disponibilita' di fondi previste dagli articoli da 19  a  23
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 
 
                            Art. 120-bis. 
 
 
                               Recesso 
 
  1. Il cliente  ha  diritto  di  recedere  in  ogni  momento  da  un
contratto a tempo indeterminato senza penalita'  e  senza  spese.  Il
CICR individua i casi in cui la banca o  l'intermediario  finanziario
possono chiedere al cliente un  rimborso  delle  spese  sostenute  in
relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in  occasione  del
recesso. 
 
                            Art. 120-ter. 
 
 
             Estinzione anticipata dei mutui immobiliari 
 
  1. E' nullo qualunque  patto  o  clausola,  anche  posteriore  alla
conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario
sia  tenuto  al  pagamento  di  un  compenso  o  penale  o  ad  altra
prestazione  a  favore  del  soggetto   mutuante   per   l'estinzione
anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati  a  seguito  di
frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005,
n.  122,  per  l'acquisto  o  per  la  ristrutturazione   di   unita'
immobiliari adibite  ad  abitazione  ovvero  allo  svolgimento  della
propria attivita' economica  o  professionale  da  parte  di  persone
fisiche. La nullita' del patto o della clausola opera  di  diritto  e
non comporta la nullita' del contratto. 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo e  quelle  contenute
nell'articolo 40-bis trovano applicazione, nei casi e alle condizioni
ivi  previsti,  anche  per  i  finanziamenti  concessi  da  enti   di
previdenza obbligatoria ai loro iscritti. 
 
                          Art. 120-quater. 
 
 
            Surrogazione nei contratti di finanziamento. 
                            Portabilita' 
 
  1. In caso di contratti di finanziamento conclusi  da  intermediari
bancari  e  finanziari,  l'esercizio  da  parte  del  debitore  della
facolta' di surrogazione di cui all'articolo 1202 del  codice  civile
non  e'  precluso  dalla  non  esigibilita'  del  credito   o   dalla
pattuizione di un termine a favore del creditore. 
  2. Per effetto della surrogazione di cui al comma  1,  il  mutuante
surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali,  accessorie  al
credito cui la surrogazione si riferisce. 
  3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento  del
contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario
subentrante, con esclusione di penali  o  altri  oneri  di  qualsiasi
natura.  L'annotamento  di  surrogazione  puo'  essere  richiesto  al
conservatore senza formalita', allegando copia autentica dell'atto di
surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. 
  4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la
concessione del nuovo finanziamento,  per  l'istruttoria  e  per  gli
accertamenti  catastali,  che  si  svolgono  secondo   procedure   di
collaborazione tra  intermediari  improntate  a  criteri  di  massima
riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In  ogni
caso, gli intermediari non applicano alla clientela  costi  di  alcun
genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalita'
connesse alle operazioni di surrogazione. 
  5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facolta'  di
surrogazione di cui al comma  1,  resta  salva  la  possibilita'  del
finanziatore originario e del  debitore  di  pattuire  la  variazione
senza spese  delle  condizioni  del  contratto  in  essere,  mediante
scrittura privata anche non autenticata. 
  6. E' nullo ogni patto,  anche  posteriore  alla  stipulazione  del
contratto, con il quale si  impedisca  o  si  renda  oneroso  per  il
debitore l'esercizio della facolta' di surrogazione di cui  al  comma
1. La nullita' del patto non comporta la nullita' del contratto. 
  7. Nel caso in cui la  surrogazione  di  cui  al  comma  1  non  si
perfezioni entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
richiesta di avvio delle procedure di  collaborazione  da  parte  del
mutuante  surrogato  al  finanziatore  originario,  quest'ultimo   e'
comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento
del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di  mese  di
ritardo. Resta ferma la possibilita' per il  finanziatore  originario
di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il  ritardo  sia
dovuto a cause allo stesso imputabili. 
  8. La surrogazione per volonta' del debitore e la rinegoziazione di
cui al presente articolo non comportano il venir  meno  dei  benefici
fiscali. 
  9. Le disposizioni di cui al presente articolo: 
    a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi  previsti,  anche
ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai  loro
iscritti; 
    b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria. 
  10. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater  dell'articolo
8  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.". 
 
  3. Il capo III del titolo VI del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Capo III 
 
 
                     Regole generali e controlli 
 
 
                              Art. 127. 
 
 
                           Regole generali 
 
  1.  Le  Autorita'  creditizie  esercitano  i  poteri  previsti  dal
presente titolo avendo riguardo, oltre che  alle  finalita'  indicate
nell'articolo 5, alla trasparenza  delle  condizioni  contrattuali  e
alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini possono
essere dettate anche disposizioni  in  materia  di  organizzazione  e
controlli interni. 
  1-bis. Ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo  112,
le norme del presente titolo si applicano  secondo  quanto  stabilito
dal CICR. 
  2. Le disposizioni del presente  titolo  sono  derogabili  solo  in
senso piu' favorevole al cliente. 
  3. Le informazioni fornite ai sensi del presente titolo  sono  rese
almeno in lingua italiana. 
  4. Le nullita' previste dal  presente  titolo  operano  soltanto  a
vantaggio  del  cliente  e  possono  essere  rilevate  d'ufficio  dal
giudice. 
  5. Le deliberazioni di competenza del CICR  previste  nel  presente
titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la
CONSOB. 
 
                            Art. 127-bis. 
 
 
                         Spese addebitabili 
 
  1. Le banche e gli intermediari finanziari non  possono  addebitare
al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle  informazioni  e
alle comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti
di comunicazione  telematica.  Le  comunicazioni  previste  ai  sensi
dell'articolo 118 sono gratuite indipendentemente dagli strumenti  di
comunicazione impiegati. 
  2. Il contratto puo' prevedere che, se  il  cliente  richiede  alla
banca o all'intermediario finanziario  informazioni  o  comunicazioni
ulteriori o piu' frequenti rispetto a quelle  previste  dal  presente
titolo ovvero la loro trasmissione  con  strumenti  di  comunicazione
diversi da quelli previsti nel contratto, le relative  spese  sono  a
carico del cliente. 
  3.  Se,  in  relazione  a  informazioni  o  comunicazioni,  vengono
addebitate spese al cliente, queste sono adeguate e proporzionate  ai
costi  effettivamente  sostenuti  dalla  banca  o  dall'intermediario
finanziario. 
  4. In deroga al comma 1, nei contratti di finanziamento la consegna
di documenti personalizzati  puo'  essere  subordinata  al  pagamento
delle spese di istruttoria, nei limiti e  alle  condizioni  stabilite
dal CICR. 
  5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 119, comma 4 e, per  i
servizi di pagamento, dall'articolo 126-ter e dall'articolo 16, comma
4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 
 
                              Art. 128. 
 
 
                              Controlli 
 
  1. Al  fine  di  verificare  il  rispetto  delle  disposizioni  del
presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire informazioni,  atti
e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli  istituti  di
moneta elettronica, gli istituti  di  pagamento  e  gli  intermediari
finanziari. 
  2. Con  riguardo  ai  beneficiari  e  ai  terzi  destinatari  delle
disposizioni previste dall'articolo 126-quater, comma 3, i  controlli
previsti dal comma  1  sono  demandati  al  Ministro  dello  sviluppo
economico al quale compete,  inoltre,  l'irrogazione  delle  sanzioni
previste dagli articoli 144, commi 3, 3-bis e 4, e 145, comma 3. 
  3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115,
comma 2, il CICR  indica  le  autorita'  competenti  a  effettuare  i
controlli previsti dal comma 1 e  a  irrogare  le  sanzioni  previste
dagli articoli 144, commi 3 e 3-bis, e 4, e 145, comma 3. 
 
                            Art. 128-bis. 
 
 
                   Risoluzione delle controversie 
 
  1. I soggetti di cui  all'articolo  115  aderiscono  a  sistemi  di
risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. 
  2. Con deliberazione del CICR, su proposta  della  Banca  d'Italia,
sono  determinati  i  criteri  di  svolgimento  delle  procedure   di
risoluzione  delle  controversie  e   di   composizione   dell'organo
decidente, in  modo  che  risulti  assicurata  l'imparzialita'  dello
stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure
devono in ogni caso assicurare  la  rapidita',  l'economicita'  della
soluzione delle controversie e l'effettivita' della tutela. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  5,  comma  1,  del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni  di  cui  ai
commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a  ogni  altro
mezzo di tutela previsto dall'ordinamento. 
  3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un reclamo da  parte  della
clientela dei soggetti di cui al comma 1,  indica  al  reclamante  la
possibilita' di adire i sistemi previsti dal presente articolo. 
 
                            Art. 128-ter. 
 
 
                          Misure inibitorie 
 
  1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo  128
emergano irregolarita', la Banca d'Italia puo': 
    a) inibire ai soggetti che prestano le  operazioni  e  i  servizi
disciplinati dal presente  titolo  la  continuazione  dell'attivita',
anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare  la  restituzione
delle   somme   indebitamente   percepite   e   altri   comportamenti
conseguenti; 
    b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o  conclusione
di contratti disciplinati dal presente titolo; 
    c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non
superiore a novanta giorni, delle attivita' di cui alle lettere a)  e
b), laddove sussista particolare urgenza; 
    d) pubblicare i provvedimenti di cui  al  presente  articolo  nel
Bollettino di cui all'articolo 8, comma 1, e disporre altre forme  di
pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario.". 
 
  4. L'articolo 144 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, e' sostituito dal seguente: 
 
                              Art. 144. 
 
 
              Altre sanzioni amministrative pecuniarie 
 
  1.  Nei  confronti  dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti si applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2580 a  euro  129.110  per
l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2  e
3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67,  68,
108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e  3  e,
64,  commi  2  e   4   ,   114-quater,   114-octies,   114-duodecies,
114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1,  145,  comma  3,  146,
comma 2, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o
particolari impartite dalle autorita' creditizie. 
  2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai  soggetti
che svolgono funzioni di controllo per la violazione  delle  norme  e
delle disposizioni  indicate  nel  medesimo  comma  o  per  non  aver
vigilato affinche' le stesse  fossero  osservate  da  altri.  Per  la
violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 110  in  relazione  agli
articoli 52 e 61, comma 5, si applica la sanzione prevista dal  comma
1. 
  3.  Nei  confronti  dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per  la
rilevante inosservanza delle norme contenute negli articoli 116, 123,
124  e  126-quater,  e  delle  relative   disposizioni   generali   o
particolari impartite dalle autorita' creditizie. 
  3-bis.  Nei  confronti  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni   di
amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per  le
seguenti condotte, qualora esse rivestano carattere rilevante: 
    a) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 4, e  7,  118,  119,
120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis,  commi  2  e  3,  126,
126-quinquies, comma 2, 126-sexies e  126-septies  e  delle  relative
disposizioni  generali  o  particolari  impartite   dalle   autorita'
creditizie; 
    b) inserimento nei contratti di  clausole  nulle  o  applicazione
alla clientela di oneri non consentiti, in  violazione  dell'articolo
40-bis o del titolo VI, ovvero offerta  di  contratti  in  violazione
dell'articolo 117, comma 7; 
    c) inserimento nei contratti  di  clausole  aventi  l'effetto  di
imporre al debitore  oneri  superiori  a  quelli  consentiti  per  il
recesso o il rimborso anticipato ovvero  ostacolo  all'esercizio  del
diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del
rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso. 
  4.  Nei  confronti  dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
amministrazione o  di  direzione  e  dei  dipendenti  si  applica  la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  fino   a   euro   258.225   per
l'inosservanza delle norme  contenute  nell'articolo  128,  comma  1,
ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo
previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti  dall'articolo
128-bis, nonche' di inottemperanza alle  misure  inibitorie  adottate
dalla Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'articolo  128-ter.  La  stessa
sanzione si applica nel caso di frazionamento artificioso di un unico
contratto di credito al consumo in una pluralita'  di  contratti  dei
quali almeno  uno  sia  di  importo  inferiore  al  limite  inferiore
previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a). 
  5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i  dipendenti
dai commi 1, 3, 3-bis e 4 si applicano anche  a  coloro  che  operano
sulla   base   di   rapporti   che   ne   determinano   l'inserimento
nell'organizzazione della  banca  o  dell'intermediario  finanziario,
anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato. 
  5-bis. Nei confronti degli agenti in attivita'  finanziaria  e  dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione  dei
mediatori creditizi e degli agenti in attivita'  finanziaria  diversi
dalle persone fisiche, nonche' degli altri intermediari del  credito,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a  euro
64.555  per  l'inosservanza  degli  obblighi  di   cui   all'articolo
125-octies; si applica altresi' il comma 4. 
  6. Le sanzioni amministrative previste dai  commi  3,  3-bis  e  4,
ultimo periodo, si applicano anche  nei  confronti  dell'agente,  del
legale  rappresentante  della  societa'  di  agenzia   in   attivita'
finanziaria o del legale rappresentante della societa' di  mediazione
creditizia. 
  7. Nei confronti dell'agente in attivita' finanziaria,  del  legale
rappresentante della societa' di agenzia in attivita'  finanziaria  o
del legale rappresentante della societa'  di  mediazione  creditizia,
nonche'  dei  dipendenti,  si  applica  la  sanzione   amministrativa
pecuniaria  da  euro  2.065  a  euro  129.110   per   la   violazione
dell'articolo 128-septies, comma  2,  ovvero  nei  casi  di  ostacolo
all'esercizio delle  funzioni  di  controllo  previste  dal  medesimo
articolo 128-decies. 
  8. Se le violazioni indicate ai commi 6 e 7 sono gravi o  ripetute,
la Banca d'Italia puo' ordinare la sospensione o la cancellazione 
dall'elenco 
  9. Non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge  28  dicembre
2005, n. 262.".