Art. 4. 
 
                 (Misure contro il lavoro sommerso) 
 
1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.  12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.  73,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Ferma restando l'applicazione delle  sanzioni  gia'  previste
dalla  normativa  in  vigore,  in  caso  di  impiego  di   lavoratori
subordinati  senza  preventiva  comunicazione  di  instaurazione  del
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola
esclusione del datore di lavoro domestico,  si  applica  altresi'  la
sanzione amministrativa da euro  1.500  a  euro  12.000  per  ciascun
lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per  ciascuna  giornata
di lavoro effettivo. L'importo della sanzione e' da euro 1.000 a euro
8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di  euro  30  per
ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore
risulti regolarmente occupato per un periodo  lavorativo  successivo.
L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei  contributi
e dei premi riferiti  a  ciascun  lavoratore  irregolare  di  cui  ai
periodi precedenti e' aumentato del 50 per cento»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Le sanzioni di  cui  al  comma  3  non  trovano  applicazione
qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo  precedentemente
assolti, si  evidenzi  comunque  la  volonta'  di  non  occultare  il
rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma
3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano  accertamenti  in
materia  di  lavoro,  fisco  e  previdenza.  Autorita'  competente  a
ricevere il  rapporto  ai  sensi  dell'articolo  17  della  legge  24
novembre 1981,  n.  689,  e'  la  Direzione  provinciale  del  lavoro
territorialmente competente». 
2. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre  1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,
n. 608, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nel settore
turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno  o  piu'
dati  anagrafici   inerenti   al   lavoratore   puo'   integrare   la
comunicazione   entro   il   terzo   giorno   successivo   a   quello
dell'instaurazione   del   rapporto   di   lavoro,   purche'    dalla
comunicazione  preventiva  risultino  in  maniera  inequivocabile  la
tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro». 
3. Al comma 7-bis dell'articolo 36-bis  del  decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, introdotto dall'articolo 1, comma 54,  della  legge  24
dicembre 2007,n. 247, la parola:  «constatate»  e'  sostituita  dalla
seguente: «commesse». 
 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 3 del  decreto-legge  22  febbraio
          2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          aprile   2002,   n.   73(Disposizioni   urgenti   per    il
          completamento delle operazioni di  emersione  di  attivita'
          detenute  all'estero  e   di   lavoro   irregolare),   come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 3 (Modifiche  alle  disposizioni  in  materia  di
          lavoro irregolare). - 1. Alla legge  18  ottobre  2001,  n.
          383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
          modificazioni: 
                a) all'art. 1: 
                  1) al comma 1, le parole:  "30  giugno  2002"  sono
          sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002"; 
                  2) al comma 2, dopo le parole: "Per il  periodo  di
          imposta" sono inserite le seguenti: "successivo a quello"; 
                  3) al  comma  2,  lettera  a),  primo  periodo,  le
          parole: "rispetto a quello relativo  al  periodo  d'imposta
          precedente" sono sostituite  dalle  seguenti:  "rispetto  a
          quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente"; 
                  4) il  comma  2-bis  e'  sostituito  dal  seguente:
          "2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per
          il  primo  periodo  d'imposta  e   fino   al   termine   di
          presentazione della dichiarazione di  emersione,  previste,
          rispettivamente, alle lettere a) e b)  del  comma  2,  sono
          trattenute  e  versate  in  un'unica  soluzione,  entro  il
          termine  di  presentazione  della  medesima   dichiarazione
          ovvero, a partire dal predetto termine,  in  sessanta  rate
          mensili, senza interessi"; 
                  5) al comma 2-ter, il primo periodo  e'  sostituito
          dal seguente: "Per le violazioni concernenti  gli  obblighi
          di documentazione, registrazione, dichiarazione  di  inizio
          attivita', commesse nel primo periodo  d'imposta  agevolato
          fino alla data  di  presentazione  della  dichiarazione  di
          emersione, non si applicano le sanzioni  previste  ai  fini
          dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il
          versamento dell'imposta sia  effettuato  entro  il  termine
          previsto per il versamento dovuto  in  base  alla  relativa
          dichiarazione annuale IVA"; 
                  6) al comma 4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque
          ricorrono, sono sostituite  dalle  seguenti:  "30  novembre
          2002"; 
                  7) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
              "4-bis. I lavoratori che  aderiscono  al  programma  di
          emersione   e   che   non   risultano    gia'    dipendenti
          dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo  antecedente
          nonche' per il  triennio  di  emersione,  dal  computo  dei
          limiti numerici di unita' di personale previsti da leggi  e
          contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di
          specifiche  normative  ed  istituti,  ad  eccezione   delle
          disposizioni in  materia  di  licenziamenti  individuali  e
          collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma
          di  emersione  di  cui  al   presente   articolo,   tramite
          sottoscrizione  di  specifico  atto  di  conciliazione,  ha
          efficacia  novativa  del  rapporto  di  lavoro  emerso  con
          effetto dalla data di presentazione della dichiarazione  di
          emersione e produce, relativamente  ai  diritti  di  natura
          retributiva e risarcitoria per il  periodo  pregresso,  gli
          effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411  del
          codice di procedura civile; dalla stessa data si  applicano
          gli istituti economici e normativi previsti  dai  contratti
          collettivi nazionali di lavoro di riferimento."; 
                  8) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
              "7.   Per   intensificare   l'azione    di    contrasto
          all'economia  sommersa,  il   CIPE   definisce   un   piano
          straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002,
          con il quale sono individuate le  priorita'  di  intervento
          coordinato ed  integrato  degli  organi  di  vigilanza  del
          settore. Al fine di acquisire elementi utili all'attuazione
          del piano, l'Agenzia delle entrate invia una  richiesta  di
          informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in
          possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e
          previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di  pubblica
          utilita', dei registri dei beni immobili e dei beni  mobili
          registrati e degli studi  di  settore.  Tale  richiesta  e'
          finalizzata anche all'acquisizione di ulteriori elementi di
          carattere  generale  correlabili  alle  irregolarita'   del
          rapporto di lavoro e non preclude l'adesione  ai  programmi
          di emersione"; 
                b) dopo l'art. 1, e' inserito il seguente: 
              "Art. 1-bis (Emersione progressiva) - 1. In alternativa
          alla  procedura  prevista  dall'art.  1,  gli  imprenditori
          presentano al sindaco del  comune  dove  ha  sede  l'unita'
          produttiva,  entro  il  30   settembre   2002,   un   piano
          individuale di emersione contenente: 
                a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed
          adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa  vigente
          per l'esercizio  dell'attivita',  relativamente  a  materie
          diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo non
          superiore a  diciotto  mesi,  eventualmente  prorogabile  a
          ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze; 
                b) le proposte per il  progressivo  adeguamento  agli
          obblighi previsti dai  contratti  collettivi  nazionali  di
          lavoro in materia di trattamento economico  in  un  periodo
          comunque non superiore al triennio di emersione; 
                c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si
          intende regolarizzare; 
                d) l'impegno a presentare una apposita  dichiarazione
          di emersione successivamente alla approvazione del piano da
          parte del sindaco. 
              2.  Per  la  presentazione  del  piano  individuale  di
          emersione,  gli  imprenditori  che   intendono   conservare
          l'anonimato   possono   avvalersi   delle    organizzazioni
          sindacali  dei  datori  di  lavoro  o  dei   professionisti
          iscritti  agli  albi  dei   dottori   commercialisti,   dei
          ragionieri  e  periti  commerciali  e  dei  consulenti  del
          lavoro, che provvedono alla presentazione del programma  al
          sindaco con l'osservanza di misure idonee ad assicurare  la
          riservatezza dell'imprenditore stesso. 
              3.  Se  il  piano  individuale  di  emersione  contiene
          proposte di adeguamento progressivo alle  disposizioni  dei
          contratti collettivi nazionali  di  lavoro  in  materia  di
          trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al
          parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro
          irregolare, di cui all'art. 78, comma  4,  della  legge  23
          dicembre 1998, n.  448,  e  successive  modificazioni,  ove
          istituita. La commissione esprime il parere entro  quindici
          giorni  dalla  ricezione  della  richiesta;  decorso   tale
          termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5. 
              4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione
          nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo
          quanto stabilito dal  comma  1  dell'art.  1.  Il  prefetto
          esercita la funzione di coordinamento e vigilanza. 
              5. Il sindaco  approva  il  piano  di  emersione  entro
          quarantacinque  giorni  dalla  sua  presentazione,   previe
          eventuali modifiche concordate con l'interessato  o  con  i
          soggetti di cui  al  comma  2,  ovvero  respinge  il  piano
          stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano,  il
          sindaco dispone,  contestualmente,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni vigenti, la prosecuzione dell'attivita'. 
              6.  Il  sindaco  o  l'organo  di   vigilanza   delegato
          verifica, entro sessanta giorni dalla scadenza dei  termini
          fissati, l'avvenuto  adeguamento  o  regolarizzazione  agli
          obblighi  previsti   dalla   normativa   vigente,   dandone
          comunicazione   all'interessato.   L'adeguamento    o    la
          regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti,  come
          avvenuti tempestivamente  e  determinano  l'estinzione  dei
          reati contravvenzionali  e  delle  sanzioni  connesse  alla
          violazione dei predetti obblighi. 
              7. La dichiarazione di emersione e' presentata entro il
          30 novembre 2002  e  produce  gli  altri  effetti  previsti
          dall'art. 1"; 
                c) all'art. 3, comma 1, le parole: "di cui all'art. 1
          e degli altri modelli  di  dichiarazione"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "di cui agli articoli 1  e  1-bis  e  degli
          altri modelli di dichiarazione". 
              2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione
          di emersione prima della data di entrata  in  vigore  della
          legge di  conversione  del  presente  decreto  resta  ferma
          l'applicazione del  regime  di  incentivo  fiscale  per  il
          periodo d'imposta in corso alla data di entrata  in  vigore
          della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi;
          per i medesimi soggetti si  applicano  le  disposizioni  di
          maggiore favore recate  dai  commi  2-bis,  2-ter  e  4-bis
          dell'art. 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con  il
          comma 1, lettera a), del presente articolo. 
              3. Ferma restando l'applicazione  delle  sanzioni  gia'
          previste dalla normativa in vigore, in caso di  impiego  di
          lavoratori subordinati senza  preventiva  comunicazione  di
          instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di
          lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro
          domestico, si applica altresi' la  sanzione  amministrativa
          da  euro  1.500  a  euro  12.000  per  ciascun   lavoratore
          irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di
          lavoro effettivo. L'importo della sanzione e' da euro 1.000
          a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare,  maggiorato
          di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare,  nel
          caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per
          un periodo lavorativo successivo. L'importo delle  sanzioni
          civili connesse all'evasione dei  contributi  e  dei  premi
          riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai  periodi
          precedenti e' aumentato del 50 per cento. 
              4.  Le  sanzioni  di  cui  al  comma  3   non   trovano
          applicazione  qualora,  dagli  adempimenti   di   carattere
          contributivo precedentemente assolti, si evidenzi  comunque
          la volonta' di non occultare il rapporto, anche se trattasi
          di differente qualificazione. 
              5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui
          al  comma  3  provvedono  gli  organi  di   vigilanza   che
          effettuano accertamenti  in  materia  di  lavoro,  fisco  e
          previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto  ai
          sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n.689,  e'
          la  Direzione  provinciale  del   lavoro   territorialmente
          competente.». 
              - Il testo dell'art. 9-bis, comma 2, del  decreto-legge
          1° ottobre 1996, n.  510,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni  urgenti
          in materia di lavori socialmente  utili,  di  interventi  a
          sostegno del reddito e  nel  settore  previdenziale),  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «2. In caso di instaurazione  del  rapporto  di  lavoro
          subordinato e di lavoro  autonomo  in  forma  coordinata  e
          continuativa, anche nella modalita' a  progetto,  di  socio
          lavoratore di cooperativa e di associato in  partecipazione
          con apporto lavorativo, i datori  di  lavoro  privati,  ivi
          compresi quelli agricoli, e  gli  enti  pubblici  economici
          sono tenuti a darne comunicazione  al  Servizio  competente
          nel cui ambito territoriale e' ubicata la  sede  di  lavoro
          entro il giorno antecedente a quello di  instaurazione  dei
          relativi  rapporti,  mediante  documentazione  avente  data
          certa di trasmissione. La  comunicazione  deve  indicare  i
          dati anagrafici del lavoratore, la data di  assunzione,  la
          data di cessazione qualora il  rapporto  non  sia  a  tempo
          indeterminato,  la  tipologia  contrattuale,  la  qualifica
          professionale  e  il  trattamento  economico  e   normativo
          applicato. Nel settore turistico il datore  di  lavoro  che
          non sia in possesso di uno o piu' dati anagrafici  inerenti
          al lavoratore puo'  integrare  la  comunicazione  entro  il
          terzo giorno successivo  a  quello  dell'instaurazione  del
          rapporto di lavoro, purche' dalla comunicazione  preventiva
          risultino   in   maniera   inequivocabile   la    tipologia
          contrattuale e l'identificazione del prestatore di  lavoro.
          La medesima procedura si applica ai tirocini di  formazione
          e di orientamento  e  ad  ogni  altro  tipo  di  esperienza
          lavorativa  ad  essi  assimilata.  Le  Agenzie  di   lavoro
          autorizzate dal Ministero del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno
          del mese successivo alla data di  assunzione,  al  Servizio
          competente nel cui ambito territoriale e' ubicata  la  loro
          sede operativa, l'assunzione, la proroga  e  la  cessazione
          dei lavoratori temporanei assunti nel mese  precedente.  Le
          pubbliche amministrazioni sono tenute a  comunicare,  entro
          il ventesimo  giorno  del  mese  successivo  alla  data  di
          assunzione, di proroga, di trasformazione e di  cessazione,
          al servizio  competente  nel  cui  ambito  territoriale  e'
          ubicata la sede di lavoro,  l'assunzione,  la  proroga,  la
          trasformazione e  la  cessazione  dei  rapporti  di  lavoro
          relativi al mese precedente.». 
              -  Il  testo  dell'art.  36-bis,   comma   7-bis,   del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   2006,   n.   248
          (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto  all'evasione  fiscale),  come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              «7-bis.  L'adozione  dei   provvedimenti   sanzionatori
          amministrativi di  cui  all'art.  3  del  decreto-legge  22
          febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 23 aprile  2002,  n.  73,  relativi  alle  violazioni
          commesse prima della data di entrata in vigore del presente
          decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle entrate  ed
          e' soggetta alle disposizioni del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997,  n.  472,  e  successive  modificazioni,  ad
          eccezione del comma 2 dell'art. 16.».