Art. 4 
 
 
      Metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard 
 
  1. Il fabbisogno standard, per ciascuna funzione fondamentale  e  i
relativi servizi, tenuto conto delle specificita'  dei  comparti  dei
Comuni e delle Province, e' determinato attraverso: 
    a) l'identificazione delle informazioni  e  dei  dati  di  natura
strutturale e contabile  necessari,  acquisiti  sia  da  banche  dati
ufficiali esistenti sia  tramite  rilevazione  diretta  con  appositi
questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche  ai  fini  di
una riclassificazione o integrazione delle informazioni contenute nei
certificati contabili; 
    b) l'individuazione  dei  modelli  organizzativi  e  dei  livelli
quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un  sistema
di indicatori in relazione a  ciascuna  funzione  fondamentale  e  ai
relativi servizi; 
    c) l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di  quelli
piu'  significativi  e  alla  determinazione  degli   intervalli   di
normalita'; 
    d)  l'individuazione  di  un  modello  di  stima  dei  fabbisogni
standard sulla base di criteri di  rappresentativita'  attraverso  la
sperimentazione di diverse tecniche statistiche; 
    e)  la  definizione  di  un  sistema  di  indicatori,  anche   in
riferimento  ai  diversi  modelli  organizzativi  ed  agli  obiettivi
definiti, significativi per  valutare  l'adeguatezza  dei  servizi  e
consentire agli enti locali di migliorarli. 
  2. Il fabbisogno standard puo' essere determinato con riferimento a
ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o ad aggregati
di  servizi,  in  relazione  alla  natura  delle   singole   funzioni
fondamentali e tenendo presenti le esclusioni previste dalla legge  5
maggio 2009, n. 42. 
  3. La metodologia dovra' tener conto delle specificita'  legate  ai
recuperi di efficienza  ottenuti  attraverso  le  unioni  di  Comuni,
ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata. 
  4. Il fabbisogno standard  e'  fissato  anche  con  riferimento  ai
livelli di servizio determinati in base agli  indicatori  di  cui  al
comma 1, lettera e).