Art. 4 
 
                          Principi generali 
 
  1. Al fine di favorire lo sviluppo delle  fonti  rinnovabili  e  il
conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra
Stato  e  Regioni,  degli  obiettivi  di  cui  all'articolo   3,   la
costruzione e l'esercizio di impianti di  produzione  di  energia  da
fonti  rinnovabili  sono  disciplinati  secondo  speciali   procedure
amministrative semplificate, accelerate,  proporzionate  e  adeguate,
sulla  base  delle  specifiche  caratteristiche   di   ogni   singola
applicazione. 
  2. L'attivita' di cui al comma 1 e' regolata, secondo  un  criterio
di proporzionalita': 
    a) dall'autorizzazione unica di cui all'articolo 12  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall'articolo 5
del presente decreto; 
    b) dalla procedura abilitativa semplificata di  cui  all'articolo
6, ovvero 
    c) dalla comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera
di cui all'articolo 6, comma 11. 
  3.  Al  fine  di  evitare  l'elusione  della  normativa  di  tutela
dell'ambiente,  del  patrimonio  culturale,  della  salute  e   della
pubblica incolumita', fermo  restando  quanto  disposto  dalla  Parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282,  per
quanto attiene all'individuazione degli impianti e al  convogliamento
delle emissioni, le Regioni e le  Province  autonome  stabiliscono  i
casi in cui la presentazione di piu' progetti per la realizzazione di
impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima
area o in aree  contigue  sono  da  valutare  in  termini  cumulativi
nell'ambito della valutazione di impatto ambientale. 
  4. I gestori di rete, per la realizzazione  di  opere  di  sviluppo
funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia  prodotta  da  una
pluralita' di impianti non inserite nei  preventivi  di  connessione,
richiedono l'autorizzazione con il procedimento di  cui  all'articolo
16,  salvaguardando  l'obiettivo  di  coordinare  anche  i  tempi  di
sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione. 
  5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti,
e' fatto salvo  quanto  disposto  dall'articolo  182,  comma  4,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. 
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare,  sono  stabilite  specifiche   procedure   autorizzative,   con
tempistica accelerata ed adempimenti  semplificati,  per  i  casi  di
realizzazione di impianti  di  produzione  da  fonti  rinnovabili  in
sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da  fonti
rinnovabili. 
 
          Note all'art. 4: 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  citato
          decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.   387,   come
          modificatodal presente decreto: 
              "Art. 12.  Razionalizzazione  e  semplificazione  delle
          procedure autorizzative. 
              1.  Le  opere  per  la  realizzazione  degli   impianti
          alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le opere  connesse
          e  le  infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
          all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate  ai  sensi
          del comma 3, sono di pubblica utilita' ed indifferibili  ed
          urgenti. 
              2.  Restano  ferme  le  procedure  di  competenza   del
          Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
          controlli di prevenzione incendi. 
              3. La  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  di
          produzione  di  energia  elettrica  alimentati   da   fonti
          rinnovabili, gli  interventi  di  modifica,  potenziamento,
          rifacimento  totale  o  parziale  e   riattivazione,   come
          definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
          e  le  infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
          all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti  ad  una
          autorizzazione unica,  rilasciata  dalla  regione  o  dalle
          province  delegate  dalla  regione,  nel   rispetto   delle
          normative vigenti in materia di  tutela  dell'ambiente,  di
          tutela del paesaggio e  del  patrimonio  storico-artistico,
          che  costituisce,  ove  occorra,  variante  allo  strumento
          urbanistico. A  tal  fine  la  Conferenza  dei  servizi  e'
          convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento
          della domanda di autorizzazione. Resta fermo  il  pagamento
          del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi  3  e  4,
          del testo unico delle disposizioni legislative  concernenti
          le imposte  sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative
          sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
          legislativo  26  ottobre  1995,  n.   504,   e   successive
          modificazioni. Per gli impianti  offshore  l'autorizzazione
          e' rilasciata  dal  Ministero  dei  trasporti,  sentiti  il
          Ministero  dello  sviluppo   economico   e   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
          le modalita' di cui al comma 4 e previa  concessione  d'uso
          del demanio marittimo da parte della  competente  autorita'
          marittima. 
              4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e'  rilasciata  a
          seguito di un  procedimento  unico,  al  quale  partecipano
          tutte le Amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto
          dei  principi  di  semplificazione  e  con   le   modalita'
          stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive
          modificazioni     e     integrazioni.      Il      rilascio
          dell'autorizzazione  costituisce  titolo  a  costruire   ed
          esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato  e
          deve contenere, l'obbligo alla rimessa  in  pristino  dello
          stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a  seguito
          della  dismissione  dell'impianto  o,  per   gli   impianti
          idroelettrici,  l'obbligo  alla  esecuzione  di  misure  di
          reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il  previo
          espletamento,   qualora   prevista,   della   verifica   di
          assoggettabilita'  sul   progetto   preliminare,   di   cui
          all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
          152, e successive modificazioni, il termine massimo per  la
          conclusione  del  procedimento  unico   non   puo'   essere
          superiore a novanta giorni, al  netto  dei  tempi  previsti
          dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152, e successive modificazioni, per  il  provvedimento  di
          valutazione di impatto ambientale. 
              4-bis. Per la realizzazione di  impianti  alimentati  a
          biomassa e per impianti  fotovoltaici,  ferme  restando  la
          pubblica utilita' e le procedure conseguenti per  le  opere
          connesse, il  proponente  deve  dimostrare  nel  corso  del
          procedimento,  e  comunque  prima  dell'autorizzazione,  la
          disponibilita' del suolo su cui realizzare l'impianto. 
              5.   All'installazione   degli   impianti   di    fonte
          rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)
          per  i  quali  non  e'  previsto  il  rilascio  di   alcuna
          autorizzazione, non si applicano le  procedure  di  cui  ai
          commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la  capacita'  di
          generazione sia inferiore  alle  soglie  individuate  dalla
          tabella A allegata al  presente  decreto,  con  riferimento
          alla  specifica  fonte,  si  applica  la  disciplina  della
          denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22  e  23
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6   giugno   2001,   n.   380,   e   successive
          modificazioni. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  d'intesa  con  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, possono essere individuate  maggiori  soglie
          di capacita' di generazione e caratteristiche dei  siti  di
          installazione per  i  quali  si  procede  con  la  medesima
          disciplina della denuncia di inizio attivita'. 
              6. L'autorizzazione non  puo'  essere  subordinata  ne'
          prevedere misure di compensazione a favore delle regioni  e
          delle province. 
              7. Gli impianti di produzione di energia elettrica,  di
          cui all'articolo 2, comma  1,  lettere  b)  e  c),  possono
          essere ubicati anche  in  zone  classificate  agricole  dai
          vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere
          conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
          agricolo, con particolare riferimento  alla  valorizzazione
          delle tradizioni agroalimentari locali, alla  tutela  della
          biodiversita', cosi' come del patrimonio  culturale  e  del
          paesaggio rurale di cui alla legge 5  marzo  2001,  n.  57,
          articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo  18  maggio
          2001, n. 228, articolo 14. 
              8. 
              9. Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano  anche  in  assenza  della  ripartizione  di  cui
          all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
          comma 10. 
              10. In Conferenza unificata, su proposta  del  Ministro
          delle attivita' produttive, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  Ministro
          per i beni e le attivita' culturali, si approvano le  linee
          guida per lo svolgimento del procedimento di cui  al  comma
          3.  Tali  linee  guida  sono  volte,  in  particolare,   ad
          assicurare un  corretto  inserimento  degli  impianti,  con
          specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio.  In
          attuazione  di  tali  linee  guida,  le   regioni   possono
          procedere alla indicazione di aree e siti non  idonei  alla
          installazione  di  specifiche  tipologie  di  impianti.  Le
          regioni adeguano le  rispettive  discipline  entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore delle  linee  guida.
          In caso di mancato adeguamento entro il  predetto  termine,
          si applicano le linee guida nazionali." 
              - si riporta il testo degli articoli 270, 273 ,  282  e
          182, comma 4, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152: 
              "Art.   270.   Individuazione    degli    impianti    e
          convogliamento delle emissioni. 
              1. In sede di  autorizzazione,  l'autorita'  competente
          verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto  e  di
          ciascuna attivita' sono  tecnicamente  convogliabili  sulla
          base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle
          pertinenti prescrizioni dell'Allegato I alla  parte  quinta
          del  presente  decreto  e,  in  tal  caso,  ne  dispone  la
          captazione ed il convogliamento. 
              2. In presenza di  particolari  situazioni  di  rischio
          sanitario o di zone che richiedono una  particolare  tutela
          ambientale, l'autorita' competente dispone la captazione ed
          il convogliamento delle  emissioni  diffuse  ai  sensi  del
          comma 1 anche se la tecnica  individuata  non  soddisfa  il
          requisito della disponibilita'  di  cui  all'articolo  268,
          comma 1, lettera aa), numero 2). 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio, di concerto  con  i  Ministri  delle
          attivita' produttive  e  della  salute,  sono  stabiliti  i
          criteri da utilizzare per la verifica di cui ai commi  1  e
          2. 
              4. Se piu'  impianti  con  caratteristiche  tecniche  e
          costruttive simili, aventi  emissioni  con  caratteristiche
          chimico-fisiche  omogenee  e   localizzati   nello   stesso
          stabilimento sono destinati a specifiche attivita' tra loro
          identiche,  l'autorita'  competente,  tenendo  conto  delle
          condizioni tecniche ed  economiche,  puo'  considerare  gli
          stessi come un unico impianto disponendo il  convogliamento
          ad un solo punto di emissione. L'autorita' competente deve,
          in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un  unico
          impianto ai fini della determinazione dei valori limite  di
          emissione. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  282,
          comma 2. 
              5. In caso di emissioni convogliate o di cui  e'  stato
          disposto il convogliamento, ciascun impianto, deve avere un
          solo punto di emissione, fatto salvo  quanto  previsto  nei
          commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente  previsto  da  altre
          disposizioni  del  presente  titolo,  i  valori  limite  di
          emissione si applicano a ciascun punto di emissione. 
              6.  Ove  non  sia  tecnicamente  possibile,  anche  per
          ragioni di sicurezza, assicurare il rispetto del  comma  5,
          l'autorita' competente puo' consentire un  impianto  avente
          piu' punti di emissione. In tal caso, i  valori  limite  di
          emissione  espressi  come  flusso  di  massa,  fattore   di
          emissione e percentuale sono riferiti  al  complesso  delle
          emissioni   dell'impianto   e    quelli    espressi    come
          concentrazione sono riferiti  alle  emissioni  dei  singoli
          punti. L'autorizzazione puo' prevedere che i valori  limite
          di emissione si  riferiscano  alla  media  ponderata  delle
          emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla
          stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche  omogenee,
          provenienti dai diversi punti di  emissione  dell'impianto;
          in tal caso, il flusso di massa  complessivo  dell'impianto
          non puo' essere superiore a quello  che  si  avrebbe  se  i
          valori limite di emissione si applicassero ai singoli punti
          di emissione. 
              7. Ove opportuno, l'autorita' competente, tenuto  conto
          delle condizioni tecniche ed economiche, puo' consentire il
          convogliamento delle emissioni di piu' impianti  in  uno  o
          piu' punti di emissione comuni,  purche'  le  emissioni  di
          tutti    gli    impianti     presentino     caratteristiche
          chimico-fisiche omogenee. In tal caso a  ciascun  punto  di
          emissione comune si applica il piu' restrittivo dei  valori
          limite di emissione espressi come  concentrazione  previsti
          per i singoli impianti e, se del caso, si prevede un tenore
          di ossigeno di riferimento coerente con i flussi inviati  a
          tale   punto.    L'autorizzazione    stabilisce    apposite
          prescrizioni volte a limitare la diluizione delle emissioni
          ai sensi dell'articolo 269, comma 4, lettera b). 
              8. L'adeguamento alle disposizioni del comma 5  o,  ove
          cio' non sia tecnicamente possibile, alle disposizioni  dei
          commi 6 e 7 e' realizzato entro i tre  anni  successivi  al
          primo  rinnovo  o  all'ottenimento  dell'autorizzazione  ai
          sensi dell'articolo 281, commi 1, 2, 3 o 4, o dell'articolo
          272, comma 3,  ovvero  nel  piu'  breve  termine  stabilito
          dall'autorizzazione. Ai fini dell'applicazione dei commi 4,
          5, 6 e 7 l'autorita' competente  tiene  anche  conto  della
          documentazione   elaborata   dalla   commissione   di   cui
          all'articolo 281, comma 9." 
              "Art. 273. Grandi impianti di combustione. 
              1. L'Allegato II alla parte quinta del presente decreto
          stabilisce, in relazione ai grandi impianti di combustione,
          i valori limite di emissione, inclusi quelli degli impianti
          multicombustibili,  le  modalita'  di  monitoraggio  e   di
          controllo delle emissioni, i criteri per la verifica  della
          conformita' ai  valori  limite  e  le  ipotesi  di  anomalo
          funzionamento o di guasto degli impianti. 
              2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano
          i valori limite di emissione di cui alla parte II,  sezioni
          da 1 a 5, lettera B, e  sezione  6  dell'Allegato  II  alla
          parte quinta del presente decreto. 
              3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al  2006
          i valori limite di emissione di cui alla parte II,  sezioni
          da 1 a 5, lettera A, e  sezione  6  dell'Allegato  II  alla
          parte quinta del presente decreto si  applicano  a  partire
          dal 1° gennaio 2008. Fino a  tale  data  si  applicano  gli
          articoli 3, comma 1, 6, comma 2, e 14, comma 3, nonche' gli
          Allegati 4, 5, 6 e 9 del decreto del Ministro dell'ambiente
          8 maggio 1989. Sono fatti salvi i diversi termini  previsti
          nel suddetto Allegato II. 
              4. Ai grandi impianti di combustione anteriori al  1988
          i valori limite di emissione di cui alla parte II,  sezioni
          da 1 a 5, lettera A, e sezioni 6 e 7 dell'Allegato II  alla
          parte quinta del presente decreto si  applicano  a  partire
          dal 1° gennaio 2008. Fino a tale data si applicano i valori
          limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di
          azoto, le polveri e per i metalli e loro composti  previsti
          dal decreto del Ministro dell'ambiente 12  luglio  1990,  o
          contenuti nelle  autorizzazioni  rilasciate  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,  n.
          203, nonche' le prescrizioni relative alle  anomalie  degli
          impianti di abbattimento stabilite all'Allegato  II,  parte
          A, lettera E, dello stesso  decreto  ministeriale.  Fino  a
          tale data si applicano altresi' i massimali e gli obiettivi
          di  riduzione  delle  emissioni,  fissati  nella  parte   V
          dell'Allegato II alla parte quinta  del  presente  decreto.
          Sono  fatti  salvi  i  diversi  termini  previsti  in  tale
          Allegato II. 
              5. I gestori dei grandi impianti di combustione di  cui
          al  comma  4  possono  essere  esentati   dall'obbligo   di
          osservare i valori limite di emissione previsti dalla parte
          II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e sezione 6  dell'Allegato
          II alla parte quinta del presente decreto, sulla base della
          procedura disciplinata dalla parte I dello stesso  Allegato
          II. 
              6. Ai fini dell'adeguamento degli impianti  di  cui  ai
          commi 3 e 4 ai valori limite di emissione ivi previsti,  il
          gestore,  nell'ambito  della  richiesta  di  autorizzazione
          integrata ambientale, presenta all'autorita' competente una
          relazione tecnica contenente la descrizione  dell'impianto,
          delle tecnologie adottate per  prevenire  l'inquinamento  e
          della qualita' e quantita'  delle  emissioni,  dalla  quale
          risulti il rispetto delle prescrizioni di cui  al  presente
          titolo, oppure un progetto di  adeguamento  finalizzato  al
          rispetto delle medesime. 
              7. Per gli impianti di potenza termica nominale pari  a
          50 MW, la relazione tecnica o il progetto di adeguamento di
          cui al comma 6 devono essere presentati entro il 1°  agosto
          2007 e, in caso  di  approvazione,  l'autorita'  competente
          provvede,  ai  sensi  dell'articolo  269,  a  rinnovare  le
          autorizzazioni in atto. 
              8. In aggiunta a  quanto  previsto  dall'articolo  271,
          comma 14, i valori limite di emissione non si applicano  ai
          grandi  impianti  di  combustione  nei  casi   di   anomalo
          funzionamento previsti dalla parte I dell'Allegato II  alla
          parte quinta  del  presente  decreto,  nel  rispetto  delle
          condizioni ivi previste. 
              9. Se piu' impianti di combustione,  anche  di  potenza
          termica nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati  nello
          stesso  stabilimento  l'autorita'   competente   deve,   in
          qualsiasi caso, considerare tali  impianti  come  un  unico
          impianto ai fini della determinazione della potenza termica
          nominale in base alla quale stabilire i  valori  limite  di
          emissione.  L'autorita'  competente,  tenendo  conto  delle
          condizioni tecniche ed economiche, puo'  altresi'  disporre
          il convogliamento delle emissioni di tali  impianti  ad  un
          solo punto di emissione ed applicare i valori  limite  che,
          in  caso  di  mancato  convogliamento,  si  applicherebbero
          all'impianto piu' recente. 
              10. L'adeguamento alle  disposizioni  del  comma  9  e'
          effettuato    nei    tempi    a    tal    fine    stabiliti
          dall'autorizzazione. 
              11. Nel caso in cui un grande impianto  di  combustione
          sia sottoposto alle modifiche qualificate come  sostanziali
          dalla  normativa  vigente  in  materia  di   autorizzazione
          integrata ambientale,  si  applicano  i  valori  limite  di
          emissione stabiliti nella parte  II,  sezioni  da  1  a  5,
          lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla  parte  quinta
          del presente decreto. 
              12. Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  normativa
          vigente in materia di autorizzazione integrata  ambientale,
          per gli impianti nuovi o in caso di modifiche ai sensi  del
          comma  11,  la  domanda  di  autorizzazione   deve   essere
          corredata da un apposito studio concernente la fattibilita'
          tecnica ed economica della generazione combinata di  calore
          e di elettricita'. Nel caso in cui  tale  fattibilita'  sia
          accertata, anche alla luce di elementi  diversi  da  quelli
          contenuti  nello  studio,  l'autorita'  competente,  tenuto
          conto della situazione del mercato e  della  distribuzione,
          condiziona il rilascio del provvedimento autorizzativo alla
          realizzazione immediata o differita di tale soluzione. 
              13.  Dopo  il  1°  gennaio  2008,  agli   impianti   di
          combustione di potenza termica nominale inferiore a 50MW ed
          agli altri impianti esclusi dal campo di applicazione della
          parte quinta del presente decreto,  facenti  parte  di  una
          raffineria, continuano ad applicarsi,  fatto  salvo  quanto
          previsto   dalla   normativa   vigente   in   materia    di
          autorizzazione integrata ambientale,  i  valori  limite  di
          emissione calcolati, su un intervallo mensile o  inferiore,
          come rapporto ponderato tra la somma delle masse inquinanti
          emesse e la somma dei volumi delle emissioni di  tutti  gli
          impianti della raffineria,  inclusi  quelli  ricadenti  nel
          campo di applicazione del presente articolo. 
              14. In caso di  realizzazione  di  grandi  impianti  di
          combustione  che  potrebbero  arrecare   un   significativo
          pregiudizio all'ambiente di un altro Stato della  Comunita'
          europea,  l'autorita'  competente  informa   il   Ministero
          dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio   per
          l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione  sulla
          valutazione  dell'impatto   ambientale   in   un   contesto
          transfrontaliero, stipulata a Espoo il  25  febbraio  1991,
          ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640. 
              15. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          agli impianti di combustione destinati alla  produzione  di
          energia,   ad   esclusione   di   quelli   che   utilizzano
          direttamente i prodotti di combustione in  procedimenti  di
          fabbricazione. Sono esclusi in particolare: 
              a) gli impianti in cui  i  prodotti  della  combustione
          sono   utilizzati    per    il    riscaldamento    diretto,
          l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli  oggetti
          o dei materiali, come i forni di  riscaldo  o  i  forni  di
          trattamento termico; 
              b) gli impianti  di  postcombustione,  cioe'  qualsiasi
          dispositivo  tecnico  per  la  depurazione   dell'effluente
          gassoso mediante combustione,  che  non  sia  gestito  come
          impianto indipendente di combustione; 
              c) i dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori  di
          craking catalitico; 
              d) i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno
          in zolfo; 
              e) i reattori utilizzati nell'industria chimica; 
              f) le batterie di forni per il coke; 
              g) i cowpers degli altiforni; 
              h)  qualsiasi  dispositivo   tecnico   usato   per   la
          propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile; 
              i) le turbine a gas usate su  piattaforme  off-shore  e
          sugli  impianti  di  rigassificazione   di   gas   naturale
          liquefatto off-shore; 
              l) ; 
              m) gli impianti azionati da motori diesel, a benzina  o
          a gas. 
              16. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          alle turbine a gas autorizzate successivamente  all'entrata
          in vigore della parte quinta  del  presente  decreto.  Alle
          turbine a  gas  autorizzate  precedentemente  si  applicano
          esclusivamente  le  disposizioni   alle   stesse   riferite
          dall'Allegato II alla parte quinta del presente decreto  in
          materia  di  monitoraggio  e  controllo  delle   emissioni,
          nonche'  di   anomalie   e   guasti   degli   impianti   di
          abbattimento." 
              "Art. 282. Campo di applicazione. 
              1.  Il  presente  titolo  disciplina,  ai  fini   della
          prevenzione   e   della    limitazione    dell'inquinamento
          atmosferico, gli impianti  termici  civili  aventi  potenza
          termica nominale inferiore a 3  MW.  Sono  sottoposti  alle
          disposizioni del  titolo  I  gli  impianti  termici  civili
          aventi potenza termica nominale uguale o superiore. 
              2. Un impianto termico civile  avente  potenza  termica
          nominale  uguale  o  superiore  a  3  MW  si  considera  in
          qualsiasi   caso   come   un   unico   impianto   ai   fini
          dell'applicazione delle disposizioni del titolo I." 
              "4.  Nel  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nel
          decreto  legislativo   11   maggio   2005,   n.   133,   la
          realizzazione e  la  gestione  di  nuovi  impianti  possono
          essere  autorizzate  solo  se  il  relativo   processo   di
          combustione  garantisca  un  elevato  livello  di  recupero
          energetico."