Art. 4 Modifiche all'articolo 117 del Codice della strada, in materia di limitazioni nella guida 1. All'articolo 117 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' abrogato; b) al comma 2, le parole: «di categoria B» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria A2, A, B1 e B»; c) al comma 3, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»; d) al comma 5, le parole: «nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida circola oltrepassando i limiti di guida e di velocita' di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 117 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 117 (Limitazioni nella guida). - 1. (abrogato). 2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non e' consentito il superamento della velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. 2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purche' la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. 3. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice. 4. Le limitazioni alla guida e alla velocita' sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121. 5. Il titolare di patente di guida italiana che viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validita' della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».