Art. 4 
 
 
                 Condizioni relative all'allevamento 
 
  1. Le condizioni relative all'allevamento di  suini  devono  essere
conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato I. 
  2.  Le  prescrizioni  contenute  nell'allegato  I  possono   essere
modificate, ove sia necessario, al fine di tenere conto dei progressi
scientifici in materia, secondo  le  procedure  comunitarie  e  fatta
salva l'adozione di misure piu' severe.