Art. 4 
 
 
                         Mutamento del rito 
 
  1. Quando una controversia  viene  promossa  in  forme  diverse  da
quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento
del rito con ordinanza. 
  2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal  giudice,
anche d'ufficio, non oltre la prima  udienza  di  comparizione  delle
parti. 
  3. Quando la controversia  rientra  tra  quelle  per  le  quali  il
presente decreto prevede  l'applicazione  del  rito  del  lavoro,  il
giudice fissa  l'udienza  di  cui  all'articolo  420  del  codice  di
procedura civile e il termine perentorio  entro  il  quale  le  parti
devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti  introduttivi
mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. 
  4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone  che
la causa sia riassunta davanti al  giudice  competente  con  il  rito
stabilito dalle disposizioni del presente decreto. 
  5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono
secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano  ferme
le decadenze e le preclusioni maturate  secondo  le  norme  del  rito
seguito prima del mutamento. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 420 del  Codice  di
          procedura civile: 
              «Art. 420  (Udienza  di  discussione  della  causa).  -
          Nell'udienza fissata per  la  discussione  della  causa  il
          giudice interroga liberamente le parti presenti,  tenta  la
          conciliazione della lite e formula alle parti una  proposta
          transattiva. La mancata comparizione personale delle parti,
          o il rifiuto della proposta transattiva del giudice,  senza
          giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile
          dal giudice ai fini del  giudizio.  Le  parti  possono,  se
          ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni  e
          conclusioni  gia'  formulate  previa   autorizzazione   del
          giudice. 
              Le parti hanno facolta' di farsi  rappresentare  da  un
          procuratore generale o speciale, il  quale  deve  essere  a
          conoscenza dei fatti della causa. La  procura  deve  essere
          conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata
          e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare  o
          transigere la controversia. La  mancata  conoscenza,  senza
          gravi  ragioni,  dei  fatti  della  causa  da   parte   del
          procuratore  e'  valutata  dal  giudice   ai   fini   della
          decisione. 
              Il verbale di  conciliazione  ha  efficacia  di  titolo
          esecutivo. 
              Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene  la
          causa matura per  la  decisione,  o  se  sorgono  questioni
          attinenti alla giurisdizione o alla competenza o  ad  altre
          pregiudiziali la cui decisione puo' definire  il  giudizio,
          il giudice invita le parti  alla  discussione  e  pronuncia
          sentenza   anche   non   definitiva   dando   lettura   del
          dispositivo. 
              Nella stessa udienza ammette  i  mezzi  di  prova  gia'
          proposti dalle parti e quelli  che  le  parti  non  abbiano
          potuto proporre prima,  se  ritiene  che  siano  rilevanti,
          disponendo, con ordinanza resa nell'udienza,  per  la  loro
          immediata assunzione. 
              Qualora cio' non sia possibile,  fissa  altra  udienza,
          non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle  parti,
          ove ricorrano giusti  motivi,  un  termine  perentorio  non
          superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio  per
          il deposito in cancelleria di note difensive. 
              Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a
          norma del quinto comma, la controparte puo' dedurre i mezzi
          di prova che si rendano necessari  in  relazione  a  quelli
          ammessi, con  assegnazione  di  un  termine  perentorio  di
          cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del  precedente
          comma il giudice ammette, se rilevanti, i  nuovi  mezzi  di
          prova  dedotti  dalla  controparte  e  provvede  alla  loro
          assunzione. 
              L'assunzione delle prove  deve  essere  esaurita  nella
          stessa udienza o, in caso  di  necessita',  in  udienza  da
          tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi. 
              Nel caso di chiamata in causa a  norma  degli  articoli
          102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa  una  nuova
          udienza  e  dispone  che,  entro   cinque   giorni,   siano
          notificati al terzo il  provvedimento  nonche'  il  ricorso
          introduttivo  e  l'atto  di  costituzione  del   convenuto,
          osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto  e  sesto
          dell'articolo 415. Il termine massimo entro il  quale  deve
          tenersi  la  nuova  udienza  decorre  dalla  pronuncia  del
          provvedimento di fissazione. 
              Il terzo chiamato deve costituirsi non  meno  di  dieci
          giorni prima dell'udienza fissata, depositando  la  propria
          memoria a norma dell'articolo 416. 
              A tutte le  notificazioni  e  comunicazioni  occorrenti
          provvede l'ufficio. 
              Le udienze di mero rinvio sono vietate.».