Art. 4 
 
Detrazioni per interventi  di  ristrutturazione,  di  efficientamento
       energetico e per spese conseguenti a calamita' naturali 
 
 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) nell'articolo 11,  comma  3,  le  parole:  "15  e  16",  sono
sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis)"; 
     b) nell'articolo 12,  comma  3,  le  parole:  "15  e  16",  sono
sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis)"; 
     c) dopo l'articolo 16, e' aggiunto  il  seguente:  "Art.  16-bis
(Detrazione delle spese per interventi  di  recupero  del  patrimonio
edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) 
 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo  pari  al  36  per  cento
delle spese documentate,  fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle
stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare,  sostenute
ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono  o
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale  sono
effettuati gli interventi: 
     a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  effettuati
sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117,
n. 1), del codice civile; 
     b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3  del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  effettuati
sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi  categoria
catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; 
     c) necessari alla ricostruzione o  al  ripristino  dell'immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non  rientranti
nelle categorie di cui alle lettere  a)  e  b)  del  presente  comma,
sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza; 
     d) relativi alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto
pertinenziali anche a proprieta' comune; 
     e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche,
aventi ad oggetto ascensori e  montacarichi,  alla  realizzazione  di
ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica  e  ogni
altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia  adatto  a  favorire  la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici
di handicap in situazioni di  gravita',  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
     f) relativi all'adozione di misure finalizzate  a  prevenire  il
rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; 
     g)  relativi  alla  realizzazione  di  opere  finalizzate   alla
cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; 
     h)  relativi  alla  realizzazione  di   opere   finalizzate   al
conseguimento  di  risparmi  energetici  con   particolare   riguardo
all'installazione  di  impianti  basati  sull'impiego   delle   fonti
rinnovabili di energia. Le predette opere possono  essere  realizzate
anche in assenza di opere  edilizie  propriamente  dette,  acquisendo
idonea  documentazione  attestante  il  conseguimento   di   risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in materia; 
     i) relativi all'adozione di misure antisismiche con  particolare
riguardo all'esecuzione di opere per la messa in  sicurezza  statica,
in particolare  sulle  parti  strutturali,  per  la  redazione  della
documentazione obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  statica
del  patrimonio  edilizio,  nonche'  per   la   realizzazione   degli
interventi necessari al rilascio della suddetta  documentazione.  Gli
interventi   relativi   all'adozione   di   misure   antisismiche   e
all'esecuzione di opere per la  messa  in  sicurezza  statica  devono
essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici  o  complessi
di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici  e,
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di
progetti unitari e non su singole unita' immobiliari; 
 l) di bonifica dall'amianto  e  di  esecuzione  di  opere  volte  ad
evitare gli infortuni domestici. 
 2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle  di
progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione
delle opere edilizie e alla messa a  norma  degli  edifici  ai  sensi
della legislazione vigente in materia. 
 3. La detrazione di  cui  al  comma  1  spetta  anche  nel  caso  di
interventi   di   restauro   e   risanamento   conservativo   e    di
ristrutturazione  edilizia  di  cui  di  cui  alle  lett.  c)  e   d)
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da  imprese  di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie,
che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei  lavori  alla
successiva alienazione o assegnazione  dell'immobile.  La  detrazione
spetta al successivo acquirente o assegnatario delle  singole  unita'
immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per  cento  del  valore
degli interventi eseguiti, che si assume in misura  pari  al  25  per
cento  del  prezzo  dell'unita'  immobiliare   risultante   nell'atto
pubblico di  compravendita  o  di  assegnazione  e,  comunque,  entro
l'importo massimo di 48.000 euro. 
 4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma  1  realizzati  in
ciascun  anno  consistano  nella  mera  prosecuzione  di   interventi
iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del  limite  massimo
delle spese ammesse a fruire della detrazione si  tiene  conto  anche
delle spese sostenute negli stessi anni. 
 5. Se gli interventi di cui al comma 1  sono  realizzati  su  unita'
immobiliari   residenziali   adibite   promiscuamente   all'esercizio
dell'arte o della professione,  ovvero  all'esercizio  dell'attivita'
commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento. 
 6. La detrazione e' cumulabile con  le  agevolazioni  gia'  previste
sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento. 
 7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti  e  di
pari importo nell'anno  di  sostenimento  delle  spese  e  in  quelli
successivi. 
 8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati
realizzati gli interventi  di  cui  al  comma  1  la  detrazione  non
utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti  periodi
di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona
fisica  dell'unita'  immobiliare.  In  caso  di  decesso  dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede  che  conservi  la  detenzione  materiale  e
diretta del bene. 
 9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle
finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici  18  febbraio
1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  marzo  1998,  n.
60, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante  norme  di
attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27
dicembre 1997, n. 449, in materia  di  detrazioni  per  le  spese  di
ristrutturazione edilizia". 
 10. Con  successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze possono essere stabilite ulteriori  modalita'  di  attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo."; 
     d) nell'articolo 24, comma  3  dopo  le  parole:  "e  i)",  sono
aggiunte le seguenti: ", e dell'articolo 16-bis)". 
 2. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) all'alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 »  sono  sostituite
dalle seguenti: «2010 e 2011»; 
     b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dicembre 2011»; 
     c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dicembre 2011»  e  le  parole:  «giugno  2013»  sono
sostituite dalle seguenti: «giugno 2012». 
 3.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  25   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122. 
 4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,
le parole "31 dicembre 2011"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2012". La detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma  1,
lettera h), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
come  modificato  dal  presente  articolo,  si  applica  alle   spese
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
 5. Le disposizioni del presente articolo entrano  in  vigore  il  1°
gennaio 2012.