Art. 4 
 
 
              Missioni connesse con gli impegni europei 
 
  1. La disposizione del quinto periodo del comma 12 dell'articolo  6
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni,  non  si  applica  alle  missioni  indispensabili   ad
assicurare la partecipazione  a  riunioni  nell'ambito  dei  processi
decisionali dell'Unione europea e degli organismi  internazionali  di
cui l'Italia e' parte, nonche' alle missioni  nei  Paesi  beneficiari
degli aiuti erogati da parte dei  medesimi  organismi  e  dell'Unione
europea. 
  2. All'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle  risorse
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 4: 
              Il testo dell'articolo 6, comma 12, del  decreto  legge
          11 maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125,
          S.O. convertito con legge 30 luglio 201, n. 122, pubblicata
          nella Gazz. Uff.  30  luglio  2010,  n.  176,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              "Art.  6.   (Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi). 
              (Omissis). 
              12.  A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per missioni, anche all'estero, con esclusione  delle
          missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
          missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
          personale di magistratura, nonche' di  quelle  strettamente
          connesse ad accordi  internazionali  ovvero  indispensabili
          per assicurare la partecipazione a riunioni presso  enti  e
          organismi  internazionali   o   comunitari,   nonche'   con
          investitori  istituzionali  necessari  alla  gestione   del
          debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009.  Gli  atti  e   i
          contratti posti in essere in violazione della  disposizione
          contenuta   nel   primo   periodo   del   presente    comma
          costituiscono   illecito   disciplinare    e    determinano
          responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito  dal
          presente comma puo' essere superato  in  casi  eccezionali,
          previa  adozione  di  un  motivato  provvedimento  adottato
          dall'organo di vertice dell'amministrazione, da  comunicare
          preventivamente agli organi di controllo ed agli organi  di
          revisione dell'ente. Il presente comma non si applica  alla
          spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi  e
          a quella effettuata  dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca con risorse derivanti da finanziamenti  dell'Unione
          europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto le diarie per  le
          missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.
          248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non  si
          applica alle missioni internazionali di  pace  e  a  quelle
          comunque effettuate dalle Forze  di  polizia,  dalle  Forze
          armate e dal Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Con
          decreto del Ministero degli affari esteri di  concerto  con
          il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate
          le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di
          vitto e alloggio per il  personale  inviato  all'estero.  A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto gli articoli 15 della legge 18  dicembre  1973,  n.
          836 e 8 della legge 26  luglio  1978,  n.  417  e  relative
          disposizioni di attuazione, non si applicano  al  personale
          contrattualizzato di cui  al  D.Lgs.  n.  165  del  2001  e
          cessano di avere effetto  eventuali  analoghe  disposizioni
          contenute nei contratti collettivi. 
              (Omissis)."