Art. 4 Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il rispetto della normativa dell'Unione europea e la tutela dell'unita' giuridica e dell'unita' economica dell'ordinamento, svolgendo le seguenti funzioni: a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su segnalazione dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, le disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della concorrenza; b) assegna all'ente interessato un congruo termine per rimuovere i limiti alla concorrenza; c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone al Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131; 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio puo' formulare richieste di informazioni a privati e enti pubblici. 3. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente.