Art. 4 
 
 
Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni  e  negli
                             enti locali 
 
  1.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in   attuazione
dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il  rispetto
della normativa dell'Unione europea e la tutela dell'unita' giuridica
e  dell'unita'  economica  dell'ordinamento,  svolgendo  le  seguenti
funzioni: 
    a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su
segnalazione dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del  Mercato,
le disposizioni contrastanti con la  tutela  o  la  promozione  della
concorrenza; 
    b) assegna all'ente interessato un congruo termine per  rimuovere
i limiti alla concorrenza; 
    c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone
al Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi  di  cui
all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131; 
  2. Nell'esercizio delle funzioni di cui  al  comma  precedente,  la
Presidenza del Consiglio puo' formulare richieste di  informazioni  a
privati e enti pubblici. 
  3. Le attivita' di cui al presente  articolo  sono  svolte  con  le
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a
legislazione vigente.