Art. 4 
 
 
      Semplificazione della documentazione di impatto acustico 
 
  1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui
all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n.  447,
le attivita' a bassa  rumorosita'  elencate  nell'Allegato  B,  fatta
eccezione per l'esercizio di ristoranti,  pizzerie,  trattorie,  bar,
mense,  attivita'  ricreative,   agroturistiche,   culturali   e   di
spettacolo,  sale  da  gioco,  palestre,  stabilimenti  balneari  che
utilizzino   impianti   di   diffusione   sonora   ovvero    svolgano
manifestazioni ed eventi con  diffusione  di  musica  o  utilizzo  di
strumenti musicali. In tali casi  e'  fatto  obbligo  di  predisporre
adeguata documentazione di previsione di impatto  acustico  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.  Resta
ferma la facolta' di  fare  ricorso  alla  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 8, comma 5,  della  legge
26 ottobre 1995, n.  447,  ove  non  vengano  superati  i  limiti  di
emissione di rumore di cui al comma 2. 
  2. Per le attivita' diverse da quelle indicate nel comma 1  le  cui
emissioni di rumore non  siano  superiori  ai  limiti  stabiliti  dal
documento di classificazione  acustica  del  territorio  comunale  di
riferimento ovvero, ove questo non  sia  stato  adottato,  ai  limiti
individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  in
data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3
e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, puo' essere  resa  mediante
dichiarazione  sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 
  3. In tutti i casi in cui  le  attivita'  comportino  emissioni  di
rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione
acustica del territorio comunale di riferimento  ovvero,  ove  questo
non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri in data 14 novembre 1997, e' fatto obbligo di presentare  la
documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre
1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  8  della  citata
          legge n. 447 del 1995: 
              «Art. 8. (Disposizioni in materia di impatto  acustico)
          -  1.  I  progetti  sottoposti  a  valutazione  di  impatto
          ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986,
          n. 349 , ferme restando le prescrizioni di cui  ai  decreti
          del Presidente del Consiglio dei ministri 10  agosto  1988,
          n. 377 , e successive modificazioni, e  27  dicembre  1988,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  4  del  5  gennaio
          1989, devono essere redatti in conformita' alle esigenze di
          tutela   dall'inquinamento   acustico   delle   popolazioni
          interessate. 
              2. Nell'ambito delle  procedure  di  cui  al  comma  1,
          ovvero su  richiesta  dei  comuni,  i  competenti  soggetti
          titolari dei  progetti  o  delle  opere  predispongono  una
          documentazione   di   impatto   acustico   relativa    alla
          realizzazione,  alla  modifica  o  al  potenziamento  delle
          seguenti opere: 
                a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; 
                b)  strade  di  tipo  A   (autostrade),   B   (strade
          extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie),
          D (strade urbane  di  scorrimento),  E  (strade  urbane  di
          quartiere) e F (strade locali), secondo la  classificazione
          di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992,  n.  285  ,  e  successive
          modificazioni; 
                c) discoteche; 
                d) circoli  privati  e  pubblici  esercizi  ove  sono
          installati macchinari o impianti rumorosi; 
                e) impianti sportivi e ricreativi; 
                f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto  collettivo
          su rotaia. 
              3.  E'  fatto  obbligo  di  produrre  una   valutazione
          previsionale del clima acustico delle aree interessate alla
          realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: 
                a) scuole e asili nido; 
                b) ospedali; 
                c) case di cura e di riposo; 
                d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; 
                e)  nuovi  insediamenti  residenziali  prossimi  alle
          opere di cui al comma 2. 
              3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al  coordinamento
          degli strumenti urbanistici di  cui  alla  lettera  b)  del
          comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti  a  civile
          abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attivita'  edilizia
          ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione
          acustica  e'  sostituita  da  una  autocertificazione   del
          tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti  di
          protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica
          di riferimento. 
              4. Le domande per il rilascio di  concessioni  edilizie
          relative a nuovi  impianti  ed  infrastrutture  adibiti  ad
          attivita' produttive, sportive e ricreative e a  postazioni
          di servizi commerciali  polifunzionali,  dei  provvedimenti
          comunali che  abilitano  alla  utilizzazione  dei  medesimi
          immobili ed infrastrutture, nonche' le domande di licenza o
          di autorizzazione  all'esercizio  di  attivita'  produttive
          devono  contenere  una  documentazione  di  previsione   di
          impatto acustico. 
              5. La documentazione di cui ai  commi  2,  3  e  4  del
          presente articolo e' resa, sulla base dei criteri stabiliti
          ai sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  lettera  l),  della
          presente legge, con le  modalita'  di  cui  all'articolo  4
          della L. 4 gennaio 1968, n. 15. 
              6.  La  domanda  di   licenza   o   di   autorizzazione
          all'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al  comma  4  del
          presente articolo, che si prevede possano  produrre  valori
          di  emissione  superiori  a  quelli  determinati  ai  sensi
          dell'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  deve  contenere
          l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare
          le  emissioni  sonore  causate   dall'attivita'   o   dagli
          impianti. La relativa documentazione  deve  essere  inviata
          all'ufficio competente per l'ambiente del  comune  ai  fini
          del rilascio del relativo nulla-osta.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          14 novembre 1997, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
          dicembre 1997, n. 280, S.O.