Art. 4 
 
 
                    Modificazioni al libro quarto 
            del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 621, comma 2, lettera a), le parole: «in tempo di
pace» sono soppresse; 
    b) all'articolo 628, comma 1, lettere g), h) ed  i),  le  parole:
«le armi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «l'Arma
dei trasporti e dei materiali»; 
    c) al comma 4  dell'articolo  633  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti: «, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 705 e 709»; 
    d) all'articolo 641, comma 1, le parole: «a cura  dei  rispettivi
centri di selezione e reclutamento» sono sostituite  dalle  seguenti:
«in base alle norme per  l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare previste  dal  regolamento.  A  tale  fine,  possono  essere
impiegati anche ufficiali periti selettori in possesso  di  specifica
qualifica conferita a cura della competente struttura  del  Ministero
della difesa, previo superamento di apposito corso»; 
    e) all'articolo 653, il comma 3 e' abrogato; 
    f) all'articolo 682, comma 1, le parole: «e' tratto dagli allievi
delle rispettive scuole sottufficiali.  Gli  allievi  sono  reclutati
tramite concorsi banditi con decreto ministeriale e  contraggono  una
ferma biennale» sono sostituite dalle  seguenti:  «reclutato  tramite
concorso pubblico contrae una ferma biennale ed e' immesso  in  ruolo
al superamento del corso di formazione previsto all'articolo 760»; 
    g) all'articolo  701,  comma  1,  la  parola:  «quadriennali»  e'
sostituita dalla seguente: «quadriennale»; 
    h) all'articolo 707, il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Gli  aspiranti  agli   arruolamenti   volontari   di   cui
all'articolo 706 devono possedere i seguenti requisiti: 
        a) non aver superato il ventiseiesimo anno di eta'; il limite
di eta' e' elevato a ventotto anni  per  i  giovani  che  hanno  gia'
prestato servizio militare; 
        b)  diploma  di  licenza  conclusiva  del  primo   ciclo   di
istruzione; 
        c) non trovarsi in situazioni comunque  non  compatibili  con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.»; 
    i) all'articolo 709, comma 1, le  parole:  «della  vacanza»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle vacanze»; 
    l) all'articolo 711, comma 1: 
      1) alla lettera a), le parole: «al momento dell'incorporazione»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al  31  dicembre  dell'anno   di
ammissione alla scuola militare,»; 
      2) alla lettera b), prima delle parole: «sono in possesso» sono
anteposte le seguenti: «alla data di effettiva ammissione alla scuola
militare,»; 
    m) l'articolo 718 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 718 (Ammissione ai corsi di militari stranieri). - 1.  Il
Ministro della difesa e' autorizzato ad ammettere personale  militare
straniero a frequentare corsi presso istituti, scuole  e  altri  enti
militari, con le modalita' di cui all'articolo 573.»; 
    n) all'articolo  723,  comma  3,  lettera  a),  dopo  la  parola:
«marescialli» sono inserite le seguenti: «o dal ruolo dei sergenti»; 
    o) all'articolo 759, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
      «2. Il Capo di stato maggiore di Forza armata  ha  facolta'  di
disporre modifiche  alle  assegnazioni  di  cui  al  comma  1  se  le
attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o  le
esigenze di servizio lo richiedono. Per gli allievi marescialli della
Marina  militare  i  provvedimenti  sono  adottati  dalla   Direzione
generale per il personale militare. 
      3. Per i sottufficiali, i  graduati  e  i  militari  di  truppa
dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, il Capo di  stato
maggiore di Forza armata, in relazione alle esigenze di servizio,  ha
facolta' di disporre di autorita' o a domanda cambi di categoria,  di
specializzazione,   di   specialita',   ovvero   la   perdita   delle
specializzazioni o degli incarichi tecnici,  prevedendo  altresi'  le
necessarie riqualificazioni. Per il medesimo personale  della  Marina
militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione  generale  per
il personale militare.»; 
    p) all'articolo 763, al comma 1, dopo le parole: «di rinvio» sono
inserite le seguenti: «, espulsione»; 
    q) all'articolo 768, comma 1, lettera d),  le  parole:  «armi  o»
sono soppresse; 
    r)  all'articolo  792,  comma  2,  le  parole:  «appartenente  al
medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «stabilito per ciascun»; 
    s) all'articolo 811, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. All'interno di ciascun ruolo della Marina militare: 
        a) gli ufficiali possono essere ripartiti in  specialita'  ai
fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio; 
        b) i sottufficiali, i graduati e i  militari  di  truppa  del
Corpo degli equipaggi militari marittimi  (CEMM)  sono  distinti  per
categorie e specialita' e le relative procedure per l'avanzamento  al
grado superiore si effettuano distintamente nell'ambito  di  ciascuna
categoria e specialita'.»; 
    t) all'articolo 826: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi
sul  lavoro,  sulla  previdenza  e  sull'assistenza   sociale,   sono
assegnati al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  i
seguenti militari  dell'Arma  dei  carabinieri,  per  un  contingente
complessivo di 506 unita',  di  cui  463  in  soprannumero  ai  ruoli
organici dei rispettivi gradi o ruoli: 
          a) colonnelli: 1; 
          b) tenenti colonnelli/maggiori: 5; 
          c) capitani: 1; 
          d) ispettori: 170; 
          e) sovrintendenti: 159; 
          f) appuntati e carabinieri: 170.»; 
        2) al comma 2,  le  parole:  «Il  contingente  dell'Arma  dei
carabinieri,  per  le  esigenze  di   cui   al   comma   1,   ammonta
complessivamente a 503 unita',  di  cui  81»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unita'»; 
    u) al comma 2 dell'articolo 830 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «L'impiego del contingente e' disciplinato mediante apposita
convenzione stipulata tra il Ministro della difesa e  il  Governatore
della Banca d'Italia.»; 
    v) all'articolo 879, comma 2, la parola: «Ministro» e' sostituita
dalla seguente: «Ministero»; 
    z) all'articolo 881, comma 5, le parole: «previsti in materia  di
provvidenze per le vittime del terrorismo di cui  all'articolo  1904»
sono sostituite dalle seguenti: «di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni»; 
    aa) all'articolo 882, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il  servizio  permanente  effettivo  e'  la  posizione  del
militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, e' provvisto
di  rapporto  d'impiego  in  base  alle  disposizioni  del   presente
codice.»; 
    bb) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera i),  e'  aggiunta,
in fine, la seguente: 
      «i-bis) applicazione dell'articolo 26 della  legge  4  novembre
2010, n. 183.»; 
    cc) all'articolo 904, comma 1, le parole: «dell'articolo 1  della
legge 12 dicembre 1966, n.  1078,  e  dell'articolo  81  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e
dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156»; 
    dd) all'articolo 906, comma 1, alinea, dopo  la  parola:  «salvo»
sono inserite le seguenti:  «un  contingente  pari  al  numero  delle
posizioni ricoperte presso enti, comandi e unita'  internazionali  ai
sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con  decreto  annuale
del Ministro della difesa e salvo»; 
    ee) all'articolo 909: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2.  Sono  esclusi  dal  provvedimento  di  collocamento   in
aspettativa: 
          a) il Capo di stato maggiore della difesa; 
          b) i Capi di stato maggiore di Forza armata; 
          c) il Segretario generale del Ministero della difesa; 
          d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 
          e) il  Comandante  generale  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza; 
          f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali  di
cui al  presente  comma,  che  ricoprono  incarichi  di  livello  non
inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o  enti
internazionali.»; 
      2) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «In
ogni caso, agli  ufficiali  che  cessano  a  qualsiasi  titolo  dalla
posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici
di cui all'articolo 1076, comma 1, sempreche'  risultino  valutati  e
giudicati idonei.»; 
    ff)  all'articolo  911,  il  secondo  periodo  del   comma 1   e'
sostituito dal seguente: «Si applica  l'articolo  2  della  legge  13
agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni.»; 
    gg) l'articolo 912 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  912  (Durata  dell'aspettativa).  -  1.  I  periodi   di
aspettativa per infermita' e per motivi privati non possono  superare
cumulativamente la durata di due anni in  un  quinquennio,  anche  in
caso di trasferimento dall'una all'altra aspettativa.»; 
    hh) al titolo V, capo III: 
      1) dopo la sezione V, e' inserita la seguente: 
 
                           «Sezione V-bis 
 
 
                     Riammissione in servizio»; 
 
      2) dopo l'articolo 935, e' inserito il seguente: 
        «Art. 935-bis (Norma di rinvio). - 1. Al  personale  militare
si applicano l'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, l'articolo 2, commi 1, 4  e  6,  del  decreto-legge  16
marzo 2004, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
maggio 2004, n. 126, e successive modificazioni, l'articolo 2,  comma
32, del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.  225,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.»; 
    ii) all'articolo 939, comma 2, le parole: «collocati in  congedo»
sono soppresse; 
    ll) all'articolo 957, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il proscioglimento dalla ferma e' disposto, oltre  che  per
le cause previste per il personale  in  servizio  permanente  di  cui
all'articolo 923, comma 1, lettere i), l) ed m), nei seguenti casi: 
        a) domanda presentata dall'interessato; 
        b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco; 
        c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per  l'abuso
di alcool, per l'uso, anche saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
        d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di
convalescenza; 
        e) motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1357, comma 1,
lettera c); 
        f)         perdita         permanente          dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, salvo quanto
previsto dall'articolo 955; 
        g) scarso rendimento di cui all'articolo 960.»; 
    mm) al comma 1 dell'articolo  970  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «entro il quarantacinquesimo anno di eta'»; 
    nn) all'articolo 981, comma 2, la lettera d) e' sostituita  dalla
seguente: «d) articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre  2011,
n. 159;»; 
    oo)  all'articolo  1008,  comma  1,  lettera   b),   le   parole:
«dell'art.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo»; 
    pp) all'articolo 1014, comma 3: 
      1) dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le
seguenti: «di personale non dirigente»; 
      2) dopo le parole: «ferme contratte» sono inserite le seguenti:
«anche al termine o durante le rafferme»; 
    qq) all'articolo 1038, comma 1, lettera  c),  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, nonche' dal Sottocapo di stato  maggiore
della Marina e dal Capo dell'ufficio  generale  del  personale  della
Marina, ove non compresi nei suddetti ammiragli  e  in  possesso  del
grado di ammiraglio di squadra»; 
    rr) all'articolo 1039, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: 
      b) dai quattro generali di squadra aerea piu' anziani in  ruolo
che non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e che hanno svolto
le funzioni di Sottocapo di stato  maggiore  dell'Aeronautica  o  che
sono o sono stati preposti a comandi di grande unita' ovvero ad  alto
comando  di  vertice  nei  settori  operativo,  tecnico  logistico  o
addestrativo,   nonche'   dal    Sottocapo    di    stato    maggiore
dell'Aeronautica ove non compreso nei predetti generali e in possesso
del grado di generale squadra aerea;»; 
    ss) all'articolo 1053: 
      1) al comma  2,  dopo  le  parole:  «tenenti  colonnelli»  sono
inserite le seguenti: «e corrispondenti»; 
      2) al comma 3: 
        2.1) dopo la parola: «capitani» sono inserite le seguenti: «e
corrispondenti»; 
        2.2) dopo la parola: «speciali» sono  inserite  le  seguenti:
«dell'Esercito italiano, della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare»; 
    tt) all'articolo 1076, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si  applicano,  con  le
stesse  modalita',   a   favore   degli   ufficiali   che,   divenuti
permanentemente inabili al servizio  incondizionato  o  deceduti  per
ferite, lesioni o infermita'  provenienti  da  causa  di  servizio  o
riportate o aggravate per causa di servizio di  guerra,  cessano  dal
servizio  nell'anno  in  cui,  pur   avendo   maturato   l'anzianita'
necessaria per  essere  compresi  nelle  aliquote  di  ruolo  per  la
formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi  per
non avere  raggiunto  le  condizioni  di  scrutinio,  previste  dalle
disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa
di servizio.»; 
    uu) all'articolo 1082, comma 2, le parole:  «dei  ruoli  normali»
sono soppresse; 
    vv) all'articolo 1097, comma 1: 
      1) alla lettera a), le  parole:  «,  secondo  quanto  stabilito
dall'» sono sostituite dalle seguenti: «per gli  ufficiali  dell'Arma
dei carabinieri e nel caso di cui all'»; 
      2) alla lettera b), dopo la parola: «maggiore,», sono  inserite
le seguenti: «esclusi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,»; 
    zz) all'articolo 1099, comma 2, le parole: «, che sono stati  per
almeno due anni provvisti d'incarico» sono soppresse; 
    aaa) l'articolo 1193 e' abrogato; 
    bbb) all'articolo 1229: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Gli anni di anzianita' minima nel  grado,  richiesta  per
l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a  scelta,
sono i seguenti: 
          a) tenente colonnello: 
  1) 5 anni, per la 1^  aliquota  di  valutazione,  che  comprende  i
tenenti colonnelli con 5 e 6 anni di anzianita' nel grado; 
  2) 7 anni, per la 2^  aliquota  di  valutazione,  che  comprende  i
tenenti colonnelli con 7, 8 e 9 anni di anzianita' nel grado; 
  3) 13 anni, per la 3^ aliquota  di  valutazione,  che  comprende  i
tenenti colonnelli con anzianita' di grado  pari  o  superiore  a  13
anni; 
          b) colonnello: 6 anni; 
          c) generale di brigata: 4 anni; 
          d) generale di divisione: 3 anni.»; 
      2) al comma 2, lettera c), il numero:  «9»  e'  sostituito  dal
seguente: «7»; 
    ccc) all'articolo 1232, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Le promozioni annuali a  scelta  al  grado  superiore  sono
cosi' determinate: 
        a) 14 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di
valutazione; 
        b) 10 o 11  da  attribuire  a  tenenti  colonnelli  della  2^
aliquota di valutazione con ciclo di due anni, a partire dal 2003: 10
promozioni nel primo anno; 11 promozioni nel secondo anno; 
        c) 5 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota  di
valutazione; 
        d) 8 o 7 da attribuire a colonnelli con ciclo di due anni,  a
partire dal 2005: 8 promozioni  nel  primo  anno;  7  promozioni  nel
secondo anno; 
        e) 4 o 3 da attribuire a generale di brigata con ciclo di tre
anni, a partire dal 2004: 4 promozioni nel primo e nel terzo anno;  3
promozioni nel secondo anno; 
        f) 2 o 3 da attribuire a generale di divisione con  ciclo  di
quattro anni, a partire dal 2006: 2 promozioni nel primo,  secondo  e
terzo anno; 3 promozioni nel quarto anno.»; 
    ddd) all'articolo 1234: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. L'anzianita' minima  nel  grado  di  tenente  colonnello,
richiesta  per  l'inserimento  degli   ufficiali   nell'aliquota   di
valutazione a scelta, e' di anni 7.»; 
        2) al comma 2, lettera c), il numero: «12» e' sostituito  dal
seguente: «10»; 
    eee) all'articolo 1236, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il numero  delle  promozioni  annuali  a  scelta  al  grado
superiore, da attribuire ai tenenti colonnelli, e' determinato  in  7
unita'.»; 
    fff)  all'articolo  1264,  comma  2,  lettera  a),   la   parola:
«maggiore:» e' soppressa; 
    ggg) all'articolo 1302, comma 1, dopo le parole: «di  idoneita',»
sono inserite le seguenti: «i caporali o gradi corrispondenti»; 
    hhh) all'articolo 1342, comma 2, dopo la  parola:  «articoli»  la
parola: «articolo» e' soppressa; 
    iii) all'articolo 1359: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il  richiamo  non
da'   luogo   a   trascrizione   nella    documentazione    personale
dell'interessato ne' a particolari forme di comunicazione  scritta  o
pubblicazione.»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  Si  tiene  conto
del  richiamo,  limitatamente  al   biennio   successivo   alla   sua
inflizione, esclusivamente ai fini della recidiva nelle mancanze  per
le quali puo' essere inflitta la sanzione del rimprovero.»; 
    lll) all'articolo 1361 comma 1, lettera  b),  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «gia' sanzionate con il rimprovero»; 
    mmm) all'articolo 1369, comma 2, dopo la parola: «Ministro»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  ovvero  l'autorita'  militare   da   lui
delegata,»; 
    nnn) all'articolo 1373, comma 1, dopo le parole:  «a  seguito  di
autotutela» sono inserite le seguenti: «, anche contenziosa»; 
    ooo) all'articolo 1378, comma 1: 
      1) all'alinea, la parola: «militari» e' soppressa; 
      2) alla lettera a), il numero 3) e'  sostituito  dal  seguente:
«3) militari corresponsabili appartenenti alla stessa  Forza  armata,
ma dipendenti da autorita' diverse;»; 
      3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) al  Capo  di
stato maggiore della difesa, nell'area di competenza,  nei  confronti
del personale militare dipendente;»; 
      4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) ai  Capi  di
stato maggiore, sul personale militare in servizio presso  reparti  e
uffici dei rispettivi stati maggiori e organismi  centrali  di  Forza
armata;»; 
      5)  la  lettera  f)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «f)   ai
rispettivi comandanti di Forza armata, di livello gerarchico  pari  a
generale di corpo d'armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali,
i sottufficiali e i volontari in servizio  dell'Esercito  italiano  e
dell'Aeronautica militare, nonche' agli alti comandanti della  Marina
militare, per  gli  ufficiali,  i  sottufficiali  e  i  volontari  in
servizio della Marina militare; ai comandanti territoriali di livello
gerarchico pari a generale di corpo d'armata e  gradi  corrispondenti
competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato  se  in
congedo;»; 
      6)  la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «g)   al
comandante militare competente a provvedere per  il  sottufficiale  o
per il militare di truppa piu' elevato in grado o piu' anziano, se vi
e' corresponsabilita' tra sottufficiali o i militari di truppa  della
stessa Forza armata  dipendenti  da  comandanti  militari  diversi  o
residenti in territori di competenza di diversi  comandanti  militari
territoriali, tra quelli sopra considerati;»; 
    ppp) all'articolo 1380, comma 3: 
      1) alla lettera e) le parole: «gli ufficiali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «i militari»; 
      2) alla lettera l) la parola: «consiglio» e'  sostituita  dalla
seguente: «commissione»; 
    qqq) all'articolo 1398, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il procedimento disciplinare deve essere  instaurato  senza
ritardo: 
        a) dalla conoscenza dell'infrazione; 
        b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale; 
        c) ovvero dal  provvedimento  irrevocabile  che  conclude  il
processo penale; 
        d) ovvero dal rinvio degli atti al  comandante  di  corpo  al
termine di inchiesta formale.»; 
    rrr)  all'articolo  1440,  comma  1,  la  parola:  «medaglia»  e'
sostituita dalla seguente: «medaglie»; 
    sss) all'articolo 1454, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Fatti salvi i riconoscimenti  in  favore  dei  partecipanti
alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti,  insigniti  dell'Ordine
di Vittorio Veneto e iscritti nell'apposito Albo, la croce al  merito
di guerra e' concessa a coloro che  hanno  tenuto  nello  svolgimento
delle operazioni belliche, terrestri, marittime o aeree, una condotta
militare che li rende degni di pubblico encomio.»; 
    ttt) all'articolo 1464, il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
      «l. Nel regolamento sono disciplinate le seguenti ricompense: 
        a) medaglia al merito di lungo comando; 
        b) medaglia d'onore per lunga navigazione; 
        c) medaglia di lunga navigazione aerea; 
        d) croce per anzianita' di servizio; 
        e) distintivo d'onore per mutilati e feriti di guerra; 
        f) distintivo d'onore per i genitori dei caduti in guerra; 
        g) distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra; 
        h) distintivo d'onore per mutilati in servizio; 
        i) distintivo d'onore per deceduti in servizio; 
        l) distintivo d'onore per feriti in servizio; 
        m) distintivo d'onore dei Volontari della  liberta'  previsto
dal decreto luogotenenziale  3  maggio  1945,  n.  350,  concesso  ai
militari deportati nei campi  di  concentramento  tedeschi  dopo  1'8
settembre 1943, che rinunciarono alla liberazione e, non collaborando
comunque volontariamente ne' con  i  tedeschi  ne'  con  i  fascisti,
contribuirono alla lotta di Resistenza.»; 
    uuu) all'articolo 1472, comma 1, le  parole:  «,  di  servizio  o
collegati al» sono sostituite dalle seguenti: «o di»; 
    vvv) all'articolo 1483, comma 2: 
      a) le parole:  «di  cui  all'articolo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «che  si  trovino  nelle  condizioni  di  cui  al  comma  2
dell'articolo»; 
      b) le parole: «, sindacati » sono soppresse; 
    zzz) all'articolo 1502, comma 8, lettera b), le parole:  «lettere
b), c), d), e) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «con  esclusione
del caso di domanda presentata dall'interessato»; 
    aaaa) all'articolo 1515: 
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
archivisti»; 
      2) al comma 1, le parole: «degli orchestrali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dei musicisti»; 
    bbbb) all'articolo 1516, comma 2, la parola: «La»  e'  sostituita
dalla seguente: «Le»; 
    cccc) al comma 2 dell'articolo 1524  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Per particolari discipline sportive  indicate  dal
bando di  concorso,  i  limiti  minimo  e  massimo  di  eta'  per  il
reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate sono
fissati, rispettivamente, in  diciassette  e  trentacinque  anni.  Il
personale reclutato ai sensi del presente articolo  non  puo'  essere
impiegato in attivita' operative fino al compimento del  diciottesimo
anno di eta'.». 
 
          Note all'art. 4: 
              Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  621  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 621. (Acquisto dello stato di militare) -  1.  E'
          militare il cittadino che presta servizio armato  a  difesa
          della Patria, nella posizione di  servizio  o  in  congedo,
          secondo quanto stabilito dalle norme del presente codice. 
              2. Il servizio e' prestato: 
              a) su base volontaria; 
              b) anche su base  obbligatoria,  al  verificarsi  delle
          condizioni e  nei  limiti  stabiliti  dal  libro  VIII  del
          presente codice. 
              3. - 6. (Omissis).". 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  628  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 628 (Successione e corrispondenza dei gradi degli
          ufficiali) - 1. La  successione  e  la  corrispondenza  dei
          gradi degli ufficiali  sono  cosi'  determinate  in  ordine
          crescente: 
              a) sottotenente: guardiamarina per la Marina militare; 
              b) tenente: sottotenente  di  vascello  per  la  Marina
          militare; 
              c)  capitano:  tenente  di  vascello  per   la   Marina
          militare; 
              d)  maggiore:  capitano  di  corvetta  per  la   Marina
          militare; 
              e) tenente  colonnello:  capitano  di  fregata  per  la
          Marina militare; 
              f) colonnello:  capitano  di  vascello  per  la  Marina
          militare; 
              g) generale di brigata: brigadiere generale per  l'Arma
          dei  trasporti  e  dei  materiali  e  i   corpi   logistici
          dell'Esercito  italiano;  contrammiraglio  per  la   Marina
          militare; generale di brigata aerea e  brigadiere  generale
          per l'Aeronautica militare; 
              h) generale di divisione: maggiore generale per  l'Arma
          dei  trasporti  e  dei  materiali  e  i   corpi   logistici
          dell'Esercito   italiano;   ammiraglio   di   divisione   e
          ammiraglio ispettore per la Marina  militare;  generale  di
          divisione aerea  e  generale  ispettore  per  l'Aeronautica
          militare; 
              i) generale di corpo  d'armata:  tenente  generale  per
          l'Arma dei trasporti e dei materiali e  i  corpi  logistici
          dell'Esercito italiano; ammiraglio di squadra e  ammiraglio
          ispettore capo per la Marina militare; generale di  squadra
          aerea, generale di squadra e generale  ispettore  capo  per
          l'Aeronautica militare; 
              l) generale: ammiraglio per la Marina militare. 
              2. - 3. (Omissis).". 
              Si riporta il testo  del  comma  4  dell'art.  633  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.633. (Reclutamento) - 1. - 3. (Omissis). 
              4.  Il   reclutamento   volontario   avviene   mediante
          procedura concorsuale indetta  con  apposito  bando,  fatto
          salvo quanto disposto dagli articoli 705 e 709.". 
              Si riporta il testo dell'art. 641  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 641. (Accertamento dell'idoneita' attitudinale) -
          1. Gli  aspiranti  agli  arruolamenti  nelle  Forze  armate
          devono  essere  in  possesso  di  uno   specifico   profilo
          attitudinale da accertare, esclusivamente  e  in  deroga  a
          ogni altra disposizione di legge, in base  alle  norme  per
          l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare previste
          dal regolamento. A tal fine, possono essere impiegati anche
          ufficiali  periti  selettori  in  possesso   di   specifica
          qualifica conferita a cura della competente  struttura  del
          Ministero della  difesa,  previo  superamento  di  apposito
          corso.". 
              Si riporta il testo dell'art. 653  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 653. (Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai
          concorsi  straordinari  per  i  ruoli  normali)  -  1.  Gli
          ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato un anno
          di servizio e che sono in possesso di diploma di laurea,  e
          gli  ufficiali  inferiori  delle  forze  di   completamento
          possono partecipare ai concorsi per il  reclutamento  degli
          ufficiali dei ruoli normali di cui all'art. 652, sempre che
          gli stessi non superino: 
              a) il  40°  anno  d'eta',  se  ufficiali  dell'Esercito
          italiano,  della   Marina   militare   o   dell'Aeronautica
          militare; 
              b) il 34° anno  di  eta'  se  ufficiali  dell'Arma  dei
          carabinieri. 
              2. Il servizio prestato in  qualita'  di  ufficiale  in
          ferma  prefissata  costituisce   titolo   ai   fini   della
          formazione delle graduatorie di merito. 
              3.(abrogato).». 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  682  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 682. (Alimentazione dei ruoli dei marescialli)  -
          1. Il personale del  ruolo  dei  marescialli  dell'Esercito
          italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
          reclutato  tramite  concorso  pubblico  contrae  una  ferma
          biennale ed e' immesso in ruolo al superamento del corso di
          formazione previsto all'art. 760. 
              2. - 6. (Omissis).". 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  701  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 701. (Modalita' di reclutamento dei volontari  in
          ferma  prefissata  quadriennale)  -  1.  Le  modalita'   di
          reclutamento   dei   volontari    in    ferma    prefissata
          quadriennale,  nonche'  i  criteri  e  le   modalita'   per
          l'ammissione  alle   ulteriori   rafferme   biennali   sono
          disciplinati con decreto del Ministro della difesa. 
              2. (Omissis).". 
              -Si riporta il testo dell'art. 707 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 707. (Requisiti speciali) - 1.Gli aspiranti  agli
          arruolamenti volontari di cui all'art. 706 devono possedere
          i seguenti requisiti: 
              a) non aver superato il ventiseiesimo anno di eta';  il
          limite di eta' e' elevato a ventotto anni per i giovani che
          hanno gia' prestato servizio militare; 
              b) diploma di licenza conclusiva  del  primo  ciclo  di
          istruzione; 
              c) non trovarsi in situazioni comunque non  compatibili
          con  l'acquisizione  o  la  conservazione  dello  stato  di
          carabiniere.". 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  709  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.  709.  (Particolari  categorie  protette  per  il
          reclutamento nell'Arma dei carabinieri) - 1. Possono essere
          ammessi al primo corso utile per allievo carabiniere di cui
          all' art. 783,  nel  limite  delle  vacanze  organiche,  il
          coniuge e i figli superstiti, nonche' i fratelli, se  unici
          superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto o
          reso permanentemente invalido al servizio, con  invalidita'
          non  inferiore  all'ottanta  per  cento   della   capacita'
          lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui  all'art.
          82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  ovvero
          per  effetto  di  ferite  o  lesioni  nell'espletamento  di
          servizi di polizia o  di  soccorso  pubblico,  i  quali  ne
          facciano richiesta,  purche'  in  possesso  dei  prescritti
          requisiti per il reclutamento dei carabinieri. 
              2. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 711  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 711. (Requisiti  per  l'ammissione)  -  1.  Salvo
          quanto disposto  dall'  art.  714  possono  partecipare  ai
          concorsi di ammissione coloro che: 
              a) al 31 dicembre dell'anno di ammissione  alla  scuola
          militare, hanno compiuto il 15° anno di eta' e non superato
          il 17°; 
              b)  alla  data  di  effettiva  ammissione  alla  scuola
          militare, sono in possesso del titolo di  promozione  o  di
          idoneita'  rispettivamente  alla  prima  classe  del  liceo
          classico o alla terza del liceo scientifico; 
              c) hanno  sempre  tenuto  regolare  condotta  morale  e
          civile e non sono stati espulsi da istituti di educazione o
          di istruzione dello Stato; 
              d) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita'  fisica
          quali allievi delle scuole militari.". 
              Si riporta il testo dell'art. 718  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 718. (Ammissione ai corsi di militari  stranieri)
          - 1. Il Ministro della difesa e' autorizzato  ad  ammettere
          personale militare straniero  a  frequentare  corsi  presso
          istituti, scuole e altri enti militari, con le modalita' di
          cui all'art. 573.". 
              Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  723  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 723. (Corsi applicativi per ufficiali  dei  ruoli
          speciali dell'Esercito italiano, della  Marina  militare  e
          dell'Aeronautica militare) - 1. - 2. (Omissis). 
              3.  I  frequentatori   che   non   superino   i   corsi
          applicativi: 
              a) se provenienti dal ruolo dei marescialli o dal ruolo
          dei sergenti, rientrano nella categoria di provenienza.  Il
          periodo di durata del corso e' in tali casi  computato  per
          intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
              b) - d) (Omissis). 
              4. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art.  759  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.   759.   (Assegnazione   agli   incarichi,   alle
          specializzazioni, alle categorie e alle specialita')  -  1.
          (Omissis). 
              2. Il  Capo  di  stato  maggiore  di  Forza  armata  ha
          facolta' di disporre modifiche alle assegnazioni di cui  al
          comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il
          periodo formativo o le esigenze di servizio lo  richiedono.
          Per  gli  allievi  marescialli  della  Marina  militare   i
          provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il
          personale militare. 
              3. Per i sottufficiali, i  graduati  e  i  militari  di
          truppa dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica  militare,
          il Capo di stato maggiore di  Forza  armata,  in  relazione
          alle esigenze di  servizio,  ha  facolta'  di  disporre  di
          autorita'   o   a   domanda   cambi   di   categoria,    di
          specializzazione, di specialita', ovvero la  perdita  delle
          specializzazioni  o  degli  incarichi  tecnici,  prevedendo
          altresi' le necessarie riqualificazioni.  Per  il  medesimo
          personale  della  Marina  militare  i  provvedimenti   sono
          adottati  dalla  Direzione  generale   per   il   personale
          militare.". 
              Si riporta il testo dell'art. 763  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.763. (Cause di proscioglimento) - 1. Le  cause  di
          proscioglimento dalla ferma, conseguenti a provvedimenti di
          rinvio,   espulsione   o   dimissione   dai   corsi,   sono
          disciplinate nel regolamento.". 
              Si riporta il testo del comma 1, lettera d),  dell'art.
          621 del citato decreto legislativo n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art. 768. (Stato giuridico dei frequentatori) - 1. Gli
          ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei
          carabinieri: 
              a) se provenienti dal ruolo  dei  sovrintendenti  o  da
          quello degli appuntati e carabinieri, conservano  il  grado
          rivestito all'atto dell'ammissione; 
              b) se provenienti dagli allievi carabinieri  conseguono
          la promozione a carabiniere nei termini  previsti  per  gli
          arruolati volontari nell'Arma; 
              c) se provenienti dagli ufficiali ausiliari  dell'Arma,
          ottengono la commutazione della  ferma  gia'  contratta  in
          ferma   quadriennale   con   decorrenza   dalla   data   di
          arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi; 
              d) se provenienti dai civili, dai militari in  servizio
          oppure in congedo appartenenti ad altre Forze armate, o dal
          personale appartenente ad altre Forze di polizia,  anche  a
          ordinamento civile,  conseguono  la  qualifica  di  allievo
          carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei  termini
          prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma. 
              2. (Omissis).". 
              Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  792  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.792.  (Organici)  -  1.  Per   ogni   ruolo   sono
          determinate dal presente codice le dotazioni organiche. 
              2. L'organico  e'  il  numero  massimo  complessivo  di
          personale stabilito per ciascun ruolo.". 
              Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  811  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.  811.  (Militari  della  Marina  militare)  -  1.
          Appartengono alla Marina militare i militari  inseriti  nei
          ruoli previsti dagli articoli seguenti. 
              2. All'interno di ciascun ruolo della Marina militare: 
              a)  gli   ufficiali   possono   essere   ripartiti   in
          specialita'  ai  fini  dell'impiego  e  in  relazione  alle
          esigenze di servizio; 
              b) i sottufficiali, i graduati e i militari  di  truppa
          del Corpo degli equipaggi militari  marittimi  (CEMM)  sono
          distinti  per  categorie  e  specialita'  e   le   relative
          procedure  per  l'avanzamento   al   grado   superiore   si
          effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna  categoria
          e specialita'. 
              3. Per il personale  del  Corpo  delle  capitanerie  di
          porto  la  ripartizione  in  specialita'   e'   determinata
          d'intesa  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti.". 
              Si riporta il testo dell'art. 826  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 826. (Contingente per la tutela del lavoro) -  1.
          Per i servizi di vigilanza per l'applicazione  delle  leggi
          sul lavoro, sulla  previdenza  e  sull'assistenza  sociale,
          sono assegnati al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri,  per
          un contingente complessivo di 506 unita',  di  cui  463  in
          soprannumero ai  ruoli  organici  dei  rispettivi  gradi  o
          ruoli: 
              a) colonnelli: 1; 
              b) tenenti colonnelli/maggiori: 5; 
              c) capitani: 1; 
              d) ispettori: 170; 
              e) sovrintendenti: 159; 
              f) appuntati e carabinieri: 170. 
              2. Del contingente complessivo di cui al  comma  1,  84
          unita' sono distaccate per lo svolgimento dell'attivita' di
          vigilanza  propria  dell'Assessorato  del   lavoro,   della
          previdenza  sociale,  della  formazione   professionale   e
          dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione
          delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza  e
          sull'assistenza.". 
              Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  830  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 830. (Contingente per la Banca d'Italia) - 1.  E'
          costituito un contingente  di  ufficiali,  sottufficiali  e
          graduati dell'Arma dei carabinieri, per un totale di  2.000
          unita', per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e
          scorta  di  valori  della  Banca  d'Italia.   Il   predetto
          contingente e' cosi' determinato: 
              a) colonnelli: 1; 
              b) tenenti colonnelli e maggiori: 3; 
              c) ufficiali inferiori: 3; 
              d) ispettori: 232; 
              e) sovrintendenti: 91; 
              f) appuntati e carabinieri: 1.670. 
              2. Il predetto contingente  e'  posto  in  soprannumero
          all'organico  dell'Arma  dei  carabinieri  stabilito  dalla
          sezione    precedente.L'impiego    del    contingente    e'
          disciplinato mediante apposita convenzione stipulata tra il
          Ministro  della  difesa  e  il  Governatore   della   Banca
          d'Italia. 
              3. (Omissis).". 
              Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  879  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 879. (Posizione di stato nel  congedo)  -  1.  Il
          militare in congedo puo' trovarsi: 
              a) temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio; 
              b) sospeso dalle funzioni del grado. 
              2.     L'ufficiale,     per     giustificati     motivi
          dell'amministrazione, puo' essere  trattenuto  in  servizio
          oltre la data di decorrenza del provvedimento di cessazione
          dal servizio permanente. Se il  trattenimento  in  servizio
          dura piu' di quindici giorni e'  necessaria  la  preventiva
          autorizzazione del Ministero della difesa; in ogni caso  il
          trattenimento in servizio non puo' eccedere  la  durata  di
          giorni sessanta.". 
              Si riporta il testo  del  comma  5  dell'art.  881  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 881.  (Disposizioni  per  il  personale  militare
          deceduto  o  che  ha  contratto  infermita'  nel  corso  di
          missioni internazionali) - 1. - 4. (Omissis) 
              5. In relazione al personale di cui ai  commi  1  e  3,
          deceduto o divenuto  permanentemente  inabile  al  servizio
          militare  incondizionato  ovvero  giudicato   assolutamente
          inidoneo ai servizi di istituto per lesioni  traumatiche  o
          per  le  infermita'  di  cui  al  comma   1,   riconosciute
          dipendenti da causa di servizio, sono estesi al  coniuge  e
          ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani  conviventi
          e a carico, se unici superstiti, i benefici di cui all'art.
          1, comma 2,  della  legge  23  novembre  1998,  n.  407,  e
          successive modificazioni.". 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  882  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 882. (Servizio  permanente  effettivo)  -  1.  Il
          servizio permanente effettivo e' la posizione del  militare
          che,  essendo  idoneo  al   servizio   incondizionato,   e'
          provvisto di rapporto d'impiego in base  alle  disposizioni
          del presente codice. 
              2. - 4. (Omissis).". 
              Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  884  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 884. (Aspettativa) - 1. (Omissis). 
              2. L'aspettativa puo' conseguire a: 
              a) stato di prigionia o di disperso, ai sensi dell'art.
          621; 
              b) infermita' temporanee; 
              c) motivi privati; 
              d) riduzione dei quadri; 
              e) elezione in cariche politiche e amministrative; 
              f) prestazione  di  servizio  all'estero  del  coniuge,
          dipendente - civile o militare - dello Stato; 
              g) ammissione a un dottorato di ricerca; 
              h) applicazione delle disposizioni di cui alla  sezione
          III del capo IV del titolo III del presente libro; 
              i) applicazione dell'art. 19, comma 3, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29  ottobre  2001,  n.  461,
          nonche' del decreto interministeriale di cui all'art. 930; 
              i-bis) applicazione dell'art. 26 della legge 4 novembre
          2010, n. 183. 
              3. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 904  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 904. (Elezioni in cariche  amministrative)  -  1.
          Salvo quanto disposto dall' art. 903, l'aspettativa per  le
          cariche elettive amministrative e' disposta, a domanda,  ai
          sensi dell' art. 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
          n. 267, e dell'art. 5 del decreto legislativo 17  settembre
          2010, n. 156.". 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  906  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 906. (Riduzione dei quadri per eccedenze in  piu'
          ruoli) - 1. Se il  conferimento  delle  promozioni  annuali
          determina, nel grado di colonnello  o  di  generale  di  un
          determinato  ruolo,  eccedenze   rispetto   agli   organici
          previsti dal presente codice, salvo un contingente pari  al
          numero delle posizioni ricoperte  presso  enti,  comandi  e
          unita' internazionali ai sensi  degli  articoli  35,  36  e
          1808, individuato con decreto annuale  del  Ministro  della
          difesa  e  salvo  quanto  disposto  dall'  art.   908,   il
          collocamento in aspettativa  per  riduzione  di  quadri  e'
          effettuato  se  la  predetta  eccedenza  non  puo'   essere
          assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate
          per  ogni  Forza  armata  dal  presente   codice.   Se   si
          determinano eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata non
          totalmente riassorbibili, e' collocato in  aspettativa  per
          riduzione di quadri: 
              a)  se  colonnello,  l'ufficiale  dei  predetti   ruoli
          anagraficamente  piu'  anziano  e,  a  parita'   di   eta',
          l'ufficiale meno anziano nel grado; 
              b) se generale, l'ufficiale piu' anziano in grado e,  a
          parita' di  anzianita',  l'ufficiale  anagraficamente  piu'
          anziano. 
              2. (Omissis).". 
              Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  909  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 909. (Norme comuni alla riduzione dei  quadri)  -
          1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei  quadri
          avviene secondo il seguente ordine: 
              a) ufficiali in possesso di un'anzianita'  contributiva
          pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta; 
              b) ufficiali che si trovano a non piu' di  cinque  anni
          dai  limiti  d'eta'  del  grado  rivestito  che  ne   fanno
          richiesta; 
              c)   ufficiali   promossi   nella   posizione   di   «a
          disposizione»; 
              d) ufficiali in servizio permanente effettivo. 
              2.Sono esclusi dal  provvedimento  di  collocamento  in
          aspettativa: 
              a) il Capo di stato maggiore della difesa; 
              b) i Capi di stato maggiore di Forza armata; 
              c) il Segretario generale del Ministero della difesa; 
              d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 
              e) il Comandante generale del Corpo  della  Guardia  di
          finanza; 
              f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali
          di cui  al  presente  comma,  che  ricoprono  incarichi  di
          livello non inferiore a Capo di  stato  maggiore  di  Forza
          armata in comandi o enti internazionali. 
              3. - 7 (Omissis). 
              8.  Gli  ufficiali  transitati   nella   posizione   di
          aspettativa  per  riduzione  di  quadri  direttamente   dal
          servizio permanente  effettivo,  in  caso  di  richiamo  in
          servizio, non sono piu' valutati per l'avanzamento.In  ogni
          caso agli ufficiali che cessano a  qualsiasi  titolo  dalla
          posizione di aspettativa per riduzione di quadri  competono
          i benefici  di  cui  all'art.  1076,  comma  1,  sempreche'
          risultino valutati e giudicati idonei. 
              9. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 911  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 911. (Dottorato di  ricerca)  -  1.  Il  militare
          ammesso ai corsi di dottorato di  ricerca  senza  borsa  di
          studio, o con rinuncia a questa, e' collocato a domanda  in
          aspettativa   e   conserva   il   trattamento    economico,
          previdenziale  e  di  quiescenza  in  godimento  da   parte
          dell'amministrazione.Si applica l'art.  2  della  legge  13
          agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni.". 
              Si riporta il testo dell'art. 912  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 912. (Durata dell'aspettativa) - 1.I  periodi  di
          aspettativa per infermita' e per motivi privati non possono
          superare cumulativamente  la  durata  di  due  anni  in  un
          quinquennio,  anche  in  caso  di  trasferimento   dall'una
          all'altra aspettativa.". 
              Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  939  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.  939.  (Ufficiali  in  ferma  prefissata)  -   1.
          (Omissis). 
              2. Agli ufficiali in ferma prefissata si  applicano  le
          norme di stato giuridico, in quanto  compatibili,  previste
          per gli ufficiali di complemento.". 
              Si riporta il testo dell'art. 957  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 957. (Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla
          rafferma) - 1. Il proscioglimento dalla ferma e'  disposto,
          oltre che  per  le  cause  previste  per  il  personale  in
          servizio permanente di cui all'art. 923, comma  1,  lettere
          i), l) e m), nei seguenti casi: 
              a) domanda presentata dall'interessato; 
              b) assunzione  in  servizio  nel  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco; 
              c) esito positivo degli  accertamenti  diagnostici  per
          l'abuso  di  alcool,  per   l'uso,   anche   saltuario   od
          occasionale,  di   sostanze   stupefacenti,   nonche'   per
          l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
              d)  superamento   del   limite   massimo   di   licenza
          straordinaria di convalescenza; 
              e) motivi disciplinari, ai sensi dell'art. 1357,  comma
          1, lettera c); 
              f)       perdita       permanente        dell'idoneita'
          fisio-psico-attitudinale, richiesta  per  il  reclutamento,
          salvo quanto previsto dall'art. 955; 
              g) scarso rendimento di cui all'art. 960. 
              2. - 3. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 970  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 970. (Ulteriori ferme per il personale  militare)
          - 1. Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate, in
          possesso  dell'abilitazione  di  controllore  del  traffico
          aereo in corso di validita', vincolati, in connessione alla
          frequenza di corsi di formazione e specializzazione  legati
          al proprio profilo di  impiego  nel  settore  del  traffico
          aereo, a ferme obbligatorie per la  complessiva  durata  di
          dieci anni, ai sensi dell' art. 969 e degli articoli 971  e
          972,  al  termine  del  periodo  di  ferma  obbligatoria  e
          successivamente  al  conseguimento  del  massimo  grado  di
          abilitazione previsto, sono ammessi a una ferma  volontaria
          di durata biennale, rinnovabile per  non  piu'  di  quattro
          volte entro il quarantacinquesimo anno di eta'.". 
              Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  981  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 981. (Normativa applicabile) - 1. (Omissis). 
              2. Al personale dell'Arma dei carabinieri continuano ad
          applicarsi le seguenti norme: 
              a) art. 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121; 
              b) art. 33 del decreto del Presidente della  Repubblica
          15 luglio 1988, n. 574; 
              c) articoli 8 e 11 del decreto  legislativo  28  luglio
          1989, n. 271; 
              d) art. 108 del decreto legislativo 6  settembre  2011,
          n. 159; 
              e) art. 1, commi 553, 554, 555 e 556,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311 
              Si riporta il testo dell'art. 1008 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.1008.  (Collocamento  nella  riserva)  -   1.   Il
          personale militare puo', a domanda, rinunciare al passaggio
          nella categoria dell'ausiliaria: 
              a) tre mesi prima del compimento del limite massimo  di
          eta' previsto per ciascun ruolo, in relazione al grado; 
              b)  se  chiede  di   cessare   a   domanda   ai   sensi
          dell'articolo 909, comma 4. 
              2. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 1014 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.1014. (Riserva  di  posti  negli  impieghi  civili
          delle pubbliche amministrazioni) - 1. - 2. (Omissis). 
              3.  Per  l'assunzione  agli   impieghi   civili   nelle
          pubbliche amministrazioni di personale  non  dirigente,  la
          riserva obbligatoria di posti  a  favore  dei  militari  di
          truppa delle Forze armate, congedati senza  demerito  dalle
          ferme contratte, anche al termine o  durante  le  rafferme,
          fermi  restando  i  diritti  dei  soggetti  aventi   titolo
          all'assunzione   obbligatoria   ai   sensi   del    decreto
          legislativo 23 novembre 1988, n.  509,  e  della  legge  12
          marzo 1999, n. 68, e' elevata al 30 per cento. I  bandi  di
          concorso  o  comunque   i   provvedimenti   che   prevedano
          assunzioni  di  personale  emanati  dalle  amministrazioni,
          dalle aziende, dagli enti e  dagli  istituti  dello  Stato,
          delle regioni, delle province e dei comuni,  devono  recare
          l'attestazione dei predetti  posti  riservati  agli  aventi
          diritto. Tali amministrazioni, aziende,  enti  e  istituti,
          trasmettono al Ministero della difesa copia  dei  bandi  di
          concorso  o  comunque  dei  provvedimenti   che   prevedono
          assunzioni di personale nonche', entro il mese  di  gennaio
          di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni  operate  ai
          sensi  del   presente   articolo,   nel   corso   dell'anno
          precedente. La riserva di cui al presente comma  non  opera
          per le assunzioni nelle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
          militare e civile e nel  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco. 
              4. (Omissis).". 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  1038  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.1038. (Commissione superiore di avanzamento  della
          Marina  militare)  -  1.  La   commissione   superiore   di
          avanzamento della Marina militare e' composta: 
              a) dal Capo di stato maggiore della Marina; 
              b) dall'ammiraglio di squadra piu' anziano in ruolo che
          non e' Capo di stato maggiore; 
              c) dagli ammiragli di squadra che  sono  o  sono  stati
          preposti al comando in capo di forze navali o al comando in
          capo  di  dipartimento  militare  marittimo,  nonche'   dal
          Sottocapo  di  stato  maggiore  della  Marina  e  dal  Capo
          dell'ufficio generale del personale della Marina,  ove  non
          compresi nei suddetti ammiragli e in possesso del grado  di
          ammiraglio di squadra; 
              d) dall'ufficiale ammiraglio piu' elevato in  grado,  o
          piu' anziano, del Corpo del  genio  navale,  o  delle  armi
          navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie
          di  porto,  se  la  valutazione  riguarda   ufficiali   del
          rispettivo Corpo. 
              2. (Omissis).". 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  1039  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.1039.  (Commissione   superiore   di   avanzamento
          dell'Aeronautica militare) - 1. La commissione superiore di
          avanzamento dell'Aeronautica militare e' composta: 
              a) dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica; 
              b)dai quattro generali di squadra aerea piu' anziani in
          ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a)  e
          che hanno svolto le funzioni di Sottocapo di stato maggiore
          dell'Aeronautica o che sono o sono stati preposti a comandi
          di grande unita' ovvero ad  alto  comando  di  vertice  nei
          settori  operativo,  tecnico  logistico   o   addestrativo,
          nonche' dal Sottocapo di  stato  maggiore  dell'Aeronautica
          ove non compreso nei predetti generali e  in  possesso  del
          grado di generale di squadra aerea; 
              c) dall'ufficiale generale piu'  elevato  in  grado,  o
          piu' anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o  del
          Corpo del genio aeronautico, o del Corpo  di  commissariato
          aeronautico, o  del  Corpo  sanitario  aeronautico,  se  la
          valutazione riguarda gli ufficiali della rispettiva Arma  o
          Corpo. 
              2. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1053  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.1053. (Formazione delle  aliquote  di  valutazione
          degli ufficiali) - 1. (Omissis). 
              2. I tenenti  colonnelli  e  corrispondenti  dei  ruoli
          normali da valutare per l'avanzamento sono inclusi  in  tre
          distinte aliquote formate sulla base  delle  anzianita'  di
          grado, indicate nel presente codice. Il periodo di servizio
          svolto dopo l'ultima  valutazione  nella  seconda  aliquota
          costituisce elemento preminente ai fini  della  valutazione
          dei tenenti colonnelli, inclusi nella terza aliquota. 
              3. I capitani e  corrispondenti  dei  ruoli  normali  e
          speciali dell'Esercito italiano, della  Marina  militare  e
          dell'Aeronautica militare,  gia'  valutati  due  volte  per
          l'avanzamento a scelta  al  grado  di  maggiore,  giudicati
          idonei e non  iscritti  in  quadro,  sono  valutati  l'anno
          successivo per la promozione ad anzianita'. 
              4. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 1076 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.1076. (Promozione in particolari situazioni  degli
          ufficiali) - 1. (Omissis). 
              1-bis. I benefici previsti dal comma  1  si  applicano,
          con le stesse modalita',  a  favore  degli  ufficiali  che,
          divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato
          o deceduti per ferite, lesioni o infermita' provenienti  da
          causa di servizio o riportate  o  aggravate  per  causa  di
          servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in  cui,
          pur avendo  maturato  l'anzianita'  necessaria  per  essere
          compresi nelle aliquote di  ruolo  per  la  formazione  dei
          quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi  per  non
          avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste  dalle
          disposizioni  di  avanzamento,   per   motivi   di   salute
          dipendenti da causa di servizio. 
              2. (Omissis).". 
              Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  1082  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 1082. (Ufficiali che cessano dal servizio per  il
          raggiungimento dei limiti di eta') - 1. (Omissis). 
              2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1  gli
          ufficiali  che  hanno  conseguito  una   promozione   nella
          posizione  di  «a  disposizione»;  per  i   colonnelli   «a
          disposizione» si applica l' art. 1076, comma 2. 
              3. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 1097 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.1097. (Forme di avanzamento)  -  1.  L'avanzamento
          degli ufficiali avviene: 
              a) ad anzianita', per i  gradi  di  tenente,  capitano,
          maggiore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e  nel
          caso di cui all'art. 1053, comma 3, e tenente colonnello  e
          gradi corrispondenti; 
              b) a scelta, per  i  gradi  di  maggiore,  esclusi  gli
          ufficiali dell'Arma dei carabinieri,  colonnello,  generale
          di brigata, generale  di  divisione  e  generale  di  corpo
          d'armata e gradi corrispondenti. > > . 
              Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  1099  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              < < Art.1099.  (Promozione  dei  tenenti  colonnelli  a
          disposizione) - 1. (Omissis). 
              2. Per effettuare le promozioni previste  dal  comma  1
          sono  valutati  i  tenenti   colonnelli   collocati   nella
          posizione di «a disposizione». 
              3. - 5. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 1229 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.1229. (Periodi di permanenza minima nel  grado)  -
          1. Gli anni di anzianita' minima nel grado,  richiesta  per
          l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di  valutazione
          a scelta, sono i seguenti: 
              a) tenente colonnello: 
              1) 5 anni, per  la  1^  aliquota  di  valutazione,  che
          comprende i tenenti colonnelli con 5 e 6 anni di anzianita'
          nel grado; 
              2) 7 anni, per  la  2^  aliquota  di  valutazione,  che
          comprende i tenenti  colonnelli  con  7,  8  e  9  anni  di
          anzianita' nel grado; 
              3) 13 anni, per la  3^  aliquota  di  valutazione,  che
          comprende i tenenti colonnelli con anzianita' di grado pari
          o superiore a 13 anni.; 
              b) colonnello: 6 anni; 
              c) generale di brigata: 4 anni; 
              d) generale di divisione: 3 anni. 
              2. Gli anni di anzianita' minima nel  grado,  richiesta
          per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
              a) sottotenente: 2 anni; 
              b) tenente: 4 anni; 
              c) capitano: 7 anni; 
              d) maggiore: 5 anni.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1232 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.1232. (Promozioni a scelta nel grado superiore)  -
          1.Le promozioni annuali a scelta al  grado  superiore  sono
          cosi' determinate: 
              a) 14 da  attribuire  a  tenenti  colonnelli  della  1^
          aliquota di valutazione; 
              b) 10 o 11 da attribuire a tenenti colonnelli della  2^
          aliquota di valutazione con ciclo di due  anni,  a  partire
          dal 2003: 10 promozioni nel primo anno; 11  promozioni  nel
          secondo anno; 
              c) 5  da  attribuire  a  tenenti  colonnelli  della  3^
          aliquota di valutazione; 
              d) 8 o 7 da attribuire a colonnelli con  ciclo  di  due
          anni, a partire dal 2005: 8 promozioni nel  primo  anno;  7
          promozioni nel secondo anno; 
              e) 4 o 3 da attribuire a generale di brigata con  ciclo
          di tre anni, a partire dal 2004: 4 promozioni nel  primo  e
          nel terzo anno; 3 promozioni nel secondo anno; 
              f) 2 o 3 da attribuire  a  generale  di  divisione  con
          ciclo di quattro anni, a partire dal 2006: 2 promozioni nel
          primo, secondo  e  terzo  anno;  3  promozioni  nel  quarto
          anno.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1234 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 1234. (Periodi di permanenza minima nel grado)  -
          1. L'anzianita' minima nel  grado  di  tenente  colonnello,
          richiesta per l'inserimento degli  ufficiali  nell'aliquota
          di valutazione a scelta, e' di anni 7. 
              2. Gli anni di anzianita' minima nel  grado,  richiesta
          per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
              a) sottotenente: 2 anni; 
              b) tenente: 5 anni; 
              c) capitano: 10 anni; 
              d) maggiore: 5 anni.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1236 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.1236. (Promozioni a scelta nel grado superiore)  -
          1. Il numero delle promozioni annuali  a  scelta  al  grado
          superiore,  da  attribuire  ai   tenenti   colonnelli,   e'
          determinato in 7 unita'.". 
              Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  1264  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 1264. (Ufficiali  dei  vari  Corpi  della  Marina
          militare) - 1. (Omissis). 
              2. I periodi di imbarco e di servizio  validi  ai  fini
          dell'avanzamento, in sostituzione delle condizioni  di  cui
          al  comma  1  e  in  relazione  al  grado  e  al  corpo  di
          appartenenza sono i seguenti: 
              a)  capitano  di  corvetta,  tenente  di   vascello   e
          sottotenente di vascello del Corpo  di  stato  maggiore:  1
          anno di imbarco; 
              b) - d) (Omissis).". 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  1302  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 1302. (Avanzamento al grado di caporal maggiore e
          corrispondenti)  -  1.  Previo  giudizio   di   idoneita',i
          caporali o gradi corrispondenti possono conseguire il grado
          di  caporal  maggiore  o  corrispondente,  non  prima   del
          compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma
          prefissata quadriennale. 
              2. (Omissis).". 
              Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  1342  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 1342. (Militari  in  servizio  permanente)  -  1.
          (Omissis). 
              2. Il militare non valutato  o  non  promosso  a  norma
          degli articoli 1051  e  1073  perche'  in  aspettativa  per
          prigionia di guerra o ipotesi  equiparate,  se  ottiene  il
          nulla osta, e' valutato o nuovamente valutato,  compiuti  i
          prescritti periodi di comando, di attribuzioni  specifiche,
          di servizio presso reparti, di imbarco e, se  appartiene  a
          grado per il quale non sono richiesti detti  periodi,  deve
          aver prestato  nel  grado  almeno  sei  mesi  di  effettivo
          servizio. Se l'avanzamento ha luogo a scelta,  il  militare
          e' valutato  in  occasione  della  formazione  della  prima
          graduatoria  successiva  al  rilascio  del  nulla  osta  o,
          eventualmente,  al  compimento   dei   periodi   anzidetti.
          All'ufficiale si applicano le disposizioni dell' art. 1085,
          comma 2, lettere a) e b). 
              3. - 4. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 1359 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.1359.  (Richiamo)  -  1.   Il   richiamo   e'   un
          ammonimento con cui sono punite: 
              a) lievi mancanze; 
              b) omissioni causate da negligenza. 
              2.  Il  richiamo  puo'  essere  inflitto  da  qualsiasi
          superiore.  Se  il  superiore  e'  collocato  nella   linea
          gerarchica di dipendenza del militare non v'e'  obbligo  di
          rapporto. 
              3.Il  richiamo  non  da'  luogo  a  trascrizione  nella
          documentazione personale dell'interessato ne' a particolari
          forme di comunicazione scritta o pubblicazione . 
              4.  Si  tiene  conto  del  richiamo,  limitatamente  al
          biennio successivo alla sua inflizione,  esclusivamente  ai
          fini della recidiva nelle mancanze per le quali puo' essere
          inflitta la sanzione del rimprovero.". 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  1361  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 1361.  (Consegna)  -  1.  Con  la  consegna  sono
          punite: 
              a) la violazione dei doveri diversi da quelli  previsti
          dall'art. 751 del regolamento; 
              b) la recidiva nelle mancanze gia'  sanzionate  con  il
          rimprovero; 
              c) piu' gravi trasgressioni alle norme della disciplina
          e del servizio. 
              2. - 4. (Omissis).". 
              Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  1369  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 1369. (Cessazione degli  effetti  delle  sanzioni
          disciplinari di corpo) - 1. (Omissis). 
              2. Il Ministro,  ovvero  l'autorita'  militare  da  lui
          delegata,  decide  entro  sei  mesi   dalla   presentazione
          dell'istanza  tenendo  conto  del   parere   espresso   dai
          superiori gerarchici e di tutti i  precedenti  di  servizio
          del richiedente. 
              3. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 1373 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.1373. (Rinnovazione del procedimento disciplinare)
          1. Annullati uno o piu' atti del procedimento  disciplinare
          a seguito di autotutela, anche  contenziosa,  di  giudicato
          amministrativo  ovvero  di  decreto  decisorio  di  ricorso
          straordinario,   se   non   e'    esclusa    la    facolta'
          dell'amministrazione di rinnovare in tutto o  in  parte  il
          procedimento e non sono gia'  decorsi,  limitatamente  alle
          sanzioni di stato,  gli  originari  termini  perentori,  il
          nuovo procedimento riprende, a partire dal primo degli atti
          annullati, nel termine perentorio di sessanta giorni  dalla
          data in cui l'amministrazione  ha  avuto  piena  conoscenza
          dell'annullamento   o   dalla   data   di   adozione    del
          provvedimento di autotutela.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1378 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.1378. (Autorita' competenti a ordinare l'inchiesta
          formale) - 1. La decisione  di  sottoporre  un  militare  a
          inchiesta formale spetta alle seguenti autorita': 
              a) al Ministro della difesa se si tratti di: 
              1)   ufficiali   generali   o   colonnelli   o    gradi
          corrispondenti; 
              2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti,  comandi
          e reparti di altra Forza armata; 
              3) militari corresponsabili  appartenenti  alla  stessa
          Forza armata, ma dipendenti da autorita' diverse; 
              4) militari corresponsabili appartenenti a Forze armate
          diverse, anche quando ricorre l'ipotesi di connessione  tra
          i fatti a loro ascritti; 
              b) al Capo di stato maggiore della difesa, nell'area di
          competenza,   nei   confronti   del   personale    militare
          dipendente; 
              c) al Segretario generale della  difesa,  se  militare,
          nei confronti del personale militare  dipendente  dell'area
          tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; 
              d) ai Capi di stato maggiore, sul personale militare in
          servizio presso  reparti  e  uffici  dei  rispettivi  stati
          maggiori e organismi centrali di Forza armata; 
              e) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri: 
              f) ai rispettivi comandanti di Forza armata, di livello
          gerarchico pari  a  generale  di  corpo  d'armata  o  gradi
          corrispondenti, per gli  ufficiali,  i  sottufficiali  e  i
          volontari   in   servizio    dell'Esercito    italiano    e
          dell'Aeronautica  militare  nonche'  agli  alti  comandanti
          della Marina militare, per gli ufficiali, i sottufficiali e
          i  volontari  in  servizio  della   Marina   militare;   ai
          comandanti  territoriali  di  livello  gerarchico  pari   a
          generale  di  corpo   d'armata   e   gradi   corrispondenti
          competenti   in   ragione   del    luogo    di    residenza
          dell'interessato se in congedo; 
              g) al comandante militare competente a  provvedere  per
          il sottufficiale o per il militare di truppa  piu'  elevato
          in grado o piu' anziano, se vi  e'  corresponsabilita'  tra
          sottufficiali o i militari di  truppa  della  stessa  Forza
          armata  dipendenti  da  comandanti   militari   diversi   o
          residenti in territori di competenza di diversi  comandanti
          militari territoriali, tra quelli sopra considerati; 
              h) ai rispettivi  comandanti  di  vertice,  di  livello
          gerarchico pari a  generale  di  corpo  d'armata,  per  gli
          ispettori e i sovrintendenti dell'Arma dei  carabinieri  in
          servizio,  o  in  caso  diverso  o  in  mancanza  di   tale
          dipendenza,   ai   comandanti   territoriali   di   livello
          gerarchico pari a generale di corpo d'armata competenti  in
          ragione del luogo di residenza dell'interessato; 
              i) ai rispettivi comandanti di corpo per gli  appuntati
          e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in  mancanza
          di tale dipendenza, al  comandante  territoriale  di  corpo
          competente   in   ragione   del    luogo    di    residenza
          dell'interessato. In caso di  corresponsabilita'  tra  piu'
          appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del
          piu' elevato in grado  o  del  piu'  anziano.  In  caso  di
          corresponsabilita' con militari di altre  Forze  armate  si
          provvede ai sensi della lettera g).". 
              Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  1380  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.1380.   (Composizione   delle    commissioni    di
          disciplina) - 1. - 2. (Omissis). 
              3.  Non  possono  far  parte   della   commissione   di
          disciplina: 
              a) - d) (Omissis). 
              e)  i  militari  frequentatori  dei  corsi  presso  gli
          istituti militari; 
              f) - i) (Omissis). 
              l) gli ufficiali che  in  qualsiasi  modo  hanno  avuto
          parte in un precedente giudizio  penale  o  commissione  di
          disciplina per lo stesso fatto ovvero  sono  stati  sentiti
          come  testimoni  nella  questione   disciplinare   di   cui
          trattasi; 
              m) l'ufficiale sottoposto a  procedimento  penale  o  a
          procedimento disciplinare di stato.". 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  1398  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.  1398.   (Procedimento   disciplinare)   -   1.Il
          procedimento  disciplinare  deve  essere  instaurato  senza
          ritardo: 
              a) dalla conoscenza dell'infrazione; 
              b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale; 
              c) ovvero dal provvedimento irrevocabile  che  conclude
          il processo penale; 
              d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di  corpo
          al termine di inchiesta formale. 
              2. - 8. (Omissis).". 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  1440  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 1440. (Medaglie al valore aeronautico)  -  1.  Le
          medaglie d'oro  e  d'argento  al  valore  aeronautico  sono
          concesse: 
              a)  ai  militari  e  ai  civili  che   in   circostanze
          particolarmente difficili, hanno compiuto atti di  coraggio
          e dimostrata  singolare  perizia  esponendo  la  loro  vita
          durante il volo a eccezionale pericolo; 
              b)  ai  reparti  non  inferiori  alle  squadriglie,  ai
          comandi e agli  enti  che  partecipando  collettivamente  a
          imprese   aviatorie   particolarmente   difficili,    hanno
          contribuito  ad  aumentare  il  prestigio  dell'Aeronautica
          militare italiana. 
              2. - 3. (Omissis).". 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  1454  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.   1454.   (Istituzione)   -   1.Fatti   salvi   i
          riconoscimenti  in  favore  dei  partecipanti  alla  guerra
          1914-18 e alle guerre precedenti, insigniti dell'Ordine  di
          Vittorio Veneto e iscritti nell'apposito Albo, la croce  al
          merito di guerra e' concessa  a  coloro  che  hanno  tenuto
          nello svolgimento  delle  operazioni  belliche,  terrestri,
          marittime o aeree, una condotta militare che li rende degni
          di pubblico encomio. 
              2. (Omissis).". 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  1464  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 1464. (Altre ricompense)  -  1.  Nel  regolamento
          sono disciplinate le seguenti ricompense: 
              a) medaglia al merito di lungo comando; 
              b) medaglia d'onore per lunga navigazione; 
              c) medaglia di lunga navigazione aerea; 
              d) croce per anzianita' di servizio; 
              e) distintivo d'onore per mutilati e feriti di guerra; 
              f) distintivo d'onore per  i  genitori  dei  caduti  in
          guerra; 
              g) distintivo d'onore per  gli  orfani  dei  caduti  in
          guerra; 
              h) distintivo d'onore per mutilati in servizio; 
              i) distintivo d'onore per deceduti in servizio; 
              l) distintivo d'onore per feriti in servizio ; 
              m)distintivo  d'onore  dei  Volontari  della   liberta'
          previsto dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350,
          concesso ai militari deportati nei campi di  concentramento
          tedeschi dopo l'8 settembre  1943,  che  rinunciarono  alla
          liberazione e, non  collaborando  comunque  volontariamente
          ne' con i tedeschi ne' con i fascisti,  contribuirono  alla
          lotta di Resistenza.". 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  1472  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 1472. (Liberta' di manifestazione del pensiero) -
          1. I militari possono liberamente pubblicare loro  scritti,
          tenere  pubbliche   conferenze   e   comunque   manifestare
          pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si  tratti  di
          argomenti a carattere riservato di interesse militare o  di
          servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione. 
              2. - 3. (Omissis).". 
              Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  1483  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.  1483.  (Esercizio  delle  liberta'   in   ambito
          politico) - 1. (Omissis). 
              2. Ai militari che si trovino nelle condizioni  di  cui
          al comma 2 dell'art. 1350, e' fatto divieto di  partecipare
          a riunioni e  manifestazioni  di  partiti,  associazioni  e
          organizzazioni politiche, nonche' di svolgere propaganda  a
          favore  o  contro  partiti,  associazioni,   organizzazioni
          politiche   o   candidati   a    elezioni    politiche    e
          amministrative.". 
              Si riporta il testo del  comma  8  dell'art.  1502  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 1502. (Licenza ordinaria per i volontari in ferma
          prefissata) - 1. 7. (Omissis). 
              8. La licenza ordinaria e' un diritto irrinunciabile  e
          non e' monetizzabile. Si procede al  pagamento  sostitutivo
          solo quando la mancata fruizione  e'  dovuta  a  una  delle
          seguenti cause: 
              a) imprescindibili esigenze di impiego documentate; 
              b) proscioglimento dalla ferma nei casi di cui all'art.
          957, comma 1, con esclusione del caso di domanda presentata
          dall'interessato; 
              c) decesso. 
              9. - 14. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 1515 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 1515. (Orchestralie archivisti) - 1. Il ruolo dei
          musicisti delle bande musicali e' articolato in tre parti e
          sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni: 
              2. (Omissis).". 
              Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  1516  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 1516. (Inidoneita' tecnica) - 1. (Omissis). 
              2. Le commissioni di cui al comma 1, sono  composte  in
          base a  quanto  disposto  dagli  articoli  948  e  949  del
          regolamento. 
              3. - 6. (Omissis).". 
              Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  1524  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 1524.  (Reclutamento  e  trasferimento  ad  altri
          ruoli) - 1. (Omissis). 
              2. Al personale dei gruppi  sportivi  si  applicano  le
          disposizioni del presente libro, salvo quanto previsto  dal
          regolamento. Per particolari discipline  sportive  indicate
          dal bando di concorso, i limiti minimo e  massimo  di  eta'
          per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi  delle
          Forze armate sono fissati, rispettivamente, in  diciassette
          e trentacinque anni. Il personale reclutato  ai  sensi  del
          presente articolo non puo' essere  impiegato  in  attivita'
          operative fino  al  compimento  del  diciottesimo  anno  di
          eta'.".