Art. 4 
 
       Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro 
 
  1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro
che  impieghino  mediamente  piu'  di  quindici   dipendenti   e   le
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a   livello
aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare  l'esodo  dei
lavoratori  piu'  anziani,  il  datore  di  lavoro   si   impegni   a
corrispondere ai  lavoratori  una  prestazione  di  importo  pari  al
trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole  vigenti,
ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino  al  raggiungimento
dei requisiti minimi per il pensionamento. 
  2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma  1  debbono
raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di  vecchiaia  o
anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal  rapporto
di lavoro. 
  3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma  1,  il
datore di lavoro  interessato  presenta  apposita  domanda  all'INPS,
accompagnata dalla  presentazione  di  una  fideiussione  bancaria  a
garanzia della solvibilita' in relazione agli obblighi. 
  4. L'accordo di cui al comma 1 diviene  efficace  a  seguito  della
validazione da parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in  ordine
alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore  ed  al  datore  di
lavoro. 
  5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al  comma  1  il
datore di lavoro e'  obbligato  a  versare  mensilmente  all'INPS  la
provvista per la prestazione e per la  contribuzione  figurativa.  In
ogni caso, in assenza del  versamento  mensile  di  cui  al  presente
comma, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni. 
  6. In caso di mancato versamento l'INPS  procede  a  notificare  un
avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica  senza
l'avvenuto   pagamento   l'INPS   procede   alla   escussione   della
fideiussione. 
  7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con le
modalita'  previste  per  il  pagamento  delle  pensioni.  L'Istituto
provvede contestualmente all'accredito della  relativa  contribuzione
figurativa. 
  8. In relazione alle assunzioni  effettuate,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato
anche in somministrazione, in relazione  a  lavoratori  di  eta'  non
inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta,
per la durata di dodici mesi, la  riduzione  del  50  per  cento  dei
contributi a carico del datore di lavoro. 
  9. Nei casi di cui al comma 8, se il  contratto  e'  trasformato  a
tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino  al
diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui
al comma 8. 
  10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata
con contratto di lavoro  a  tempo  indeterminato,  la  riduzione  dei
contributi spetta per un periodo  di  diciotto  mesi  dalla  data  di
assunzione. 
  11. Le disposizioni di cui ai commi da 8  a  10  si  applicano  nel
rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della  Commissione,  del  6
agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi
eta', prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
residenti in regioni ammissibili  ai  finanziamenti  nell'ambito  dei
fondi  strutturali  dell'Unione  europea  e   nelle   aree   di   cui
all'articolo 2, punto 18),  lettera  e),  del  predetto  regolamento,
annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, nonche' in relazione alle assunzioni di donne  di  qualsiasi
eta'  prive  di  un  impiego  regolarmente   retribuito   da   almeno
ventiquattro mesi, ovunque residenti. 
  12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione  degli  incentivi
all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo  8,  comma
9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi  2
e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi
di vigenza come ridefiniti dalla presente  legge,  si  definiscono  i
seguenti principi: 
    a)  gli  incentivi  non  spettano  se  l'assunzione   costituisce
attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge  o
della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel
caso  in  cui  il  lavoratore  avente  diritto  all'assunzione  viene
utilizzato mediante contratto di somministrazione; 
    b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di
precedenza, stabilito dalla legge o dal  contratto  collettivo,  alla
riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi  sono
esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di  un  lavoratore
mediante contratto  di  somministrazione,  l'utilizzatore  non  abbia
preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di  un
diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato  da
un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; 
    c)  gli  incentivi  non  spettano  se  il  datore  di  lavoro   o
l'utilizzatore con contratto  di  somministrazione  abbiano  in  atto
sospensioni dal lavoro  connesse  ad  una  crisi  o  riorganizzazione
aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione  o  la
somministrazione    siano     finalizzate     all'acquisizione     di
professionalita' sostanzialmente diverse  da  quelle  dei  lavoratori
sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unita' produttiva; 
    d) gli incentivi non spettano con riferimento a  quei  lavoratori
che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte  di  un
datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti  assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti  con  quelli  del  datore  di
lavoro che assume ovvero risulti  con  quest'ultimo  in  rapporto  di
collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione
si applica anche all'utilizzatore. 
  13. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della
loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore  ha  prestato
l'attivita' in favore dello  stesso  soggetto,  a  titolo  di  lavoro
subordinato o  somministrato;  non  si  cumulano  le  prestazioni  in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti  di
diversi utilizzatori, anche se  fornite  dalla  medesima  agenzia  di
somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma  1,  lettere
a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che  tra  gli
utilizzatori   ricorrano    assetti    proprietari    sostanzialmente
coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. 
  14. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n.  407,
le parole: «quando esse  non  siano  effettuate  in  sostituzione  di
lavoratori  dipendenti  dalle  stesse  imprese  per  qualsiasi  causa
licenziati o sospesi» sono sostituite dalle  seguenti:  «quando  esse
non siano effettuate in sostituzione di lavoratori  dipendenti  dalle
stesse imprese licenziati per giustificato  motivo  oggettivo  o  per
riduzione del personale o sospesi». 
  15. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche  obbligatorie
inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o  di
somministrazione producono la perdita di quella parte  dell'incentivo
relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato
e la data della tardiva comunicazione. 
  16. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. La risoluzione consensuale  del  rapporto  o  la  richiesta  di
dimissioni  presentate  dalla  lavoratrice,  durante  il  periodo  di
gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi  tre
anni di vita del bambino o nei primi  tre  anni  di  accoglienza  del
minore  adottato  o  in  affidamento,  o,   in   caso   di   adozione
internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni  di
cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal  servizio
ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali
competente per  territorio.  A  detta  convalida  e'  sospensivamente
condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro». 
  17. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma  4,  del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.
151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo,  l'efficacia
delle  dimissioni  della  lavoratrice  o  del  lavoratore   e   della
risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente  condizionata
alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro
o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero  presso
le sedi individuate  dai  contratti  collettivi  nazionali  stipulati
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'  rappresentative
a livello nazionale. 
  18. In alternativa alla procedura di cui al comma  17,  l'efficacia
delle  dimissioni  della  lavoratrice  o  del  lavoratore   e   della
risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente  condizionata
alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del
lavoratore apposta in  calce  alla  ricevuta  di  trasmissione  della
comunicazione  di  cessazione  del  rapporto   di   lavoro   di   cui
all'articolo 21 della legge 29 aprile  1949,  n.  264,  e  successive
modificazioni. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
del lavoro e delle  politiche  sociali,  possono  essere  individuate
ulteriori modalita' semplificate per accertare la  veridicita'  della
data  e  la  autenticita'  della  manifestazione  di  volonta'  della
lavoratrice o del lavoratore, in relazione  alle  dimissioni  o  alla
risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo  dei
sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di
comunicazioni obbligatorie. 
  19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non  proceda
alla convalida di cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione  di  cui
al comma 18, il  rapporto  di  lavoro  si  intende  risolto,  per  il
verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o  il
lavoratore  non  aderisca,  entro  sette  giorni   dalla   ricezione,
all'invito a presentarsi presso le sedi di cui  al  comma  17  ovvero
all'invito ad  apporre  la  predetta  sottoscrizione,  trasmesso  dal
datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero  qualora  non
effettui la revoca di cui al comma 21. 
  20. La comunicazione contenente l'invito, cui deve essere  allegata
copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 18, si considera
validamente  effettuata  quando  e'  recapitata  al  domicilio  della
lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di  lavoro  o  ad
altro  domicilio  formalmente  comunicato  dalla  lavoratrice  o  dal
lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata alla lavoratrice
o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. 
  21. Nei sette giorni di cui al comma 19,  che  possono  sovrapporsi
con il periodo di  preavviso,  la  lavoratrice  o  il  lavoratore  ha
facolta' di revocare le dimissioni o la risoluzione  consensuale.  La
revoca puo' essere comunicata  in  forma  scritta.  Il  contratto  di
lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad  avere  corso
normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il
periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione
lavorativa non sia stata  svolta,  il  prestatore  non  matura  alcun
diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione
di ogni  effetto  delle  eventuali  pattuizioni  a  esso  connesse  e
l'obbligo  in  capo  al  lavoratore  di   restituire   tutto   quanto
eventualmente percepito in forza di esse. 
  22. Qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 17  ovvero
della sottoscrizione di cui al comma 18,  il  datore  di  lavoro  non
provveda  a  trasmettere  alla  lavoratrice  o   al   lavoratore   la
comunicazione contenente l'invito entro il termine di  trenta  giorni
dalla data delle  dimissioni  e  della  risoluzione  consensuale,  le
dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto. 
  23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di  lavoro  che
abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore
al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione  consensuale  del
rapporto, e' punito con la sanzione amministrativa da euro  5.000  ad
euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della  sanzione  sono  di
competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui  alla  legge  24  novembre
1981, n. 689. 
  24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo una cultura
di maggiore condivisione dei compiti di cura  dei  figli  all'interno
della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita  e  di
lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015: 
    a) il padre lavoratore dipendente,  entro  i  cinque  mesi  dalla
nascita del figlio, ha l'obbligo  di  astenersi  dal  lavoro  per  un
periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre  lavoratore
dipendente puo' astenersi per un ulteriore  periodo  di  due  giorni,
anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione
in relazione  al  periodo  di  astensione  obbligatoria  spettante  a
quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo  di  due  giorni
goduto in sostituzione  della  madre  e'  riconosciuta  un'indennita'
giornaliera  a  carico  dell'INPS  pari  al  100  per   cento   della
retribuzione e per il restante  giorno  in  aggiunta  all'obbligo  di
astensione della madre e' riconosciuta un'indennita' pari al 100  per
cento della retribuzione. Il padre lavoratore  e'  tenuto  a  fornire
preventiva comunicazione in forma scritta al  datore  di  lavoro  dei
giorni prescelti per astenersi  dal  lavoro  almeno  quindici  giorni
prima dei  medesimi.  All'onere  derivante  dalla  presente  lettera,
valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,  2014  e
2015, si provvede, quanto a 65 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni  2013,  2014   e   2015,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24,  comma  27,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente
articolo; 
    b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalita'
di cui al comma 25, e' disciplinata la possibilita' di concedere alla
madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo  di  maternita',
per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo  parentale
di cui al comma 1, lettera a),  dell'articolo  32  del  citato  testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  n.   151   del   2001,   la
corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di  baby-sitting,
ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore
di lavoro. 
  25. Con decreto, di natura non  regolamentare,  del  Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limiti
delle risorse di cui al comma 26: 
    a) i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo  delle  misure
sperimentali di cui al comma 24; 
    b) il numero e l'importo dei voucher di cui al comma 24,  lettera
b), tenuto anche conto  dell'indicatore  della  situazione  economica
equivalente del nucleo familiare di appartenenza. 
  26. Il decreto di cui al comma 25 provvede altresi' a  determinare,
per la misura sperimentale di cui al comma  24,  lettera  b),  e  per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la quota di risorse del citato
fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, nel limite delle quali  e'  riconosciuto  il  beneficio
previsto dalla predetta misura sperimentale. 
  27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero  di  soggetti
disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti  tutti
i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi
effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai  sensi  della
presente legge, i soci di  cooperative  di  produzione  e  lavoro,  i
dirigenti, i lavoratori  assunti  con  contratto  di  inserimento,  i
lavoratori  occupati  con  contratto   di   somministrazione   presso
l'utilizzatore, i  lavoratori  assunti  per  attivita'  da  svolgersi
all'estero per la durata di tale attivita', i soggetti  impegnati  in
lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,  i  lavoratori  a  domicilio,  i
lavoratori  che  aderiscono  al  programma  di  emersione,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,  e
successive  modificazioni.  Restano  salve  le  ulteriori  esclusioni
previste dalle discipline di settore»; 
    b) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo  e'  inserito
il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale  dei
lavoratori  e'  considerato  personale  di  cantiere   anche   quello
direttamente operante nei  montaggi  industriali  o  impiantistici  e
nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere»; 
    c)  all'articolo  5,  dopo  il  comma  8-quater  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «8-quinquies. Al fine di evitare  abusi  nel  ricorso  all'istituto
dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di  garantire  il
rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti  relativi  agli
esoneri, i criteri e le modalita' per  la  loro  concessione  e  sono
stabilite norme volte al potenziamento delle attivita' di controllo»; 
    d) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via
telematica, con cadenza almeno  mensile,  alla  competente  Direzione
territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli  obblighi  di  cui
all'articolo 3, nonche'  il  ricorso  agli  esoneri,  ai  fini  della
attivazione degli eventuali accertamenti». 
  28. Al terzo periodo del comma 67 dell'articolo 1  della  legge  24
dicembre  2007,  n.  247,  sono  soppresse   le   parole:   «In   via
sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010,» e, al comma 68,
i periodi secondo, terzo e quarto sono sostituiti  dal  seguente:  «A
decorrere  dall'anno  2012  lo  sgravio  dei  contributi  dovuti  dal
lavoratore e dal datore di lavoro e' concesso secondo  i  criteri  di
cui al comma 67 e con la  modalita'  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650  milioni  di  euro
annui, gia' presenti nello stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  relative  al  Fondo   per   il
finanziamento   di   sgravi   contributivi   per    incentivare    la
contrattazione di secondo livello». Conseguentemente e'  abrogato  il
comma 14 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
  29.  Per  l'anno  2011,  per  gli  sgravi   contributivi   di   cui
all'articolo 1, comma 47, quarto periodo,  della  legge  13  dicembre
2010, n. 220, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e'
autorizzato ad utilizzare le risorse iscritte sui pertinenti capitoli
dello stato di previsione del medesimo Ministero gia'  impegnate  per
le medesime finalita'. 
  30. All'articolo 22, comma 11, secondo  periodo,  del  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per un periodo  non  inferiore  a
sei mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  un  periodo  non
inferiore ad un anno ovvero per tutto  il  periodo  di  durata  della
prestazione  di  sostegno  al  reddito   percepita   dal   lavoratore
straniero, qualora superiore. Decorso il termine di  cui  al  secondo
periodo,  trovano  applicazione  i  requisiti   reddituali   di   cui
all'articolo 29, comma 3, lettera b)». 
  31. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10  settembre
2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo sono  premesse  le  seguenti  parole:  «Salvo
diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali  sottoscritti
da   associazioni   dei   datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori
comparativamente  piu'  rappresentative  del  settore   che   possono
individuare metodi e procedure  di  controllo  e  di  verifica  della
regolarita' complessiva degli appalti,»; 
    b) i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai  seguenti:
«Il committente imprenditore o  datore  di  lavoro  e'  convenuto  in
giudizio per  il  pagamento  unitamente  all'appaltatore  e  con  gli
eventuali ulteriori subappaltatori.  Il  committente  imprenditore  o
datore di lavoro puo' eccepire,  nella  prima  difesa,  il  beneficio
della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore  medesimo
e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice  accerta  la
responsabilita'  solidale  di  tutti  gli  obbligati,   ma   l'azione
esecutiva  puo'  essere  intentata  nei  confronti  del   committente
imprenditore o datore di lavoro solo  dopo  l'infruttuosa  escussione
del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.  Il
committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione  di
regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali». 
  32.  All'articolo  36,  comma  1,  lettera  b-bis),   del   decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo le  parole:  «definiti  dalla
contrattazione collettiva» e' inserita  la  seguente:  «nazionale»  e
sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «o,  in  via  delegata,
dalla contrattazione a livelli decentrati». 
  33. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per
i  quali  lo  stato  di  disoccupazione  costituisca  requisito,  gli
obiettivi e  gli  indirizzi  operativi  di  cui  al  comma  1  devono
prevedere almeno l'offerta delle seguenti azioni: 
    a) colloquio di orientamento entro i tre mesi  dall'inizio  dello
stato di disoccupazione; 
    b) azioni di orientamento collettive fra  i  tre  e  i  sei  mesi
dall'inizio dello  stato  di  disoccupazione,  con  formazione  sulle
modalita'  piu'  efficaci  di  ricerca  di  occupazione  adeguate  al
contesto produttivo territoriale; 
    c) formazione  della  durata  complessiva  non  inferiore  a  due
settimane tra i sei e  i  dodici  mesi  dall'inizio  dello  stato  di
disoccupazione,   adeguata   alle   competenze   professionali    del
disoccupato e  alla  domanda  di  lavoro  dell'area  territoriale  di
residenza; 
    d) proposta di adesione ad iniziative di  inserimento  lavorativo
entro la scadenza  del  periodo  di  percezione  del  trattamento  di
sostegno del reddito. 
  1-ter. Nei confronti dei beneficiari di trattamento di integrazione
salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto  di  lavoro,
che  comportino  la  sospensione  dall'attivita'  lavorativa  per  un
periodo  superiore  ai  sei  mesi,  gli  obiettivi  e  gli  indirizzi
operativi di cui al comma 1  devono  prevedere  almeno  l'offerta  di
formazione professionale della durata complessiva non inferiore a due
settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato»; 
    b) all'articolo 3,  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Livelli essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i  servizi  per
l'impiego»; 
    c) all'articolo 4, comma 1: 
      1) la lettera a) e' abrogata; 
      2) alla lettera c), le parole:  «con  durata  del  contratto  a
termine o,  rispettivamente,  della  missione,  in  entrambi  i  casi
superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si  tratta  di
giovani,» sono soppresse; 
      3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso  di  lavoro
subordinato di durata inferiore a sei mesi». 
  34. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in coerenza con i documenti di
programmazione degli interventi cofinanziati  con  fondi  strutturali
europei e' definito un sistema di premialita',  per  la  ripartizione
delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla  prestazione  di
politiche attive e servizi per l'impiego. 
  35.  Entro  il  30  giugno  2013  l'INPS  predispone  e   mette   a
disposizione dei servizi competenti di cui all'articolo 1,  comma  2,
lettera g), del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  181,  e
successive modificazioni, una banca dati telematica contenente i dati
individuali  dei   beneficiari   di   ammortizzatori   sociali,   con
indicazione dei dati anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati
essenziali  relativi  al  tipo  di  ammortizzatore  sociale  di   cui
beneficiano. 
  36. Ai fini della verifica della erogazione dei servizi  in  misura
non inferiore ai livelli essenziali definiti ai sensi dell'articolo 3
del citato decreto legislativo n. 181 del 2000, e' fatto  obbligo  ai
servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  g),  del
medesimo decreto legislativo, di inserire nella banca dati di cui  al
comma 35, con le modalita'  definite  dall'INPS,  i  dati  essenziali
concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione svolte  nei
confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali. 
  37. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 34  a  36
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono  con  le  risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  38.  Nei  casi  di  presentazione  di  una  domanda  di  indennita'
nell'ambito dell'ASpI, la dichiarazione di cui all'articolo 2,  comma
1, del decreto legislativo 21  aprile  2000,  n.  181,  e  successive
modificazioni,  puo'  essere  resa  dall'interessato  all'INPS,   che
trasmette la dichiarazione  al  servizio  competente  per  territorio
mediante il sistema informativo di  cui  al  comma  35  del  presente
articolo. 
  39.  Al  fine  di  semplificare   gli   adempimenti   connessi   al
riconoscimento  degli  incentivi  all'assunzione,  le  regioni  e  le
province mettono a disposizione dell'INPS,  secondo  modalita'  dallo
stesso indicate, le informazioni di propria competenza necessarie per
il riconoscimento degli incentivi  all'assunzione,  ivi  comprese  le
informazioni relative all'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui
all'articolo 6 della legge 23  luglio  1991,  n.  223,  e  successive
modificazioni, e le informazioni relative al possesso dello stato  di
disoccupazione e alla sua durata, ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181. Le informazioni di cui  al  primo  periodo  sono
messe inoltre  a  disposizione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali per la pubblicazione nella borsa continua nazionale
del  lavoro  di  cui  all'articolo  15  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. 
  40. Il lavoratore sospeso dall'attivita' lavorativa e  beneficiario
di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di
lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della  presente  legge,  decade  dal
trattamento  qualora  rifiuti  di  essere  avviato  ad  un  corso  di
formazione o di riqualificazione  o  non  lo  frequenti  regolarmente
senza un giustificato motivo. 
  41. Il lavoratore destinatario di una indennita' di mobilita' o  di
indennita' o di sussidi, la  cui  corresponsione  e'  collegata  allo
stato di disoccupazione o di inoccupazione,  decade  dai  trattamenti
medesimi, quando: 
    a) rifiuti  di  partecipare  senza  giustificato  motivo  ad  una
iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta  dai  servizi
competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  g),  del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non
vi partecipi regolarmente; 
    b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un  livello
retributivo superiore almeno del 20 per  cento  rispetto  all'importo
lordo dell'indennita' cui ha diritto. 
  42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando  le
attivita' lavorative o di formazione ovvero  di  riqualificazione  si
svolgono in un luogo che  non  dista  piu'  di  50  chilometri  dalla
residenza del lavoratore, o comunque che e' raggiungibile  mediamente
in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. 
  43.  Nei  casi  di  cui  ai  commi  40,  41  e  42,  il  lavoratore
destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto
alla prestazione, fatti salvi i diritti gia' maturati. 
  44. E' fatto obbligo ai servizi competenti di cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  181,
e successive modificazioni, di comunicare tempestivamente gli  eventi
di cui ai commi da 40 a 43 all'INPS,  che  provvede  ad  emettere  il
provvedimento  di  decadenza,  recuperando  le  somme   eventualmente
erogate per periodi di non spettanza del trattamento. 
  45. Avverso il provvedimento di cui al comma 44 e' ammesso  ricorso
al comitato provinciale  di  cui  all'articolo  34  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. 
  46. Al decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.  249,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  3  dicembre  2004,  n.  291,  l'articolo
1-quinquies e' abrogato. 
  47. All'articolo 19 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  il
comma 10 e' abrogato. 
  48. All'articolo  1  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  247,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 30, alinea, le parole: «in  conformita'  all'articolo
117 della  Costituzione  e  agli  statuti  delle  regioni  a  statuto
speciale e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  e  alle
relative  norme  di  attuazione»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281»; 
    b) al comma 30, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) servizi per l'impiego e politiche attive»; 
    c) al comma 31, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: 
      «e-bis) attivazione del soggetto che cerca  lavoro,  in  quanto
mai occupato, espulso o beneficiario di  ammortizzatori  sociali,  al
fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione; 
      e-ter) qualificazione professionale dei giovani che entrano nel
mercato del lavoro; 
      e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori; 
      e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono  espulsi,  per
un loro efficace e tempestivo ricollocamento; 
      e-sexies) collocamento  di  soggetti  in  difficile  condizione
rispetto alla loro occupabilita'». 
  49. I decreti di cui all'articolo 1, comma 30, alinea, della  legge
n. 247 del 2007 sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. 
  50. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo  1,  comma  30,
lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificata dal
comma 48, lettera b), del presente articolo, deve  essere  assicurata
l'armonizzazione degli emanandi decreti con le disposizioni di cui ai
commi da 33 a 49. 
  51.  In  linea  con  le  indicazioni   dell'Unione   europea,   per
apprendimento permanente si intende  qualsiasi  attivita'  intrapresa
dalle persone in modo formale, non formale e informale,  nelle  varie
fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacita'  e
le competenze,  in  una  prospettiva  personale,  civica,  sociale  e
occupazionale. Le  relative  politiche  sono  determinate  a  livello
nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sentito  il  Ministro
dello sviluppo economico e sentite le parti sociali, a partire  dalla
individuazione  e   riconoscimento   del   patrimonio   culturale   e
professionale comunque accumulato  dai  cittadini  e  dai  lavoratori
nella  loro  storia  personale  e   professionale,   da   documentare
attraverso la piena realizzazione di una  dorsale  informativa  unica
mediante   l'interoperabilita'   delle   banche   dati   centrali   e
territoriali esistenti. 
  52. Per apprendimento formale si intende quello che  si  attua  nel
sistema di istruzione e formazione e nelle universita' e  istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude
con il conseguimento di un titolo di studio  o  di  una  qualifica  o
diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a norma  del
testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n.  167,
o di una certificazione riconosciuta. 
  53. Per apprendimento non formale si intende quello  caratterizzato
da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori
dei sistemi indicati al comma 52,  in  ogni  organismo  che  persegua
scopi educativi e formativi, anche  del  volontariato,  del  servizio
civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese. 
  54. Per apprendimento informale si  intende  quello  che,  anche  a
prescindere  da  una   scelta   intenzionale,   si   realizza   nello
svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita' nelle  situazioni
di vita quotidiana e nelle  interazioni  che  in  essa  hanno  luogo,
nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. 
  55. Con la  medesima  intesa  di  cui  al  comma  51  del  presente
articolo, in coerenza  con  il  principio  di  sussidiarieta'  e  nel
rispetto delle  competenze  di  programmazione  delle  regioni,  sono
definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per l'individuazione di
criteri generali e priorita' per la promozione  e  il  sostegno  alla
realizzazione di reti  territoriali  che  comprendono  l'insieme  dei
servizi di istruzione, formazione e  lavoro  collegati  organicamente
alle strategie per la crescita economica,  l'accesso  al  lavoro  dei
giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio
della cittadinanza attiva, anche da parte degli  immigrati.  In  tali
contesti, sono considerate prioritarie le azioni riguardanti: 
    a) il sostegno alla costruzione,  da  parte  delle  persone,  dei
propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di
cui ai commi da 51 a 54,  ivi  compresi  quelli  di  lavoro,  facendo
emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone  in
correlazione con le necessita' dei sistemi produttivi e dei territori
di  riferimento,   con   particolare   attenzione   alle   competenze
linguistiche e digitali; 
    b) il riconoscimento di crediti  formativi  e  la  certificazione
degli apprendimenti comunque acquisiti; 
    c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto  il  corso
della vita. 
  56. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti territoriali  dei
servizi concorrono anche: 
    a) le universita', nella loro autonomia, attraverso  l'inclusione
dell'apprendimento permanente  nelle  loro  strategie  istituzionali,
l'offerta formativa flessibile e di qualita', che comprende anche  la
formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata,
idonei servizi di orientamento e consulenza, partenariati  nazionali,
europei e internazionali a sostegno della mobilita' delle  persone  e
dello sviluppo sociale ed economico; 
    b) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali; 
    c) le camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
nell'erogazione dei servizi destinati a promuovere  la  crescita  del
sistema  imprenditoriale  e  del  territorio,  che   comprendono   la
formazione,  l'apprendimento  e  la  valorizzazione   dell'esperienza
professionale acquisita dalle persone; 
    d)  l'Osservatorio  sulla  migrazione  interna  nell'ambito   del
territorio nazionale istituito con decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali  11  dicembre  2009,  di  cui  al  comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  65  del  13  marzo  2010;  le
strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca. 
  57. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 55 e 56  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono  con  le  risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  58. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione,  sentito  il  Ministro
dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza  unificata,  nel
rispetto dell'autonomia delle istituzioni  scolastiche  e  formative,
delle universita' e degli  istituti  di  alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica, sentite le parti sociali, uno  o  piu'  decreti
legislativi per la definizione delle norme  generali  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni,  riferiti  agli  ambiti  di  rispettiva
competenza dello Stato, delle regioni e delle  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  per  l'individuazione  e  validazione  degli
apprendimenti non formali e informali,  con  riferimento  al  sistema
nazionale di certificazione delle competenze di cui ai commi da 64  a
68, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali di cui ai commi 53 e 54,  acquisiti  dalla  persona,  quali
servizi  effettuati  su  richiesta  dell'interessato,  finalizzate  a
valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle  persone  e
la consistenza  e  correlabilita'  dello  stesso  in  relazione  alle
competenze certificabili e  ai  crediti  formativi  riconoscibili  ai
sensi dei commi da 64 a 68; 
    b) individuazione e validazione dell'apprendimento non formale  e
informale di cui alla lettera a) effettuate  attraverso  un  omogeneo
processo di servizio alla persona e sulla base di idonei riscontri  e
prove, nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in  modo
da assicurare a tutti pari opportunita'; 
    c)  riconoscimento  delle  esperienze  di  lavoro   quale   parte
essenziale del percorso educativo, formativo  e  professionale  della
persona; 
    d) definizione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  per
l'erogazione dei servizi di cui alla lettera a) da parte dei soggetti
istituzionalmente competenti in materia di istruzione,  formazione  e
lavoro, ivi incluse le  imprese  e  loro  rappresentanze  nonche'  le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
    e) possibilita' di riconoscimento degli apprendimenti non formali
e informali convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli
di  istruzione  e  formazione  e  alle  qualificazioni  compresi  nel
repertorio nazionale di cui al comma 67; 
    f) previsione di procedure di  convalida  dell'apprendimento  non
formale e informale e di riconoscimento  dei  crediti  da  parte  dei
soggetti di cui alla lettera d), ispirate a principi di  semplicita',
trasparenza, rispondenza ai sistemi  di  garanzia  della  qualita'  e
valorizzazione del patrimonio culturale  e  professionale  accumulato
nel tempo dalla persona; 
    g) effettuazione di riscontri e prove  di  cui  alla  lettera  b)
sulla base di quadri di  riferimento  e  regole  definiti  a  livello
nazionale, in relazione ai livelli e ai  sistemi  di  referenziazione
dell'Unione europea  e  in  modo  da  assicurare,  anche  a  garanzia
dell'equita' e del pari trattamento delle persone, la  comparabilita'
delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale. 
  59. Nell'esercizio della delega di cui al comma 58, con riferimento
alle certificazioni di competenza,  e'  considerato  anche  il  ruolo
svolto dagli organismi di certificazione  accreditati  dall'organismo
unico nazionale di accreditamento ai sensi del  regolamento  (CE)  n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. 
  60. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  dei
decreti legislativi di cui al comma  58,  il  Governo  puo'  adottare
eventuali disposizioni integrative  e  correttive,  con  le  medesime
modalita' e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. 
  61. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al  comma  58  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, ferma restando la facolta' delle regioni e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano di stabilire la  quota  dei  costi  a
carico della persona che chiede la convalida  dell'apprendimento  non
formale e informale e la relativa certificazione delle competenze. 
  62. Al fine di conferire organicita' e sistematicita' alle norme in
materia di informazione e consultazione dei  lavoratori,  nonche'  di
partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, il Governo e'
delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, uno  o  piu'  decreti  legislativi  finalizzati  a
favorire le forme  di  coinvolgimento  dei  lavoratori  nell'impresa,
attivate  attraverso  la  stipulazione  di  un  contratto  collettivo
aziendale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o
negoziazione a carico dell'impresa nei confronti delle organizzazioni
sindacali, dei lavoratori,  o  di  appositi  organi  individuati  dal
contratto medesimo, nel  rispetto  dei  livelli  minimi  fissati  dal
decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.  25,  di  recepimento  della
direttiva   2002/14/CE   sull'informazione   e   consultazione    dei
lavoratori; 
    b) previsione di procedure di verifica dell'applicazione e  degli
esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l'istituzione
di organismi congiunti, paritetici o  comunque  misti,  dotati  delle
prerogative adeguate; 
    c) istituzione di  organismi  congiunti,  paritetici  o  comunque
misti, dotati di  competenze  di  controllo  e  partecipazione  nella
gestione di materie quali la sicurezza dei  luoghi  di  lavoro  e  la
salute dei lavoratori, l'organizzazione  del  lavoro,  la  formazione
professionale,  la  promozione  e  l'attuazione  di  una   situazione
effettiva di pari opportunita', le forme di  remunerazione  collegate
al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e  alle  loro
famiglie, forme di welfare aziendale, ogni  altra  materia  attinente
alla responsabilita' sociale dell'impresa; 
    d) controllo sull'andamento o su determinate scelte  di  gestione
aziendali,  mediante  partecipazione  di  rappresentanti  eletti  dai
lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali  in  organi  di
sorveglianza; 
    e) previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli
utili  o  al  capitale  dell'impresa  e  della   partecipazione   dei
lavoratori all'attuazione e al risultato di  piani  industriali,  con
istituzione di forme di accesso  dei  rappresentanti  sindacali  alle
informazioni sull'andamento dei piani medesimi; 
    f) previsione che nelle imprese esercitate in forma  di  societa'
per azioni o di societa' europea, a norma  del  regolamento  (CE)  n.
2157/2001  del  Consiglio,  dell'8   ottobre   2001,   che   occupino
complessivamente piu' di trecento lavoratori e nelle quali lo statuto
preveda che l'amministrazione e il controllo sono  esercitati  da  un
consiglio  di  gestione  e  da  un  consiglio  di  sorveglianza,   in
conformita' agli articoli  da  2409-octies  a  2409-quaterdecies  del
codice  civile,  possa   essere   prevista   la   partecipazione   di
rappresentanti dei lavoratori  nel  consiglio  di  sorveglianza  come
membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi  diritti  e  gli
stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti,  compreso
il diritto di voto; 
    g) previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti
al possesso di azioni, quote del capitale dell'impresa, o diritti  di
opzione sulle stesse, direttamente  o  mediante  la  costituzione  di
fondazioni, di appositi enti in forma di societa' di  investimento  a
capitale variabile, oppure di associazioni  di  lavoratori,  i  quali
abbiano  tra  i  propri  scopi  un  utilizzo  non  speculativo  delle
partecipazioni e  l'esercizio  della  rappresentanza  collettiva  nel
governo dell'impresa. 
  63. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al  comma  62  si
applicano le disposizioni di cui al comma 90  dell'articolo  1  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto  compatibili.  Dai  decreti
legislativi di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma  62
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera e) del comma  62
puo' essere adottato solo dopo che la legge  di  stabilita'  relativa
all'esercizio in corso al momento della sua adozione  avra'  disposto
le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal decreto
legislativo stesso. 
  64.  Il  sistema  pubblico  nazionale   di   certificazione   delle
competenze si fonda su standard minimi di servizio omogenei su  tutto
il territorio nazionale nel rispetto dei principi di  accessibilita',
riservatezza, trasparenza, oggettivita' e tracciabilita'. 
  65. La  certificazione  delle  competenze  acquisite  nei  contesti
formali, non formali ed informali e' un atto pubblico  finalizzato  a
garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti,  in
coerenza  con  gli  indirizzi   fissati   dall'Unione   europea.   La
certificazione conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un
titolo  che  documenta  formalmente  l'accertamento  e  la  convalida
effettuati da un  ente  pubblico  o  da  un  soggetto  accreditato  o
autorizzato. Le procedure di certificazione sono ispirate  a  criteri
di   semplificazione,   tracciabilita'   e    accessibilita'    della
documentazione e  dei  servizi,  soprattutto  attraverso  la  dorsale
informativa unica di cui al comma 51, nel  rispetto  delle  norme  di
accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy. 
  66. Per competenza certificabile ai sensi del comma 64, si  intende
un insieme strutturato di conoscenze e  di  abilita',  acquisite  nei
contesti di cui ai commi da  51  a  54  e  riconoscibili  anche  come
crediti formativi, previa apposita procedura di validazione nel  caso
degli apprendimenti non formali e informali secondo  quanto  previsto
dai commi da 58 a 61. 
  67.  Tutti  gli  standard   delle   qualificazioni   e   competenze
certificabili ai sensi del sistema pubblico  di  certificazione  sono
raccolti in repertori codificati a  livello  nazionale  o  regionale,
pubblicamente riconosciuti e accessibili in un  repertorio  nazionale
dei  titoli  di  istruzione  e  formazione  e  delle   qualificazioni
professionali. 
  68. Con il medesimo decreto legislativo di cui al  comma  58,  sono
definiti: 
    a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi
servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 64,  che  contengono
gli elementi essenziali per la riconoscibilita' e ampia spendibilita'
delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo; 
    b) i criteri per la definizione e  l'aggiornamento,  almeno  ogni
tre anni,  del  repertorio  nazionale  dei  titoli  di  istruzione  e
formazione e delle qualificazioni professionali; 
    c) le modalita' di registrazione  delle  competenze  certificate,
anche con riferimento al libretto  formativo  ed  alle  anagrafi  del
cittadino. 
  69.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato complessivamente in 1.719 milioni di euro per  l'anno  2013,
2.921 milioni di euro per l'anno 2014,  2.501  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, 2.482 milioni di euro per l'anno 2016, 2.038 milioni  di
euro per l'anno 2017, 2.142 milioni di euro per  l'anno  2018,  2.148
milioni di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni  di  euro  per  l'anno
2020 e 2.225 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2021,  si
provvede: 
    a) quanto a 1.138 milioni di euro per l'anno 2013, 2.014  milioni
di euro per l'anno 2014 e 1.716 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2015,  mediante  utilizzo  delle  maggiori  entrate  e  dei
risparmi di spesa derivanti dai commi da 72 a 79; 
    b) quanto a 581 milioni di euro per l'anno 2013, 907  milioni  di
euro per l'anno 2014, 785  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  766
milioni di euro per l'anno 2016, 322 milioni di euro per l'anno 2017,
426 milioni di euro per l'anno 2018, 432 milioni di euro  per  l'anno
2019, 479 milioni di euro per l'anno 2020 e 509 milioni di euro annui
a  decorrere  dall'anno  2021,  mediante  riduzione  delle  dotazioni
finanziarie  del   programma   di   spesa   «Regolazioni   contabili,
restituzioni  e  rimborsi  di  imposta»  nell'ambito  della  missione
«Politiche  economico-finanziarie  e  di  bilancio»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  70. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede  al
monitoraggio degli effetti finanziari  derivanti  dalle  disposizioni
introdotte dalla presente legge. Nel caso in cui  si  verifichino,  o
siano  in  procinto  di  verificarsi,   scostamenti   rispetto   alle
previsioni  di  cui  al  comma  69,  fatta   salva   l'adozione   dei
provvedimenti di cui all'articolo 11,  comma  3,  lettera  l),  della
citata legge n. 196 del  2009,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013,  con  proprio  decreto,
alla  riduzione  lineare,  nella  misura  necessaria  alla  copertura
finanziaria,  delle  dotazioni  finanziarie  disponibili  iscritte  a
legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito
delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di
ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Sono  esclusi  gli  stanziamenti
relativi  all'istituto  della  destinazione  del  cinque  per   mille
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  gli  stanziamenti
relativi  alle  spese  per  la  tutela  dell'ordine  e  la  sicurezza
pubblica, nonche' per il soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia
e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni,  e'  autorizzato
ad  accantonare  e  rendere  indisponibili  le  predette  somme.   Le
amministrazioni  potranno  proporre  variazioni  compensative,  anche
relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati,  nel
rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza. 
  71. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  72. All'articolo 164, comma 1, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per cento»  e
le parole: «nella suddetta misura del 40 per cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nella misura del 27,5 per cento»; 
    b) alla lettera b-bis), le  parole:  «nella  misura  del  90  per
cento» sono sostituite dalle  seguenti:  «nella  misura  del  70  per
cento». 
  73. Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data  di  entrata
in vigore della presente legge. Nella  determinazione  degli  acconti
dovuti per il periodo di imposta di  prima  applicazione  si  assume,
quale  imposta  del  periodo  precedente,  quella  che   si   sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui al comma 72. 
  74. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «15 per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «5 per cento». La disposizione di  cui  al
presente comma si applica a decorrere dall'anno 2013. 
  75. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, comma 2,
del  decreto-legge  31  gennaio   2005,   n.   7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato  dal
comma 48 dell'articolo 2 della presente legge, l'addizionale comunale
sui  diritti  di  imbarco  di  passeggeri  sugli  aeromobili  di  cui
all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  e'
ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio  2013,  di  due
euro  a   passeggero   imbarcato.   Le   maggiori   somme   derivanti
dall'incremento dell'addizionale disposto  dal  presente  comma  sono
versate all'INPS con le stesse modalita' previste dalla  disposizione
di cui al comma 48, lettera b), dell'articolo  2,  e  in  riferimento
alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e 50  del
medesimo articolo 2. 
  76.  Il  contributo  di  cui  all'articolo  334  del  codice  delle
assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n.  209,   applicato   sui   premi   delle   assicurazioni   per   la
responsabilita' civile per i danni  causati  dalla  circolazione  dei
veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  per  il  quale   l'impresa   di
assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei  confronti  del
contraente, e'  deducibile,  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma  1,
lettera e), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal
reddito complessivo del contraente medesimo per la parte  che  eccede
40 euro. La disposizione di  cui  al  presente  comma  si  applica  a
decorrere dall'anno 2012. 
  77. L'INPS e l'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito  della  propria  autonomia,
adottano  misure  di  razionalizzazione   organizzativa,   aggiuntive
rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 66, della legge  12
novembre 2011, n. 183, e dall'articolo  21,  commi  da  1  a  9,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  volte  a  ridurre  le  proprie
spese di funzionamento, in misura pari a 90 milioni di euro  annui  a
decorrere   dall'anno   2013.   Le   riduzioni   sono   quantificate,
rispettivamente, in 18 milioni di euro annui  per  l'INAIL  e  in  72
milioni di euro per l'INPS, sulla base di  quanto  stabilito  con  il
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  emanato  in
applicazione del citato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre
2011, n. 183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di  cui  al
presente comma sono versate entro il 30 giugno  di  ciascun  anno  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. 
  78. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato,  nell'ambito
della  propria  autonomia,   adotta   misure   di   razionalizzazione
organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4,
comma 38, della legge 12 novembre 2011, n. 183, volte  a  ridurre  le
proprie spese di funzionamento, in misura pari a euro  10  milioni  a
decorrere dall'esercizio  2013,  che  sono  conseguentemente  versati
entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo  dello  stato
di previsione dell'entrata. 
  79. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli adempimenti
di cui ai commi 77 e 78, comprese le misure correttive previste dalle
disposizioni  vigenti  ivi  indicate,  anche  con  riferimento   alla
effettiva  riduzione  delle  spese  di   funzionamento   degli   enti
interessati. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 28 giugno 2012 
 
                             NAPOLITANO 
    

                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri

                                Fornero, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali

    
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
          Note all'art. 4: 
              Il  testo  del  Regolamento  (CE)  6  agosto  2008,  n.
          800/2008 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune
          categorie di aiuti compatibili con  il  mercato  comune  in
          applicazione  degli  articoli  87   e   88   del   trattato
          (regolamento generale  di  esenzione  per  categoria)),  e'
          pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  9
          agosto 2008, n. L 214. 
              Il testo dell'articolo 8 della legge 29 dicembre  1990,
          n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra
          di  finanza  pubblica  1991-1993),  come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 8. Norme in materia di contratti di formazione  e
          lavoro. 
              1. Fino alla data di entrata in vigore della  legge  di
          riforma dei contratti di formazione e lavoro, a favore  dei
          datori di lavoro operanti nelle  aree  non  ricomprese  nei
          territori del Mezzogiorno di cui al testo  unico  approvato
          con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 , per i lavoratori  assunti
          con tali contratti a decorrere  dal  1°  gennaio  1991,  si
          applica,   sulle   correnti   aliquote    dei    contributi
          previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione del 25
          per cento. 
              2. Per le imprese artigiane nonche' per quelle operanti
          nelle  circoscrizioni  che  presentano  un   rapporto   tra
          iscritti alla prima classe delle liste  di  collocamento  e
          popolazione residente in  eta'  da  lavoro  superiore  alla
          media nazionale, la quota dei contributi  previdenziali  ed
          assistenziali e' dovuta in misura  fissa  corrispondente  a
          quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19  gennaio
          1955, n. 25 , e successive modificazioni. Le circoscrizioni
          di cui al presente comma sono individuate per ciascun  anno
          solare  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali
          per l'impiego. 
              3. Per le imprese del settore commerciale  e  turistico
          con meno di quindici dipendenti  operanti  nelle  aree  non
          ricomprese nei territori del Mezzogiorno di  cui  al  testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          6 marzo 1978, n. 218 , si applica, sulle correnti  aliquote
          dei contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti,  una
          riduzione del 40 per cento. 
              4. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore
          nelle misure previste per la generalita' dei lavoratori. 
              5. Il contratto di formazione e lavoro non puo'  essere
          stipulato   per    l'acquisizione    di    professionalita'
          elementari, connotate da  compiti  generici  o  ripetitivi,
          individuate,  anche  mediante  riferimento  ai  livelli  di
          inquadramento,  dai  contratti  collettivi   nazionali   di
          categoria o da accordi interconfederali. 
              6. La facolta' di assunzione mediante  i  contratti  di
          formazione e lavoro  non  e'  esercitabile  dai  datori  di
          lavoro che,  al  momento  della  richiesta  di  avviamento,
          risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 50  per
          cento dei lavoratori  il  cui  contratto  di  formazione  e
          lavoro sia gia' venuto  a  scadere  nei  ventiquattro  mesi
          precedenti. A tale fine non si computano i  lavoratori  che
          si siano dimessi, quelli  licenziati  per  giusta  causa  e
          quelli che, al termine  del  rapporto  di  lavoro,  abbiano
          rifiutato la proposta di rimanere in servizio con  rapporto
          di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di  cui  al
          presente comma non si applica quando nel biennio precedente
          sia venuto a scadere un  solo  contratto  di  formazione  e
          lavoro. 
              7. Il contratto di formazione e lavoro e' stipulato  in
          forma scritta. In mancanza il lavoratore si intende assunto
          con contratto di lavoro a tempo  indeterminato.  Copia  del
          contratto di formazione e lavoro e  del  relativo  progetto
          vengono consegnate al lavoratore all'atto dell'assunzione. 
              8. In caso di inadempimento  da  parte  del  datore  di
          lavoro  agli  obblighi   inerenti   alla   formazione   del
          lavoratore,  l'Ispettorato  del  lavoro,  previa   diffida,
          dispone la revoca, fin dalla costituzione del  rapporto  di
          formazione e lavoro, del beneficio di cui al comma 1 per il
          lavoratore interessato. 
              9. A decorrere dal 1° gennaio 1991  nei  confronti  dei
          datori di lavoro di cui ai commi  1,  2  e  3  in  caso  di
          assunzioni  con  contratto   a   tempo   indeterminato   di
          lavoratori  disoccupati  da  almeno  ventiquattro  mesi   o
          sospesi   dal   lavoro   e   beneficiari   di   trattamento
          straordinario  di  integrazione  salariale  da  un  periodo
          uguale a quello suddetto, quando esse non siano  effettuate
          in  sostituzione  di  lavoratori  dipendenti  dalle  stesse
          imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o  per
          riduzione   del   personale   o   sospesi,   i   contributi
          previdenziali ed assistenziali sono applicati nella  misura
          del 50 per cento per un periodo di trentasei  mesi.  A  tal
          fine sara' costituita in ogni regione apposita lista  dalla
          quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta
          nominativa, secondo  le  modalita'  indicate  entro  trenta
          giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
          con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale. Nelle ipotesi di assunzioni  di  cui  al  presente
          comma effettuate da  imprese  operanti  nei  territori  del
          Mezzogiorno di cui al testo unico approvato  con  D.P.R.  6
          marzo 1978, n. 218 , ovvero da imprese artigiane, non  sono
          dovuti i contributi previdenziali e  assistenziali  per  un
          periodo di trentasei mesi. 
              10 (Omissis). " 
              Il testo dell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n.
          223 (Norme in materia  di  cassa  integrazione,  mobilita',
          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
          della Comunita' europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre
          disposizioni in  materia  di  mercato  del  lavoro)  e'  il
          seguente: 
              Si riporta il testo degli artt. 4 e 5  della  legge  12
          marzo 1999, n. 68, come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 4.Criteri di computo della quota di riserva. 
              1. Agli effetti  della  determinazione  del  numero  di
          soggetti disabili da assumere, sono computati di norma  tra
          i dipendenti tutti i lavoratori assunti  con  contratto  di
          lavoro  subordinato.  Ai   medesimi   effetti,   non   sono
          computabili: i lavoratori occupati ai sensi della  presente
          legge, i soci di cooperative  di  produzione  e  lavoro,  i
          dirigenti,  i   lavoratori   assunti   con   contratto   di
          inserimento,  i  lavoratori  occupati  con   contratto   di
          somministrazione  presso   l'utilizzatore,   i   lavoratori
          assunti per attivita' da svolgersi all'estero per la durata
          di  tale  attivita',  i  soggetti   impegnati   in   lavori
          socialmente utili assunti  ai  sensi  dell'articolo  7  del
          decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a
          domicilio, i lavoratori  che  aderiscono  al  programma  di
          emersione, ai sensi dell'articolo  1,  comma  4-bis,  della
          legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive  modificazioni.
          Restano  salve  le  ulteriori  esclusioni  previste   dalle
          discipline  di  settore.  Per  i  lavoratori  assunti   con
          contratto a tempo indeterminato parziale  si  applicano  le
          norme contenute  nell'articolo  18,  comma  secondo,  della
          legge  20  maggio  1970,   n.   300   ,   come   sostituito
          dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 . 
              2. Nel computo le frazioni percentuali  superiori  allo
          0,50 sono considerate unita'. 
              3.  I  lavoratori  disabili   dipendenti   occupati   a
          domicilio  o  con  modalita'  di  tele-lavoro,   ai   quali
          l'imprenditore  affida  una  quantita'  di  lavoro  atta  a
          procurare loro una prestazione continuativa  corrispondente
          all'orario normale di lavoro in conformita' alla disciplina
          di cui all'articolo  11,  secondo  comma,  della  legge  18
          dicembre 1973, n. 877 , e a quella stabilita dal  contratto
          collettivo nazionale applicato ai  lavoratori  dell'azienda
          che  occupa  il  disabile  a  domicilio  o  attraverso   il
          tele-lavoro, sono computati ai fini della  copertura  della
          quota di riserva. 
              4. I lavoratori che divengono inabili allo  svolgimento
          delle proprie  mansioni  in  conseguenza  di  infortunio  o
          malattia  non  possono  essere  computati  nella  quota  di
          riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione
          della capacita' lavorativa inferiore al  60  per  cento  o,
          comunque,   se    sono    divenuti    inabili    a    causa
          dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato
          in  sede  giurisdizionale,  delle  norme  in   materia   di
          sicurezza ed igiene del lavoro. Per i  predetti  lavoratori
          l'infortunio o la malattia non  costituiscono  giustificato
          motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere
          adibiti a  mansioni  equivalenti  ovvero,  in  mancanza,  a
          mansioni inferiori. Nel caso  di  destinazione  a  mansioni
          inferiori essi hanno diritto alla  conservazione  del  piu'
          favorevole  trattamento  corrispondente  alle  mansioni  di
          provenienza. Qualora per  i  predetti  lavoratori  non  sia
          possibile   l'assegnazione   a   mansioni   equivalenti   o
          inferiori,  gli  stessi  vengono  avviati,   dagli   uffici
          competenti di cui all'articolo 6,  comma  1,  presso  altra
          azienda, in attivita' compatibili con le residue  capacita'
          lavorative, senza  inserimento  nella  graduatoria  di  cui
          all'articolo 8. 
              5. Le disposizioni di cui all'articolo  1  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.  738  ,
          si applicano anche al personale militare e della protezione
          civile. 
              6.   Qualora   si    renda    necessaria,    ai    fini
          dell'inserimento  mirato,  una  adeguata   riqualificazione
          professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri  a
          proprio carico, lo  svolgimento  delle  relative  attivita'
          presso la stessa azienda che effettua  l'assunzione  oppure
          affidarne  lo  svolgimento,  mediante   convenzioni,   alle
          associazioni   nazionali   di    promozione,    tutela    e
          rappresentanza, di cui all'articolo  115  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,  n.  616  ,  e
          successive   modificazioni,   che   abbiano   le   adeguate
          competenze  tecniche,  risorse   e   disponibilita',   agli
          istituti di  formazione  che  di  tali  associazioni  siano
          emanazione, purche'  in  possesso  dei  requisiti  previsti
          dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 , nonche' ai  soggetti
          di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n.  104
          .  Ai   fini   del   finanziamento   delle   attivita'   di
          riqualificazione  professionale  e   della   corrispondente
          assistenza economica ai mutilati ed  invalidi  del  lavoro,
          l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo  181  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , detratte le spese  per
          l'assegno di incollocabilita'  previsto  dall'articolo  180
          dello stesso testo unico, per  l'assegno  speciale  di  cui
          alla legge 5 maggio 1976, n. 248  ,  e  per  il  fondo  per
          l'addestramento  professionale  dei  lavoratori,   di   cui
          all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949,  n.  264  ,  e'
          attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti  dal
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281 , di seguito denominata «Conferenza unificata». 
              "Art.  5.Esclusioni,  esoneri  parziali  e   contributi
          esonerativi. 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data  di
          cui  all'articolo  23,  comma  1,  sentite  le  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia,  che  esprimono  il
          parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello
          schema  di  decreto,  e  la  Conferenza   unificata,   sono
          individuate le mansioni  che,  in  relazione  all'attivita'
          svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche  e   dagli   enti
          pubblici non economici,  non  consentono  l'occupazione  di
          lavoratori disabili o la consentono in misura  ridotta.  Il
          predetto  decreto  determina  altresi'  la   misura   della
          eventuale riduzione. 
              2. I datori di lavoro pubblici e  privati  che  operano
          nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre  non
          sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante  e
          navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui  all'articolo
          3. Non sono inoltre tenuti all'osservanza  dell'obbligo  di
          cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per
          quanto concerne il personale di cantiere e gli  addetti  al
          trasporto del settore. Indipendentemente dall'inquadramento
          previdenziale dei lavoratori e'  considerato  personale  di
          cantiere anche quello direttamente  operante  nei  montaggi
          industriali o  impiantistici  e  nelle  relative  opere  di
          manutenzione svolte in cantiere. Sono altresi' esentati dal
          predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati  del
          solo  settore  degli  impianti  a  fune,  in  relazione  al
          personale  direttamente  adibito  alle  aree  operative  di
          esercizio e regolarita' dell'attivita'  di  trasporto.  Per
          consentire  al  comparto  dell'autotrasporto  nazionale  di
          evolvere  verso  modalita'  di  servizio  piu'  evolute   e
          competitive e per favorire un maggiore grado  di  sicurezza
          nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma  1
          dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  1997,  n.  454,  i
          datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore
          dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne  il
          personale viaggiante, all'osservanza  dell'obbligo  di  cui
          all'articolo 3. Fermo restando l'obbligo del versamento del
          contributo di  cui  al  comma  3  al  Fondo  regionale  per
          l'occupazione dei disabili, per  le  aziende  che  occupano
          addetti  impegnati  in  lavorazioni   che   comportano   il
          pagamento di un tasso  di  premio  ai  fini  INAIL  pari  o
          superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista
          dal     presente     articolo     e'     sostituita      da
          un'autocertificazione del  datore  di  lavoro  che  attesta
          l'esclusione  dei  lavoratori  interessati  dalla  base  di
          computo (7) . 
              3. I datori di  lavoro  privati  e  gli  enti  pubblici
          economici  che,  per  le  speciali  condizioni  della  loro
          attivita', non possono occupare  l'intera  percentuale  dei
          disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati
          dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione  che  versino
          al Fondo regionale per l'occupazione dei  disabili  di  cui
          all'articolo 14  un  contributo  esonerativo  per  ciascuna
          unita' non assunta, nella misura di euro 30,64  (8) per 
          ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile  non
          occupato. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale,  da  emanare  entro  centoventi  giorni
          dalla data di cui all'articolo  23,  comma  1,  sentita  la
          Conferenza unificata  e  sentite  altresi'  le  Commissioni
          parlamentari competenti per materia, che esprimono il  loro
          parere  con  le  modalita'  di  cui  al   comma   1,   sono
          disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri  parziali
          dagli  obblighi  occupazionali,  nonche'  i  criteri  e  le
          modalita' per la loro  concessione,  che  avviene  solo  in
          presenza di adeguata motivazione (9) . 
              5.  In  caso  di  omissione  totale  o   parziale   del
          versamento dei contributi di cui al presente  articolo,  la
          somma dovuta puo' essere maggiorata, a titolo  di  sanzione
          amministrativa, dal 5 per cento al 24  per  cento  su  base
          annua. La riscossione e'  disciplinata  secondo  i  criteri
          previsti al comma 7. 
              6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione  di
          cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          sentita la Conferenza unificata. 
              7. Le regioni, entro centoventi giorni  dalla  data  di
          cui all'articolo 23, comma 1, determinano i  criteri  e  le
          modalita' relativi al  pagamento,  alla  riscossione  e  al
          versamento,  al  Fondo  regionale  per  l'occupazione   dei
          disabili di cui all'articolo 14,  delle  somme  di  cui  al
          presente articolo. 
              8. Gli obblighi di cui agli  articoli  3  e  18  devono
          essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto
          degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che
          occupano personale in diverse unita' produttive e i  datori
          di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai
          sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre
          2003, n. 276 possono assumere in una unita'  produttiva  o,
          ferme restando le aliquote d'obbligo di  ciascuna  impresa,
          in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un  numero
          di  lavoratori  aventi  diritto  al   collocamento   mirato
          superiore a quello prescritto, portando in  via  automatica
          le eccedenze a compenso  del  minor  numero  di  lavoratori
          assunti nelle altre unita' produttive o nelle altre imprese
          del gruppo aventi sede in Italia. 
              8-bis. I datori di  lavoro  privati  che  si  avvalgono
          della facolta'  di  cui  al  comma  8  trasmettono  in  via
          telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province
          in cui insistono le unita' produttive della stessa  azienda
          e  le  sedi  delle  diverse  imprese  del  gruppo  di   cui
          all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
          n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9,  comma  6,  dal
          quale  risulta   l'adempimento   dell'obbligo   a   livello
          nazionale sulla base dei dati riferiti  a  ciascuna  unita'
          produttiva  ovvero  a  ciascuna  impresa  appartenente   al
          gruppo. 
              8-ter. I  datori  di  lavoro  pubblici  possono  essere
          autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una
          unita' produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al
          collocamento obbligatorio superiore  a  quello  prescritto,
          portando le  eccedenze  a  compenso  del  minor  numero  di
          lavoratori  assunti  in  altre  unita'   produttive   della
          medesima regione. 
              8-quater.  Sono  o  restano  abrogate  tutte  le  norme
          incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8,  8-bis
          e 8-ter. 
              8-quinquies. Al  fine  di  evitare  abusi  nel  ricorso
          all'istituto   dell'esonero   dagli   obblighi    di    cui
          all'articolo 3 e di garantire il rispetto  delle  quote  di
          riserva, con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, sentita la Conferenza unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i  criteri
          e le modalita' per la loro  concessione  e  sono  stabilite
          norme volte al potenziamento delle attivita' di controllo." 
              . 
              - Il testo dell'articolo 6, comma 1, della citata legge
          n. 68 del 1999, come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente: 
              "Art.  6.  Servizi  per  l'inserimento  lavorativo  dei
          disabili e modifiche al  decreto  legislativo  23  dicembre
          1997, n. 469 . 
              1. Gli organismi individuati  dalle  regioni  ai  sensi
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 23  dicembre  1997,
          n.  469  ,  di  seguito  denominati  «uffici   competenti»,
          provvedono, in raccordo con i  servizi  sociali,  sanitari,
          educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche
          competenze   loro    attribuite,    alla    programmazione,
          all'attuazione, alla  verifica  degli  interventi  volti  a
          favorire l'inserimento dei soggetti di  cui  alla  presente
          legge nonche' all'avviamento lavorativo, alla tenuta  delle
          liste, al rilascio delle autorizzazioni,  degli  esoneri  e
          delle  compensazioni  territoriali,  alla   stipula   delle
          convenzioni e all'attuazione  del  collocamento  mirato.  I
          medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche  in  via
          telematica, con cadenza  almeno  mensile,  alla  competente
          Direzione territoriale  del  lavoro,  il  mancato  rispetto
          degli obblighi di cui all'articolo 3,  nonche'  il  ricorso
          agli esoneri,  ai  fini  dell'attivazione  degli  eventuali
          accertamenti.". 
              Il testo dell'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24
          dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione  del  Protocollo
          del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro  e  competitivita'
          per favorire l'equita' e la crescita  sostenibili,  nonche'
          ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale),
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 1. 
              (Omissis). 
              67.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2008  e'  abrogato
          l'articolo 2  del  decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997,
          n.  135.  E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale,  un  Fondo
          per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare
          la  contrattazione  di  secondo   livello   con   dotazione
          finanziaria pari a 650 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni 2008-2010. E'  concesso,  a  domanda  da  parte  delle
          imprese, nel limite delle risorse del predetto  Fondo,  uno
          sgravio contributivo relativo alla  quota  di  retribuzione
          imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge
          30  aprile  1969,  n.  153,  costituita  dalle   erogazioni
          previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali,
          ovvero di secondo livello,  delle  quali  sono  incerti  la
          corresponsione  o  l'ammontare  e  la  cui  struttura   sia
          correlata   dal   contratto   collettivo   medesimo    alla
          misurazione di  incrementi  di  produttivita',  qualita'  e
          altri elementi di competitivita'  assunti  come  indicatori
          dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
          Il predetto sgravio e' concesso  sulla  base  dei  seguenti
          criteri: 
              a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di  cui
          al presente comma ammesse allo sgravio e'  stabilito  entro
          il limite  massimo  del  5  per  cento  della  retribuzione
          contrattuale percepita; 
              b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla
          lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e' fissato nella misura  di  25  punti
          percentuali; 
              c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla
          lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali  dovuti
          dai lavoratori e' pari ai contributi previdenziali  a  loro
          carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera
          a). 
              68.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita'
          di  attuazione  del  comma  67,   anche   con   riferimento
          all'individuazione dei criteri di priorita' sulla base  dei
          quali debba essere  concessa,  nel  rigoroso  rispetto  dei
          limiti  finanziari  previsti,  l'ammissione  al   beneficio
          contributivo, e con particolare  riguardo  al  monitoraggio
          dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al
          rispetto dei tetti di spesa. A decorrere dall'anno 2012  lo
          sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e  dal  datore
          di lavoro e' concesso secondo i criteri di cui al comma  67
          e con le modalita' di cui al  primo  periodo  del  presente
          comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni  di  euro
          annui,  gia'  presenti  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al
          Fondo per  il  finanziamento  di  sgravi  contributivi  per
          incentivare la contrattazione di secondo livello.". 
              Il testo dell'articolo 1,  comma  47,  della  legge  13
          dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2011)) e' il seguente: 
              "47. In  attuazione  dell'articolo  53,  comma  1,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,   n.   122,
          all'articolo 5, comma  1,  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le  parole:
          «31 dicembre 2010»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
          dicembre 2011». Per il periodo dal 1° gennaio  2011  al  31
          dicembre 2011 la disciplina richiamata  nel  primo  periodo
          del presente comma si applica ai  titolari  di  reddito  di
          lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010,  a  40.000
          euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due  periodi  del
          presente comma, l'annualita' indicata nei periodi secondo e
          terzo del comma 1 dell'articolo 5 del citato  decreto-legge
          n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 2 del 2009, e  successive  modificazioni,  si  considera
          riferita all'anno 2010. Lo sgravio  dei  contributi  dovuti
          dal  lavoratore   e   dal   datore   di   lavoro   previsto
          dall'articolo 53, comma  2,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, e' concesso  per  il  periodo  dal  1°
          gennaio al 31 dicembre 2011, con i criteri e  le  modalita'
          di cui all'articolo 1,  commi  67  e  68,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate a
          tal fine per il medesimo anno  2011  ai  sensi  del  quarto
          periodo dell'articolo 1, comma 68, della  citata  legge  n.
          247 del 2007. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le
          parole: «Nell'anno 2009 e nell'anno 2010»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010  e  2011».  Ai  fini
          dell'applicazione del  periodo  precedente,  il  limite  di
          reddito indicato nelle disposizioni ivi  richiamate  e'  da
          riferire all'anno 2010..". 
              Il  testo  dell'articolo  22,  comma  11,  del  decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello  straniero),  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art.  22.Lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  e
          indeterminato. 
              11. La perdita del  posto  di  lavoro  non  costituisce
          motivo di revoca del permesso di  soggiorno  al  lavoratore
          extracomunitario   ed   ai   suoi   familiari    legalmente
          soggiornanti.  Il  lavoratore  straniero  in  possesso  del
          permesso di soggiorno per lavoro subordinato che  perde  il
          posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
          nelle liste di  collocamento  per  il  periodo  di  residua
          validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo  che
          si tratti di permesso di soggiorno per  lavoro  stagionale,
          per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il
          periodo di durata della prestazione di sostegno al  reddito
          percepita  dal  lavoratore  straniero,  qualora  superiore.
          Decorso il termine  di  cui  al  secondo  periodo,  trovano
          applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29,
          comma  3,  lettera  b).  Il   regolamento   di   attuazione
          stabilisce le modalita'  di  comunicazione  ai  centri  per
          l'impiego, anche ai  fini  dell'iscrizione  del  lavoratore
          straniero  nelle  liste  di  collocamento   con   priorita'
          rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.". 
              Il testo dell'articolo 29, comma 2, del citato  decreto
          legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente: 
              "2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi
          nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro
          e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative  del
          settore che  possono  individuare  metodi  e  procedure  di
          controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli
          appalti, in caso di appalto  di  opere  o  di  servizi,  il
          committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in
          solido  con  l'appaltatore,  nonche'  con  ciascuno   degli
          eventuali subappaltatori entro il limite di due anni  dalla
          cessazione dell'appalto, a corrispondere  ai  lavoratori  i
          trattamenti retributivi, comprese le quote  di  trattamento
          di fine rapporto, nonche' i contributi  previdenziali  e  i
          premi  assicurativi  dovuti  in  relazione  al  periodo  di
          esecuzione  del  contratto  di  appalto,  restando  escluso
          qualsiasi obbligo per le sanzioni civili  di  cui  risponde
          solo il  responsabile  dell'inadempimento.  Il  committente
          imprenditore o datore di lavoro e'  convenuto  in  giudizio
          per il  pagamento  unitamente  all'appaltatore  e  con  gli
          eventuali   ulteriori   subappaltatori.   Il    committente
          imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella  prima
          difesa,  il  beneficio  della  preventiva  escussione   del
          patrimonio  dell'appaltatore  medesimo  e  degli  eventuali
          subappaltatori,  In  tal  caso  il   giudice   accerta   la
          responsabilita'  solidale  di  tutti  gli   obbligati,   ma
          l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti  del
          committente imprenditore  o  datore  di  lavoro  solo  dopo
          l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore  e
          degli  eventuali  subappaltatori,  Il  committente  che  ha
          eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di  regresso
          nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.". 
              Il testo dell'articolo 36, comma 1, lettera b-bis), del
          decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (Attuazione della
          direttiva 2001/12/CE, della direttiva  2001/13/CE  e  della
          direttiva  2001/14/CE   in   materia   ferroviaria),   come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 36. Ulteriori obblighi delle imprese  ferroviarie
          e delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie. 
              1.   Le   imprese   ferroviarie   e   le   associazioni
          internazionali  di  imprese   ferroviarie   che   espletano
          sull'infrastruttura  ferroviaria   nazionale   servizi   di
          trasporto  di  merci  o  di  persone  osservano,  oltre  ai
          requisiti  stabiliti  dal  presente   decreto,   anche   la
          legislazione    nazionale,    regionale,    la    normativa
          regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria,
          ed applicate e in modo non discriminatorio, con particolare
          riguardo agli standard  definiti  e  alle  prescrizioni  in
          materia di: 
              (Omissis). 
              b-bis)  regolazione  dei  trattamenti  di  lavoro   del
          personale   definiti   dalla   contrattazione    collettiva
          nazionale svolta dalle organizzazioni piu'  rappresentative
          a   livello   nazionale   o,   in   via   delegata,   dalla
          contrattazione a livelli decentrati;". 
              Il testo dell'articolo 3  del  decreto  legislativo  21
          aprile 2000, n. 181, (Disposizioni per agevolare l'incontro
          fra  domanda  ed   offerta   di   lavoro,   in   attuazione
          dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L.  17  maggio
          1999, n. 144), come modificato dalla presente legge, e'  il
          seguente: 
              "Art.   3.Livelli    essenziali    delle    prestazioni
          concernenti i servizi per l'impiego. 
              1. Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi
          operativi delle azioni che i  servizi  competenti,  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera g), effettuano al fine  di
          favorire l'incontro tra  domanda  e  offerta  di  lavoro  e
          contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo
          i soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  ad  interviste
          periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo  le
          modalita'  definite   ed   offrendo   almeno   i   seguenti
          interventi: 
              a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio
          dello stato di disoccupazione; 
              b) proposta di adesione ad  iniziative  di  inserimento
          lavorativo  o   di   formazione   o   di   riqualificazione
          professionale od altra misura che favorisca  l'integrazione
          professionale: 
              1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle
          donne in  cerca  di  reinserimento  lavorativo,  non  oltre
          quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; 
              2) nei confronti degli  altri  soggetti  a  rischio  di
          disoccupazione  di  lunga  durata,  non  oltre   sei   mesi
          dall'inizio dello stato di disoccupazione. 
              1-bis. Nei confronti dei beneficiari di  ammortizzatori
          sociali per i quali lo stato di disoccupazione  costituisca
          requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi  di  cui
          al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta delle seguenti
          azioni: 
              a)  colloquio  di  orientamento  entro   i   tre   mesi
          dall'inizio dello stato di disoccupazione; 
              b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i  sei
          mesi  dall'inizio  dello  stato  di   disoccupazione,   con
          formazione sulle modalita'  piu'  efficaci  di  ricerca  di
          occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale; 
              c) formazione della durata complessiva non inferiore  a
          due settimane tra i sei e i dodici mesi  dall'inizio  dello
          stato   di   disoccupazione   adeguata   alle    competenze
          professionali del disoccupato  e  alla  domanda  di  lavoro
          dell'area territoriale di residenza; 
              d) proposta di adesione ad  iniziative  di  inserimento
          lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione  del
          trattamento di sostegno del reddito. 
              1-ter. Nei confronti dei beneficiari di trattamento  di
          integrazione salariale o di altre prestazioni  in  costanza
          di  rapporto  di  lavoro,  che  comportino  la  sospensione
          dall'attivita' lavorativa per un periodo superiore  ai  sei
          mesi, gli obiettivi e gli indirizzi  operativi  di  cui  al
          comma 1 devono prevedere  almeno  l'offerta  di  formazione
          professionale della durata complessiva non inferiore a  due
          settimane  adeguata  alle  competenze   professionali   del
          disoccupato.". 
              Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo
          n. 181 del 2000, come modificato dalla presente  legge,  e'
          il seguente: 
              "Art. 4.Perdita dello stato di disoccupazione. 
              1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione  da
          parte dei  servizi  competenti  di  procedure  uniformi  in
          materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla
          base dei seguenti principi: 
              a) (abrogata) 
              b) perdita dello stato di  disoccupazione  in  caso  di
          mancata  presentazione  senza  giustificato   motivo   alla
          convocazione  del  servizio  competente  nell'ambito  delle
          misure di prevenzione di cui all'articolo 3; 
              c) perdita dello stato di  disoccupazione  in  caso  di
          rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di
          lavoro a tempo pieno ed indeterminato o  determinato  o  di
          lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno  1997,  n.
          196, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi
          di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni; 
              d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di
          lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi." 
              Il  decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281
          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e'  pubblicato
          sulla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. 
              Il testo dell'articolo 1,  comma  2,  lettera  g),  del
          citato decreto legislativo n. 181 del 2000 e' il seguente: 
              "2. Ad ogni effetto si intendono per: 
              (Omissis). 
              g) «servizi competenti», i centri per l'impiego di  cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
          23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati
          o  accreditati  a  svolgere  le   previste   funzioni,   in
          conformita' delle norme regionali e delle province autonome
          di Trento e di Bolzano.". 
              Il testo dell'articolo 2, comma 1, del  citato  decreto
          legislativo n. 181 del 2000 e' il seguente: 
              "Art. 2.Stato di disoccupazione. 
              1. La  condizione  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
          lettera  c),  dev'essere  comprovata  dalla   presentazione
          dell'interessato presso  il  servizio  competente  nel  cui
          ambito territoriale si trovi  il  domicilio  del  medesimo,
          accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  che
          attesti l'eventuale  attivita'  lavorativa  precedentemente
          svolta, nonche' l'immediata disponibilita' allo svolgimento
          di attivita' lavorativa." 
              Il testo dell'articolo 6 della citata legge n. 223  del
          1991 e' il seguente: 
              "Art. 6. Lista di mobilita' e compiti della Commissione
          regionale per l'impiego 
              1. L'Ufficio  regionale  del  lavoro  e  della  massima
          occupazione,  sulla  base  delle  direttive  impartite  dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
          Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica
          da parte dell'Agenzia per l'impiego, compila una lista  dei
          lavoratori  in  mobilita',  sulla  base   di   schede   che
          contengano tutte le informazioni utili per  individuare  la
          professionalita', la preferenza per una mansione diversa da
          quella originaria, la disponibilita' al  trasferimento  sul
          territorio;  in  questa  lista  vengono  iscritti  anche  i
          lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e16, e vengono
          esclusi    quelli    che    abbiano     fatto     richiesta
          dell'anticipazione di cui all'articolo 7, comma 5. 
              2. La Commissione regionale per  l'impiego  approva  le
          liste di cui al comma 1 ed inoltre: 
              a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego
          dei  lavoratori  iscritti  nella  lista  di  mobilita',  in
          collaborazione con l'Agenzia per l'impiego; 
              b) propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di
          corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale
          che, tenuto  conto  del  livello  di  professionalita'  dei
          lavoratori in mobilita', siano finalizzati ad agevolarne il
          reimpiego;  i  lavoratori   interessati   sono   tenuti   a
          parteciparvi quando le Commissioni regionali ne  dispongano
          l'avviamento; 
              c) promuove le iniziative di cui al comma 4; 
              d)  determina  gli  ambiti  circoscrizionali  ai   fini
          dell'avviamento dei lavoratori in mobilita'; 
              d-bis) realizza, d'intesa  con  la  Regione,  a  favore
          delle lavoratrici iscritte nelle  liste  di  mobilita',  le
          azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125. 
              3.  Le  Regioni,  nell'autorizzare   i   progetti   per
          l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione,
          ai sensi del secondo comma dell'articolo 24 della legge  21
          dicembre 1978, n. 845, devono dare  priorita'  ai  progetti
          formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti
          nella lista di mobilita'. 
              4. Su  richiesta  delle  amministrazioni  pubbliche  la
          Commissione   regionale   per   l'impiego   puo'   disporre
          l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti  nella  lista
          di mobilita' in opere o servizi di  pubblica  utilita',  ai
          sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981,
          n. 244,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          luglio 1981, n. 390, modificato dall'articolo 8 della legge
          28 febbraio 1986, n. 41, e dal decreto-legge 21 marzo 1988,
          n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
          1988, n. 160. Il secondo comma del  citato  articolo  1-bis
          non si applica nei casi in cui  l'amministrazione  pubblica
          interessata utilizzi i lavoratori  per  un  numero  di  ore
          ridotto e proporzionato  ad  una  somma  corrispondente  al
          trattamento di mobilita' spettante  al  lavoratore  ridotta
          del venti per cento. 
              5. I  lavoratori  in  mobilita'  sono  compresi  tra  i
          soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della
          legge 27 febbraio 1985, n. 49.". 
              Il  decreto  legislativo  21  aprile  2000,   n.   181,
          (Disposizioni  per  agevolare  l'incontro  fra  domanda  ed
          offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1,
          lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144) e'  pubblicato
          in Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2000, n. 154. 
              Il  testo   dell'articolo   15   del   citato   decreto
          legislativo n. 276 del 2003 e' il seguente: 
              "Art. 15. Principi e criteri generali 
              1A garanzia dell'effettivo  godimento  del  diritto  al
          lavoro di cui all'articolo  4  della  Costituzione,  e  nel
          pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione stessa,
          viene costituita la borsa continua  nazionale  del  lavoro,
          quale sistema aperto e trasparente di incontro tra  domanda
          e offerta di lavoro basato su una rete di  nodi  regionali.
          Tale sistema e' alimentato da tutte le informazioni utili a
          tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli
          operatori pubblici e privati,  autorizzati  o  accreditati,
          sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese. 
              1-bis. Entro il termine di cinque  giorni  a  decorrere
          dalla pubblicazione prevista dall' articolo 4, comma 1, del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  le  amministrazioni
          pubbliche di cui all' articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, sono  tenute  a  conferire  le  informazioni
          relative alle procedure comparative previste dall' articolo
          7, comma 6-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del
          2001, nonche' alle procedure selettive e di  avviamento  di
          cui agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto  legislativo
          n. 165  del  2001,  e  successive  modificazioni,  ai  nodi
          regionali e interregionali della borsa  continua  nazionale
          del lavoro. Il conferimento dei dati previsto dal  presente
          comma e' effettuato anche  nel  rispetto  dei  principi  di
          trasparenza di cui all' articolo 11, comma 3,  del  decreto
          legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150.  Con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di  Bolzano,  sono  definite  le  informazioni  da
          conferire nel rispetto dei principi di accessibilita' degli
          atti. 
              2.  La  borsa  continua   nazionale   del   lavoro   e'
          liberamente accessibile da parte  dei  lavoratori  e  delle
          imprese e deve essere consultabile da  un  qualunque  punto
          della rete. I lavoratori e le  imprese  hanno  facolta'  di
          inserire  nuove  candidature  o  richieste   di   personale
          direttamente e senza rivolgersi ad alcun  intermediario  da
          qualunque   punto   di   rete   attraverso   gli    accessi
          appositamente dedicati  da  tutti  i  soggetti  pubblici  e
          privati, autorizzati o accreditati. 
              3. Gli operatori  pubblici  e  privati,  accreditati  o
          autorizzati,  hanno  l'obbligo  di  conferire  alla   borsa
          continua nazionale del lavoro i  dati  acquisiti,  in  base
          alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo
          8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale
          e territoriale prescelto. 
              4. Gli ambiti in cui  si  articolano  i  servizi  della
          borsa continua nazionale del lavoro sono: 
              a) un livello nazionale finalizzato: 
              1) alla definizione degli standard tecnici nazionali  e
          dei flussi informativi di scambio; 
              2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali; 
              3) alla definizione, alla raccolta, alla  comunicazione
          e alla  diffusione  dei  dati  che  permettono  la  massima
          efficienza e  trasparenza  del  processo  di  incontro  tra
          domanda  e  offerta  di  lavoro,  assicurando   anche   gli
          strumenti  tecnologici  necessari  per  la  raccolta  e  la
          diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai
          fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
              b)  un  livello  regionale  che,   nel   quadro   delle
          competenze  proprie  delle  regioni  di  programmazione   e
          gestione delle politiche regionali del lavoro: 
              1)  realizza  l'integrazione  dei  sistemi  pubblici  e
          privati presenti sul territorio; 
              2) definisce  e  realizza  il  modello  di  servizi  al
          lavoro; 
              3) coopera alla definizione degli standard nazionali di
          intercomunicazione. 
              5. Il coordinamento  tra  il  livello  nazionale  e  il
          livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto
          degli  articoli  4  e  120  della  Costituzione,  la  piena
          operativita' della borsa continua nazionale del  lavoro  in
          ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del
          lavoro  e  delle  politiche   sociali   rende   disponibile
          l'offerta degli  strumenti  tecnici  alle  regioni  e  alle
          province autonome che  ne  facciano  richiesta  nell'ambito
          dell'esercizio delle loro competenze.". 
              Il testo dell'articolo 34 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639  (Attuazione  delle
          deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della L.
          30  aprile  1969,  n.  153,  concernente  revisione   degli
          ordinamenti pensionistici e norme in materia  di  sicurezza
          sociale) e' il seguente: 
              "Art. 34. 
              Presso ogni sede provinciale dell'istituto e' istituito
          un comitato composto da: 
              1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei
          quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda; 
              2) tre rappresentanti dei datori di lavoro; 
              3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi; 
              4) il direttore dell'ufficio provinciale del  lavoro  e
          della massima occupazione o il  direttore  dell'ispettorato
          provinciale   del   lavoro.   Il   titolare   puo'    farsi
          rappresentare  in  singole   sedute   da   un   funzionario
          dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non  inferiore
          a primo dirigente; 
              5) il direttore  della  locale  ragioneria  provinciale
          dello Stato il quale puo' farsi  rappresentare  in  singole
          sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di
          qualifica non inferiore a primo dirigente; 
              6) il dirigente della sede provinciale dell'istituto. 
              Il comitato nella  seduta  di  insediamento,  che  deve
          essere convocata dal membro  piu'  anziano  di  eta'  entro
          quindici  giorni  dalla  pubblicazione   del   decreto   di
          costituzione del comitato medesimo nel Foglio degli annunzi
          legali  della  provincia,  nomina  nel  proprio   seno   il
          presidente tra i rappresentanti dei  lavoratori  dipendenti
          ed un vice presidente tra i rappresentanti  dei  datori  di
          lavoro. Le nomine anzidette  sono  deliberate  a  scrutinio
          segreto ed a maggioranza assoluta dei voti  dei  componenti
          il comitato. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino
          a quando non sia stata raggiunta la prescritta  maggioranza
          di voti. 
              Il  presidente  puo'  delegare   al   vice   presidente
          particolari funzioni inerenti alla sua carica: in  caso  di
          assenza  o  impedimento,  l'esercizio  delle  funzioni  del
          presidente e  assunto  dal  vice  presidente.  In  caso  di
          assenza o impedimento anche  di  quest'ultimo,  l'esercizio
          delle funzioni vicarie e' assunto dal membro  del  comitato
          piu' anziano di eta'. 
              In caso di successiva vacanza delle  cariche  anzidette
          il comitato delibera la sostituzione con  le  modalita'  ed
          alle condizioni fissate al secondo comma.  Il  comitato  e'
          convocato per la sostituzione del presidente entro un  mese
          dalla  data  in  cui  la  vacanza  della   carica   si   e'
          determinata.". 
              Il testo dell'articolo 1, commi 30 e 31,  della  citata
          legge n. 247  del  2007,  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
              "30.  Il  Governo  e'  delegato  ad   adottare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, su proposta del Ministro del  lavoro
          e delle politiche  sociali,  mediante  intesa  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, e garantendo l'uniformita' della  tutela  dei
          lavoratori sul territorio nazionale attraverso il  rispetto
          dei livelli  essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i
          diritti  civili  e  sociali,  anche   con   riguardo   alle
          differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici  e
          dei lavoratori immigrati, uno o  piu'  decreti  legislativi
          finalizzati al riordino della normativa in materia di: 
              a) servizi per l'impiego e politiche attive; 
              b) incentivi all'occupazione; 
              c) apprendistato. 
              31. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  30,
          lettera a), il Governo si attiene ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
              a)  potenziamento  dei   sistemi   informativi   e   di
          monitoraggio per una velocizzazione e  semplificazione  dei
          dati utili per la  gestione  complessiva  del  mercato  del
          lavoro; 
              b) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e
          agenzie private, tenuto conto della centralita' dei servizi
          pubblici, al fine di rafforzare le capacita' d'incontro tra
          domanda e offerta di lavoro, prevedendo,  a  tal  fine,  la
          definizione   dei   criteri    per    l'accreditamento    e
          l'autorizzazione dei soggetti che operano sul  mercato  del
          lavoro  e  la  definizione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego; 
              c)  programmazione  e   pianificazione   delle   misure
          relative alla promozione dell'invecchiamento attivo verso i
          lavoratori e le imprese, valorizzando il momento formativo; 
              d) promozione del patto di servizio come  strumento  di
          gestione adottato dai servizi per l'impiego per  interventi
          di politica attiva del lavoro; 
              e)  revisione   e   semplificazione   delle   procedure
          amministrative. 
              e-bis) attivazione del soggetto che  cerca  lavoro,  in
          quanto   mai   occupato,   espulso   o   beneficiario    di
          ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la  ricerca
          attiva di una nuova occupazione;". 
              e-ter) qualificazione  professionale  dei  giovani  che
          entrano nel mercato del lavoro; 
              e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori; 
              e-quinquies)  riqualificazione  di  coloro   che   sono
          espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento; 
              e-sexies)  collocamento  di   soggetti   in   difficile
          condizione rispetto alla loro occupabilita'." 
              Il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo
          unico dell'apprendistato, a norma  dell'articolo  1,  comma
          30, della legge 24 dicembre 2007,  n.  247)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2011, n. 236. 
              Il regolamento comunitario n. 765/2008  del  Parlamento
          Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 (Regolamento  del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che  pone  norme  in
          materia di  accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per
          quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  e  che
          abroga il regolamento (CEE) n. 339/93) e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. 
              Il  decreto  legislativo  6  febbraio   2007,   n.   25
          (Attuazione della direttiva 2002/14/CE  che  istituisce  un
          quadro   generale   relativo   all'informazione   e    alla
          consultazione dei lavoratori) e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale del 21 marzo 2007, n. 67. 
              Il regolamento comunitario n. 2157/2001  del  Consiglio
          dell'8 ottobre 2001  (Regolamento  del  Consiglio  relativo
          allo statuto della Societa'  europea  (SE))  e'  pubblicato
          nella G.U.C.E. 10 novembre 2001, n. L 294. 
              Il   testo   degli   articoli    da    2409-octies    a
          2409-quaterdecies del codice civile e' il seguente: 
              "Art. 2409-octies.Sistema basato  su  un  consiglio  di
          gestione e un consiglio di sorveglianza. 
              Lo statuto puo' prevedere che l'amministrazione  ed  il
          controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da
          un consiglio di  sorveglianza  in  conformita'  alle  norme
          seguenti . 
              Art. 2409-nonies.Consiglio di gestione. 
              La  gestione  dell'impresa  spetta  esclusivamente   al
          consiglio  di  gestione,  il  quale  compie  le  operazioni
          necessarie  per  l'attuazione  dell'oggetto  sociale.  Puo'
          delegare proprie  attribuzioni  ad  uno  o  piu'  dei  suoi
          componenti; si applicano in tal caso  il  terzo,  quarto  e
          quinto comma dell'articolo 2381. 
              E' costituito da un numero  di  componenti,  anche  non
          soci, non inferiore a due. 
              Fatta  eccezione  per  i  primi  componenti,  che  sono
          nominati nell'atto costitutivo,  e  salvo  quanto  disposto
          dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei  componenti
          il  consiglio  di   gestione   spetta   al   consiglio   di
          sorveglianza, previa determinazione  del  loro  numero  nei
          limiti stabiliti dallo statuto. 
              I componenti del  consiglio  di  gestione  non  possono
          essere nominati consiglieri di sorveglianza, e  restano  in
          carica per un periodo non superiore  a  tre  esercizi,  con
          scadenza  alla  data  della  riunione  del   consiglio   di
          sorveglianza  convocato  per  l'approvazione  del  bilancio
          relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 
              I   componenti   del   consiglio   di   gestione   sono
          rieleggibili, salvo diversa disposizione dello  statuto,  e
          sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in  qualunque
          tempo, anche se nominati nell'atto  costitutivo,  salvo  il
          diritto al risarcimento dei  danni  se  la  revoca  avviene
          senza giusta causa. 
              Se nel corso dell'esercizio vengono  a  mancare  uno  o
          piu' componenti del consiglio di gestione, il consiglio  di
          sorveglianza provvede senza indugio alla loro  sostituzione
          . 
              Art. 2409-decies. Azione sociale di responsabilita'. 
              L'azione di responsabilita'  contro  i  consiglieri  di
          gestione e' promossa dalla societa' o dai  soci,  ai  sensi
          degli articoli 2393 e 2393-bis. 
              L'azione sociale di responsabilita' puo'  anche  essere
          proposta  a  seguito  di  deliberazione  del  consiglio  di
          sorveglianza. La deliberazione e' assunta dalla maggioranza
          dei componenti del consiglio di sorveglianza e, se e' presa
          a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la
          revoca dall'ufficio dei consiglieri di gestione contro  cui
          e' proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente
          lo stesso consiglio di sorveglianza. 
              L'azione  puo'  essere  esercitata  dal  consiglio   di
          sorveglianza   entro   cinque   anni    dalla    cessazione
          dell'amministratore dalla carica. 
              Il   consiglio   di   sorveglianza   puo'    rinunziare
          all'esercizio  dell'azione  di   responsabilita'   e   puo'
          transigerla, purche' la rinunzia  e  la  transazione  siano
          approvate dalla maggioranza  assoluta  dei  componenti  del
          consiglio di sorveglianza  e  purche'  non  si  opponga  la
          percentuale   di   soci    indicata    nell'ultimo    comma
          dell'articolo 2393. 
              La rinuncia all'azione da parte della  societa'  o  del
          consiglio di sorveglianza non impedisce  l'esercizio  delle
          azioni previste dagli articoli 2393-bis, 2394 e 2394-bis . 
              Art. 2409-undecies.Norme applicabili. 
              Al  consiglio  di  gestione  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,  le  disposizioni  degli  articoli   2380-bis,
          quinto comma, 2381,  sesto  comma,  2382,  2383,  quarto  e
          quinto comma, 2384, 2385, 2387, 2390, 2392, 2394, 2394-bis,
          2395. 
              Si  applicano  alle  deliberazioni  del  consiglio   di
          gestione gli articoli 2388 e 2391, e la  legittimazione  ad
          impugnare le deliberazioni spetta  anche  al  consiglio  di
          sorveglianza . 
              Art. 2409-duodecies.Consiglio di sorveglianza. 
              Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero,  il
          consiglio di  sorveglianza  si  compone  di  un  numero  di
          componenti, anche non soci, non inferiore a tre. 
              Fatta  eccezione  per  i  primi  componenti  che   sono
          nominati nell'atto costitutivo,  e  salvo  quanto  disposto
          dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei  componenti
          il consiglio di sorveglianza spetta  all'assemblea,  previa
          determinazione del loro numero nei limiti  stabiliti  dallo
          statuto. 
              I componenti del consiglio di sorveglianza  restano  in
          carica  per  tre  esercizi  e  scadono  alla   data   della
          successiva   assemblea   prevista   dal    secondo    comma
          dell'articolo 2364-bis.  La  cessazione  per  scadenza  del
          termine ha effetto dal  momento  in  cui  il  consiglio  di
          sorveglianza e' stato ricostituito. 
              Almeno  un  componente  effettivo  del   consiglio   di
          sorveglianza deve  essere  scelto  tra  i  revisori  legali
          iscritti nell'apposito registro. 
              I  componenti  del  consiglio  di   sorveglianza   sono
          rieleggibili, salvo diversa disposizione dello  statuto,  e
          sono  revocabili  dall'assemblea  in  qualunque  tempo  con
          deliberazione adottata  con  la  maggioranza  prevista  dal
          quinto  comma  dell'articolo  2393,   anche   se   nominati
          nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei
          danni, se la revoca avviene senza giusta causa. 
              Lo  statuto,  fatto  salvo  quanto  previsto  da  leggi
          speciali  in   relazione   all'esercizio   di   particolari
          attivita', puo' subordinare l'assunzione  della  carica  al
          possesso  di   particolari   requisiti   di   onorabilita',
          professionalita' e indipendenza. 
              Se nel corso dell'esercizio vengono  a  mancare  uno  o
          piu' componenti del consiglio di sorveglianza,  l'assemblea
          provvede senza indugio alla loro sostituzione. 
              Il presidente del consiglio di sorveglianza  e'  eletto
          dall'assemblea. 
              Lo  statuto  determina  i  poteri  del  presidente  del
          consiglio di sorveglianza. 
              Non possono essere eletti alla carica di componente del
          consiglio  di   sorveglianza   e,   se   eletti,   decadono
          dall'ufficio: 
              a) coloro che  si  trovano  nelle  condizioni  previste
          dall'articolo 2382; 
              b) i componenti del consiglio di gestione; 
              c) coloro che sono legati alla societa' o alle societa'
          da questa  controllate  o  a  quelle  sottoposte  a  comune
          controllo da  un  rapporto  di  lavoro  o  da  un  rapporto
          continuativo  di  consulenza  o  di   prestazione   d'opera
          retribuita che ne compromettano l'indipendenza. 
              Lo   statuto   puo'   prevedere    altre    cause    di
          ineleggibilita'   o    decadenza,    nonche'    cause    di
          incompatibilita' e limiti e criteri  per  il  cumulo  degli
          incarichi . 
              Art.   2409-terdecies.Competenza   del   consiglio   di
          sorveglianza. 
              Il consiglio di sorveglianza: 
              a) nomina  e  revoca  i  componenti  del  consiglio  di
          gestione; ne determina il compenso, salvo che  la  relativa
          competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea; 
              b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto,  il
          bilancio consolidato; 
              c) esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo
          comma; 
              d) promuove l'esercizio dell'azione di  responsabilita'
          nei confronti dei componenti del consiglio di gestione; 
              e)  presenta  la   denunzia   al   tribunale   di   cui
          all'articolo 2409; 
              f) riferisce per iscritto  almeno  una  volta  all'anno
          all'assemblea sull'attivita'  di  vigilanza  svolta,  sulle
          omissioni e sui fatti censurabili rilevati; 
              f-bis) se previsto dallo statuto,  delibera  in  ordine
          alle  operazioni  strategiche  e  ai  piani  industriali  e
          finanziari della  societa'  predisposti  dal  consiglio  di
          gestione, ferma in ogni caso la responsabilita'  di  questo
          per gli atti compiuti. 
              Lo statuto  puo'  prevedere  che  in  caso  di  mancata
          approvazione del bilancio o qualora lo richieda  almeno  un
          terzo dei  componenti  del  consiglio  di  gestione  o  del
          consiglio di sorveglianza la competenza per  l'approvazione
          del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea. 
              I  componenti  del  consiglio  di  sorveglianza  devono
          adempiere i loro doveri con la  diligenza  richiesta  dalla
          natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con  i
          componenti del consiglio di  gestione  per  i  fatti  o  le
          omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto
          se avessero vigilato in conformita'  degli  obblighi  della
          loro carica. 
              I componenti  del  consiglio  di  sorveglianza  possono
          assistere alle adunanze del consiglio di gestione e  devono
          partecipare alle assemblee . 
              Art. 2409-quaterdecies. Norme applicabili. 
              Al consiglio di sorveglianza ed ai suoi  componenti  si
          applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2388,  2400,
          terzo e quarto  comma,  2402,  2403-bis,  secondo  e  terzo
          comma, 2404, primo, terzo e  quarto  comma,  2406,  2408  e
          2409-septies. 
              Alla deliberazione del consiglio  di  sorveglianza  con
          cui viene approvato il bilancio  di  esercizio  si  applica
          l'articolo 2434-bis ed essa puo' venire impugnata anche dai
          soci ai sensi dell'articolo 2377." 
              Il testo dell'articolo 1, comma 90, della citata  legge
          n. 247 del 2007 e' il seguente: 
              "90. Gli schemi dei  decreti  legislativi  adottati  ai
          sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve  essere
          corredato  della  relazione  tecnica  di  cui  all'articolo
          11-ter, comma 2, della legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive   modificazioni,   sono   deliberati   in    via
          preliminare  dal  Consiglio  dei   Ministri,   sentiti   le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro maggiormente rappresentative  a  livello  nazionale,
          nonche', relativamente agli schemi dei decreti  legislativi
          adottati ai sensi del comma  6,  gli  organismi  a  livello
          nazionale rappresentativi del personale  militare  e  delle
          forze di polizia  a  ordinamento  civile.  Su  di  essi  e'
          acquisito il  parere  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di  Bolzano  sulle  materie  di  competenza.  Tali
          schemi sono trasmessi alle Camere ai fini  dell'espressione
          dei  pareri  da  parte   delle   Commissioni   parlamentari
          competenti per materia e per le  conseguenze  di  carattere
          finanziario, che sono resi entro trenta giorni  dalla  data
          di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissioni possono
          chiedere ai Presidenti delle Camere una  proroga  di  venti
          giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si  renda
          necessario per la  complessita'  della  materia  o  per  il
          numero  degli  schemi  trasmessi   nello   stesso   periodo
          all'esame  delle  Commissioni.  Qualora   i   termini   per
          l'espressione del  parere  delle  Commissioni  parlamentari
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  del
          termine per l'esercizio della  delega,  o  successivamente,
          quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.  Il  predetto
          termine e' invece prorogato di venti giorni nel caso in cui
          sia concessa la proroga del termine per  l'espressione  del
          parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo,  ovvero
          quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che  le
          Commissioni  abbiano  espresso  i  pareri   di   rispettiva
          competenza, i decreti legislativi possono  essere  comunque
          emanati. Entro i trenta giorni  successivi  all'espressione
          dei pareri, il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  ivi  eventualmente  formulate  con  riferimento
          all'esigenza di garantire  il  rispetto  dell'articolo  81,
          quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i
          testi, corredati  dei  necessari  elementi  integrativi  di
          informazione, per i  pareri  definitivi  delle  Commissioni
          competenti, che sono espressi  entro  trenta  giorni  dalla
          data di trasmissione.". 
              Il testo dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196 (Legge di contabilita' e  finanza  pubblica)  e'  il
          seguente: 
              "Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi 
              In attuazione dell'articolo  81,  quarto  comma,  della
          Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o  maggiori
          oneri indica espressamente, per ciascun  anno  e  per  ogni
          intervento da essa previsto, la spesa autorizzata,  che  si
          intende come limite massimo di spesa,  ovvero  le  relative
          previsioni di spesa, definendo una  specifica  clausola  di
          salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma
          12, per la compensazione  degli  effetti  che  eccedano  le
          previsioni  medesime.  In  ogni   caso   la   clausola   di
          salvaguardia deve garantire la  corrispondenza,  anche  dal
          punto  di  vista  temporale,  tra  l'onere  e  la  relativa
          copertura.  La  copertura  finanziaria  delle   leggi   che
          comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero  minori  entrate,
          e'  determinata  esclusivamente  attraverso   le   seguenti
          modalita': 
              a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti  nei
          fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso
          sia l'utilizzo di accantonamenti  del  conto  capitale  per
          iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per  finalita'
          difformi di  accantonamenti  per  regolazioni  contabili  e
          debitorie e per provvedimenti in  adempimento  di  obblighi
          internazionali; 
              b)  mediante  riduzione  di  precedenti  autorizzazioni
          legislative di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni  fossero
          affluite in  conti  correnti  o  in  contabilita'  speciali
          presso la Tesoreria statale, si  procede  alla  contestuale
          iscrizione nello stato  di  previsione  dell'entrata  delle
          risorse da utilizzare come copertura; 
              c) mediante modificazioni  legislative  che  comportino
          nuove o maggiori entrate; resta in  ogni  caso  esclusa  la
          copertura di nuovi  o  maggiori  oneri  di  parte  corrente
          attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate  in
          conto capitale. 
              1-bis. Le maggiori entrate rispetto a  quelle  iscritte
          nel bilancio di previsione derivanti  da  variazioni  degli
          andamenti  a  legislazione  vigente  non   possono   essere
          utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
          spese  o  riduzioni  di  entrate  e  sono  finalizzate   al
          miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
              3. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  i
          disegni di legge, gli schemi di  decreto  legislativo,  gli
          emendamenti  di  iniziativa  governativa   che   comportino
          conseguenze finanziarie  devono  essere  corredati  di  una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli  oneri
          recati da ciascuna  disposizione,  nonche'  delle  relative
          coperture, con la specificazione, per la spesa  corrente  e
          per le  minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla
          completa attuazione delle norme e, per le  spese  in  conto
          capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
          bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in  relazione
          agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione  tecnica  e'
          allegato   un   prospetto   riepilogativo   degli   effetti
          finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
          da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento  netto
          del  conto  consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni.
          Nella relazione sono indicati i dati e i metodi  utilizzati
          per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
          per la verifica tecnica in  sede  parlamentare  secondo  le
          norme  di  cui  ai  regolamenti  parlamentari,  nonche'  il
          raccordo con le previsioni tendenziali del  bilancio  dello
          Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
          delle  amministrazioni  pubbliche,  contenute  nel  DEF  ed
          eventuali successivi aggiornamenti. 
              4.  Ai   fini   della   definizione   della   copertura
          finanziaria dei  provvedimenti  legislativi,  la  relazione
          tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche  gli  effetti  di
          ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
          di  cassa  e  dell'indebitamento  netto   delle   pubbliche
          amministrazioni  per  la  verifica   del   rispetto   degli
          equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
          per la loro  quantificazione  e  compensazione  nell'ambito
          della stessa copertura finanziaria. 
              5.  Le  Commissioni  parlamentari  competenti   possono
          richiedere al Governo la relazione di cui al  comma  3  per
          tutte le proposte legislative e  gli  emendamenti  al  loro
          esame ai fini della verifica tecnica della  quantificazione
          degli oneri da  essi  recati.  La  relazione  tecnica  deve
          essere  trasmessa  nel  termine  indicato  dalle   medesime
          Commissioni in relazione all'oggetto e alla  programmazione
          dei lavori parlamentari  e,  in  ogni  caso,  entro  trenta
          giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
          di  trasmettere  la  relazione  tecnica  entro  il  termine
          stabilito dalle Commissioni deve indicarne  le  ragioni.  I
          dati devono  essere  trasmessi  in  formato  telematico.  I
          regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
          cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
          tecnica di cui al comma 3. 
              6. I disegni di legge di  iniziativa  regionale  e  del
          Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL)
          devono essere corredati, a  cura  dei  proponenti,  di  una
          relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui  al
          comma 3. 
              7.  Per  le   disposizioni   legislative   in   materia
          pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
          comma  3  contiene  un  quadro  analitico   di   proiezioni
          finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
          variabili collegate ai soggetti beneficiari e  al  comparto
          di riferimento. Per le disposizioni legislative in  materia
          di pubblico impiego,  la  relazione  contiene  i  dati  sul
          numero  dei  destinatari,   sul   costo   unitario,   sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro completa attuazione, nonche' sulle  loro  correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti pubblici  omologabili.  In  particolare  per  il
          comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
          e di flussi  migratori  assunte  per  l'elaborazione  delle
          previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
          elemento utile per la verifica delle  quantificazioni.  Per
          le  disposizioni  corredate  di  clausole  di   neutralita'
          finanziaria, la relazione tecnica  riporta  i  dati  e  gli
          elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza  degli
          effetti sui saldi di  finanza  pubblica,  anche  attraverso
          l'indicazione dell'entita' delle risorse gia'  esistenti  e
          delle somme gia' stanziate in bilancio, utilizzabili per le
          finalita'  indicate   dalle   disposizioni   medesime.   La
          relazione tecnica fornisce altresi' i dati e  gli  elementi
          idonei a consentire  la  verifica  della  congruita'  della
          clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla  base  dei
          requisiti indicati dal comma 12. 
              8. La relazione tecnica di cui ai commi  3  e  5  e  il
          prospetto riepilogativo di cui al comma 3  sono  aggiornati
          all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento  tra  i
          due rami del Parlamento. 
              9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette  alle
          Camere  una  relazione  sulla  tipologia  delle   coperture
          finanziarie adottate  nelle  leggi  approvate  nel  periodo
          considerato  e  sulle  tecniche  di  quantificazione  degli
          oneri.  Nella  medesima  relazione  la  Corte   dei   conti
          riferisce  sulla  tipologia  delle  coperture   finanziarie
          adottate  nei  decreti  legislativi  emanati  nel   periodo
          considerato  e  sulla   congruenza   tra   le   conseguenze
          finanziarie di tali  decreti  legislativi  e  le  norme  di
          copertura recate dalla legge di delega. 
              10. Le disposizioni che  comportano  nuove  o  maggiori
          spese  hanno   effetto   entro   i   limiti   della   spesa
          espressamente  autorizzata   nei   relativi   provvedimenti
          legislativi.  Con  decreto   dirigenziale   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  da  pubblicare   nella
          Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto  raggiungimento
          dei predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni  recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a decorrere dalla data di  pubblicazione  del  decreto  per
          l'anno in corso alla medesima data. 
              11. Per le amministrazioni dello  Stato,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  -.   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
          uffici centrali del bilancio e le  ragionerie  territoriali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
          disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed  organismi
          pubblici non territoriali gli  organi  di  revisione  e  di
          controllo   provvedono   agli   analoghi   adempimenti   di
          vigilanza,  dandone  completa  informazione  al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato. 
              12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1  deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi. 
              13.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
          81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura
          e' applicata in  caso  di  sentenze  definitive  di  organi
          giurisdizionali  e  della  Corte   costituzionale   recanti
          interpretazioni della  normativa  vigente  suscettibili  di
          determinare maggiori oneri, fermo restando quanto  disposto
          in  materia  di  personale  dall'articolo  61  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              14.  Le  disposizioni   contenute   nei   provvedimenti
          legislativi  di  iniziativa   governativa   che   prevedono
          l'incremento o la riduzione  di  stanziamenti  di  bilancio
          indicano anche le missioni di spesa e i relativi  programmi
          interessati.". 
              Il testo dell'articolo 11, comma 3, lettera  l),  della
          citata legge n. 196 del 2009 e' il seguente: 
              "3. La  legge  di  stabilita'  contiene  esclusivamente
          norme tese a realizzare effetti finanziari  con  decorrenza
          nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
              (Omissis). 
              l)  norme  recanti  misure  correttive  degli   effetti
          finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13; ". 
              Il testo dell'articolo 21, comma 5, della citata  legge
          n. 196 del 2009 e' il seguente: 
              "5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese  si
          ripartiscono in: 
              a) spese non rimodulabili; 
              b) spese rimodulabili.". 
              - Il testo dell'articolo 164, comma 1, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte  sui  redditi),
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 164. Limiti di  deduzione  delle  spese  e  degli
          altri  componenti  negativi  relativi  a  taluni  mezzi  di
          trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio  di  imprese,
          arti e professioni 
              1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
          mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo,
          utilizzati nell'esercizio di imprese, arti  e  professioni,
          ai fini della  determinazione  dei  relativi  redditi  sono
          deducibili solo se  rientranti  in  una  delle  fattispecie
          previste nelle successive lettere a), b) e b-bis): 
              a) per l'intero ammontare relativamente: 
              1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni
          da diporto, alle autovetture ed autocaravan,  di  cui  alle
          lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo  54  del  decreto
          legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  ai  ciclomotori  e
          motocicli destinati  ad  essere  utilizzati  esclusivamente
          come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa; 
              2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico; 
              b) nella misura del 27,5 per cento  relativamente  alle
          autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'
          articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992,
          ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo  e'  diverso  da
          quello  indicato  alla  lettera   a),   numero   1).   Tale
          percentuale e' elevata  all'80  per  cento  per  i  veicoli
          utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
          rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di  arti
          e professioni in forma  individuale,  la  deducibilita'  e'
          ammessa, nella misura del 27,5 per cento, limitatamente  ad
          un solo veicolo;  se  l'attivita'  e'  svolta  da  societa'
          semplici e  da  associazioni  di  cui  all'articolo  5,  la
          deducibilita' e' consentita soltanto  per  un  veicolo  per
          ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del
          costo di acquisizione che eccede lire  35  milioni  per  le
          autovetture  e  gli  autocaravan,  lire  8  milioni  per  i
          motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare
          dei canoni proporzionalmente  corrispondente  al  costo  di
          detti veicoli che eccede  i  limiti  indicati,  se  i  beni
          medesimi  sono   utilizzati   in   locazione   finanziaria;
          dell'ammontare dei costi di locazione  e  di  noleggio  che
          eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan,
          lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per  i
          ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attivita'
          svolte da societa' semplici e associazioni di cui al citato
          articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio
          o associato. I limiti  predetti,  che  con  riferimento  al
          valore dei contratti di locazione anche  finanziaria  o  di
          noleggio  vanno  ragguagliati  ad  anno,   possono   essere
          variati, tenendo anche conto delle  variazioni  dell'indice
          dei prezzi al consumo  per  le  famiglie  di  operai  e  di
          impiegati verificatesi nell'anno  precedente,  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato.   Il
          predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture e'
          elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati
          da agenti o rappresentanti di commercio; 
              b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati
          in uso promiscuo ai dipendenti per  la  maggior  parte  del
          periodo d'imposta." 
              Il  testo  dell'articolo  37  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  917   del   1986,   come
          modificato dalla  presente  legge,  a  decorrere  dall'anno
          2013, e' il seguente: 
              "Art. 37. Determinazione del reddito dei fabbricati 
              1. Il reddito medio ordinario delle unita'  immobiliari
          e'  determinato  mediante  l'applicazione   delle   tariffe
          d'estimo, stabilite secondo le norme della legge  catastale
          per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a
          destinazione  speciale  o   particolare,   mediante   stima
          diretta. 
              2. Le tariffe d'estimo e i  redditi  dei  fabbricati  a
          destinazione  speciale  o  particolare  sono  sottoposti  a
          revisione   quando   se   ne   manifesti   l'esigenza   per
          sopravvenute  variazioni  di  carattere  permanente   nella
          capacita' di reddito delle unita'  immobiliari  e  comunque
          ogni 10 anni. La revisione  e'  disposta  con  decreto  del
          Ministro delle  finanze  previo  parere  della  Commissione
          censuaria centrale e puo'  essere  effettuata  per  singole
          zone censuarie. Prima  di  procedervi  gli  uffici  tecnici
          erariali devono sentire i comuni interessati. 
              3. Le modificazioni  derivanti  dalla  revisione  hanno
          effetto dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
          del nuovo prospetto delle  tariffe,  ovvero,  nel  caso  di
          stima diretta, dall'anno in  cui  e'  stato  notificato  il
          nuovo reddito al possessore  iscritto  in  catasto.  Se  la
          pubblicazione  o  notificazione  avviene  oltre   il   mese
          precedente quello stabilito per il versamento  dell'acconto
          di  imposta,  le  modificazioni  hanno  effetto   dall'anno
          successivo. 
              4. Il  reddito  delle  unita'  immobiliari  non  ancora
          iscritte  in  catasto  e'  determinato  comparativamente  a
          quello delle unita' similari gia' iscritte. 
              4-bis. Qualora il canone risultante  dal  contratto  di
          locazione, ridotto forfettariamente del 5  per  cento,  sia
          superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1,  il
          reddito e' determinato in misura pari a quella  del  canone
          di locazione al netto di tale riduzione. Per  i  fabbricati
          siti nella citta' di Venezia centro  e  nelle  isole  della
          Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione e' elevata al
          25 per cento. Per gli immobili  riconosciuti  di  interesse
          storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10  del  codice
          di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  la
          riduzione e' elevata al 35 per cento.". 
              Il  testo  dell'articolo   6-quater,   comma   2,   del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   31   marzo   2005,   n.   43
          (Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i
          beni e le attivita'  culturali,  per  il  completamento  di
          grandi opere strategiche, per  la  mobilita'  dei  pubblici
          dipendenti, e per semplificare gli adempimenti  relativi  a
          imposte di bollo e  tasse  di  concessione,  nonche'  altre
          misure urgenti) e' il seguente: 
              " 2. L'addizionale comunale sui diritti di  imbarco  e'
          altresi'   incrementata   di   tre   euro   a   passeggero.
          L'incremento dell'addizionale di cui al presente  comma  e'
          destinato ad alimentare il Fondo speciale per  il  sostegno
          del reddito e  dell'occupazione  e  della  riconversione  e
          riqualificazione del personale del  settore  del  trasporto
          aereo,  costituito  ai  sensi   dell'articolo   1-ter   del
          decreto-legge 5  ottobre  2004,  n.  249,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291." 
              Il testo dell'articolo 2,  comma  11,  della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2004)) e' il seguente: 
              "11. E' istituita l'addizionale  comunale  sui  diritti
          d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale  e'
          pari a 1,00  euro  (14)  per  passeggero  imbarcato  ed  e'
          versata  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per  la
          successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di  euro,  in
          un apposito  fondo  istituito  presso  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare  ENAV
          Spa, secondo modalita' regolate dal contratto  di  servizio
          di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665,
          per  i  costi  sostenuti  da  ENAV  Spa  per  garantire  la
          sicurezza ai propri impianti e per garantire  la  sicurezza
          operativa e, quanto alla  residua  quota,  in  un  apposito
          fondo  istituito  presso  il   Ministero   dell'interno   e
          ripartito sulla base del rispettivo  traffico  aeroportuale
          secondo i seguenti criteri: 
              a) il 40 per cento del totale a favore dei  comuni  del
          sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti  secondo  la
          media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
          del territorio comunale inglobata nel recinto  aeroportuale
          sul totale del sedime; percentuale della superficie  totale
          del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati; 
              b) al fine di pervenire ad efficaci  misure  di  tutela
          dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
          cento del totale per il finanziamento di misure volte  alla
          prevenzione  e  al  contrasto  della  criminalita'   e   al
          potenziamento della sicurezza nelle strutture  aeroportuali
          e nelle principali stazioni ferroviarie.". 
              Il testo dell'articolo 334 del  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)
          e' il seguente: 
              "Art. 334. Contributo sui premi delle assicurazioni dei
          veicoli e dei natanti. 
              1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilita'
          civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a
          motore e dei natanti si applica un contributo,  sostitutivo
          delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri  enti  che
          erogano  prestazioni  a  carico  del   Servizio   sanitario
          nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del
          responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per  il
          rimborso delle prestazioni  erogate  ai  danneggiati  dalla
          circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 
              2.  Il  contributo  si  applica,   con   aliquota   del
          diecivirgolacinque per cento, sui premi  incassati  e  deve
          essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze.
          L'impresa di assicurazione  ha  diritto  di  rivalersi  nei
          confronti del contraente per l'importo del contributo. 
              3.  Per  l'individuazione  e  la  denuncia  dei   premi
          soggetti  al  contributo,  per  la  riscossione  e  per  le
          relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre  1961,  n.
          1216, e successive modificazioni.". 
              Il testo dell'articolo 10, comma  1,  lettera  e),  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986 e' il seguente: 
              "Art. 10. Oneri deducibili 
              1. Dal reddito complessivo si  deducono,  se  non  sono
          deducibili nella determinazione  dei  singoli  redditi  che
          concorrono a  formarlo,  i  seguenti  oneri  sostenuti  dal
          contribuente: 
              (Omissis ). 
              e) i contributi previdenziali ed assistenziali  versati
          in ottemperanza a disposizioni  di  legge,  nonche'  quelli
          versati  facoltativamente   alla   gestione   della   forma
          pensionistica obbligatoria di  appartenenza,  ivi  compresi
          quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.  Sono
          altresi' deducibili i contributi versati al  fondo  di  cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 16  settembre  1996,
          n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della
          legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni
          e nei limiti ivi stabiliti; ". 
              Il testo dell'articolo 4,  comma  66,  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato.  -  Legge  di
          stabilita' 2012)) e' il seguente: 
              "66. Al fine  di  concorrere  al  raggiungimento  degli
          obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012
          e seguenti l'INPS,  I'INPDAP  e  l'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          nell'ambito della propria  autonomia,  adottano  misure  di
          razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le  proprie
          spese di funzionamento in misura non inferiore  all'importo
          complessivo, in termini di saldo netto, di  60  milioni  di
          euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013  e
          16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          e' stabilito  il  riparto  dell'importo  di  cui  al  primo
          periodo tra gli enti sopracitati nonche' tra gli altri enti
          nazionali  di  previdenza  e  assistenza  sociale  pubblici
          individuati con il medesimo decreto. Le  somme  provenienti
          dalle riduzioni di spesa di  cui  al  presente  comma  sono
          versate annualmente entro la data stabilita con il predetto
          decreto ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio
          dello Stato.". 
              Il testo dell'articolo 21, commi da 1 a 9,  del  citato
          decreto-legge   n.   201   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e' il seguente: 
              "Art. 21. Soppressione enti e organismi 
              1. In considerazione del  processo  di  convergenza  ed
          armonizzazione   del   sistema   pensionistico   attraverso
          l'applicazione del metodo contributivo, nonche' al fine  di
          migliorare   l'efficienza   e    l'efficacia    dell'azione
          amministrativa nel settore previdenziale  e  assistenziale,
          l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le
          relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede  in
          tutti i rapporti attivi e  passivi  degli  Enti  soppressi.
          Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
          al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS  possono  compiere
          solo atti di ordinaria amministrazione. 
              2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  da
          emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei  bilanci  di
          chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla
          base delle risultanze dei bilanci medesimi,  da  deliberare
          entro il 31 marzo 2012, le  risorse  strumentali,  umane  e
          finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite  all'INPS.
          Conseguentemente  la  dotazione   organica   dell'INPS   e'
          incrementata di un  numero  di  posti  corrispondente  alle
          unita' di personale di ruolo in servizio  presso  gli  enti
          soppressi alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Non sono trasferite le posizioni  soprannumerarie,
          rispetto  alla  dotazione  organica  vigente   degli   enti
          soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma
          19 della legge 23  dicembre  2000,  n.  388.  Le  posizioni
          soprannumerarie di cui al precedente periodo  costituiscono
          eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo
          30  marzo  2001,  n.  165.  Resta  fermo  quanto   previsto
          dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148. I due posti di  direttore  generale
          degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti  posti
          di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente
          aumento    della    dotazione    organica     dell'Istituto
          incorporante.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono
          l'inquadramento previdenziale di provenienza. 
              2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui  al
          comma 2, le strutture centrali  e  periferiche  degli  Enti
          soppressi continuano ad espletare le attivita' connesse  ai
          compiti istituzionali degli stessi. A tale  scopo,  l'INPS,
          nei giudizi incardinati relativi alle attivita' degli  Enti
          soppressi,  e'  rappresentato  e  difeso  in  giudizio  dai
          professionisti legali, gia' in servizio presso  l'INPDAP  e
          l'ENPALS. 
              3. L'Inps subentra,  altresi',  nella  titolarita'  dei
          rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2  per
          la loro residua durata. 
              4. Gli organi di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479,  e  successive
          modificazioni, degli enti soppressi ai sensi  del  comma  1
          possono  compiere  solo  gli  adempimenti   connessi   alla
          definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data  di
          approvazione dei medesimi,  e  comunque  non  oltre  il  1°
          aprile 2012. 
              5. I posti corrispondenti  all'incarico  di  componente
          del  Collegio  dei  sindaci   dell'INPDAP,   di   qualifica
          dirigenziale di livello generale,  in  posizione  di  fuori
          ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti: 
              a)  in  considerazione  dell'incremento  dell'attivita'
          dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al
          comma 1, due  posti,  di  cui  uno  in  rappresentanza  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ed  uno  in
          rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
          incrementano il numero  dei  componenti  del  Collegio  dei
          sindaci dell'INPS; 
              b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del
          Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in
          posizioni dirigenziali di livello generale per le  esigenze
          di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro  e
          delle politiche sociali e  del  Ministero  dell'economia  e
          delle   finanze,   nell'ambito   del   Dipartimento   della
          Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei
          rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate  in
          attesa della emanazione  delle  disposizioni  regolamentari
          intese    ad    adeguare    in    misura     corrispondente
          l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di
          cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo
          n. 479 del 1994, si interpreta nel  senso  che  i  relativi
          posti concorrono alla determinazione delle  percentuali  di
          cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
          n.   165,   e   successive   modifiche   ed   integrazioni,
          relativamente alle dotazioni  organiche  dei  Ministeri  di
          appartenenza. 
              6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5,  lettera
          a), e per  assicurare  una  adeguata  rappresentanza  degli
          interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali  di
          ciascuno degli  enti  soppressi  di  cui  al  comma  1,  il
          Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS  e'  integrato
          di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto,
          non  regolamentare,  del  Ministro  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali. 
              7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al
          comma 2,  l'Inps  provvede  al  riassetto  organizzativo  e
          funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di  cui
          al    comma    1     operando     una     razionalizzazione
          dell'organizzazione e delle procedure. 
              8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare
          una  riduzione  dei  costi  complessivi  di   funzionamento
          relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20
          milioni di euro nel 2012, 50 milioni  di  euro  per  l'anno
          2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi
          risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnati  al  Fondo  ammortamento  titoli  di
          Stato. Resta fermo il  conseguimento  dei  risparmi,  e  il
          correlato  versamento  all'entrata  del  bilancio  statale,
          derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione
          organizzativa   degli   enti   di   previdenza,    previste
          dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.
          183. 
              9. Per assicurare il conseguimento degli  obiettivi  di
          efficienza  e  di  efficacia  di  cui  al   comma   1,   di
          razionalizzazione  dell'organizzazione  amministrativa   ai
          sensi del comma 7, nonche' la riduzione dei costi di cui al
          comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in  carica,
          a tal fine, e' differita al 31 dicembre 2014,  promuove  le
          piu'  adeguate  iniziative,   ne   verifica   l'attuazione,
          predispone  rapporti,  con   cadenza   quadrimestrale,   al
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  e  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  in  ordine  allo
          stato di avanzamento del processo di  riordino  conseguente
          alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine  del
          mandato una relazione conclusiva, che attesti  i  risultati
          conseguiti.". 
              Il testo dell'articolo 4, comma 38, della citata  legge
          n. 183 del 2011 e' il seguente: 
              "38. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato,
          nell'ambito  della  propria  autonomia,  adotta  misure  di
          razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le  proprie
          spese di  funzionamento,  con  esclusione  delle  spese  di
          natura  obbligatoria  e  del  personale,  in   misura   non
          inferiore ad euro 50 milioni,  a  decorrere  dall'esercizio
          2012,  che  sono  conseguentemente  versate  ogni  anno  ad
          apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.".