Art. 4. 
 
Riduzione di  spese,  messa  in  liquidazione  e  privatizzazione  di
                         societa' pubbliche 
 
  1.  Nei  confronti  delle  societa'  controllate   direttamente   o
indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  che  abbiano
conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione  di  servizi  a
favore di pubbliche amministrazioni superiore al  90  per  cento,  si
procede, alternativamente: 
    a) allo scioglimento della societa' entro il 31 dicembre 2013; 
    b) all'alienazione, con procedure  di  evidenza  pubblica,  delle
partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione  del
servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. 
  2. Ove l'amministrazione non proceda secondo  quanto  stabilito  ai
sensi del comma 1, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014  le  predette
societa'  non  possono  comunque  ricevere  affidamenti  diretti   di
servizi, ne' possono fruire del rinnovo di affidamenti  di  cui  sono
titolari. I servizi gia' prestati dalle  societa',  ove  non  vengano
prodotti nell'ambito dell'amministrazione,  devono  essere  acquisiti
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. 
  3. Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non  si
applicano alle societa' che erogano servizi in favore dei  cittadini,
alle societa' che svolgono compiti  di  centrale  di  committenza  ai
sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,
nonche' alle societa' di cui all'articolo 4, commi da  7  a  10,  del
decreto legge n. 87 del 2012, ed alle societa'  di  cui  al  comma  1
individuate, in relazione alle esigenze di tutela della  riservatezza
e della  sicurezza  dei  dati,  nonche'  all'esigenza  di  assicurare
l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del
settore agricolo,  con  decreto  del  presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 
  4. I consigli di amministrazione delle societa' di cui al  comma  1
devono essere composti  da  non  piu'  di  tre  membri,  di  cui  due
dipendenti dell'amministrazione titolare della  partecipazione  o  di
poteri  di  indirizzo   e   vigilanza,   scelti   d'intesa   tra   le
amministrazioni medesime, per le societa' a  partecipazione  diretta,
ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare  della
partecipazione della societa' controllante o di poteri di indirizzo e
vigilanza,  scelti  d'intesa  tra  le  amministrazioni  medesime,   e
dipendenti della stessa  societa'  controllante  per  le  societa'  a
partecipazione indiretta. Il  terzo  membro  svolge  le  funzioni  di
amministratore delegato. I dipendenti  dell'amministrazione  titolare
della partecipazione ovvero i dipendenti della societa'  controllante
hanno  obbligo  di  riversare   i   relativi   compensi   assembleari
all'amministrazione e alla  societa'  di  appartenenza.  E'  comunque
consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione  del
presente comma si  applica  con  decorrenza  dal  primo  rinnovo  dei
consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto. 
  5.  Fermo  restando  quanto  diversamente  previsto  da  specifiche
disposizioni di legge, i  consigli  di  amministrazione  delle  altre
societa' a totale  partecipazione  pubblica,  diretta  ed  indiretta,
devono essere composti da tre o cinque membri,  tenendo  conto  della
rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte.  Nel  caso  di
consigli di amministrazione composti da tre membri,  la  composizione
e' determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel  caso
di  consigli  di  amministrazione  composti  da  cinque  membri,   la
composizione dovra' assicurare la presenza di almeno  tre  dipendenti
dell'amministrazione titolare della partecipazione  o  di  poteri  di
indirizzo  e  vigilanza,  scelti  d'intesa  tra  le   amministrazioni
medesime, per le societa' a partecipazione diretta, ovvero almeno tre
membri scelti  tra  dipendenti  dell'amministrazione  titolare  della
partecipazione della societa' controllante o di poteri di indirizzo e
vigilanza,  scelti  d'intesa  tra  le  amministrazioni  medesime,   e
dipendenti della stessa  societa'  controllante  per  le  societa'  a
partecipazione  indiretta.  In  tale  ultimo  caso  le   cariche   di
Presidente  e  di  Amministratore  delegato  sono  disgiunte   e   al
Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di  amministrazione
deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e
supervisione  delle  attivita'  di  controllo  interno.  Resta  fermo
l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di  cui  al  comma
precedente.  La  disposizione  del  presente  comma  si  applica  con
decorrenza  dal  primo  rinnovo  dei  consigli   di   amministrazione
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001
possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi  tipo,  anche
in base a convenzioni,  da  enti  di  diritto  privato  di  cui  agli
articoli da 11 a 42  del  codice  civile  esclusivamente  in  base  a
procedure previste dalla normativa nazionale in  conformita'  con  la
disciplina comunitaria. Gli enti  di  diritto  privato  di  cui  agli
articoli da 11 a 42 del  codice  civile,  che  forniscono  servizi  a
favore dell'amministrazione stessa,  anche  a  titolo  gratuito,  non
possono ricevere contributi a carico delle  finanze  pubbliche.  Sono
escluse le  fondazioni  istituite  con  lo  scopo  di  promuovere  lo
sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica. 
  7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e
di assicurare la parita' degli operatori nel territorio nazionale,  a
decorrere dal 1° gennaio 2014 le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  le
stazioni  appaltanti,   gli   enti   aggiudicatori   e   i   soggetti
aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,
nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono
sul mercato i beni  e  servizi  strumentali  alla  propria  attivita'
mediante le procedure  concorrenziali  previste  dal  citato  decreto
legislativo. 
  8. A decorrere dal  1°  gennaio  2014  l'affidamento  diretto  puo'
avvenire solo a favore di societa' a capitale  interamente  pubblico,
nel  rispetto  dei  requisiti  richiesti  dalla  normativa  e   dalla
giurisprudenza comunitaria per la gestione in house  e  a  condizione
che  il  valore  economico  del   servizio   o   dei   beni   oggetto
dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro
annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla  scadenza
naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013. 
  9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto  e  fino
al 31 dicembre 2015, alle societa' di cui al comma 1 si applicano  le
disposizioni    limitative    delle    assunzioni    previste     per
l'amministrazione  controllante.  Resta  fermo,  sino  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo
9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122.  Salva  comunque
l'applicazione della disposizione piu' restrittiva prevista dal primo
periodo del presente comma, continua  ad  applicarsi  l'articolo  18,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  10. A decorrere dall'anno 2013  le  societa'  di  cui  al  comma  1
possono  avvalersi  di  personale  a  tempo  determinato  ovvero  con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite  del
50 per cento  della  spesa  sostenuta  per  le  rispettive  finalita'
nell'anno 2009. 
  11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre  2014  il
trattamento  economico  complessivo  dei  singoli  dipendenti   delle
societa' di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non  puo'
superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011. 
  12.  Le  amministrazioni  vigilanti  verificano  sul  rispetto  dei
vincoli di cui  ai  commi  precedenti;  in  caso  di  violazione  dei
suddetti  vincoli  gli  amministratori  esecutivi   e   i   dirigenti
responsabili della societa' rispondono, a titolo di  danno  erariale,
per le retribuzioni ed i compensi erogati  in  virtu'  dei  contratti
stipulati. 
  13. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  alle
societa' quotate ed alle loro controllate. 
  14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e'  fatto
divieto, a pena di nullita', di inserire clausole arbitrali  in  sede
di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali
comunque   denominati,   intercorrenti   tra   societa'   a    totale
partecipazione  pubblica,  diretta  o  indiretta,  e  amministrazioni
statali; dalla predetta data perdono comunque  efficacia,  salvo  che
non si siano gia' costituti i relativi collegi arbitrali, le clausole
arbitrali contenute nei contratti e negli atti  anzidetti,  ancorche'
scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.