Art. 4 Attuazione 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla programmazione, all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio delle misure previste dal presente decreto e di quelle previste dal Piano di cui all'articolo 6. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono del supporto del Consiglio tecnico-scientifico, di cui all'articolo 5.