Art. 4
1. Al primo comma dell'articolo 1119 del codice civile sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il consenso di tutti i
partecipanti al condominio».
Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'articolo 1119 del codice
civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1119. Indivisibilita'.
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a
divisione, a meno che la divisione possa farsi senza
rendere piu' incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino
e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.".