Art. 4 
 
  1. Al  primo  comma  dell'articolo  1119  del  codice  civile  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il consenso di tutti  i
partecipanti al condominio». 
 
          Note all'art. 4: 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  1119  del  codice
          civile, come modificato dalla legge qui pubblicata: 
              "Art. 1119. Indivisibilita'. 
              Le parti  comuni  dell'edificio  non  sono  soggette  a
          divisione, a  meno  che  la  divisione  possa  farsi  senza
          rendere piu' incomodo l'uso della cosa a ciascun  condomino
          e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.".