Art. 4.
             (Riserve e fondi in sospensione di imposta)

   1.  Le  riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, anche
se  imputati  al  capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti
nel  bilancio  o  rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31
dicembre  2001,  possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.
   2.  L'imposta  sostitutiva  e'  liquidata  nella dichiarazione dei
redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed e' versata in tre
rate  annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui  redditi  dell'esercizio  di  cui  al  medesimo comma 1 e dei due
successivi,  rispettivamente  nella  misura  del  45 per cento per il
primo  esercizio,  del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento
per  il  terzo.  Sull'importo  delle  rate successive alla prima sono
dovuti  gli  interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare
contestualmente a ciascuna rata.
   3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta di cui al
comma  1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa;
tuttavia,  rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare
delle  imposte  di  cui  al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni,
secondo  i  criteri  previsti  per i proventi di cui al numero 1) del
citato  comma  4  dell'articolo  105;  a  tale fine si considera come
provento  non  assoggettato  a  tassazione la quota pari al 47,22 per
cento di detto reddito.
   4.  L'imposta  sostitutiva e' indeducibile e puo' essere imputata,
in  tutto  o  in  parte,  alle  riserve  o altri fondi del bilancio o
rendiconto.  Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale
o  fondo  di dotazione, la corrispondente riduzione e' operata, anche
in  deroga  all'articolo  2365 del codice civile, con le modalita' di
cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
   5.  L'ammontare  delle  riserve  o  fondi assoggettati all'imposta
sostitutiva  di  cui  al  comma  1,  con  la  relativa  denominazione
risultante  in  bilancio  nonche' gli eventuali utilizzi, deve essere
indicato  nella  dichiarazione  dei redditi relativa all'esercizio di
cui al medesimo comma 1.
   6.   Per   la  liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione,  i
rimborsi,  le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
 
             Note all'art. 4:
                 Per il testo dell'art. 105, comma 4, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, si
          rimanda alle note all'art. 3.
                 Si  riporta  il testo degli articoli 2365 e 2445 del
          codice civile:
                 "Art.  2365 (Assemblea straordinaria). - L'assemblea
          straordinaria   delibera   sulle   modificazioni  dell'atto
          costitutivo  e  sull'emissione  di  obbligazioni.  Delibera
          altresi'  sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma
          degli articoli 2450 e 2452.".
                 "Art. 2445 (Riduzione del capitale esuberante). - La
          riduzione  del  capitale,  quando questo risulta esuberante
          per  il conseguimento dell'oggetto sociale, puo' aver luogo
          sia   mediante   liberazione   dei  soci  dall'obbligo  dei
          versamenti   ancora   dovuti,  sia  mediante  rimborso  del
          capitale  ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e
          2412.
                 L'avviso   di   convocazione   dell'assemblea   deve
          indicare  le  ragioni  e  le  modalita' della riduzione. La
          riduzione  deve comunque effettuarsi con modalita' tali che
          le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione
          non eccedano la decima parte del capitale sociale.
                 La  deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
          tre  mesi  dal  giorno  della iscrizione nel registro delle
          imprese,  purche'  entro  questo  termine  nessun creditore
          sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
                 Il   tribunale,   nonostante   l'opposizione,   puo'
          disporre  che  la riduzione abbia luogo, previa prestazione
          da parte della societa' di un'idonea garanzia.".