Art. 4. Disposizioni che permangono in vigore 1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001, 8 giugno 2001, 6 agosto 2001 e 20 novembre 2001, non modificate dal presente decreto. 2. I limiti massimi di residuo relativi al fluroxipir si applicano a decorrere dal 1 marzo 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 29 marzo 2002 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 243