Art. 4.
                Disposizioni che permangono in vigore
  1.  Rimangono  in  vigore  le  disposizioni  di  cui al decreto del
Ministro  della  sanita'  19 maggio 2000, come modificato dai decreti
del  Ministro  della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio
2001, 8 giugno 2001, 6 agosto 2001 e 20 novembre 2001, non modificate
dal presente decreto.
  2.  I limiti massimi di residuo relativi al fluroxipir si applicano
a decorrere dal 1 marzo 2002.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua
pubblicazione.
    Roma, 29 marzo 2002
                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 243