Art. 4.
  L'autorizzazione  all'esercizio delle attivita' di controllo di cui
al  comma 1 dell'art. 14 della citata legge n. 526/1999 per i singoli
prodotti  a  DOP,  IGP  e  STG potra' essere rilasciata, con apposito
provvedimento,  dal Ministero delle politiche agricole e forestali, a
condizione che sia presentata specifica domanda dai soggetti indicati
al comma 8 del predetto art. 14.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 aprile 2002
                                      Il direttore generale: Ambrosio